Per il principio fissato dall'art. 2945, comma 2, c.c., ha ritenuto il Giudice di Pace nella sentenza che segue, l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla proposizione di una domanda giudiziale idonea ad istaurare un valido rapporto processuale si protrae per tutta la durata del processo sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, con la sola eccezione, espressamente stabilita dalla norma citata, ed insuscettibile di applicazione analogica, della pronuncia di estinzione del processo. Il Giudicante ha, altresì, affermato che l'art. 148 del D.Lgs. 209/2005 non collega, alla mancata messa a disposizione del veicolo da parte del danneggiato, la sospensione dei termini ai fini della procedibilità dell'azione così come invece previsto, al comma 3 del medesimo articolo, per le lesioni (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 14 novembre 2013). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A 1 / 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3590/12 RGNR assegnata a sentenza il 06/11/13 2 / 11
promossa da CCC Ggg cf. < > rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla citazione dall avv. < > CF. < > con Studio in Nola al < >, tutti elettivamente domiciliati in Nola via < >; - parte attrice CONTRO AAA GGG res. in via < >, < > ; - parte convenuta contumace - NONCHE Unipol Assicurazioni Spa, (Divisione Navale) con sede in Bologna alla Via Stalingrado, 45 - C. F. e P. I. 02705901201, in persona del suo procuratore speciale dr. < > in forza di procura speciale del < > in 3 / 11
autentica Notaio dr. < >i di Bologna ai nn. < > di rep./fasc., elettivamente domiciliata in < > (NA) alla Via < >, presso lo studio dell avv. < > (Cod.fisc. < >) dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della comparsa, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di telefax 081/< >, ovvero all indirizzo di posta elettronica < >@pecavvocatinola.it ; - parte convenuta- OGGETTO: Risarcimento danni. CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 4 / 11
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09, applicabile anche ai giudizi pendenti. La domanda proposta dal CCC con l atto introduttivo del giudizio volto ad ottenere dalla SPA UNIPOL ASS.NI, quale società che garantiva per la RCA l autoveicolo tg.yy 000000 di proprietà dell'aaa, il risarcimento dei danni subiti dal suo veicolo tg. XX 0X0 XX, colpito da pezzi di legno trasportati dal veicolo che lo precedeva, nel sinistro occorso in data 15/11/05, nella misura di euro 3.000,00, NON PUO' ESSERE ACCOLTA. L attrice ha fornito prova della titolarità ad agire e a resistere delle parti in causa producendo la copia del libretto di circolazione del veicolo BMW tg. XX 0X0 XX che all epoca dei fatti risultava essere intestata al CCC e la visura dell'autocarro tg. YY 000000. Poiché, quindi la titolarità a resistere della SPA UNIPOL non risulta essere stata disconosciuta si deve ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato. Va rigettata l eccezione di nullità dell atto introduttivo perchè la citazione contenendo, chiaramente, contrariamente a quanto ritenuto dal procuratore della società assicuratrice, sia l enunciazione del petitum che della causa petendi non è inficiata da nullità. Nel giudizio civile davanti al giudice di pace, il contenuto dell atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall art. 318 c.p.c., il quale prescrive che, il medesimo deve contenere l indicazione del giudice e delle parti, l esposizione dei fatti e l indicazione dell oggetto in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme. E anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall art. 320 c.p.c. con la conseguenza che, l atto di citazione deve ritenersi nullo, solo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile la instaurazione del contraddittorio ( cass. Civ. I 30/4/2005 n. 9025; Conf,. Cass. Civ. I 13/4/05 n. 7685; Cass. Civ. III 4/6/2002 n. 8074). 5 / 11
Ciò posto, sulla scorta della documentazione versata in atti, la domanda deve ritenersi procedibile e proponibile in quanto la stessa risulta essere stata preceduta da regolari lettere di costituzione in mora (cfr copia delle lettere raccomandate depositate non solo nelle produzioni di parte attrice ma anche nella produzione di parte convenuta) ricevute dalla stessa società in data 16/10/2006 e 20/2/2007, seguite dalla citazione notificata in data 23/11/2007, decisa con sentenza in rito che dichiarava la improponibilità della domanda perchè parte attrice avrebbe omesso di far sottoporre ad ispezione il proprio veicolo, resa in data 23/1/2010, depositata in data 27/1/2010, divenuta cosa giudicata, mancando la prova della notifica ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, in data 09/03/11. Ebbene, osserva il Magistrato che la nuova disposizione del codice delle assicurazioni sul punto e, precisamente il dettato dell'art. 148 del dlgvo 209/05, non ricollega, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore della spa UNIPOL, alla mancata autorizzazione alla ispezione del mezzo da parte del danneggiato, la sospensione dei termini ai fini della procedibilità dell'azione così come invece previsto per la sola ipotesi considerata al comma 3 dello stesso articolo 148 del dlgvo 209/05 per le lesioni. Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice Dott. < >, la domanda non può ritenersi improponibile. Sulla legittimità del potere di questo magistrato di discostarsi dalla decisione del Giudice che aveva reso una pronuncia in rito, deve osservarsi quanto segue: 6 / 11
Il nostro ordinamento, disponendo all'art. 3102 c.p.c. che all'estinzione del processo sopravvivono solo le sentenze di merito e quelle che regolano la competenza, mostra univocamente di aver optato, quanto meno come regola generale, a favore della soluzione secondo cui il giudicato interno su questioni di rito non sopravvive all'estinzione del processo. A questa regola generale fanno eccezione: - le sentenze che "regolano la competenza", cioè le sentenze della Corte di Cassazione pronunciate in sede di regolamento di competenza; - le sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione sulla giurisdizione a seguito di regolamento di giurisdizione o di ricorso per Cassazione; - le sentenze che rigettano la domanda per difetto di legitimatio ad causam attiva o passiva. Chiarito quanto innanzi, va detto che il procuratore della società assicuratrice, preso atto di tali documenti, ha eccepito, sempre preliminarmente, la prescrizione del diritto all'azione ed ha impugnato, ritenendola intempestiva, la produzione, da parte del procuratore di parte attrice, di una lettera inviata dalla spa NAVALE datata 08/02/2011, di riscontro ad una lettera ricevuta dal danneggiato in data 21/1/2011 che, però, non risulta allegata in atti. Ebbene, effettivamente, deve ritenersi che, del documento allegato dal procuratore di parte attrice non possa ritenersi l'ammissibilità, stante le preclusioni imposte dall'art. 320 c.p.c., udienza oltre la quale, le parti possono limitarsi ad allegare solo prove precostituite ovvero prove che non hanno potuto produrre tempestivamente ( e, non è il caso di una lettera di cui il procuratore aveva la materiale disponibilità). 7 / 11
Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal procuratore della società, il diritto non può ritenersi prescritto, posto che, per effetto della interruzione dei termini di prescrizione imposti dalla notifica del primo atto di citazione, il nuovo termine ha ripreso a decorrere dopo il passaggio in giudicato della sentenza e quindi dal 9/3/11, con la conseguenza che, essendo stato incardinato questo giudizio in data 08/03/12 (tenuto conto della data di presentazione della citazione all'ufficiale Giudiziario), deve ritenersi superata l'eccezione sul punto. L art. 2943 c.c. dispone, infatti, che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. Il successivo art. 2945 c.c. precisa che per effetto della interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo. 8 / 11
Il legislatore ha dunque previsto che nel caso in cui si promuove un giudizio di cognizione, o cautelare o di esecuzione, il decorso della prescrizione del relativo diritto rimanente interrotto permanentemente (quindi, di fatto, risulta sospeso). Il codice di merito ha cura di precisare che tale effetto, nei giudizi di cognizione, si protrae sino a che la sentenza passa in giudicato, ed è per questo che l'eccezione sul punto va disattesa. Per quel che concerne il merito, osserva questo Giudicante che, tenuto conto della istruttoria già espletata nel processo concluso con la sentenza di improponibilità, non si è ritenuto necessario procedere alla rinnovazione DELLA PROVA TESTIMONIALE. Quindi, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste addotto dalla società convenuta, GGG Mmm, ed, alla luce della visura allegata alla produzione di parte attrice dalla quale si evince che il veicolo tg. YY 000000 era un furgone, pur potendo ritenere credibile che, così come narrato dai testi di parte attrice, IZZ Aaa e DDD Sss, nelle circostanze di tempo e di luogo, un autocarro abbia potuto perdere dei pezzi di legname che si riversarono sulla carrozzeria della macchina BMW del CCC ( dall'esame delle foto della vettura può affermarsi l'esistenza di un nesso causale tra l'evento narrato ed i danni), deve escludersi che, l'autocarro in questione fosse quello di proprietà della parte convenuta, perchè, trattandosi di un furgone, (CFR VISURA nella parte in cui si riferisce alla carrozzeria), deve ritenersi che tale veicolo non fosse e non potesse essere dotato di sponde e di cassone e, quindi, non potesse essere aperto, con possibilità di perdita del carico ( i testi di parte attrice hanno affermato con consonanza di accenti che l'autocarro era munito di sponde e di cassone). 9 / 11
Il mancato tempestivo arresto del mezzo e la trascrizione del solo numero di targa del veicolo in movimento, ha, quindi, con ogni probabilità, indotto in errore coloro i quali intendevano identificare il responsabile. Ciò rende giustificabile l'errore e, quindi, pur dovendosi pervenire ad una pronuncia di rigetto nel merito della pretesa attorea, giustifica l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 92 c.p.c. e la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CCC Ggg contro AAA Ggg e la SPA UNIPOL ASS.NI così provvede: - Rigetta la domanda; Compensa integralmente le spese di lite. 10 / 11
- Così deciso in Ottaviano il 14/11/13. IL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA MARIA CUOMO 11 / 11