PROVINCIA DI MASSA-CARRARA SETTORE/STAFF Settore Ambiente - Energia DETERMINAZIONE n. 3197 DEL 05/10/2012 OGGETTO: CO.RO.FER. SNC DI ROMEI SANDRINO & C - Impianto di recupero rifiuti metallici sito in Via Bordigona n. 52 nel Comune di Massa Aggiornamento autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/06. Allegati n. 1 Determina senza Impegno Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 DPR 445/2000 e s.m.i.
Richiamati l art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; L A D I R I G E N T E del Settore Ambiente - Energia Richiamata la vigente disciplina statale e regionale in materia di gestione rifiuti e precisamente il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la LR 25/1998 e s.m.i. ed il DPGR 25 febbraio 2004 n 14/R; Visto il Regolamento del Consiglio dell'unione Europea 31 marzo 2011 n. 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ; Premesso che la società CO.RO.FER. SNC DI ROMEI SANDRINO & C., C.F. e P.IVA 00266070457, con Determinazione Dirigenziale n. 8560 del 24/04/2009 è stata autorizzata ex art. 210 del D.Lgs. 152/06 all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti metallici nel Comune di Massa in Via Bordigona n. 52; Rilevato che nel corso di controlli d'ufficio, effettuati nell'ambito di un procedimento di integrazione conclusosi con l'archiviazione, è emerso che l importo della garanzia prestata a garanzia di quanto autorizzato con DD/8560/09 (pari a euro 46.636,00) non era conforme all Allegato 3 al D.P.G.R. n. 14/ R del 25/02/04 e si è quindi provveduto a richiedere alla società la presentazione di idonea garanzia finanziaria (ns. nota prot. 0026107 del 13/09/2010); Dato atto che la società ha ritenuto, in luogo dell'adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria, di accedere alle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la gestione dell impianto di Via Bordigona; Rilevato che la società ha deciso di gestire l impianto in procedura semplificata, mantenendo comunque la gestione in procedura ordinaria dei rifiuti individuati dal codice CER 010499 costituiti da lame da sega e telai pendolari per la segagione di materiali lapidei e parti di essi derivanti dall'industria per la lavorazione della pietra, per un quantitativo di 3.000 tonnellate/anno di rifiuti trattabili; Visto l'atto n. 1851 del 09/06/2012 con il quale è stato determinato di non assoggettare, con prescrizioni, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 50 e seguenti della L.R.10/2010 la Richiesta di inizio attività per impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, sito in via Bordigona, 52 - Comune di Massa (MS) proposta da Co.Ro.Fer Snc; Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 3148 del 02/10/2012 la società Co.Ro.Fer. Snc.è stata iscritta al numero 84 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i, in riferimento all attività svolta nell impianto ubicato in Via Bordigona n. 52 nel Comune di Massa (MS); Ritenuto di dover procedere d'ufficio all'aggiornamento della autorizzazione n. 8560/2009 a seguito dell'iscrizione della società Co.Ro.Fer. Snc al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, in riferimento all attività svolta nell impianto ubicato in Via Bordigona n. 52 nel Comune di Massa; 1
Vista la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di inizio attività trasmessa dalla società con nota ns. prot. 0020337 del 19/07/2012, nella quale si da atto, conformemente a quanto valutato in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, che nell'impianto di Via Bordigona n. 52 la gestione di rifiuti in procedura ordinaria sarà limitata ai rifiuti individuati dal codice CER 010499 e nell'area appositamente dedicata situata nella parte sud est del lotto adiacente all'ingresso, individuata ai punti 19-20-21 nella planimetria di cui all'allegato A al presente atto, del quale ne forma parte integrante e sostanziale; Precisato che calcestruzzo; l'area in questione occupa una porzione di circa 600 mq ed è pavimentata in Rilevato che i rifiuti gestiti in procedura ordinaria e costituiti da telai metallici pendolari per la segagione di materiali lapidei, e parti di essi, derivanti dall'industria per la lavorazione della pietra (CER 010499), dopo controllo radiometrico, saranno saranno sottoposti ad operazioni di recupero (R13-R4) consistenti in smontaggio, selezione, cernita, riduzione volumetrica e asportazione delle parti non conformi al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste) ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011; Visto il certificato di conformità del sistema di gestione per la qualità di Co.Ro.Fer. Snc alle disposizioni dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 333/2011 sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EOW) di alcuni rottami metallici, rilasciato da Certiquality Srl n. 17241 e qui al prot. n. 0033235 del 30/11/11; Precisato che per i rifiuti appartenenti al campo di applicazione del Reg. (UE) n. 333/2011 le attività di recupero generano prodotti che cessano la qualifica di rifiuti ( EoW End of Waste), a condizione che sia rispettato quanto previsto dal citato regolamento e che, in caso di mancato rispetto dello stesso, quanto ottenuto dall'attività di recupero non si configura come prodotto ma come rifiuto; Dato atto che la descritta attività va ad integrarsi con quella di recupero rifiuti in procedura semplificata effettuata nel medesimo stabilimento ai sensi dell art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, di cui alla D. D. n. 3148 del 02/10/2012 di iscrizione al n. 84 del Registro Recuperatori; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 743 del 6/8/2012 avente ad oggetto: Art. 19, comma 2 Bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti. Ritenuto necessario richiedere a Co.Ro.Fer Snc di provvedere ad aggiornare la garanzia finanziaria n. 0578.0531317.50 del 21/04/2009 rilasciata da SAI Fondiaria e prestata a garanzia di quanto autorizzato con D.D. n. 8560/09 o, in alternativa, di presentare una nuova garanzia finanziaria, in conformità a quanto autorizzato con il presente atto e secondo le forme e modalità stabilite nella DGRT n. 743/2012; Precisato che il presente provvedimento costituisce aggiornamento dell'autorizzazione n. 8560/2009 e non ne modifica la data di scadenza, fissata al 24/04/2019; tutto ciò premesso e considerato 2
DETERMINA di approvare, ai sensi e per gli effetti dell art. 208 del D.Lgs. 152/06, la nuova configurazione dell'impianto della società CO.RO.FER. SNC DI ROMEI SANDRINO & C. C.F. e P.IVA 00266070457 - ubicato in Via Bordigona n. 52 nel Comune di Massa (MS) e catastalmente individuato al Foglio n. 110 mappali 359 e 267, nella nuova strutturazione prevista e rappresentata nella planimetria di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; di autorizzare, fino alla data del 24/04/2019, la società in oggetto all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e smontaggio, selezione, cernita, riduzione volumetrica e asportazione delle parti non conformi (R4) dei rifiuti costituiti da lame da sega e telai metallici pendolari per la segagione di materiali lapidei, e parti di essi, derivanti dall'industria per la lavorazione della pietra (CER 010499), secondo i quantitativi di seguito riportati: Codice CER Rifiuto 010499 Descrizione del rifiuto Lame da sega e e telai metallici pendolari per la segagione di materiali lapidei, e parti di essi, derivanti dall'industria per la lavorazione della pietra Max quantità trattabile annua (ton./anno) Max stoccaggio istantaneo (ton.) Operazione recupero/ smaltimento 3.000 120 R13 - R4 di chiedere a Co.Ro.Fer. Snc di presentare, entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dal ricevimento del presente atto, aggiornamento della garanzia finanziaria n. 0578.0531317.50 del 21/04/2009 rilasciata da SAI Fondiaria e prestata a garanzia di quanto autorizzato con D.D. n. 8560/09, in conformità a quanto autorizzato con il presente atto o, in alternativa, di presentare una nuova garanzia finanziaria di importo pari a euro 46.481,00. La garanzia dovrà essere prestata secondo le forme e modalità stabilite nella DGRT n. 743/2012 e dovrà avere validità fino alla data del 24/04/2019 più anni due. Nelle condizioni generali di fidejussione dovrà essere previsto che, nel periodo di validità, lo svincolo dovrà avvenire solo su esplicita richiesta dell Ente garantito; inoltre dovrà contenere l obbligo, da parte del fidejussore, di versare a semplice richiesta dell Ente garantito le somme dovute ai sensi e nei limiti della garanzia, con esclusione del beneficio previsto dall art. 1944 e con rinuncia dell eccezione di cui all art. 1957 comma 2 del Codice Civile; di precisare che i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero potranno cessare di essere considerati rifiuti solo se rispettano i criteri ed i requisiti stabiliti dal Regolamento UE n. 333/2011; di prescrivere che le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti, alla lavorazione degli stessi, ed al deposito dei prodotti e materiali ottenuti dall attività di recupero autorizzata siano opportunamente identificate mediante segnaletica e cartellonistica, e siano mantenute separate dal resto dell'impianto in cui vengono svolte attività in procedura semplificata; di stabilire che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti la D.D. n. 8560 del 24/04/2009; 3
di trasmettere il presente atto alla società Co.Ro.Fer. Snc, all ARPAT Dip.Prov. di Massa Carrara, all ASL ISP, all'asl PISLL, al Comune di Massa, all ARPAT Sezione Regionale Catasto Rifiuti e alla Sezione Regionale della Toscana dell'albo Nazionale Gestori Ambientali. La ditta è tenuta a comunicare preventivamente a questa Amministrazione ogni variazione dei dati amministrativi e ogni variazione che intervenga nelle attività di recupero dei rifiuti, nonché un diverso utilizzo delle aree rispetto a quanto indicato nella planimetria di cui all'allegato A, ai fini della preventiva adozione da parte di questa Provincia dei necessari atti. E' incaricato il Dip. Prov. dell'arpat di effettuare i controlli atti a verificare l'effettiva funzionalità e il rispetto di quanto impartito con il presente atto. La Provincia di Massa Carrara si riserva la facoltà di modificare ed integrare la presente autorizzazione nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia. Ulteriori prescrizioni potranno inoltre essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'inosservanza di quanto sopra prescritto e autorizzato comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A chiusura dell impianto dovrà essere presentato il ripristino del sito, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell area. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale sono subordinate a specifico nulla osta del Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara. Sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili all attività autorizzata con il presente atto esclusivamente ai sensi del D.Lgs n. 152/2006. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso o per via giurisdizionale al TAR competente o per via straordinaria al Capo dello Stato ai sensi di legge. Massa, 05/10/2012 La DIRIGENTE Maria Teresa Zattera 4