L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

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DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2016 753/2016/E/EEL DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLE SOCIETÀ ASCOTRADE S.P.A., ESTENERGY S.P.A. E DA VERITAS ENERGIA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO Nella riunione del 15 dicembre 2016 VISTI: la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001; la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009; la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l articolo 44, commi 1, 2 e 3; la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l Allegato A (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com); la deliberazione dell Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l Allegato B (di seguito: TIME); la deliberazione dell Autorità 29 dicembre 2007, 348/07 e, in particolare, l Allegato (di seguito: TIT); la deliberazione dell Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A; la deliberazione dell Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A; la deliberazione dell Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A; la nota prot. generale dell Autorità, 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com. 1

FATTO: 1. Con reclamo presentato il 1 agosto 2016 (prot. Autorità 22415 del 3 agosto 2016), Ascotrade S.p.a., Estenergy S.p.a. e Veritas Energia S.r.l. (di seguito: reclamanti) hanno contestato l operato di e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) nell erogazione del servizio di misura dell energia elettrica prelevata attraverso il punto di connessione identificato con il POD IT001E04328146, sito in San Fior (TV), intestato al cliente finale ILSA S.p.a. (di seguito: ILSA); 2. con note del 7 ottobre 2016 (prott. Autorità 28471 e 28473 del 7 ottobre 2016), l Autorità ha comunicato alle parti l avvio del procedimento di trattazione del reclamo e ha contestualmente trasmesso alle parti una proposta di risoluzione della controversia, ai sensi dell articolo 3, comma 6, dell Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com; 3. con nota del 26 ottobre 2016 (prot. Autorità 30737 del 26 ottobre 2016), l Autorità ha comunicato alle parti la rettifica di un errore materiale presente nella proposta di risoluzione della controversia, che era stato precedentemente segnalato dal gestore con nota del 20 ottobre 2016 (prot. Autorità 30810 del 26 ottobre 2016); 4. con nota del 29 novembre 2016 (prot. Autorità 35434 del 29 novembre 2016), essendo decorso il temine di 20 giorni dal ricevimento della proposta di risoluzione della controversia senza che le parti si fossero adeguate o avessero dichiarato di adeguarsi alla predetta proposta, l Autorità ha comunicato alle medesime parti in lite la prosecuzione del procedimento di trattazione del reclamo; 5. in data 30 novembre 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell art. 5, comma 2, della Disciplina. QUADRO NORMATIVO: 6. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le disposizioni contenute, per il periodo di regolazione 2012-2015, nel TIME Testo integrato delle disposizioni per l erogazione del servizio di misura dell energia elettrica e, in particolare, gli articoli 2 e 4 i quali, rispettivamente, individuano le attività in cui si articola il servizio di misura dell energia elettrica e i soggetti responsabili del servizio medesimo, con le connesse responsabilità. QUADRO FATTUALE: 7. In data 28 febbraio 2013, Ascotrade S.p.a. stipulava con il cliente finale ILSA un contratto di fornitura di energia elettrica, decorrente dal 1 settembre 2013, presso il punto di prelievo identificato dal POD IT001E04328146; 8. ai fini dell esecuzione del predetto contratto di fornitura, erano controparti del gestore per il contratto di trasporto relativo al suddetto POD: - Estenergy S.p.a., in relazione al periodo 1 settembre 2013-28 febbraio 2014; 2

- Veritas Energia S.r.l., a decorrere dal 1 marzo 2014; 9. in data 11 giugno 2014, ILSA chiedeva al gestore la verifica dell apparecchio di misura dell energia elettrica installato in corrispondenza del POD IT001E04328146; 10. con due distinte note dell 11 agosto 2014, il gestore trasmetteva a Estenergy S.p.a. e a Veritas Energia S.r.l. il verbale DG4P051908, relativo alla verifica eseguita, in data 9 luglio 2014, sull apparecchio di misura recante matricola 00307236, installato in corrispondenza del predetto POD. In particolare, detto verbale attestava l irregolare funzionamento dell apparecchio di misura, a seguito di un errato cablaggio di uno dei trasformatori amperometrici dell apparecchio medesimo in occasione della sua installazione, tale da comportare un errore, nella misurazione dell energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione, superiore ai limiti ammessi dalle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano, con la conseguenza che l errore rilevato aveva causato, a partire dal mese di marzo del 2008, una misura dell energia elettrica prelevata inferiore di circa un terzo rispetto al dato reale; 11. con le suddette note dell 11 agosto 2014, il gestore comunicava, altresì, di aver provveduto a calcolare il coefficiente correttivo (pari a 3,16), necessario per determinare il reale valore dell energia elettrica prelevata dal POD IT001E04328146 (c.d. ricostruzione delle misure ) nel periodo 1 settembre 2013-31 luglio 2014; 12. in data 11 settembre 2014, ILSA presentava al gestore una prima contestazione del verbale di verifica, opponendosi alla rettifica delle misure; 13. con nota del 16 ottobre 2014, il gestore forniva a Veritas Energia S.r.l. una nuova tabella di ricostruzione delle misure, in sostituzione della precedente inviata l 11 agosto 2014; 14. successivamente, il gestore, confermando gli esiti del verbale di verifica, emetteva a carico di Estenergy S.p.a. e di Veritas Energia S.r.l., ciascuna per il periodo di competenza, la rettifica delle fatture del servizio di trasporto; 15. con nota del 10 novembre 2014, ILSA ribadiva al gestore le proprie contestazioni, chiedendo lo storno delle fatture di rettifica; 16. con nota del 3 dicembre 2014, il gestore respingeva la richiesta di ILSA; 17. in data 10 febbraio 2016, il gestore inviava a ILSA una relazione tecnica relativa ai metodi utilizzati per calcolare i consumi effettivi nel periodo di malfunzionamento del contatore; 18. in data 27 maggio 2016, Ascotrade S.p.a. presentava al gestore un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando le fatture di rettifica emesse dal gestore e richiedendone lo storno, a cui il gestore non forniva riscontro entro i termini stabiliti dall articolo 3, comma 1, dell Allegato A alla predetta deliberazione. 3

ARGOMENTAZIONI DEI RECLAMANTI: 19. I reclamanti ritengono il gestore inadempiente agli obblighi previsti dal TIME in materia di erogazione del servizio di misura dell energia elettrica, con particolare riferimento alla manutenzione degli apparecchi di misura e alla corretta determinazione del valore delle misure; 20. in particolare, i reclamanti affermano che il gestore non ha evidenziato circostanze, imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza qualificata, tali da giustificare il proprio comportamento, che ritengono, dunque, contrario alla buona fede, in considerazione, soprattutto, della unilaterale rideterminazione dei consumi del cliente, avvenuta senza fornire le dovute motivazioni e senza alcun supporto probatorio; 21. i reclamanti sottolineano, altresì, la grave inerzia del gestore, il quale per un lungo lasso temporale (marzo 2008-luglio 2014) non ha effettuato alcun tipo di controllo sul dispositivo di misura e segnalano, inoltre, che la verifica del luglio 2014 non è avvenuta nell ambito delle periodiche attività di manutenzione, bensì su richiesta del cliente; 22. i reclamanti affermano, infine, che non vi sia alcuna prova della veridicità dei dati di misura ricalcolati dal gestore a seguito della scoperta del malfunzionamento del misuratore. ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE: 23. Il gestore ritiene di aver operato correttamente, nel rispetto della normativa di riferimento, nonché di aver fornito alla ILSA adeguati chiarimenti in ordine all errore tecnico riscontrato in sede di verifica del misuratore e al metodo adoperato per la ricostruzione delle misure, posta alla base della successiva fatturazione di conguaglio; 24. al riguardo, il gestore dichiara che la determinazione del coefficiente di errore è stata effettuata sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura e controllo installato in parallelo al misuratore principale; 25. il gestore precisa anche che il dies a quo (i.e. 25 marzo 2008) della anomalia di funzionamento del misuratore è incontestabilmente accertato, essendo la stessa riconducibile al momento dell installazione di un nuovo apparecchio di misura, a seguito della richiesta di aumento di potenza (da 175 kw a 250 kw) avanzata dal cliente finale; 26. a tale proposito, il gestore evidenzia inoltre che, nonostante l incremento della potenza disponibile, l energia elettrica misurata nel periodo di malfunzionamento del contatore è risultata non coerente con il profilo di consumo storico (minore di circa un terzo); 27. in conclusione il gestore, nel confermare la correttezza della ricostruzione delle misure, respinge ogni contestazione sollevata dai reclamanti. 4

VALUTAZIONE DEL RECLAMO: 28. Oggetto del reclamo de quo è la medesima questione già al centro del reclamo presentato dalla Servizi Unindustria Multiutilities S.p.a. nei confronti di e- distribuzione S.p.a., deciso con la deliberazione 480/2016/E/eel; 29. ed infatti, all origine delle contestazioni mosse dagli odierni reclamanti v è, anche nella fattispecie, il malfunzionamento del contatore installato sul POD IT001E04328146, con riferimento al periodo marzo 2008-luglio 2014; 30. più in particolare, mentre il reclamo deciso con la citata deliberazione 480/2016/E/eel riguardava il periodo di somministrazione di energia elettrica di competenza del venditore Servizi Unindustria Multiutilities S.p.a., dal 1 luglio 2009 al 31 agosto 2013, il presente reclamo, a fronte del medesimo malfunzionamento del contatore, riguarda, invece, il successivo periodo di somministrazione, dal 1 settembre 2013 al 31 luglio 2014; 31. nondimeno, le valutazioni in ordine alla condotta del gestore, poste alla base della richiamata deliberazione 480/2016/E/eel, possono costituire la ratio decidendi anche della controversia qui in decisione. 32. Infatti, nella più volte citata deliberazione 480/2016/E/eel l Autorità aveva già accertato che il malfunzionamento del contatore, che ha comportato gli errori nella misurazione dell energia elettrica prelevata dal POD IT001E04328146, era dovuto ad un evidente negligenza del gestore, in violazione dell obbligo di erogazione del servizio di misura di cui all articolo 4 del TIME e che gli effetti di tale negligenza erano stati aggravati dal lungo periodo (oltre sei anni) di errata determinazione delle misure, senza nessun intervento correttivo da parte del gestore; 33. tuttavia, nella deliberazione 480/2016/E/eel, l Autorità ha del pari stabilito che il comportamento tenuto dal gestore, a seguito del rilevamento dell errore, appariva conforme alle regole disposte dall Autorità. 34. Ebbene, anche nel caso di specie, il gestore, con la relazione tecnica inviata al cliente finale in data 10 febbraio 2016, ha fornito un accurata spiegazione in merito alla ricostruzione delle misure dell energia elettrica prelevata nel periodo di malfunzionamento del contatore; 35. nello specifico, il gestore ha effettuato la ricostruzione delle misure, facendo riferimento alle misure rilevate da un contatore di confronto installato presso il POD IT001E04328146 tra il 16 luglio 2014 e il 5 agosto 2014; inoltre, ha confrontato i risultati ottenuti col suddetto metodo con quelli derivanti da una ricostruzione analitica, pervenendo ad un risultato analogo; 36. in sostanza, i risultati ottenuti dal gestore attraverso i differenti metodi utilizzati appaiono coerenti con i dati di misura rilevati a seguito del ripristino della corretta funzionalità dell apparecchio di misura, come riportato nella Tabella 1 allegata alla presente decisione; 37. inoltre, dal confronto tra i due diagrammi riportati nella predetta Tabella 1, relativi rispettivamente alle misure rilevate (in rosso) e alle misure ricostruite dal gestore (in blu), emerge una apparente discontinuità nei prelievi ricostruiti 5

dal gestore rispetto ai dati di misura rilevati nel periodo precedente al 25 marzo 2008 (data della errata installazione del nuovo TA) che, tuttavia, può trovare spiegazione tenendo presente che il cliente finale, ILSA S.p.a., aveva richiesto un incremento del 43% della potenza impegnata (da 175 kw a 250 kw), a cui potrebbe verosimilmente corrispondere un analogo incremento medio dei consumi nel periodo successivo; 38. non appare, dunque, condivisibile quanto asserito dai reclamanti in merito alla carenza di supporto probatorio nella rideterminazione, da parte del gestore, dell energia elettrica effettivamente prelevata dal POD IT001E04328146; 39. infine, non risulta che la condotta del gestore sia proseguita oltre il mese di luglio 2014, atteso che il ripristino del corretto cablaggio del contatore ha messo fine agli errori di misura riscontrati fino ad allora (luglio 2014); 40. in conclusione, pur accertando la violazione, da parte del gestore, fino al mese di luglio del 2014, dell obbligo di erogazione del servizio di misura previsto dall articolo 4 del TIME, non pare meritevole di accoglimento la richiesta dei reclamanti di essere esentati dal saldo delle fatture di conguaglio relative al periodo di somministrazione 1 settembre 2013-31 luglio 2014 DELIBERA 1. di accogliere in parte il reclamo presentato dalle società Ascotrade S.p.a., Estenergy S.p.a. e Veritas Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., accertando la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.a., dell articolo 4, Allegato B, della deliberazione ARG/elt 199/11, e respingendo invece la richiesta delle suddette società reclamanti di essere esentate dal saldo delle fatture di conguaglio relative al periodo di somministrazione 1 settembre 2013-31 luglio 2014; 2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell Autorità www.autorita.energia.it. 15 dicembre 2016 IL PRESIDENTE Guido Bortoni 6