REGOLAMENTO MERCATI ESITO DELLE CONSULTAZIONI. 4 maggio 2007



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REGOLAMENTO MERCATI CONDIZIONI PER LA QUOTAZIONE DI SOCIETA CONTROLLANTI SOCIETA ESTERE EXTRAEUROPEE, DI SOCIETA CONTROLLATE SOTTOPOSTE ALL ATTIVITA DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DI ALTRA SOCIETA E DI SOCIETA FINANZIARIE (ART. 62, COMMA 3-BIS, DEL TUF) ESITO DELLE CONSULTAZIONI 4 maggio 2007 Il 9 marzo 2007 la Consob ha diffuso un documento di consultazione in merito all introduzione di un nuovo capo V-bis nel Titolo II del regolamento sui mercato, adottato con delibera n. 11768/1998 e successive modificazioni. A conclusione della fase di consultazione sono pervenute le osservazioni di Assonime, Confindustria, Borsa Italiana s.p.a. e Telecom s.p.a.. Nel presente documento si dà conto delle osservazioni pervenute e delle conseguenti determinazioni assunte dalla Commissione. Il documento riproduce il testo delle norme rese note per la consultazione che sono state oggetto di osservazioni, le osservazioni pervenute, le considerazioni svolte in proposito e, se del caso, il nuovo testo adottato. * * * * 1. PRELIMINARI E RELATIVE Un commentatore propone che le norme regolamentari Consob siano riformulate prevedendo l'obbligo in capo alle società di gestione del mercato di inserire nei propri Regolamenti disposizioni adeguate a recepire quanto richiesto dall'art. 62, comma 3-bis, TUF, secondo criteri generali stabiliti dalla Consob, e rimandando la valutazione delle norme delle medesime società di gestione alla fase di approvazione delle modifiche ai loro regolamenti da parte della Consob. Inoltre, è rilevato come la Consob abbia scelto di considerare i requisiti individuati dall'art. 62, comma 3-bis, del TUF come riferibili sia alle società che chiedono l'ammissione alla quotazione sia alle società già quotate. Le espressioni "possono essere quotate" o "non possono essere quotate", di cui alle lettere a) e b) della norma richiamata, sembrerebbero invece riferirsi al momento iniziale 1

della quotazione. Ove si confermasse la previsione per le società quotate, è stato altresì chiesto, nel presupposto che tali norme siano recepite nei regolamenti delle società di gestione del mercato, che l'eventuale mancato adeguamento da parte di società già quotate alle nuove norme in commento non costituisca ipotesi di delisting, bensì soltanto il presupposto per l applicazione di sanzioni disciplinari previste dal regolamento della società di gestione del mercato. Il medesimo commentatore osserva come nelle proposte norme regolamentari della Consob sono introdotti, coerentemente con l ambito della delega legislativa, condizioni di ammissione e condizioni di trasparenza. Tuttavia, nel determinare tali condizioni, non si è fatta alcuna distinzione tra requisiti di ammissione e requisiti di trasparenza informativa. A suo avviso, se da un lato appare corretta la collocazione dei primi nell ambito del regolamento Consob n. 11768 (regolamento mercati), dall altro gli obblighi di disclosure, se posti direttamente a carico degli emittenti, dovrebbero trovare spazio nel regolamento n. 11971/1999 (regolamento emittenti). La presenza contestuale di detti requisiti nell ambito dello stesso regolamento potrebbe quindi porre problemi in ordine all individuazione del regime sanzionatorio nonché degli ambiti di competenza, rispettivamente, della Consob e delle società di gestione dei mercati. Non si ritiene condivisibile la proposta di delegare alla società di gestione, nel rispetto di criteri generali stabiliti dalla Consob, la disciplina delle ipotesi previste dall art. 62, comma 3-bis del TUF, rimandando alla Commissione la valutazione di tale disciplina in fase di approvazione del regolamento della società di gestione stessa. Infatti, dal dato letterale della disposizione, risulta chiara l intenzione del legislatore di individuare nell autorità di vigilanza il soggetto legittimato a stabilire alcuni requisiti e condizioni di ammissione alle negoziazioni delle azioni di determinate categorie di società considerate più a rischio. In tal modo, il legislatore italiano ha inteso modificare parzialmente il previgente assetto normativo che vedeva la società di gestione del mercato (soggetto autorizzato, ai sensi dell art. 64, comma 1, lett. c del TUF, a disporre l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni) quale unico soggetto incaricato di determinare, con proprio regolamento (approvato dalla Consob), le condizioni e le modalità di ammissione a quotazione (art. 62, comma 2, del TUF). Nonostante la norma in esame rimanga un eccezione rispetto alla generale attribuzione alla società di gestione del suddetto potere, essa è indicativa della volontà legislativa di accrescere e rafforzare il ruolo della autorità di vigilanza, in linea con le scelte operate in altri ordinamenti europei ove le competenze in materia di regolamentazione dell ammissione alle negoziazioni sono, talvolta, conferite direttamente a tali autorità e, comunque, sono attribuiti ad esse poteri di intervento sulle decisioni delle società che gestiscono i mercati. La Consob, quindi, in relazione alle specifiche ipotesi di società controllanti società estere extraeuropee, di società controllate sottoposte all attività di coordinamento e direzione di altra società e di società finanziarie, dispone del potere di stabilire requisiti di ammissione alle negoziazioni. Inoltre, la circostanza che le regole in questione costituiscano pur sempre requisiti per l ammissione alle negoziazioni o comunque condizioni per la permanenza in quotazione e non, quindi, 2

obbligazioni a carico dell emittente sanzionabili in applicazione delle norme regolamentari della Consob rende infondata la distinzione proposta tra condizioni di ammissione delle società e obblighi di trasparenza a carico degli emittenti e la conseguente ravvisata esigenza di disciplinarli separatamente, le une nel Regolamento Mercati, gli altri nel Regolamento Emittenti. In ogni caso, alla luce del permanere di un assetto normativo che attribuisce alla società di gestione l esercizio dei compiti attinenti all ammissione, sospensione e esclusione di titoli del mercato, occorrerà che tali società provvedano alle opportune modifiche dei propri regolamenti al fine di assicurare il rispetto e di rendere operative le disposizioni dettate dalla Consob nel nuovo Capo V-bis del Titolo II del Regolamento Mercati. In tale ambito, in caso di violazione delle norme regolamentari contenute nel suddetto Capo, sarà applicabile anche il regime sanzionatorio previsto dal regolamento di gestione del mercato. Per quanto concerne l inclusione nell ambito di applicazione delle norme in commento, sia delle società che chiedono l ammissione alle negoziazioni sia degli emittenti con azioni già quotate, si ritiene che tale scelta sia fondata, in primo luogo, sul tenore letterale della disposizione di legge che utilizza l espressione generica possano essere quotate, ricomprensiva sia della possibilità di essere ammessi a quotazione che di rimanere quotati. Inoltre, su un piano più sostanziale, l orientamento assunto si riconnette all opportunità di evitare una disparità di trattamento in ragione dell epoca in cui è avvenuta la quotazione, prevedendosi quindi, anche per le società già quotate, la necessità di rispettare le norme regolamentari introdotte in attuazione dell art. 62, comma 3-bis del TUF. In ogni caso, proprio al fine di venire incontro alle esigenze delle società con azioni già quotate, è stato previsto per esse un congruo periodo transitorio per l adeguamento alle nuove norme (18 mesi per le società controllanti società extraeuropee e le società controllate sottoposte all attività di coordinamento e direzione; entro la data di approvazione del bilancio al 31.12.2007 per le società finanziarie). 2. SULLE SINGOLE DISPOSIZIONI Titolo II Capo V-bis Condizioni per l ammissione alla quotazione di determinate società Art. 18-ter (Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all Unione Europea) 1. Le azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all Unione Europea possono essere ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate: 3

a) redigano il bilancio d esercizio o consolidato e lo rendano disponibile agli azionisti della controllante; b) i bilanci di cui alla lettera a) siano sottoposti a controllo contabile secondo modalità equivalenti a quelle vigenti nell Unione Europea; c) rendano pubblici i propri statuti, nonché la composizione ed i poteri dei propri organi sociali; d) siano impegnate a fornire al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per condurre l attività di controllo dei conti annuali ed infra-annuali della stessa società controllante; e) dispongano di un sistema di controlli interni adeguato rispetto alle dimensioni ed alla complessità delle attività da esse svolte ed idoneo a produrre regolarmente alla direzione, all organo di controllo ed al revisore della società controllante le necessarie informazioni sulla gestione e sui dati economici patrimoniali e finanziari. L adeguatezza del sistema dei controlli è attestata, con cadenza almeno annuale, dall organo di controllo della società controllante. Relativamente alla condizione prevista dall art. 18-ter, lett. a), alcuni commentatori ritengono che la disponibilità del bilancio delle controllate possa essere soddisfatta, ai sensi dell'art. 2429, comma 4, cod. civ., anche con il deposito dei prospetti riepilogativi. Un altro partecipante alla consultazione propone di richiamare nella norma regolamentare l'art. 2429, cod. civ., nella sua interezza. Si ritiene di poter condividere le osservazioni formulate, in quanto volte alla definizione di modalità di adempimento dei requisiti di trasparenza richiesti dalla nuova disposizione che consentano un miglior equilibrio tra benefici e costi derivanti dall applicazione della medesima. Pertanto, tale norma è stata modificata, inserendo un richiamo all art. 2429, cod. civ., per quanto attiene alle modalità di messa a disposizione dei bilanci delle controllate estere residenti in Stati non della UE. Con riguardo al requisito di cui all art. 18-ter, lett. b) bilancio sottoposto a controllo contabile secondo modalità equivalenti a quelle vigenti nell'unione Europea un osservatore ha rilevato che, nell ormai imminente recepimento della nuova VIII Direttiva, potranno essere definite con maggiore dettaglio tali modalità. Un altro osservatore ha ritenuto che tale previsione regolamentare possa dare luogo a conflitti con le norme locali che potrebbero prevedere criteri differenti da quelli nazionali, nonché determinare un 4

incremento dei costi di revisione senza alcun beneficio in quanto i dati contabili rilevanti risultano già dal bilancio consolidato dell emittente, soggetto a revisione. In relazione della prossima attuazione della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006, concernente le revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e mirante, tra l altro, all applicazione in Europa di un unico insieme di principi di revisione, si chiarisce che, nelle more di detta attuazione, il controllo contabile delle controllate estere di cui all art. 62, comma 3-bis, lett. a) del TUF potrà essere svolto secondo i principi di revisione internazionali ISA (International Standards on Auditing) ed il codice di etica emanati dall IFAC (International Federation of Accountants), ovvero secondo principi ad essi equivalenti. I principi emanati dall IFAC potranno essere, infatti, i principi cui faranno riferimento gli Stati UE ai fini delle valutazioni di equivalenza delle modalità di controllo contabile nei Paesi terzi. Con riferimento al commento relativo al possibile conflitto tra norme locali e norme nazionali con conseguente potenziale incremento dei costi di revisione, si sottolinea che l equivalenza richiesta rispetto ai principi internazionali emanati dall IFAC, come sopra chiarita, non dovrebbe comportare di norma, un incremento significativo dei predetti costi. In merito all art. 18-ter, lett. c), un osservatore ha ritenuto superflua la messa a disposizione, presso la sede della controllante, dello statuto e della composizione e dei poteri dell organo amministrativo della controllata. Maggiore trasparenza sull'adeguatezza della struttura organizzativa potrebbe viceversa ottenersi richiedendo alla controllante una relazione degli amministratori sui rapporti tra controllante e controllata in ordine alla reciproche situazioni di debito e di credito. Un altro commentatore ha proposto che lo statuto, la composizione e i poteri dell organo amministrativo della controllata vengano pubblicati sul sito internet della controllante, nei soli casi in cui la controllata ha sede legale in Stati off-shore. Un terzo osservatore ha ritenuto che la norma regolamentare proposta preveda un eccesso di informazioni non sempre idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi di trasparenza. Tale disposizione, a suo avviso, potrebbe applicarsi solo alle società controllate, il cui valore contabile della partecipazione detenuta dalla controllante sia superiore al 50% dell'attivo patrimoniale della società quotata. La disposizione in commento è diretta ad introdurre requisiti minimi di trasparenza con riferimento alle controllate estere di società quotate, di cui all art. 62, comma 3-bis, lett. a) del TUF. In considerazione dei commenti pervenuti dai soggetti consultati, i quali segnalano eccessivi oneri per 5

l adempimento dei richiamati obblighi informativi, appare opportuno precisare che l obbligo di pubblicazione degli statuti e della composizione degli organi sociali è da ritenere (a differenza di quanto evidenziato dai soggetti consultati) un semplice riferimento al rispetto da parte delle società controllate di adempimenti minimi di diritto societario, previsti dalla legislazione nazionale del loro paese o posti in essere spontaneamente. Pertanto, si dovrà ritenere adempiuto l obbligo in questione ogni qual volta la società controllata pubblichi nel paese in cui ha sede (secondo modalità previste dalla legge ad essa applicabile ovvero con modalità autonomamente stabilite, ad es. sito internet) lo statuto e la composizione degli organi sociali. In ordine alla disposizione dell art. 18-ter, lett. d), che impegna le società controllate a fornire al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per condurre l'attività di controllo dei conti annuali ed infra-annuali della stessa controllante, un osservatore ha rilevato che tale norma regolamentare sembra destinata ad incrementare i costi di revisione senza particolari benefici. Al riguardo, si rileva che già usualmente sussistono forme di collaborazione tra revisori della controllante e revisore delle controllate ai fini della redazione del bilancio consolidato di gruppo; conseguentemente non si ritiene che la nuova disposizione possa determinare un incremento significativo dei costi della revisione. Essa è infatti diretta unicamente a supportare l attività di revisione contabile esterna con una disciplina minimale circa lo scambio di informazioni tra la società controllata estera e la società controllante che domanda l ammissione a quotazione delle proprie azioni in un mercato regolamentato italiano. In proposito giova anche richiamare che l art. 165 del TUF, disciplinante la revisione contabile dei gruppi, trova applicazione, per effetto della disposizione dell art. 119 del TUF, soltanto nei confronti delle controllate italiane di società italiane con azioni quotate. Pertanto non si ritiene di apportare modifiche alla norma sottoposta alla consultazione. La disposizione dell art. 18-ter, lett. e) vincola le società controllate a disporre di un sistema di controlli interni adeguato rispetto alle dimensioni ed alla complessità delle attività da esse svolte ed idoneo a produrre regolarmente alla direzione, all'organo di controllo ed al revisore della società controllante le necessarie informazioni sulla gestione e sui dati economici patrimoniali e finanziari. E altresì previsto che l'adeguatezza del sistema dei controlli venga attestata, con cadenza almeno annuale, dall'organo di controllo della società controllante. Al riguardo, un osservatore chiede di chiarire che l'attestazione si basi sulle informazioni ricevute dall'organo di controllo della società controllante nell'ambito dello scambio di informazioni tra gli 6

organi di controllo della controllante e della controllata operante ai sensi degli artt. 151, 151-bis e 151-ter del TUF. Non si ritiene di poter condividere l osservazione formulata, in quanto gli artt. 151, 151-bis e 151- ter del TUF disciplinanti, rispettivamente, i poteri dei sindaci, i poteri del consiglio di sorveglianza ed i poteri del comitato per il controllo sulla gestione limitano il loro campo di applicazione alle sole società italiane controllate da società, sempre italiane, con azioni quotate, mentre la norma regolamentare proposta richiede, più in generale, la previsione di specifici requisiti delle società estere non residenti nella UE controllate da società, sia italiane sia estere, che domandano l ammissione a quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati italiani. In relazione a quanto sopra esposto, si è ritenuto di modificare l art. 18-ter nei seguenti termini: Art. 18-ter (Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all Unione Europea) 1. Le azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all Unione Europea possono essere ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate: a) redigano il bilancio d esercizio o consolidato e lo rendano disponibile agli azionisti della controllante, secondo le modalità previste dall art. 2429, comma 4 del codice civile; b) sottopongano i bilanci di cui alla lettera a) siano sottoposti a controllo contabile secondo modalità principi equivalenti a quellei vigenti nell Unione Europea; c) rendano pubblici i propri statuti, la composizione e i poteri dei propri organi sociali, secondo la legislazione ad esse applicabile o volontariamente; d) siano impegnate a fornire al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per condurre l attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa società controllante; e) dispongano di un sistema di controlli interni adeguato rispetto alle dimensioni e alla complessità delle attività da esse svolte ed idoneo a produrre regolarmente alla direzione, all organo di controllo ed al revisore della società controllante le necessarie informazioni sulla gestione e sui dati economici patrimoniali e finanziari. L adeguatezza del sistema dei controlli è attestata, con cadenza almeno annuale, dall organo di controllo della società controllante. ** ** ** 7

Art. 18-quater (Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all attività di direzione e coordinamento di altra società) 1. Le azioni di società controllate sottoposte all attività di direzione e coordinamento di un altra società non possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove tali società: a) non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall articolo 2497-bis del codice civile; b) non abbiano autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori; c) abbiano in essere con la società che esercita la direzione unitaria ovvero con altra società del gruppo a cui esse fanno capo un rapporto di tesoreria accentrata non rispondente all interesse sociale. La rispondenza all interesse sociale è attestata dall organo di amministrazione con dichiarazione analiticamente motivata e verificata dall organo di controllo; d) non dispongano di amministratori indipendenti in numero tale da garantire che il loro giudizio abbia un peso significativo nell assunzione delle decisioni consiliari; e) non informino il pubblico, nella relazione sulla gestione, sugli indirizzi ricevuti dalla società capogruppo nell ambito della direzione unitaria. In via preliminare, un osservatore ritiene che la soggezione di un emittente all'altrui attività di direzione e coordinamento possa assumere connotati più critici nel caso in cui la controllante operi nello stesso settore dell'emittente o in settori contigui. Relativamente alla condizione di cui all art. 18-quater, lett. a) (le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-bis, cod. civ.), un osservatore ha ritenuto che il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2497-bis presupponga l'accertamento dell'esistenza del rapporto di direzione unitaria che potrebbe peraltro mancare anche in presenza di un controllo di diritto. Pertanto, tale osservatore propone l'inserimento di una disposizione che preveda, nel caso in cui le società controllate, in presenza delle condizioni indicate nell'art. 2497-sexies, cod. civ., non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-bis, l obbligo di informare il mercato delle motivazioni per cui ritengono di non essere soggette a direzione unitaria da parte della controllante. Con riguardo all osservazione per cui l attività di direzione può assumere connotati più critici quando la controllante operi nello settore di attività dell emittente ovvero in settori contigui, pur potendo ritenerla condivisibile sotto un profilo strettamente tecnico, si ritiene, tuttavia, che essa attenga a 8

profili da approfondire e valutare in sede di svolgimento delle istruttorie relative ai singoli procedimenti di ammissione a quotazione, piuttosto che da riflettere in disposizioni regolamentari. Giova, inoltre, rilevare che, in occasione dei procedimenti istruttori finalizzati al rilascio dell autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione, la Consob, in relazione ad emittenti sottoposti al controllo di altre entità che escludono l esistenza della direzione unitaria, già richiede che in tale documento siano riportate informazioni in merito alle motivazioni per cui non si ravvisi sussistere tale situazione. Con riferimento, poi, ai casi di società controllate già quotate che non abbiano dichiarato di essere sottoposte alla direzione unitaria della controllante, in adesione ai commenti pervenuti, si è ritenuto di integrare la norma in commento con la previsione dell obbligo per tali società di fornire, nella relazione sulla gestione di cui all art. 2428, cod. civ., le motivazioni per cui esse non ritengono di essere sottoposte all attività di direzione e coordinamento della controllante. Le lett. b) e c) del proposto art. 18-quater individuano quali condizioni che inibiscono la quotazione delle società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento, rispettivamente: i) che non abbiano autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori e ii) che abbiano in essere con la società che esercita la direzione unitaria ovvero con un'altra società del gruppo a cui esse fanno capo un rapporto di tesoreria accentrata non rispondente all'interesse sociale. E stato inoltre previsto che la rispondenza all'interesse sociale sia giustificata dall'organo amministrativo con dichiarazione analiticamente motivata e verificata dall'organo di controllo. Secondo un osservatore, la proposta regolamentare della Consob sembra considerare il rapporto di tesoreria accentrata come una attività suscettibile, per definizione, di pregiudicare l'interesse sociale della controllata; tale rapporto consente, invece, economie di scala e vantaggi da cui la controllata e i suoi azionisti possono trarre beneficio. Tale osservatore propone che la rispondenza all'interesse sociale possa valutarsi alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione unitaria ai sensi dell'art. 2497, comma 1, cod. civ.. Un altro osservatore ritiene che le società appartenenti ad un gruppo, per perseguire i propri obiettivi imprenditoriali ed una ottimale redditività, debbano utilizzare molteplici strumenti, tra cui la procedura centralizzata degli acquisiti e un sistema di gestione accentrata di gruppo. Tali strumenti consentono alle società controllate, nei rapporti con fornitori e banche, l'accesso a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero ottenere se non facessero parte di un gruppo. Inoltre, viene osservato che i controlli che gli organi di amministrazione e controllo sono chiamati a svolgere dovrebbero limitarsi a verificare l'assenza di un danno per la controllata, in linea con quanto previsto dall'art. 2497, cod. civ.. Un ulteriore partecipante alla consultazione ha osservato che la procedura centralizzata degli acquisti e un sistema di tesoreria accentrata consentono alle società controllate di conseguire vantaggi maggiori di quelli che potrebbero ottenere come soggetti singoli non appartenenti ad un gruppo. 9

Un quarto osservatore propone di sostituire le lett. b) e c) con una espressione più estensiva in base alla quale si dia rilevanza, quale condizione che possa inibire l'ammissione alle negoziazioni, alla circostanza che la società sottoposta a direzione unitaria abbia con la società che esercita tale attività ovvero con altra società sottoposta a comune controllo rapporti tali da pregiudicare la loro autonomia gestionale. In merito ai commenti pervenuti, merita sottolineare che le disposizioni proposte non intendono disconoscere le sinergie, in termini economici e di efficienza operativa e finanziaria conseguibili dai gruppi di società, mediante l istituzione, tra l altro, di procedure centralizzate degli acquisti e la gestione accentrata di tesoreria. Tuttavia, si ritiene che, ove una società sottoposta alla direzione unitaria della controllante intenda essere quotata, essa dovrà assicurare una sufficiente autonomia gestionale. A tal fine si valuterà specificatamente il livello di autonomia della società nei rapporti con clienti e fornitori. Per quanto attiene ai rapporti di tesoreria accentrata, in risposta alle osservazioni pervenute, si condivide l impostazione suggerita da un osservatore secondo cui la rispondenza all interesse sociale di tali rapporti va valutata alla luce del risultato complessivo dell attività di direzione unitaria in conformità a quanto previsto dall art. 2497, comma 1, cod. civ.. In ordine alla condizione di cui all art. 18-quater, lett. d), relativa alla presenza di amministratori indipendenti in numero tale da garantire che il loro giudizio abbia un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari, un osservatore ha chiesto di precisare se la Consob intenda "per amministratori indipendenti" quei soggetti dotati dei requisiti di indipendenza dei sindaci ex art. 147-ter del TUF. Un altro commentatore ha chiesto di precisare che i requisiti di indipendenza richiamati nella norma regolamentari siano quelli indicati nei codici di comportamento redatti dalla società di gestione del mercato, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF. Un ulteriore partecipante alla consultazione ritiene che la norma regolamentare proposta non consenta di comprendere chiaramente in quali termini si possa stimare l'effettiva sussistenza di un peso degli amministratori nell'assunzione delle delibere consiliari. La norma regolamentare, a suo avviso, sembrerebbe inoltre attribuire alla Consob un elevato potere discrezionale sul profilo dell'indipendenza degli amministratori. Un ulteriore osservatore ha chiesto di chiarire se la valutazione del numero e dei criteri di indipendenza spetti al singolo emittente o sia di competenza della società di gestione del mercato ovvero della Consob e se si debba fare riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF, ovvero ai requisiti di indipendenza individuati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. 10

In risposta alla richiesta di chiarimenti espressa dai soggetti consultati, si è provveduto a modificare la disposizione in commento, prevedendo che i requisiti di indipendenza, nonché l adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti, sono da valutarsi alla luce di quelli stabiliti dalle società di gestione del mercato tenendo conto delle migliori prassi disciplinate dai codici di comportamento. In proposito, merita ulteriormente precisare che, allo stato attuale, la nuova disposizione, di fatto, come ora modificata, richiama i requisiti di indipendenza per gli amministratori indicati nell art. 2.2.3 lett. l) del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., in quanto ritenuti espressione della best practice in materia. Tale norma che, sulla questione in esame, richiama i principi e i criteri applicativi previsti dagli artt. 2 e 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, prevede una serie di requisiti che gli emittenti devono possedere per accedere al segmento STAR (segmento in cui confluiscono gli emittenti che dispongono, tra l altro, dei principi di governo societario allineati ai migliori standard internazionali). Analogo criterio interpretativo si ritiene di dover applicare per quanto attiene alla valutazione dell adeguatezza del numero di tali amministratori. In tal modo, per le società sottoposte a direzione e coordinamento, la presenza di un numero adeguato di amministratori indipendenti rappresenta un obbligo a prescindere dalla quotazione nel segmento STAR. In proposito, si farà riferimento a quanto previsto dall art. IA.2.13.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa per il segmento STAR, in materia di indipendenza ed adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti. In merito all art. 18-quater, lett. e), che inibisce la quotazione alle società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento che non informino il pubblico, nella relazione sulla gestione, sugli indirizzi ricevuti dalla società capogruppo nell'ambito della direzione unitaria, un osservatore ha evidenziato come analoga disposizione sia già contenuta nell'art. 2497-bis, comma 5, cod. civ., così come ulteriori indicazioni sono rinvenibili nell'art. 2497-ter, cod. civ.. Si ritiene di poter condividere l osservazione formulata circa la sussistenza di obblighi informativi già disciplinati dagli artt. 2497-bis, comma 5, e 2497-ter cod. civ; in tal senso si è provveduto ad eliminare la disposizione di cui alla lettera e). Le disposizioni codicistiche prevedono che gli amministratori della società controllata indichino, nella relazione sulla gestione, i rapporti intercorsi con chi esercita la direzione unitaria e con le altre società che vi sono soggette, nonché gli effetti che detta attività hanno prodotto sull esercizio dell impresa sociale e sui suoi risultati. 11

Al riguardo, si ravvisa l esigenza che la relazione sulla gestione riferisca non soltanto dei rapporti storicamente intercorsi con chi esercita la direzione unitaria, ma anche delle linee strategiche che improntano l attività di direzione e coordinamento svolta dalla controllante nei confronti della controllata quotata. Pertanto, se da un lato si ritiene ragionevole la proposta di far leva su obblighi informativi disciplinati da previgenti disposizioni, dall altro è da evidenziare che, ad avviso della Consob, ai fini del compiuto adempimento del disposto dell art. 2497-bis, comma 5, cod.civ., occorre che nella relazione sulla gestione della controllata quotata sottoposta alla direzione unitaria della controllante siano fornite dette informazioni relative agli indirizzi strategici ricevuti dalla società capogruppo. In relazione a quanto sopra esposto, si è ritenuto di modificare l art. 18-quater nei seguenti termini: Art. 18-quater (Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all attività di direzione e coordinamento di altra società) 1. Le azioni di società controllate sottoposte all attività di direzione e coordinamento di un altra società non possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove tali società: a) non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall articolo 2497-bis del codice civile; b) non abbiano un autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori; c) abbiano in essere con la società che esercita la direzione unitaria ovvero con altra società del gruppo a cui esse fanno capo un rapporto di tesoreria accentrata, non rispondente all interesse sociale. La rispondenza all interesse sociale è attestata dall organo di amministrazione con dichiarazione analiticamente motivata e verificata dall organo di controllo; d) non dispongano di amministratori indipendenti, in numero tale da garantire che il loro giudizio abbia un peso significativo nell assunzione delle decisioni consiliari. Ai fini della valutazione dell indipendenza e dell adeguatezza del numero dei predetti amministratori si fa riferimento ai criteri generali stabiliti dalle società di gestione dei mercati regolamentati, tenuto conto delle migliori prassi disciplinate dai codici di comportamento redatti dalle medesime società o da associazioni di categoria;. e) non informino il pubblico, nella relazione sulla gestione, sugli indirizzi ricevuti dalla società capogruppo nell ambito della direzione unitaria. 2. Le società controllate con azioni quotate che non ritengano di dover adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal comma 1, lettera a), forniscono nella relazione sulla gestione di cui all articolo 2428 del codice civile puntuale indicazione delle motivazioni per cui non ritengono di essere sottoposte all attività di direzione e coordinamento della controllante. ** ** ** 12

Art. 18-quinquies (Condizioni per la quotazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni ) 1. Le azioni di società finanziarie il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove tali società: a) rendano al pubblico informazioni qualitative e quantitative in merito alla propria politica di investimento, specificando i criteri seguiti per la gestione degli investimenti e la diversificazione del rischio. Le informazioni devono consentire all investitore di valutare le opportunità di investimento e di individuare le modalità con le quali l obiettivo di distribuzione del rischio è conseguito; b) investano e gestiscano le proprie attività in conformità alla politica di investimento resa pubblica. 2. Le società di cui al comma 1 comunicano senza indugio al pubblico le variazioni della loro politica di investimento con le modalità indicate dall articolo 66, commi 2 e 3, del regolamento Consob n. 11971 in materia di emittenti. 3. Le società di cui al comma 1, una volta quotate, rendono nella relazione sulla gestione e nella relazione semestrale: a) informazioni circa le modalità di investimento delle proprie attività in conformità alla politica di investimento adottata, con particolare riferimento alla diversificazione del rischio, fornendo a tal fine anche un analisi quantitativa, e b) una completa e significativa analisi del portafoglio di investimento. Non sono pervenute osservazioni strettamente inerenti alla nuova disposizione proposta. ** ** ** Art. 18-sexies (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano alle società che chiedono l ammissione alla negoziazione delle proprie azioni in un mercato regolamentato italiano a decorrere dal 1 gennaio 2008. 2. Le società con azioni quotate di cui agli articoli 18-ter e 18-quater si adeguano alle disposizioni ivi contenute entro diciotto mesi dall entrata in vigore delle stesse. Esse trasmettono alla Consob il piano di adeguamento ed il calendario previsto e ne comunicano al pubblico gli elementi essenziali con le modalità indicate dall articolo 66, commi 2 e 3 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni. Il documento contabile previsto dall articolo 82 del citato regolamento contiene le informazioni concernenti l attuazione del piano. Le società con azioni 13

quotate di cui all articolo 18-quinquies si adeguano alle disposizioni ivi previste entro la data di approvazione del bilancio dell esercizio chiuso o in corso alla data del 31.12.2007. 3. Le società con azioni quotate che acquisiscono il controllo delle società estere di cui al comma 1 dell articolo 18-ter si adeguano alle disposizioni ivi previste nel termine di sei mesi dal perfezionamento dell acquisto. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all attività di direzione e coordinamento di un altra società si adeguano alle disposizioni di cui all articolo 18- quater nel termine di diciotto mesi dal verificarsi della condizione. 4. Le società di cui al comma 3 informano la Consob ed il pubblico nei modi previsti dal comma 2. Un osservatore ha rilevato che la norma regolamentare non prevede un termine entro il quale gli emittenti quotati debbano trasmettere alla Consob il piano di adeguamento alle nuove disposizioni regolamentari. La norma proposta in sede di consultazione è miratamente flessibile quanto ai termini di comunicazione del piano di adeguamento al fine di non determinare eccessive rigidità a carico degli emittenti già quotati che debbano conformarsi alle nuove disposizioni. Infatti, secondo il testo normativo proposto, spetta all emittente decidere di predisporre e, conseguentemente, di comunicare detto piano, ferma restando la necessità di rispettare il termine di diciotto mesi dall entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari per porre in essere le misure necessarie all attuazione di tali norme. Tuttavia, al fine di chiarire i termini di comunicazione al mercato una volta assunte le decisioni circa le operazioni necessarie all adeguamento, si è ritenuto di specificare nel testo normativo che l informativa in tale fase va resa senza indugio, in analogia a quanto già disposto dall art. 66 del regolamento emittenti. In relazione a quanto sopra esposto, si è ritenuto di modificare l art. 18-sexies nei seguenti termini: Art. 18-sexies (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle società che chiedono l ammissione alla negoziazione delle proprie azioni in un mercato regolamentato italiano a decorrere dal 1 gennaio 2008. 2. Le società con azioni quotate di cui agli articoli 18-ter e 18-quater si adeguano alle disposizioni ivi contenute entro diciotto mesi dall entrata in vigore delle stesse. Esse trasmettono senza indugio 14

alla Consob il piano di adeguamento adottato ed il calendario previsto e ne comunicano al pubblico gli elementi essenziali con le modalità indicate dall articolo 66, commi 2 e 3 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni. Il documento contabile previsto dall articolo 82 del citato regolamento contiene le informazioni concernenti l attuazione del piano. Le società con azioni quotate di cui all articolo 18-quinquies si adeguano alle disposizioni ivi previste entro la data di approvazione del bilancio dell esercizio chiuso o in corso alla data del 31.12.2007. 3. Le società con azioni quotate che acquisiscono il controllo delle società estere di cui al comma 1 dell articolo 18-ter si adeguano alle disposizioni ivi previste nel termine di sei mesi dal perfezionamento dell acquisto. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all attività di direzione e coordinamento di un altra società si adeguano alle disposizioni di cui all articolo 18- quater nel termine di diciotto mesi dal verificarsi della condizione. 4. Le società di cui al comma 3 informano la Consob ed il pubblico nei modi previsti dal comma 2. 15