COMUNE DI FORMIGNANA Provincia di Ferrara



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COMUNE DI FORMIGNANA Provincia di Ferrara Formignana settembre 2009 Del C.C. N - 1 -

NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OPERE PERTINENZIALI Dl ARREDO E DELLE OPERE DI ARREDO DA PARCO O DA GIARDINO Art. 1 Definizioni 1.1 Le opere o manufatti pertinenziali di arredo consistono in volumi privi di autonomo accesso alla via pubblica e insuscettibili di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche. Debbono pertanto ritenersi opere pertinenziali di arredo, quelle opere di corredo all'edificio principale che non siano significative in termini di superficie e di volume e che per la loro connessione strutturale con l'opera principale, siano prive di valore venale ed autonomo. Le opere pertinenziali di arredo non costituiscono parte catastalmente accessoria di un edificio in quanto non si configurano come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell'organismo originario e non separabile da questo. 1.2 Sono da considerare opere di arredo esclusivamente i manufatti definiti quali: a. Manufatti con struttura mobile o retrattili o fissa con copertura telonata. Fanno parte di questa tipologia esclusivamente capottine e tende parasole esterne, fisse, avvolgibili e/o retrattili e box estensibili e/o avvolgibili. b. Gazebo: trattasi di strutture ombreggianti autoportanti, distaccate dai corpi di fabbrica, infisse a terra mediante elementi facilmente removibili ed asportabili, dotate o meno di fondazioni; c. Pergolati costituenti strutture ombreggianti collegate a corpi di fabbrica esistenti mediante elementi facilmente removibili ed asportabili, dotate o meno di appoggi a terra e/o fondazioni ; 1.3 Le OPERE DI ARREDO DA PARCO O DA GIARDINO sono tutte quelle opere consistenti in manufatti insuscettibili di produrre un proprio reddito, finalizzate ad arredare o costituire corredo di spazi aperti adibiti a parco o giardino di funzioni eminentemente residenziali. Le opere di arredo da parco o da giardino non costituiscono parte catastalmente accessoria di un edificio in quanto non si configurano come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell'organismo originario e non separabile da questo. 1.4 Sono da considerare opere di arredo da parco o da giardino esclusivamente i manufatti definiti quali: d. Piccole serre in ferro e vetro, casette ricovero attrezzi da giardino totalmente in legno o con struttura portante metallica e tamponamenti lignei o in vetro, tutte di volume massimo pari a 12 mc limitatamente a n 1 elementi per unità residenziale; e. Barbecue o piccole fornaci o focolari, di uso non produttivo ma esclusivamente di arredo od uso domestico, di altezza al camino inferiore a 3 m da terra e di superficie di occupazione massima inferiore a 5 mq realizzati nella quantità di massimo un manufatto per unità residenziale e nel rispetto di quanto prescritto dal vigente regolamento di igiene; f. Statuaria ed installazioni scultoree senza limitazione di quantità; g. Fontane e giochi d acqua senza limitazione di quantità; h. Piscine prefabbricate in materiale plastico o metallico, fuori terra, removibili previo smontaggio e non demolizione, e pertanto non stabilmente infisse al suolo, di superficie di occupazione massima inferiore a 20 mq, nella quantità di massimo un manufatto per unità residenziale e nei contesti condominiali in numero di una per condominio; i. Ricovero per cani, realizzati con strutture prefabbricate appositamente realizzate e dedicate alla funzione specifica, di volume massimo sino a 4 mc e nella quantità di massimo 2 manufatti per unità residenziale; j. Voliere per uccelli della cubatura massima di 10 mc limitatamente a n 2 elementi per unità residenziale; Art. 2 - Esecuzione di pertinenze 2.1 Le opere di cui ai commi 1.2 e 1.4 sono da considerare manufatti pertinenziali di arredo esclusivamente quando a servizio della sola funzione abitativa, rimanendo escluse dal presente regolamento le opere pertinenziali alle funzioni agricole, commerciali, terziarie ed industriali. In queste porzioni di territorio sarà possibile installare le opere di arredo di cui al presente regolamento solo quali pertinenze delle abitazioni a - 2 -

servizio delle funzioni stesse (abitazioni di proprietari o custodi, ed in generale in tutti i fabbricati adibiti ad abitazione dispersi in territorio agricolo); 2.2 E consentita la presentazione di titolo abilitativo alla realizzazione delle opere di cui al precedente comma 1.2. lettera a. limitatamente ad una singola opera per ogni unità immobiliare. Detti manufatti potranno essere realizzati anche in compresenza di una sola altra opera riferita alle tipologie di cui allo stesso comma 1.2 lettere b-c. (Box estensibile più gazebo, oppure box estensibile più pergolato ma non box estensibile, più gazebo, più pergolato); 2.3 E consentita la presentazione di titolo abilitativo alla realizzazione delle opere di cui al precedente comma 1.2, lettere b-c per ogni unità immobiliare, limitatamente ad una singola opera per ciascuna tipologia (un pergolato più un gazebo). 2.4 Restano escluse dai commi precedenti 2.2 e 2.3 le capottine e le tende parasole esterne di cui al comma 1.2.a., per le quali è ammesso il montaggio a seguito di presentazione allo Sportello Unico per l Edilizia del Comune della sola comunicazione di Manutenzione Ordinaria per rinnovamento delle finiture degli edifici, corredata da una planimetria catastale di individuazione dell edifico, dal rilievo fotografico dell intero contesto di impianto, da un campione del materiale costituente l ombreggiamento, dalla rappresentazione della tipologia di manufatto in installazione, dalla descrizione del numero, delle caratteristiche, delle dimensioni, della collocazione degli elementi da installare, dalla copia della deliberazione di assenso al montaggio dell assemblea condominiale (solo nei contesti condominiali). 2.5 In contesti stilisticamente e morfologicamente unitari del tipo case a schiera, edifici a blocco, edifici in linea e nei contesti condominiali in genere è necessario uniformare la tipologia delle capottine e delle tende parasole esterne in montaggio; pertanto in fase di nuovo montaggio o di sostituzione delle stesse, sarà necessario attenersi all eventuale tipologia di manufatto già esistente anche su altre proprietà del corpus contestuale, uniformandovisi per tipologia, colore, forma ecc; nel caso di installazione primigenia, sarà necessario che le susseguenti installazioni, anche su altre proprietà del corpus contestuale, siano realizzate in uniformità alla prima per tipologia, colore, forma ecc; 2.6 Per le capottine e le tende parasole è consentita l installazione di più manufatti, anche per fasi successive ed anche in compresenza con le altre tipologie previste all art 1.2; 2.7 Le opere riconducibili a quelle previste dall art. 1.4, ma di dimensioni superiori a quanto dettato dall articolo stesso, non saranno considerate quali edilizia libera e dovranno pertanto essere assoggettate alla presentazione di Denuncia di Inizio Attività; 2.8 Sono escluse dal presente regolamento le tensostrutture di qualsiasi tipo e forma. 2.9 L esecuzione delle opere di arredo da parco o da giardino, di cui all art 1.4, sono da considerare rientranti fra i manufatti realizzabili mediante edilizia libera per i quali è consentita l esecuzione anche in assenza di produzione di titolo abilitativo, purché nei limiti previsti dall articolo stesso; per le opere di cui alla lettera d. dell art. 1 comma 4 è prescritto anche il rispetto di quanto enunciato al successivo art. 3. 2.10 L esecuzione delle opere di arredo di arredo da parco o da giardino di cui all art. 1.4 sarà consentita in deroga a distanze ed indici planivolumetrici di Piano Regolatore ma nel rispetto del Regolamento di Igiene, del Codice della Strada ove ritenuto dagli uffici competenti necessario (Polizia Municipale e Settore Tecnico), di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. 2.11 La realizzazione delle opere pertinenziali di arredo, è soggetta al regime della Denuncia di Inizio Attività secondo quanto prescritto dalla L.R. 31/2002 lettera I) e secondo le caratteristiche e le disposizioni precisate ai successivi articoli del presente regolamento, ma potrà anche essere ricompresa all interno di più ampie richieste di Permesso a Costruire. 2.12 La presentazione di titolo abilitativo all esecuzione delle opere di cui al presente regolamento, ove prevista, dovrà comunque essere obbligatoriamente corredata di esaustivo rilievo fotografico del contesto di realizzazione e supportata da idoneo ed adeguato progetto costruttivo; Tutte le strutture di cui all articolo 1, comma 2, lettere a-b-c, nonché le opere di cui all articolo 1 comma 4, lettere d-e, con esclusione delle - 3 -

capottine, delle tende parasole, e dei pergolati per la parte di connessione all edifico di cui si pongono a corredo, dovranno essere comprovatamente autoportanti. 2.13 Al di fuori dei limiti dimensionali, tipologici, funzionali previsti dal presente regolamento tutte le opere dovranno essere soggette a richiesta di titolo abilitativo edilizio secondo quanto previsto dalle norme tecniche di Piano Regolatore e della Normativa Urbanistica Nazionale e Regionale in vigore, con incidenza sugli indici urbanistici di piano e assoggettamento all eventuale pagamento dei conseguenti oneri urbanistici previsti ai sensi della L. R. 31/2002 e s.m.i. Art. 3 Piccole serre e casette ricovero attrezzi 3.1 Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi opere di arredo da parco o da giardino i piccoli manufatti provvisori e all occorrenza removibili al servizio delle aree verdi e o cortilive di pertinenza residenziale, quali piccole serre in ferro e vetro, casette ricovero attrezzi da giardino totalmente in legno o con struttura portante metallica e tamponamenti in legno. 3.2 Dette opere sono rientranti fra i manufatti realizzabili mediante edilizia libera per i quali è consentita l esecuzione anche in assenza di richiesta di titolo abilitativo ma nel rispetto di quanto di seguito prescritto: 3.2.1 Volume massimo consentito di 12 mc. 3.2.2 L 'installazione di tali manufatti potrà essere consentita in deroga a distanze ed indici planivolumetrici di Piano Regolatore, ma nel rispetto del Regolamento di Igiene, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali; 3.2.3 La collocazione di detti manufatti dovrà collocarsi sul retro degli edifici o in alternativa ai lati, ma senza mai collocarsi sul fronte principale del contesto abitativo di cui si pongono a pertinenza; 3.2.4 Sarà consentita l infissione a terra esclusivamente mediante elementi inseriti al suolo, facilmente removibili e asportabili. Detti elementi potranno, eventualmente, essere connessi a fondazioni discontinue di tipo superficiale (plinto), le quali potranno avere profondità massima non superiore a cm 50 ed ingombro massimo equivalente ad una proiezione in superficie non superiore a mq 0.16. 3.2.5 La pavimentazione di dette strutture potrà essere realizzata esclusivamente a mezzo di elementi modulari posati a secco controterra, anche in apposito scavo di alloggiamento e con eventuale predisposizione di sottofondo inerte, ma senza alcuna opera di getto o asfaltatura. 3.3 I manufatti di cui all art. 1 comma 4 lettera d. esulanti da quanto prescritto al presente art. 3 per tipologia, dimensioni, caratteristiche, collocamento, sono soggetti a presentazione di Denuncia di Inizio Attività, e sottoposti a quanto all ottemperanza di quanto previsto delle normative urbanistico- edilizie vigenti ed degli urbanistici stabiliti dal vigente PRG; Art. 4 Manufatti con struttura mobile 4.1 Ai fini del presente Regolamento sono da considerarsi opere pertinenziali di arredo ai sensi e per gli effetti della L.R. 31/2002 e quindi soggette al regime della Denuncia di Inizio Attività i modesti manufatti costituiti da struttura mobile e/o estensibile, con copertura telonata composta da fibre tessili o da membrane sintetiche. Fanno parte di questa tipologia esclusivamente: - box estensibili e/o avvolgibili destinati a protezione temporanea di attrezzi da giardino, cicli, motocicli e singole autovetture. 4.2 L'installazione é in deroga a distanze ed indici planivolumetrici di PRG nel rispetto delle norme del Codice Civile, del Regolamento di Igiene, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. 4.3 Tali manufatti dovranno attenersi a quanto segue: 4.3.1 Superficie di proiezione (art 12 presente regolamento) massima consentita per i box pari mq. 12 4.3.2 Per le opere di cui al comma 4.1 sarà consentita l infissione a terra esclusivamente mediante elementi inseriti nel suolo e facilmente removibili e asportabili; detti elementi potranno eventualmente essere connessi a fondazioni discontinue di tipo superficiali (plinto) le quali dovranno avere profondità massima non superiore a cm 50 ed ingombro massimo equivalente ad una proiezione in superficie non superiore a mq 0.25. Eventuali opere di fondazione di dimensioni maggiori o caratteristiche diverse dovranno essere - 4 -

giustificate all atto della presentazione della DIA mediante idonea progettazione corredata di disegni tecnici esplicativi e relazione tecnica e di calcolo, debitamente redatti a firma di un tecnico strutturista abilitato. 4.3.3 La pavimentazione dei box estensibili potrà essere realizzata esclusivamente a mezzo di elementi modulari posati a secco controterra, anche in apposito scavo di alloggiamento e con eventuale predisposizione di sottofondo inerte, ma senza alcuna opera di getto o asfaltatura. Art. 5 Gazebo 5.1 Sono da considerarsi opere pertinenziali di arredo urbano, ai sensi e per gli effetti della L.R. 31/2002 e quindi soggette al regime della Denuncia di Inizio Attività, i Gazebo intesi quali strutture ombreggianti autoportanti, distaccate dai corpi di fabbrica 5.2 La connessione a terra degli elementi portanti dovrà essere realizzata esclusivamente mediante elementi inseriti nel suolo, facilmente removibili ed asportabili. Gli elementi di infissione a terra potranno eventualmente essere connessi, a fondazioni discontinue di tipo superficiale (plinto) con profondità non superiore a cm 50 ed ingombro massimo equivalente ad una proiezione in superficie pari a mq 0.25. Eventuali opere di fondazione di dimensioni maggiori o caratteristiche diverse dovranno essere giustificate all atto della presentazione della DIA mediante idonea progettazione corredata di disegni tecnici esplicativi e relazione tecnica e di calcolo, debitamente redatti a firma di un tecnico strutturista abilitato. 5.3 L 'installazione di tali manufatti é consentita in deroga a distanze ed indici planivolumetrici di PRG e subordinate al rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Igiene, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. 5.4 Qualora, all atto della richiesta di titolo abilitativo per la costruzione di un gazebo, risultasse già presente sul fondo limitrofo un manufatto, regolarmente autorizzato, con caratteristiche riconducibili alla tipologia del presente articolo, collocato a distanza di metri zero dal confine di proprietà, allora sarà possibile la costruzione in aderenza a quest ultimo ma esclusivamente con il mantenimento della medesima tipologia strutturale, delle stesse quote d imposta, della stessa altezza massima, della stessa lunghezza d ingombro lungo il confine di proprietà, in assonanza d uso dei materiali allorquando congruenti con il presente regolamento, ma con capacità statica indipendente. Nel caso di nuova costruzione di entrambi i manufatti, potrà essere richiesto un solo titolo abilitativo per l esecuzione degli stessi a firma congiunta dei rispettivi proprietari dei fondi interessati dall intervento, e, in alternativa, nel caso di presentazione di due richieste di realizzazione indipendenti e non contestuali, il secondo richiedente dovrà attenersi alle consistenze di superficie, d altezza, volumetria e tipologia indicate dal primo richiedente purché la richiesta di quest ultimo sia regolarmente istruita. 5.5 Quando, non sia comprovatamente possibile rispettare alcune delle consistenze dimensionali di superficie, altezza o volumetria dettate dalle casistiche indicate dal comma precedente, è obbligatorio attenersi al rispetto delle sole possibili, derogando per le restanti consistenze dimensionali, ma comunque senza il superamento delle consistenze massime dettate dal presente regolamento. 5.6 Tali manufatti dovranno attenersi a quanto segue: 5.6.1 Materiali ammessi per la realizzazione della struttura portante saranno: legno, acciaio, ghisa, alluminio, leghe metalliche, vetroresina, PVC e materie plastiche in genere. 5.6.2 Altezza massima del manufatto fino a m.3.00 (valutata come specificato all art 12 secondo la definizione di altezza del fabbricato); 5.6.3 Superficie di proiezione consentita fino a mq 12 (cosi come definita dal successivo art. 12); 5.6.4 Distacco da corpi di fabbrica non costituenti opere pertinenziali di arredo, dotate di pareti finestrate, collocati anche su fondo confinante, minimo m. 2.00. 5.6.5 La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non potrà essere tamponata su alcun lato; sarà ammessa esclusivamente la copertura con materiali leggeri di facile smontaggio o avvolgibili, costituita da cannicciato (arella), piante rampicanti, teli in fibra tessile, membrane sintetiche, reti metalliche o plastiche; non sono ammessi pacchetti di copertura rigidi e/o compositi quali lastre di policarbonato, vetro, fibrocemento, plastica, lamiera, tavolati e grigliati in legno, plexiglass, membrane bituminose, guaine bitumate o pacchetti di solaio di copertura. 5.6.6 La struttura dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, rettangolo, esagono o similare). - 5 -

5.6.7 La pavimentazione di dette strutture potrà essere realizzata esclusivamente a mezzo di elementi modulari posati a secco controterra, anche in apposito scavo di alloggiamento e con eventuale predisposizione di sottofondo inerte, ma senza alcuna opera di getto o asfaltatura. Art. 6 Pergolati 6.1 Sono da considerarsi opere pertinenziali di arredo urbano, ai sensi per gli effetti della L.R. 31/2002 e quindi soggette al regime della Denuncia di Inizio Attività i pergolati di abbellimento degli edifici principali costituiti da intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra, realizzati con elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni removibile previo smontaggio e non per demolizione, atte a svolgere esclusivamente funzione ombreggiante. 6.2 L installazione di dette strutture, costituite da montanti e travi, potrà avvenire esclusivamente se collegate ai corpi di fabbrica principali, mediante elementi facilmente removibili ed asportabili. L impiego è consentito limitatamente ad un pergolato per unità immobiliare residenziale, anche in deroga alle distanze dai confini ma subordinatamente a quanto previsto dal Regolamento di Igiene, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. 6.3 Qualora, all atto della richiesta di titolo abilitativo per la costruzione di un gazebo, risultasse già presente sul fondo limitrofo un manufatto, regolarmente autorizzato, con caratteristiche riconducibili alla tipologia del presente articolo, collocato a distanza di metri zero dal confine di proprietà, allora sarà possibile la costruzione in aderenza a quest ultimo ma esclusivamente con il mantenimento della medesima tipologia strutturale, delle stesse quote d imposta, della stessa altezza massima, della stessa lunghezza d ingombro lungo il confine di proprietà, in assonanza d uso dei materiali allorquando congruenti con il presente regolamento, ma con capacità statica indipendente. Nel caso di nuova costruzione di entrambi i manufatti, potrà essere richiesto un solo titolo abilitativo per l esecuzione degli stessi a firma congiunta dei rispettivi proprietari dei fondi interessati dall intervento, e, in alternativa, nel caso di presentazione di due richieste di realizzazione indipendenti e non contestuali, il secondo richiedente dovrà attenersi alle consistenze di superficie, d altezza, volumetria e tipologia indicate dal primo richiedente purché la richiesta di quest ultimo sia regolarmente istruita. 6.4 La connessione a terra degli elementi portanti dovrà essere realizzata esclusivamente mediante elementi inseriti nel suolo e facilmente removibili ed asportabili. Gli elementi di infissione a terra potranno eventualmente essere connessi a fondazioni discontinue di tipo superficiale (plinto) con profondità non superiore a cm 50 ed ingombro massimo equivalente ad una proiezione in superficie pari a mq 0.25. Eventuali opere di fondazione di dimensioni maggiori o caratteristiche diverse dovranno essere giustificate all atto della presentazione della DIA mediante idonea progettazione corredata di disegni tecnici esplicativi e relazione tecnica e di calcolo, debitamente redatti a firma di un tecnico strutturista abilitato. 6.5 Tali manufatti in struttura leggera devono attenersi alle seguenti prescrizioni: 6.5.1 Superficie di proiezione (art. 12 presente reg.) inferiore al 20% della superficie utile lorda dell edifico di cui si pone a corredo (S.U. cosi come definita dalle N.T.A. del P.R.G. comunale vigente) 6.5.2 Materiali ammessi per la realizzazione della struttura portante saranno: legno, acciaio, ghisa, alluminio, leghe metalliche, vetroresina, PVC e materie plastiche in genere. 6.5.3 Altezza massima del manufatto fino a m.3.00 (valutata come specificato all art 13 secondo la definizione di altezza del fabbricato); 6.5.4 La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non potrà essere tamponata lateralmente su alcun lato; è ammessa la copertura esclusivamente con materiali leggeri di facile smontaggio o avvolgibili, del tipo cannicciato (arella), piante rampicanti, teli in fibra tessile, membrane sintetiche, reti metalliche o plastiche; non sono ammessi pacchetti di copertura rigidi e/o compositi quali lastre di policarbonato, vetro, fibrocemento, plastica, lamiera, tavolati e grigliati in legno, lastre in plexiglass, membrane bituminose, guaine bitumate o pacchetti di solaio di copertura. 6.5.5 La pavimentazione di dette strutture, qualora inesistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, potrà essere realizzata esclusivamente a mezzo di elementi modulari posati a secco - 6 -

controterra, anche in apposito scavo di alloggiamento e con predisposizione di sottofondo inerte, ma senza opere di getto o asfaltatura. Art. 7 - Varie 7.1 L impiego di tutte le strutture oggetto del presente regolamento dovrà essere sottoposto al giudizio della competente Commissione per La qualità Architettonica ed il Paesaggio in merito all impiego dei materiali utilizzati ed al pregio estetico del manufatto anche in relazione all edificio principale di cui si pongono a pertinenza ed al contesto ambientale di inserimento. 7.2 Le strutture di cui all art. 1.2 lettera b e c. potranno essere installati anche su terrazzi aperti la cui superficie sia pari ad almeno 9 mq. nel rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 5, 6, 9 e ad eccezione di quanto previsto per le opere di fondazione per quali dovranno essere fornite circostanziate soluzioni alternative. Art. 8 Manutenzione e rimozione 8.1 Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato. al fine del mantenimento delle condizioni di decoro. 8.2 La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi e per la mancata manutenzione dei manufatti, sarà a carico del titolare del titolo abilitativo. 8.3 Qualsiasi modifica o rimozione completa dei manufatti disciplinati all art. 1.2 del presente Regolamento, dovrà essere preventivamente comunicata, in conformità a quanto disposto dal presente regolamento. 8.4 La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento. 8.5 La sostituzione completa mediante rimozione e reinstallazione dei manufatti disciplinati dalle lettere a-b-c dell art. 1, anche se già esistenti all entrata in vigore del presente regolamento, sarà soggetta a nuova richiesta di titolo abilitativo ed al rispetto delle prescrizioni della presente regolamentazione. Art. 9 Costruzione in aderenza ad edificio in confine 9.1 Nei casi in cui sia esistente, all interno della proprietà limitrofa un edificio regolarmente autorizzato, collocato sul confine, è possibile la realizzazione delle strutture di cui all art. 1.2 in aderenza all edifico stesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 9.1.1 Il manufatto di arredo urbano dovrà essere realizzato senza superamento in altezza della quota della muro di confine. 9.1.2 Qualora il muro di confine sia dotato di luci e/o aperture sarà consentita la realizzazione delle strutture di cui all art. 2 esclusivamente in aderenza alla parte di muro non interessata dalla luci e dalle vedute e comunque a partire da una distanza da queste ultime, in orizzontale e verticale, di m. 1 (uno). 9.1.3 Quando il muro di confine sia realizzato con più quote diversificate in altezza lungo la linea di confine, il manufatto di arredo da collocare in aderenza, dovrà attenersi, nel rispetto dei precedenti articoli del presente regolamento, alle quote dei singoli brani di muratura di volta in volta interessati, senza mai superarle; qualora il muro in confine sia realizzato con quota in altezza variabile senza soluzione di continuità (pendenza) lungo la linea di confine, il manufatto di arredo urbano in aderenza dovrà uniformarsi alla pendenza del muro stesso, fatto salvo il caso in cui il manufatto abbia altezza massima inferiore alla minima altezza del muro in confine, nel qual caso non vi sono prescrizioni se non quelle previste dai restanti articoli del presente regolamento. 9.1.4 La costruzione in aderenza dovrà essere effettuata con capacità statica autonoma, senza ancoraggio alcuno al muro esistente e nel rispetto del presente regolamento. 9.1.5 Per le strutture di cui all art. 1.2 comma b (gazebo), il distacco dall eventuale muro di confine di cui all art. 9.1, dotato di luci e/o aperture dovrà essere di almeno m. 2 in prospicienza alle aperture del muro; al di fuori della fascia di prospicenza dovrà essere osservata una distanza minima dalle aperture di almeno m. 1.0; - 7 -

Art. 10 Contributo di realizzazione La realizzazione delle opere di cui all Art. 1.2 lettere a-b-c., con esclusione delle capottine e tende parasole avvolgibili e/o retrattili per le quali non è richiesto, è soggetta al pagamento di un contributo i pari ad 15,00/mq da versare al Comune all atto della presentazione della Denuncia di Inizio Attività, rimborsabile esclusivamente in caso di diniego del titolo abilitativo all esecuzione e su richiesta del richiedente interessato; Art. 11 Vigilanza e sanzioni 11.1 I titoli abilitativi dovranno essere esibiti agli addetti alla vigilanza in qualsiasi momento vengano richiesti. I soggetti addetti alla vigilanza sono gli agenti del Comando di Polizia Municipale; 11.2 Alle violazioni delle norme del Regolamento, si applicano, a seconda dei casi, le sanzioni amministrative, le sanzioni civili e fiscali, nonché le sanzioni penali previste dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia. 11.3 Le violazioni a disposizioni del presente Regolamento nonché a prescrizioni contenute nei titoli abilitativi che non concretizzino fattispecie rilevanti ai fini penali, né perseguibili ai sensi delle leggi in materia urbanistica ed edilizia, sono comunque da ritenersi assoggettabili alle sanzioni amministrative di cui alla L.689/81 (come integrata e modificata dalla L. 507/99) le quali saranno irrogate ai sensi del D.Lgs n.267/00 art.7 bis integrato dalla legge n. 3/2003 art.16, con riferimento ai diversi tipi di violazione delle norme. Art. 12 Definizioni per il calcolo delle altezze e delle superfici 12.1. Ai fini dell applicazione delle presenti disposizioni, e per le sole opere pertinenziali di arredo urbano disciplinate dal presente regolamento, si definisce Altezza del fabbricato l altezza del manufatto valutata all estradosso e nel punto più alto degli elementi di copertura (elementi decorativi esclusi quali banderuole, acroterii, antefisse, pinnacoli, guglie, cuspidi). 12.2. Per tutti gli altri elementi architettonici o corpi di fabbrica interagenti con gli elementi ivi disciplinati, (muri di confine, o fabbricati in aderenza) rimane vigente per il calcolo della loro altezza quanto stabilito dal comma 17 dell art. 21 delle N.T.A. del P.R.G. vigente. 12.3. Per altezza al camino si intende si intende l altezza del manufatto valutata nel punto più alto della canna fumaria, comignolo compreso; 12.4. Il livello di riferimento per il calcolo dell altezza massima e dell altezza al camino è la quota media della porzione di pavimento individuata geometricamente dalla proiezione a terra della superficie di occupazione massima o della superficie di proiezione, a seconda dei casi interessati. 12.5. Per superficie di occupazione massima si intende la proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della struttura costitutiva il manufatto, sia essa portante o meno; 12.6. Per superficie di proiezione si intende la proiezione sul piano orizzontale dell ingombro massimo e complessivo della struttura coprente. 12.7. Si intende per struttura coprente il complesso di elementi portanti, impermeabilizzanti, ombreggianti anche se in presenza di una sola tipologia di essi. - 8 -

Allegato A: SCHEMI DI ESEMPLIFICAZIONE ART. 9 ART. 9.1.1 ART. 9.1.3 H1 H3-9 -

ART. 9.1.2 D2 ART. 9.1.2 NO - 10 -

ART. 9.1.3 SI ART. 9.1.3 NO - 11 -

ART. 9.1.5-12 -

NO - 13 -