REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Documenti analoghi
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

COMUNE DI RIVALBA Provincia di Torino

C O M U N E D I A S C I A N O

Tabella n. 3 - Computo dell incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primarie per un insediamento teorico di 5.

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

INCIDENZA ONERI DI URBANIZZAZIONE (delibera di C.C. n. 40 del 11/10/2018)

Settore Gestione del Territorio

COMUNE DI ARSAGO SEPRIO Provincia di Varese AREA TECNICA

COMUNE DI ARSAGO SEPRIO Provincia di Varese AREA TECNICA

C O M U N E D I F I R E N Z E Direzione Urbanistica - Servizio Edilizia Privata

COMUNE DI MONTECARLO

MODALITA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 61 IN DATA 25 MAGGIO 2004

Regolamento per l applicazione del contributo di costruzione

Regolamento recante le modalità di determinazione del Costo di Costruzione di cui all articolo 16 D.P.R n. 380 e s.m.i..

COMUNE DI DIVIGNANO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Determinazione del parametro caratteristico della Città di Chieri. a) Popolazione al: 31/12/ b) Popolazione al: 31/12/

Contributo di costruzione e monetizzazione standard - pagamento

Tabelle Sintetiche Oneri di Urbanizzazione

Provincia Autonoma di Trento. Comune di CANAL SAN BOVO

TARIFFE RELATIVE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE

COMUNE DI SCARPERIA Provincia di Firenze

COMUNE DI ZERO BRANCO

ISTRUZIONI PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER D.I.A. dal 08/02/2010

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO Provincia di Firenze

COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA

Direzione Sportello Unico Edilizia. P.D.D. 2013/ 2415 del D.D. 2013/ 2698 del

Tabelle Oneri di Urbanizzazione

COMUNE DI MONTECRESTESE Provincia del Verbano Cusio Ossola REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Regolamento Comunale per la

MUNICIPIO DELLA CITTA DEL VASTO PROVINCIA DI CHIETI

Tabelle Oneri di Urbanizzazione

ONERI DI URBANIZZAZIONE

Provincia Autonoma di Trento. Comune di CANAL SAN BOVO

Regolamento per l applicazione del contributo di costruzione

Tabelle Oneri di Urbanizzazione

P < ab. 0, < P < ab. 0, < P < ab. 1, < P ab. 1,05 P > ab. 1,10

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO. Provincia di Firenze

COMUNE DI CADONEGHE Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Regolamento Comunale. per la realizzazione di opere pubbliche a scomputo di oneri di urbanizzazione. Indice: art.1 art.2 art.3 art.4 art.

TABELLA A: Residenza

ONERI DI URBANIZZAZIONE

ONERI DI URBANIZZAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE

COMUNE DI OSTIGLIA Via XX Settembre, Ostiglia (Mn) Tel./ fax:

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO Provincia di Firenze

L anno Duemilatre, addì 25 del mese di Febbraio, alle ore 16.30, nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.

COMUNE DI ALTOPASCIO

ONERI DI URBANIZZAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE. (riportare gli estremi) Successiva variante(**) n. registro prot. del (riportare gli estremi)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 E PER LA MONETIZZAZIONE

CITTÀ DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA C.SO CAVOUR, BORGOMANERO (NO)

COMUNE DI LUCIGNANO. (Prov. di Arezzo) UFFICIO URBANISTICA. Oneri di Urbanizzazione I^ e II^ validi dal 28/06/2018

PERMESSO DI COSTRUIRE

COMUNE DI CAPACI Città Metropolitana di Palermo Area IV URBANISTICA AA.PP. -

AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

Timbro protocollo generale Allo Sportello Unico Attività Produttive/ Edilizia

COMUNE DI MONCALVO REGOLAMENTO ONERI

Adeguamento ISTAT 2015 Vigenti dal D.Leg.vo 27 dicembre 2002 n.301 Legge Regionale 65/2014

COMUNE DI BELPASSO Provincia di Catania

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 61 IN DATA 25 MAGGIO 2004

TARIFFE RELATIVE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE

TABELLA AGGIORNAMENTI ANNUALI TARIFFE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ANNO 2019

CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE FASCICOLO CONTENENTE LE TABELLE DI CALCOLO CON LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA VERSARE art. 16 D.P.R.

Allegato A delibera C.C. n. 34 del 26/10/2012

ISTAT CAUZIONE SMALTIMENTO INERTI

CONTRIBUTI RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE E ALLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' Adeguamento ISTAT 2015

Adeguamento ISTAT 2014 Vigenti dal D.Leg.vo 27 dicembre 2002 n.301 Legge Regionale 65/2014

di Argenta n. 54 del PROVINCIA DI FERRARA SETTORE Urbanistica Demanio Patrimonio

CAPO II DELLA REALIZZAZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

CITTÀ DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (Città Metropolitana di Firenze)

AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. LA GIUNTA COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE. Regolamento per la esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione

ONERI CONCESSORI DA APPLICARE NELL ANNO DELIBERA DI C.C. N. 77 DEL 06/12/2012

ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE (artt. 10 e segg. del DPR 380/2001 e artt. 24 e 31 della L.R. 16/2008 e ll. ss. mm. ed ii.)

COMUNE di FIANO UFFICIO TECNICO. REGOLAMENTO per la DETERMINAZIONE del CONTRIBUTO di COSTRUZIONE sez. II del T.U. 380/2001 e s.m.i..

COMUNE DI CARMIANO PROVINCIA DI LECCE QUINTO SETTORE - URBANISTICA. Determinazione Originale del Responsabile ASSUNTA IN DATA 29/02/2016

COMUNE DI CHIALAMBERTO

ONERI DI URBANIZZAZIONE D.C.C. n. 26 del 30/07/2018. Intervento Urb. I Urb. II Smalt. Rifiuti. /mc /mc /mc 10,35 12,41 18,62 30,26.

COMUNE DI CAVALLIRIO Provincia di NOVARA

COMUNE DI FIRENZE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Comune di Giba. (C.A.P ) Tel. (0781) Fax REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER PARCHEGGI

Tabelle Oneri di Urbanizzazione

COMUNE DI COLTURANO. Provincia di Milano. Allegato 1. DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE Art. 44 comma 1 L.R. 11/03/2005 n.

!! " !!!!!!! ! "!! !!!!! " ! " " "! !"!"!"!"!"!"!"!"!" #$%%$ &'!!(& (" '!& ) (" )!'!*+"!( $%&$'()*%+,-.% +/00,%1*2*&'1*'+/.

COMUNE DI ALPIGNANO Provincia di Torino

COMUNE DI FICULLE. Provincia di Terni TABELLE PER IL CALCOLO DEGLI ONERI CONCESSORI

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL COSTO DI COSTRUZIONE (Titolo VII della L.R. 3 gennaio 2005 n.1)

TABELLE ONERI E CONTRIBUTI. aggiornamento Maggio 2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria.

COMUNE DI VENEZIA SETTORE SPORTELLO UNICO EDILIZIA

COMUNE DI ARCISATE Prov. di Varese TABELLE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL

Transcript:

COMUNE DI GIVOLETTO (Provincia di Torino) REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Estremi di approvazione: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.11.2012 avente ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE APPROVAZIONE Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26.06.2013 avente ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE MODIFICAZIONI 1

CAPO I GENERALITA Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Definizioni e riferimenti normativi Art. 3 - Campo di applicazione Art. 4 - Riferimenti temporali per la determinazione del contributo Art. 5 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione Art. 6 - Determinazione del contributo commisurato al costo di Costruzione CAPO II CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE Art. 7 - Oneri di urbanizzazione Art. 8 - Definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria Art. 9 - Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione Art. 10 - Computo metrico estimativo per la determinazione del costo di costruzione Art. 11 - Criteri speciali di calcolo Art. 12 - Recupero funzionale di rustici CAPO III CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Art. 13 - Comunicazione dell importo del contributo di costruzione Art. 14 - Corresponsione del contributo di costruzione Art. 15 - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione Art. 16 - Rimborso di somme pagate CAPO IV NORME FINALI Art. 17 - Fase transitoria di applicazione 2

CAPO I GENERALITA Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento individua e disciplina i criteri per l'applicazione e la determinazione del contributo di costruzione commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione degli interventi comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi dell art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n 380. Art. 2 Riferimenti normativi 1. Ai fini del presente regolamento, le disposizioni normative e di indirizzo statali, regionali e comunali di riferimento sono le seguenti: Legge 18 aprile 1962 n 167 Disposizioni per fa vorire l acquisizione di aree fabbricabili per l edilizia economica e popolare Legge 29 settembre 1964 n 847 Autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l acquisizione delle aree ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n 167 Decreto Ministeriale 10 maggio 1977 n 801 Dete rminazione del costo di costruzione di nuovi edifici Deliberazione del Consiglio Regionale n 179/CR 4170 del 26 maggio 1977 r Legge regionale 5 dicembre 1977 n 56 - Tutela ed uso del suolo Legge 25 marzo 1982 n 94 Norme per l edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti Legge 24 marzo 1989 n 122 Disposizioni in mate ria di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazione di alcune norme del Testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 Legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti; Legge Regionale 8 luglio 1999 n 19 Norme in ma teria di edilizia e modifiche alla L.R. 56/77 Piano Regolatore Generale Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 17 settembre 2001, n. 2-3914 ai sensi della Legge Regionale n. 56/77 e successive modificazioni e integrazioni; Legge Regionale 29 aprile 2003 n 9 Norme per i l recupero funzionale dei rustici D.P.R. 6 giugno 2001 n 380 Testo unico delle d isposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Legge 21 dicembre 2001 n 443 Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive 3

Art. 3 Campo di applicazione 1. Ogni attività, comportante aumento del carico urbanistico, che implichi trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi mediante la corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n 380. 2. Ai fini del presente regolamento gli interventi che comportano aumento del carico urbanistico sono: nuova edificazione; ampliamento; demolizione con ricostruzione; sostituzione edilizia; ristrutturazione edilizia; restauro e risanamento conservativo di immobili non residenziali; mutamento della destinazione d uso Art. 4 Riferimenti temporali per la determinazione del contributo 1. Il contributo di cui all'art. 3 del presente regolamento si determina con riferimento alla data di presentazione dell istanza di permesso di costruire, della denuncia di inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività. Art. 5 Determinazione degli oneri di urbanizzazione 1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per destinazioni residenziali, produttive (industriali o artigianali), commerciali, turistico ricettive e direzionali sono determinati ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n 38 0 e delle relative leggi e disposizioni regionali e si applicano sulla base degli importi e dei coefficienti contenuti nelle tabelle parametriche approvate con specifici atti deliberativi da parte del Comune ovvero sulla base di conteggi analitici effettuati a cura del Comune. 2. Si rimanda inoltre alle disposizioni del Piano di Recupero della Zona Imai per la determinazione del contributo di costruzione commisurato agli oneri di urbanizzazione. Art. 6 Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione 1. Il contributo commisurato all incidenza del costo di costruzione per destinazioni residenziali, commerciali, turistico ricettive e direzionali è determinato ai sensi dell art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n 380, del D.M. 10 maggio 1977 n 801, delle relative deliberazioni attuative del Consiglio Regionale nonché di altri atti deliberativi del Comune. 2. Per quanto riguarda i nuovi immobili a destinazione residenziale l importo del contributo commisurato al costo di costruzione viene determinato mediante applicazione della tabella per la determinazione della classe di appartenenza allegata al D.M. sopra 4

citato e delle aliquote per caratteristiche tipologiche e parametri funzionali stabilite con deliberazione del Consiglio Regionale nonché del costo di costruzione unitario di nuovi edifici residenziali periodicamente aggiornato con specifico provvedimento da parte del Comune. 3. Per quanto riguarda gli interventi su immobili esistenti a destinazione residenziale l importo del contributo commisurato al costo di costruzione viene determinato mediante applicazione dell aliquota fissa del 5% ad un terzo del costo di costruzione determinato sulla base di computo metrico estimativo, il quale dovrà essere redatto sulla base dell ultimo prezzario della Regione Piemonte in vigore al momento della presentazione della domanda. 4. Per quanto riguarda interventi su edifici a destinazione commerciale, turistico ricettiva e direzionale l importo del contributo commisurato al costo di costruzione viene determinato (con riferimento alla D.C.R. 27 luglio 1982 n 320-6862 e successive modifiche ed integrazioni) mediante applicazione, all importo del costo di costruzione determinato sulla base di computo metrico estimativo, delle seguenti aliquote: 6% - edifici a destinazione turistico ricettiva; 5% - edifici a destinazione commerciale; 7% - edifici a carattere direzionale 5. Il contributo commisurato al costo di costruzione determinato come sopra potrà essere soggetto a conguaglio sulla base di eventuali variazioni, rispetto al computo metrico estimativo iniziale, che si siano verificate durante l esecuzione dei lavori e che dovranno essere documentate a cura del Direttore dei Lavori. CAPO II CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE Art. 7 Oneri di urbanizzazione 1. L importo unitario degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilito viene aggiornato ogni cinque anni, ai sensi dell art. 16, comma 6, del D.P.R. 380/01 e s.m.i., mediante deliberazione di Giunta Comunale Art. 8 Definizione delle opere di urbanizzazione primaria secondaria ed indotta 1. Ai fini del presente regolamento, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle individuate dall articolo 51 della L.R. 5 dicembre 1977 n 56. Opere di urbanizzazione primaria: a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento; b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; impianti a fune di arroccamento, riconosciuti di pubblica utilità; c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica; d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi; 5

e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono; f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere; g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b); Opere di urbanizzazione secondaria: h) asili nido e scuole materne; i) scuole dell'obbligo e attrezzature relative; j) scuole secondarie superiori e attrezzature relative; k) edifici per il culto; l) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive; m) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago. Opere di urbanizzazione indotta: n) parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari; o) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale; p) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali; q) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale; r) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi; s) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi; t) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno. u) reti di comunicazione telematiche. Art. 9 Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione 1. Ai sensi dell art. 16, comma 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale della quota dovuta, nel rispetto del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune. 2. Ai sensi dell art. 16, comma 2-bis, nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 3. Il Comune ha la facoltà di autorizzare i titolari di permesso di costruire o piano urbanistico esecutivo, a seguito di loro formale richiesta, ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione afferenti l intervento nel rispetto del disposto del comma 1. 4. Qualora sia richiesta ed autorizzata l esecuzione solo parziale delle opere di urbanizzazione, la differenza fra l importo commisurato agli oneri di urbanizzazione e l importo delle opere di urbanizzazione realizzate deve essere versata con le modalità di cui al successivo art. 14. 5. La realizzazione diretta di opere di urbanizzazione è oggetto di specifica convenzione tra le parti private ed il Comune di Givoletto ed a garanzia della corretta e completa esecuzione diretta delle opere medesime, i titolari di permesso di costruire o di piano urbanistico sono tenuti a produrre fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello richiesto dal Comune sulla base del relativo computo metrico maggiorato del 20% a 6

copertura degli eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere e delle spese gravanti sul Comune in caso di inadempienza dell obbligato. 6. Nel caso in cui la fidejussione di cui al precedente comma sia di tipo assicurativo, la stessa dovrà contenere clausole del seguente, letterale, tenore: Il pagamento delle somme dovute, nei limiti dell importo garantito con la presente polizza, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento dovrà avvenire a semplice richiesta, senza bisogno di preventivo consenso da parte del Contraente (che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso) e senza possibilità per il fideiussore di opporre eccezione alcune, in deroga, occorrendo, a quanto previsto dall art. 1945 c.c. La Società rinuncia inoltre ad avvalersi di quanto previsto dall art. 1957 c.c. 7. Al momento dell ultimazione dei lavori, e comunque prima del collaudo delle opere da parte del Comune, dovrà essere prodotta la contabilità relativa all esecuzione delle opere stesse; il collaudo delle opere è eseguito dal Comune con oneri a carico dei privati. Art. 10 Computo metrico estimativo per la determinazione del costo di costruzione 1. Il computo metrico estimativo deve essere presentato dai titolari dell istanza di permesso di costruire ovvero di denuncia di inizio attività, e redatto e sottoscritto da tecnico abilitato, sulla base dell ultima edizione dell Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Piemonte. 2. Nel caso si verifichi, per alcune opere o categorie di lavori, il mancato riscontro della voce corrispondente nell elenco sopra citato si deve fare riferimento al Prezziario delle Opere Edili edito dalla C.C.I.A.A. di Torino ovvero dalla C.C.I.A.A. di Milano. 3. I computi metrici estimativi devono essere redatti in forma analitica; 4. Nel caso di manufatti monoblocco prefabbricati o di manufatti in genere che, per le loro particolari caratteristiche, non vengano ricompresi nei prezziari sopra indicati, il computo metrico estimativo può essere sostituito da una quantificazione a corpo, basata su comprovate verifiche di mercato, sottoscritta dal fornitore o da tecnico abilitato ed accettata dal Comune. Art. 11 Criteri specifici di calcolo 1. La stima degli oneri di urbanizzazione deve essere eseguita sulla base dei seguenti criteri: destinazioni d uso industriali ed artigianali: fanno parte della superficie utile lorda di calcolo: 1. la superficie dei locali destinati all attività produttiva; 2. la superficie di eventuali uffici ed alloggi a servizio dell attività; 3. i soppalchi; 4. la superficie di pensiline e tettoie; destinazioni d uso commerciali, direzionali e turistico ricettive: fanno parte della superficie netta di calcolo: 1. la superficie dei locali destinati all attività; 2. la superficie di eventuali uffici ed alloggi a servizio dell attività; 7

3. i soppalchi; 4. la superficie di pensiline e tettoie; 5. la superficie di eventuali spazi destinati ad attività ricreative all aperto. 2. Tutti gli interventi riguardanti i locali sottotetto riconducibili alla tipologia A di cui all art. 41 del Regolamento Edilizio, sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione nella misura del 100% rispetto alle tariffe vigenti. 3. Tutti gli interventi riguardanti i locali sottotetto riconducibili alla tipologia B1 di cui all art. 41 del Regolamento Edilizio, sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondo quanto disposto dalla L.R. 21/98 e s.m.i. 4. Tutti gli interventi riguardanti i locali sottotetto riconducibili alla tipologia B2 di cui all art. 41 del Regolamento Edilizio, sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% rispetto alle tariffe vigenti. 4-bis. Ai fini della determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione secondo la tabella allegata al D.M. 10 maggio 1977, n. 801, la superficie dei locali sottotetto riconducibili alla tipologia B2 di cui all art. 41 del Regolamento Edilizio, deve essere conteggiata all interno della superficie utile, nella misura pari all 80% della superficie reale. Tale metodologia di calcolo, mediante la tabella allegata al D.M. 10 maggio 1977, n. 801, deve essere applicata sia per gli immobili residenziali di nuova costruzione sia per tutti gli interventi da realizzarsi su sottotetti esistenti riconducibili alla tipologia B2 di cui all art. 41, comma 2) del Regolamento Edilizio. 5. Tutti gli interventi riguardanti i locali sottotetto riconducibili alla tipologia C di cui all art. 41 del Regolamento Edilizio, non sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione. 6. Il passaggio, anche senza opere edilizie, dall una all altra delle seguenti categorie: residenziale; produttiva, industriale o artigianale; commerciale; turistico ricettiva; direzionale; agricola; è subordinato a permesso di costruire ed alla corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione, se dovuto, e agli oneri di urbanizzazione in misura pari alla differenza fra l importo degli oneri di urbanizzazione calcolato per la destinazione d uso in progetto e quello calcolato per la destinazione d uso in atto; non nasce alcun diritto a rimborsi qualora la predetta differenza risulti negativa. 7. Nell ambito della categoria produttiva, industriale o artigianale, il passaggio dall uno all altro dei tipi di attività di cui alle tabelle parametriche per l applicazione degli oneri di urbanizzazione, comporta la corresponsione di un conguaglio degli oneri di urbanizzazione in misura pari alla differenza fra l importo degli oneri di urbanizzazione calcolato per il tipo di attività in progetto e quello calcolato per il tipo di attività in atto; non nasce alcun diritto a rimborsi qualora la predetta differenza risulti negativa. 8. Nel caso in cui i lavori assentiti con permesso di costruire non vengano ultimati nel periodo di validità del medesimo deve essere richiesto un nuovo permesso di costruire per le opere ancora da realizzare soggetto alla corresponsione di una ulteriore quota del contributo di costruzione commisurato al costo di costruzione, calcolata sulla base del computo metrico estimativo, redatto secondo quanto disposto dall art. 10 del presente regolamento, delle opere ancora da realizzare, secondo i criteri dettati dalla normativa vigente. 9. Il rilascio di permessi di costruire in sanatoria, ai sensi dell art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n 380 e s.m.i., è subordinato alla correspons ione del contributo di costruzione in 8

misura doppia ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n 380 e s.m. i. 10. Le opere eseguite con denuncia di inizio attività che comportino interventi di ristrutturazione ovvero che determinino, per qualsivoglia ragione, un incremento di S.U.L., sono soggette alla corresponsione del contributo di costruzione. Art. 12 Recupero funzionale di rustici 1. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di recupero funzionale dei rustici, ai sensi della Legge regionale 29 aprile 2003 n 9, comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni. CAPO III CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Art. 13 Comunicazione dell importo del contributo di costruzione 1. Il contributo di costruzione viene determinato dal Comune (Settore Urbanistica) e comunicato, a mezzo lettera, ai soggetti interessati. 2. La comunicazione contiene la determinazione dettagliata degli importi commisurati agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione e la rateizzazione dei medesimi in 4 (quattro) rate semestrali anticipate nel caso di importi superiori a 2.582,28 Euro, nonché i tempi e le modalità di versamento. Art. 14 Corresponsione del contributo di costruzione 1. La quota del contributo di costruzione commisurata all incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione deve essere corrisposta prima del rilascio del permesso di costruire, per intero, ovvero, a scelta dell interessato, nella misura corrispondente alla prima rata. 2. La quota del contributo di costruzione commisurata all incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione può essere rateizzata in n. 4 (quattro) rate semestrali anticipate, avendo cura di predisporre e presentare apposita garanzia fidejussoria secondo i criteri stabiliti con specifico atto deliberativo da parte del Comune. In caso di Permesso di Costruire la prima rata dovrà essere versata prima della data di rilascio del permesso stesso e la scadenza semestrale decorrerà da tale data. In caso di DIA/SCIA la scadenza semestrale decorrerà dalla data di pagamento della prima rata, la quale dovrà essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della comunicazione, di cui all art. 13, comma 1. A dimostrazione dell avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all Ufficio Protocollo del Comune copia delle relative ricevute delle diverse rate entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data del versamento. 3. Nel caso in cui la fidejussione di cui al precedente comma sia di tipo assicurativo, la stessa dovrà contenere clausole del seguente, letterale, tenore: 9

il pagamento delle somme dovute, nei limiti dell importo garantito con la presente polizza, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell art. 1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento dovrà avvenire a semplice richiesta, senza bisogno di preventivo consenso da parte del Contraente (che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso) e senza possibilità per il fideiussore di opporre eccezione alcune, in deroga, occorrendo, a quanto previsto dall art. 1945 c.c. La Società rinuncia inoltre ad avvalersi di quanto previsto dall art. 1957 c.c. Art. 15 Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione 1. Il ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione entro i termini stabiliti nel caso di rateizzazione, comporta l applicazione delle sanzioni di cui all art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001 n 380 nonché l incameramento, da par te del Comune, delle fidejussioni di cui all art. 14 del presente Regolamento. Art. 16 Rimborso di somme pagate. 1. Qualora non vengano realizzate le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di costruzione, il Comune, a seguito di formale richiesta da parte dei privati, provvede al rimborso delle relative somme, con l esclusione degli interessi. 2. Nel caso le costruzioni vengano realizzate solo in parte, il Comune, sempre a seguito di formale richiesta da parte dei privati, darà luogo al rimborso della quota di contributo di costruzione corrispondente alla parte non realizzata. 3. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo il rimborso viene disposto solo dopo il rilascio della relativa variante al permesso di costruire originario. 4. Non si darà luogo a rimborso per somme inferiori a 50,00 Euro. CAPO IV NORME FINALI Art. 17 Fase transitoria di applicazione 1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione. 2. Il presente regolamento si applica alle istanze di permesso di costruire, alle denunce di inizio attività ed alle segnalazioni certificate di inizio attività per le quali, presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 10