Si riporta l accordo di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche a cui il soggetto seguente ha aderito:

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OGGETTO: Adesione accordo di servizio - Si riporta l accordo di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche a cui il soggetto seguente ha aderito: Codice fiscale/p.iva: Denominazione/Cognome Nome: Identificativo adesione al servizio: Data adesione al servizio: Codice fiscale dell aderente all accordo di servizio: Cognome Nome dell aderente all accordo di servizio:

Adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall Agenzia delle Entrate, ai sensi dell art. 1 D.Lgs. 127/2015. Il soggetto IVA individuato nel frontespizio, di seguito il Contribuente PREMESSO CHE - il D.Lgs. 127/2015, che ha introdotto misure volte ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ha previsto che, a decorrere dal 1 luglio 2016, l Agenzia delle Entrate (di seguito l Agenzia ) renderà disponibile gratuitamente un servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche; - l Agenzia, in conformità alle disposizioni summenzionate, ha previsto l attivazione di un servizio gratuito per la conservazione delle fatture elettroniche, che tiene conto di quanto disciplinato dal DPCM 3 dicembre 2013 contenente le Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD) nonché delle previsioni di cui al Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, emanato in attuazione dell articolo 21, comma 5, del CAD, contenente le Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto ; - l Agenzia si avvale del sistema di conservazione messo a disposizione dalla società Sogei S.p.A., nella sua qualità di società in house, in virtù degli specifici accordi contrattuali in essere con l Agenzia stessa, rimanendo estranea Sogei S.p.A. nei rapporti con i contribuenti; - ai sensi dell art. 5, comma 2, del DPCM 3 dicembre 2013, la conservazione può essere svolta affidandola, in tutto o in parte, a soggetti pubblici e privati che offrano idonee garanzie organizzative e tecnologiche; ADERISCE al presente Accordo di servizio ed accetta integralmente quanto in esso disciplinato. Art. 1 Premesse ed Oggetto Le premesse formano parte integrante del presente Accordo che ha ad oggetto il servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche erogato dall Agenzia secondo le modalità 2

contenute nel Manuale del Servizio di conservazione delle fatture elettroniche che ne costituisce parte integrante. Art. 2 - Condizioni generali Il Contribuente, sotto la propria responsabilità, personalmente ovvero attraverso suoi incaricati, ai sensi dell art. 5, comma 2, lettera b) del DPCM 3 dicembre 2013, affida il servizio di conservazione delle proprie fatture elettroniche all Agenzia, in quanto ritiene idonee le garanzie organizzative e tecnologiche descritte nell allegato Manuale del Servizio di conservazione delle fatture elettroniche. Il Contribuente, o suoi incaricati (abilitati tramite le apposite funzioni previste per i servizi telematici dell Agenzia), potranno fruire del servizio di Conservazione utilizzando esclusivamente le funzioni disponibili nell apposita area riservata alla fruizione dei servizi di riferimento (di seguito per brevità denominata area riservata ). In virtù di tale affidamento, l Agenzia è autorizzata a designare i soggetti preposti al processo di conservazione delle fatture nonché a definire ed attuare le politiche complessive del sistema di conservazione, come descritto nell allegato Manuale del Servizio di conservazione delle fatture elettroniche, appositamente predisposto dall Agenzia e che il contribuente accetta integralmente, senza possibilità di modifica. Il Contribuente accetta, altresì, che l Agenzia possa modificare, anche in corso di esecuzione del presente Accordo, il suddetto Manuale e che le nuove versioni dello stesso saranno rese disponibili mediante pubblicazione sul sito dell Agenzia nell area riservata. La pubblicazione del manuale aggiornato, nell area predetta, costituisce a tutti gli effetti notifica al contribuente delle variazioni intervenute. Il Manuale del Servizio di conservazione delle fatture elettroniche illustra dettagliatamente l organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del servizio di conservazione. Il contribuente, che ai sensi di legge resta il Responsabile della conservazione, si impegna a mettere a disposizione dell Agenzia, previa verifica della loro integrità e leggibilità, le fatture elettroniche da sottoporre a conservazione, anche secondo le modalità descritte nel suddetto Manuale del Servizio della conservazione, e ad eseguire ogni eventuale comunicazione alle competenti Autorità che fosse richiesta in ragione della conservazione delle fatture elettroniche come indicato nel presente Accordo. L affidamento all Agenzia del servizio di conservazione delle fatture elettroniche non esonera il Contribuente dal rispetto delle norme civilistiche e fiscali vigenti in materia. 3

L Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Contribuente né nei confronti di altri soggetti, direttamente o indirettamente connessi o collegati con esso, per danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del Servizio di conservazione ove connessi o derivanti da: a) fatture elettroniche inviate dal Contribuente per la conservazione, contenenti dati non accurati, o non corretti, o in un formato diverso da quello previsto, o non completi o di scarsa qualità; b) forza maggiore, caso fortuito o fatto di terzo; c) situazioni oggettivamente al di fuori del controllo e delle possibilità di intervento dell Agenzia. Art. 3 - Durata dell Accordo Il presente Accordo ha una durata di tre anni, decorrenti dalla data di adesione e - salvo che intervengano modifiche alla normativa citata in premessa - si rinnoverà automaticamente, di tre anni in tre anni, qualora il Contribuente non presenti disdetta nell apposita area riservata prima della scadenza. Art. 4 - Durata e modalità della conservazione L Agenzia si impegna a conservare a norma, secondo le modalità descritte nel Manuale del Servizio di conservazione delle fatture elettroniche, per la durata di 15 anni, le fatture elettroniche inviate dal Contribuente. L Agenzia procederà automaticamente allo scarto delle fatture per le quali sia trascorso tale periodo di conservazione; in tal caso le fatture elettroniche saranno eliminate e definitivamente non recuperabili. Il Contribuente, in caso di comprovata necessità, potrà chiedere prima della suddetta scadenza di prorogare la conservazione delle fatture di proprio interesse. Art. 5 - Modalità e tempi di erogazione L Agenzia entro 72 ore - al netto dei giorni festivi dal caricamento del file da versare in conservazione emette l esito di versamento nel sistema di conservazione tramite rapporto di versamento ovvero comunicazione di anomalia. Il documento versato sarà quindi conservato nel sistema di conservazione entro 10 giorni dalla data di ricezione del rapporto di versamento, fornendo nell apposita area riservata la comunicazione del completamento del processo di conservazione. 4

L Agenzia, entro 48 ore - al netto dei giorni festivi - dalla data di ricezione della richiesta di esibizione dei propri documenti conservati, rende disponibile nell area riservata il pacchetto di distribuzione ovvero la comunicazione di anomalia della richiesta. Le tempistiche indicate potranno subire variazioni in aumento, in caso di attività programmate di manutenzione del sistema o di picchi di gestione non prevedibili. Il pacchetto di distribuzione o la comunicazione di anomalia della richiesta rimarranno a disposizione nell area riservata, in attesa del loro prelevamento, per un massimo di 20 giorni. Una volta prelevato, il pacchetto di distribuzione non sarà più disponibile; rimarrà invece sempre disponibile un elenco delle ultime 20 richieste inviate, complete del loro stato di avanzamento (presa in carico, scartata, in lavorazione, conclusa). L Agenzia si riserva la facoltà di apportare, in corso di esecuzione del servizio, modifiche alle tempistiche sopra indicate. Tali modifiche saranno rese note al Contribuente mediante pubblicazione nell area riservata della versione aggiornata del Manuale. Qualora il Contribuente non accetti le variazioni intervenute potrà recedere dal presente Accordo ai sensi del successivo articolo 10. Art. 6 - Trattamento dei dati personali Ai sensi dell art. 6, comma 8 del citato DPCM 3 dicembre 2013, come previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), l Agenzia e Sogei S.p.A., in virtù dei rapporti contrattuali in essere, sono responsabili esterni, ciascuno per la parte di propria competenza, del trattamento dei dati personali necessari all esecuzione dei compiti previsti nel presente Accordo di Servizio, nel quale sono contenute le istruzioni e le modalità di svolgimento dello stesso. Art. 7 - Accesso alle fatture elettroniche L accesso alle fatture elettroniche conservate è consentito esclusivamente al Contribuente o a suoi incaricati. Art. 8 Recesso dell Agenzia L Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo, per gravi motivi, con preavviso di 2 mesi. A seguito di tale recesso, l Agenzia continuerà a svolgere, per il periodo indicato all art. 4, il servizio di conservazione limitatamente alle fatture elettroniche conservate prima del recesso, a meno che il Contribuente non ne abbia richiesto la restituzione completa (export). Il recesso sarà comunicato al Contribuente tramite notifica nell apposita area riservata, in alternativa a mezzo Posta elettronica Certificata, ovvero, raccomandata A/R presso il domicilio fiscale. 5

Art. 9 Disdetta In caso di disdetta presentata ai sensi dell art. 3, il Contribuente potrà richiedere esclusivamente l esibizione delle fatture elettroniche già inviate, per le quali continuerà ad essere espletato dall Agenzia, per il periodo di tempo di cui all art. 4, il servizio di conservazione oggetto del presente Accordo, qualora non sia stata richiesta la restituzione completa delle fatture elettroniche conservate (export). Art. 10 - Recesso del contribuente Il Contribuente potrà recedere dal presente Accordo tramite comunicazione nell apposita area riservata. A seguito del recesso, il Contribuente potrà richiedere esclusivamente l esibizione delle fatture elettroniche conservate prima del recesso, per le quali l Agenzia garantirà il servizio di conservazione per il tempo di cui all art. 4, qualora non ne sia stata richiesta la restituzione completa (export). Art. 11 - Risoluzione dell Accordo Il presente Accordo si risolverà automaticamente qualora il Contribuente: - non utilizzi il Servizio di Conservazione delle fatture elettroniche per tre anni consecutivi, decorrenti dall ultima fattura elettronica inviata in conservazione ovvero qualora nei tre anni successivi alla data di sottoscrizione non abbia mai inviato alcuna fattura; - non rispetti le condizioni del presente accordo o le modalità operative declinate nel Manuale del Servizio di conservazione delle fatture elettroniche. La risoluzione sarà comunicata al Contribuente tramite notifica nell apposita area riservata, in alternativa a mezzo Posta elettronica Certificata, ovvero, raccomandata A/R presso il domicilio fiscale. Art. 12 - Divieto di cessione dell Accordo E vietata la cessione del presente Accordo. Art. 13- Foro competente Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti è competente il Tribunale di Roma. 6