contratto per grave inadempimento;



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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. SCHEMA DI CONTRATTO relativo all affidamento della gestione del servizio di ristorazione e delle attività commerciali connesse (shop market) presso l area di servizio denominata SCILIAR (BZ) per il periodo 1 novembre 2011 30 aprile 2014. CIG 20139983B9 Premesso - che in forza di convenzione A.N.A.S. del 29 dicembre 2005 Autostrada del Brennero S.p.A., nell ambito dello svolgimento della sua attività di concessionaria di costruzione e gestione autostradale, ha la facoltà di affidare a terzi la gestione del servizio di ristorazione ed attività accessorie nelle aree di servizio lungo la tratta autostradale Brennero Modena; - che per effetto di detta previsione convenzionale Autostrada del Brennero S.p.A. in data 1 giugno 2006 ha provveduto a pubblicare bando di gara n. 21/2006 e successivamente in data 18 settembre 2006 ha provveduto a pubblicare il bando di gara n. 21bis/2006 per l affidamento della gestione del servizio di ristorazione ed attività accessorie nell area di servizio lungo la tratta autostradale Brennero Modena di seguito denominata SCILIAR; - che con delibera presidenziale del 21 novembre 2006 n. 1042 la S.p.A. Autostrada del Brennero ha aggiudicato la gestione del suddetto servizio nell area denominata SCILIAR alla Ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.; - che con la Ditta medesima è stato stipulato il contratto 13/2007AdS di data 22 marzo 2007; - che in data 1 aprile 2010, Serenissima Ristorazione S.p.a. ha abbandonato il servizio oggetto del contratto e, conseguentemente, la Società ha dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento; - che, successivamente, la Società ha provveduto a un intervento di ristrutturazione

dei locali in questione ed ha ottenuto in data 26 novembre 2010 la licenza d uso relativa all area di ristoro dell area di servizio Sciliar da parte del Comune di Fiè allo Sciliar; - che, con determinazione dell Amministratore Delegato n. 519 di data 19 aprile 2011 è stato disposto di indire una procedura aperta per l affidamento della gestione del servizio di ristorazione ed attività commerciali collaterali (shop market) nell area di servizio SCILIAR per il periodo 1 novembre 2011 30 aprile 2014; - che è risultata aggiudicataria della richiamata procedura aperta l Impresa/l ATI ; - che con nota di data il Commissariato del Governo di ha attestato che, ai sensi delle disposizioni antimafia, non sussistono cause di divieto o sospensione dei procedimenti previste dalla normativa; ciò premesso, che è parte integrante del presente atto, fra il dr. Paolo Duiella, nato a il, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Autostrada del Brennero S.p.A. con sede in Trento, via Berlino n.10, - Registro delle Imprese n. 1839/TN - cod.fisc. 00210880225 - (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il nato a il, nella sua qualità di della ditta con sede in cod. fisc. n. (che di seguito, per brevità, sarà denominata Gestore) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 1.1 Il presente contratto ha per oggetto l affidamento della gestione del servizio di ristorazione e attività commerciali connesse (shop market) nell area di servizio denominata SCILIAR.

1.2 Per effetto del presente contratto il Gestore si obbliga a compiere tutte le prestazioni necessarie per consentire all utente autostradale l utilizzo dei seguenti servizi: - servizio di ristorazione attraverso la somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali connesse (tipo shop market); - vendite complementari (generi di monopolio, lotterie, giornali, libri, compact disc, dvd); - commercio di prodotti tipici locali, anche alimentari; il tutto nel rispetto delle regole di cui al Capitolato Speciale con oneri economici a suo esclusivo carico. E escluso dalla gestione il servizio di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti nonché la vendita di autoaccessori. Il servizio di ristorazione è affidato al Gestore in esclusiva sull intera superficie dell area di servizio. L esclusiva non riguarda i distributori automatici e i prodotti confezionati d asporto che, per la loro vendita, non richiedano prestazioni da parte dell intermediario (preparazione, confezionamento, somministrazione ecc.). Questi ultimi possono essere, pertanto, oggetto di attività commerciale da parte di altri soggetti nei locali adibiti al servizio di distribuzione carburanti. 1.3 Per quanto riguarda altri nuovi e diversi servizi/attività attualmente non presenti, ma che sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente introdurre, ciò avverrà nel rispetto delle norme di legge e sempre che ciò non sia in concorrenza con il Servizio già affidato al Gestore. La Società si riserva di gestire detti servizi/attività direttamente o tramite soggetti terzi o di affidarli al Gestore medesimo sulla base di specifico accordo economico normativo.

1.4 La Società si riserva l esercizio esclusivo e la gestione nell area di servizio, direttamente o anche tramite soggetti terzi, della pubblicità sotto qualsiasi forma, purché in favore di prodotti non in concorrenza con quelli trattati dal Gestore. ARTICOLO 2 CONDIZIONI DI ESECUZIONE 2.1 Il servizio oggetto del presente contratto è soggetto all osservanza, piena ed incondizionata, di quanto stabilito nel presente contratto, nel disciplinare di gara, nell offerta, nel capitolato speciale. 2.2 Per quanto non espressamente previsto nei documenti di cui al comma 1, si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. ARTICOLO 3 PROPRIETA DELLE STRUTTURE 3.1 Le strutture adibite al Servizio sono di proprietà della Società e vengono concesse così come descritte nel verbale di consegna e consistenza e individuate nella planimetria dell area di servizio, e nello stato di fatto e d uso in cui si trovano al momento della stipula del verbale medesimo. 3.2 Il verbale di consegna e consistenza verrà redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti al momento della consegna delle strutture e verrà aggiornato in ogni caso in cui la consistenza delle strutture dovesse modificare. ARTICOLO 4 DURATA DEL CONTRATTO 4.1 Ai sensi della disciplina di gara, la durata del contratto è di mesi 30 (trenta) a partire dal 1 novembre 2011 fino al 30 aprile 2014. Di fatto, il servizio decorre dalla data del verbale di consegna e avrà termine al 30 aprile 2014.

4.2 Il Gestore dovrà comunque garantire il regolare svolgimento dell attività aziendale fino al momento del subentro del nuovo gestore selezionato dalla Società. 4.3 Alla scadenza del contratto le strutture adibite al Servizio dovranno essere riconsegnate alla Società in buono stato di conservazione e manutenzione, salva la normale usura conseguente all uso. ARTICOLO 5 CONTINUITA DEL SERVIZIO 5.1 Il Servizio dovrà rimanere attivo nelle 24 ore, festività comprese. 5.2 Il Gestore è obbligato a offrire il servizio di ristorazione secondo le modalità di cui al cap. III.2 e al cap. III.3 del Capitolato Speciale. ARTICOLO 6 ROYALTY PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E MODALITA DI CORRESPONSIONE 6.1 Il Gestore corrisponderà alla Società una royalty pari al % ( ) sull'ammontare degli incassi al netto dell'i.v.a. Gli incassi riguarderanno tutti i prodotti commercializzati nelle strutture oggetto dell'affidamento, ad esclusione dei generi di monopolio, giornali, tabacchi, libri, compact disc, dvd e lotterie e dei prodotti tipici locali, alimentari e altri. 6.2 Gli incassi riferiti ai prodotti definiti prodotti tipici locali, alimentari e altri ai sensi del cap. III.5 del Capitolato Speciale, da esporre in appositi scaffali, non sono oggetto di offerta al rialzo: su tali incassi sarà applicata una royalty fissa del 5%. 6.3 Il pagamento della royalty dovrà essere corrisposto dal Gestore con cadenza mensile posticipata secondo le modalità di cui al cap. II.4 del Capitolato Speciale. ARTICOLO 7 ESPOSIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI TIPICI LOCALI

7.1 Il Gestore si impegna al commercio di prodotti tipici locali, alimentari e altri, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni di cui al cap. III.5 del Capitolato Speciale. ARTICOLO 8 GARANZIE ASSICURATIVE E DEPOSITO CAUZIONALE 8.1 A garanzia dell adempimento delle obbligazioni del presente contratto, il Gestore presta cauzione definitiva per l importo di euro ai sensi di quanto previsto dall articolo 113 del D.Lgs n. 163 del 2006, mediante. 8.2 Il Gestore ha in corso con la Compagnia una convenzione che presenta le seguenti coperture di: - responsabilità civile generale per un massimale pari a (Euro /00); - rischio di incendio agli immobili per un massimale pari a ; Le predette polizze sono a primo rischio e non prevedono franchigie a carico della Società. ARTICOLO 9 RESPONSABILITA 9.1 Il Gestore assume la più ampia responsabilità sulle strutture adibite al Servizio nonché su tutti i beni individuati nel verbale di consistenza. 9.2 La Società rimane assolutamente estranea agli obblighi derivanti al Gestore in virtù del suo servizio rispetto a terzi e dei fatti illeciti eventualmente commessi dal Gestore stesso. 9.3 Il Gestore dichiara espressamente di tenere esonerata la Società da ogni e qualsiasi responsabilità, reclamo, giudizio o richiesta di indennizzi a motivo di

danni a cose o persone derivanti dallo svolgimento del Servizio oggetto del presente contratto. ARTICOLO 10 INADEMPIENZE E PENALITA' 10.1 Ogni inadempienza nei confronti degli obblighi derivanti dal presente contratto, in quanto formalmente contestata, darà diritto alla Società di applicare in danno del Gestore le penali di cui al cap. IV del Capitolato Speciale. Il Gestore dovrà contestualmente ovviare al disservizio entro il termine assegnato o comunque nel più breve tempo possibile. ARTICOLO 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11.1 In caso di inadempimenti ripetuti che abbiano comportato l applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al cap. IV del Capitolato Speciale, in caso di violazione degli obblighi di cui all art. 15, nonché in caso di grave inadempimento contrattuale, la Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l obbligo per il Gestore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall inadempimento, ivi compresa l obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento. 11.2 In caso di risoluzione del contratto il Gestore avrà l obbligo, entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione del suddetto provvedimento, di riconsegnare le strutture adibite al Servizio, come risultanti dall ultimo verbale di consistenza. 11.3 Qualora le strutture adibite al Servizio non siano riconsegnate entro il termine sopra indicato, il Gestore dovrà corrispondere alla Società, per ogni giorno di

ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno, una somma pari aeuro 750,00 (euro settecentocinquanta/00). ARTICOLO 12 GESTIONE DEL CONTRATTO 12.1 E fatto espresso divieto di subaffittare, anche in parte, la gestione dei servizi o di concedere in uso a terzi, anche solo parzialmente e a qualsiasi titolo, anche gratuito, i locali e/o le strutture adibite ai servizi. 12.2 E fatto divieto all aggiudicatario di cedere il contratto, anche parzialmente, per tutta la durata del medesimo. ART. 13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 13.1 Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto saranno deferite in via esclusiva al foro di Trento. Si esclude, pertanto, il ricorso all'arbitrato. ARTICOLO 14 ELEZIONE DI DOMICILIO IN CASO DI CONTROVERSIA 14.1 Per gli ordinari effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali e più precisamente la Società in Trento, via Berlino, 10 e il Gestore in. ARTICOLO 15 CODICE ETICO 15.1 Il Gestore, nell ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero SpA, si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori: - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del Modello di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico e di

Comportamento di Autostrada del Brennero SpA, consultabili sul sito INTERNET all indirizzo www. autobrennero.it; - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità. 15.2 Il Gestore si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell Organismo di vigilanza di Autostrada del Brennero SpA e del Responsabile interno dell area cui il presente contratto si riferisce. ARTICOLO 16 INFORMATIVA D.Lgs. 30 GIUGNO 2006, n. 196 16.1 I dati e le informazioni acquisiti da ciascuna delle parti nell ambito del rapporto devono essere trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e all esecuzione del contratto secondo le modalità del D.Lgs. 30 giugno 2006, n. 196. I dati personali relativi al Gestore saranno trattati da Autostrada del Brennero S.p.A. per le finalità necessarie al rapporto contrattuale e con le modalità descritte nell Informativa ai Fornitori consultabile all indirizzo web www.autobrennero.it. ARTICOLO 17 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO 17.1 Formano a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto: - Capitolato Speciale; - offerta tecnica; - offerta economica. ARTICOLO 18 REGIME FISCALE E SPESE CONTRATTUALI

18.1 Il presente contratto, redatto in due originali in bollo e avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., verrà registrato, a tassa fissa, solo in caso d uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 26.4.1986 n.131. 18.2 Sono a carico del Gestore le spese di segreteria e bollo, oltre a quelle relative agli elaborati tecnici allegati al presente contratto di qualsivoglia natura e genere. 18.3 Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. Letto, confermato e sottoscritto. Trento, lì GESTORE SOCIETA Si approva espressamente l art. 7 (esposizione e vendita di prodotti tipici locali), l art. 9 (responsabilità) l art. 10 (inadempienze e penalità), l art. 11 (risoluzione del contratto), l art. 12 (gestione del contratto), l art. 13 (definizione delle controversie). GESTORE SOCIETA CZ/EB