Regolamento Generale di Ateneo dell Università degli Studi Link Campus University



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Regolamento Generale di Ateneo dell Università degli Studi Link Campus University Il presente Regolamento contiene le norme attuative delle disposizioni dello Statuto dell Università degli Studi Link Campus University (di seguito, rispettivamente, Statuto e LCU) e disciplina le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture di LCU. TITOLO I ORGANI DI ATENEO Art. 1 Rettore 1. Il Rettore è nominato ai sensi di quanto previsto dall art. 7, lett. b), dello Statuto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane. 2. Il Rettore pro tempore è membro, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e presiede il Senato Accademico di LCU. 3. Il Rettore esercita le funzioni di cui all art. 12 dello Statuto. Art. 2 - Prorettore vicario 1. Il Prorettore vicario è nominato ai sensi di quanto previsto dall art. 7, lett. g), dello Statuto. 2. La durata della carica di Prorettore vicario coincide con quella del Rettore pro tempore. 3. Il Prorettore vicario è membro del Senato Accademico e sostituisce il Rettore, in caso di assenza o impedimento, nell espletamento delle funzioni di sua competenza. Art. 3 Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto secondo quanto previsto dall art. 6 dello Statuto e dura in carica tre anni. 2. Le rappresentanze dei docenti e degli studenti nel Consiglio di Amministrazione sono elette ai sensi dell art. 6 dello Statuto e con le modalità indicate dall art. 17 del presente Regolamento. 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato, rimangono in carica per il tempo residuo. 4. Nel caso di cessazione di un membro eletto, questi viene sostituito secondo l ordine dei non eletti, il quale rimane in carica per il tempo residuo. 5. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di cui all art. 7 dello Statuto. Art. 4 Comitato esecutivo 1. Il Comitato esecutivo è composto secondo quanto previsto dall art. 9 dello Statuto e dura in carica tre anni. 2. I componenti del Comitato esecutivo, nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato, rimangono in carica per il tempo residuo. 3. Il Comitato esecutivo esercita le funzioni di cui all art. 10 dello Statuto.

TITOLO II DIPARTIMENTO PER LA RICERCA Art. 5 - Disciplina 1. Il Dipartimento per la ricerca (di seguito Dipartimento) è una struttura organizzativa di LCU e svolge le funzioni di cui all art. 18 dello Statuto. 2. L attivazione e la disattivazione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 7, lett. j), dello Statuto. Art. 6 - Organi Sono organi del Dipartimento per la ricerca: - il Consiglio; - il Direttore. Art. 7 - Consiglio 1. Il Consiglio è costituito dai professori di prima fascia e di seconda fascia, dai professori a contratto e dai ricercatori anche a tempo determinato impiegati nei corsi di studi. 2. Il Consiglio esercita le funzioni previste dall art. 18 dello Statuto. 3. Il Consiglio non è validamente costituito se non è presente il Direttore del Dipartimento, o un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore. Art. 8 - Direttore 1. Il Direttore é nominato ai sensi di quanto previsto dall art. 7, lett. k), dello Statuto. 2. Il Direttore dura in carica tre anni. 3. Sono competenze del Direttore: la formulazione al Rettore e al Direttore Generale di proposte relative alla predisposizione del piano strategico e dei relativi aggiornamenti annuali; la rappresentanza del Dipartimento nei confronti degli altri organi di governo di LCU; la promozione di ogni atto diretto a costituire e a migliorare gli strumenti organizzativi necessari ad assolvere le funzioni del Dipartimento; l impulso all attuazione dei programmi di ricerca approvati dal Consiglio di Dipartimento; la predisposizione annuale di una relazione sulle attività di ricerca svolte dal Dipartimento da trasmettere al Rettore e al Senato accademico per la verifica dei risultati conseguiti; la cura dell osservanza di tutte le norme concernenti il funzionamento del Dipartimento; la trasmissione delle delibere del Consiglio di Dipartimento agli altri organi accademici. Art. 9 - Centri di ricerca 1. L attivazione e la disattivazione dei Centri di ricerca sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 7, lett. q), dello Statuto. 2. L organizzazione e il funzionamento dei Centri di ricerca sono definiti con apposito Regolamento di LCU.

TITOLO III - SCUOLE Art. 10 - Disciplina 1. La Scuola è una struttura organizzativa di LCU disciplinata ai sensi dell art. 17 dello Statuto. 2. L attivazione e la disattivazione della Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 7, lett. j), dello Statuto. 3. Al momento dell entrata in vigore del presente Regolamento, sono attivate le seguenti Scuole: - Scuola di Ateneo per le attività didattiche undergraduate e graduate - Scuola di Ateneo per le attività didattiche postgraduate 4. La Scuola per le attività undergraduate e graduate svolge le funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale. 5. La Scuola per le attività postgraduate svolge le funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività relative ai corsi postgraduate (Master universitari di primo e secondo livello, Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca). Art. 11 Organi Sono organi della Scuola: - il Consiglio; - il Presidente. Art. 12 Consiglio 1. La composizione del Consiglio è definita dall art. 17 dello Statuto. 2. Il Consiglio esercita le funzioni previste dall art. 17 dello Statuto. 3. Il Consiglio non è validamente costituito se non è presente il Presidente della Scuola, o un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Art. 13 Presidente 1. Il Presidente é nominato ai sensi di quanto previsto dall art. 7, lett. h), dello Statuto. 2. Il Presidente dura in carica tre anni. 3. Sono competenze del Presidente: la formulazione al Rettore e al Direttore Generale di proposte relative alla predisposizione del piano strategico e dei relativi aggiornamenti annuali; la rappresentanza della Scuola nei confronti degli altri organi di governo di LCU; la promozione di ogni atto diretto a costituire e a migliorare gli strumenti organizzativi necessari ad assolvere i compiti della Scuola; la predisposizione di una relazione annuale sulle attività svolte dalla Scuola da trasmettere al Rettore e al Senato accademico per la verifica dei risultati conseguiti; la cura dell osservanza di tutte le norme concernenti il funzionamento della Scuola; la trasmissione delle delibere del Consiglio della Scuola agli altri organi accademici. Art. 14 - Coordinatori dei corsi di studi (Programme Leader) 1. I coordinatori dei corsi di studi (Programme Leader) sono nominati ai sensi dell art. 7, lett. i), dello Statuto tra i docenti di LCU del relativo corso di studi. 2. Sono competenze del coordinatore: la verifica dei syllabi degli insegnamenti in funzione degli obiettivi formativi del corso e dell evoluzione del mondo del lavoro; il coordinamento delle attività necessarie, al fine di un efficace svolgimento delle attività didattiche;

la verifica della coerenza delle modifiche all offerta formativa (Off. F.) con la normativa ministeriale di riferimento; la valutazione dei risultati della didattica attraverso i questionari di valutazione per riferirne al Presidente della Scuola. Art. 15 Commissione Didattica Paritetica 1. Ai sensi di quanto previsto dall art. 17 dello Statuto, d intesa tra le Scuole viene istituita una Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti, presieduta dal decano di LCU. 2. La composizione, la nomina dei componenti e le funzioni della Commissione sono disciplinate dall art. 17 dello Statuto. 3. I componenti della Commissione Didattica Paritetica restano in carica per due anni. 4. L organizzazione e il funzionamento della Commissione sono definiti con apposito Regolamento di LCU. TITOLO IV ORGANI ACCADEMICI E ORGANI DELLE SCUOLE E DEL DIPARTIMENTO Art. 16 Rinnovo dei componenti degli Organi accademici e degli Organi delle Scuole e del Dipartimento 1. Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato degli organi, i soggetti aventi diritto procedono alle nuove nomine. Nel caso di membri eletti, le procedure per il rinnovo hanno inizio almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato dei titolari in carica. 2. Nel caso il rinnovo non avvenga prima della scadenza del mandato dei componenti in carica, questi ultimi sono prorogati fino alla nuova nomina, esercitando i poteri di ordinaria amministrazione. 3. Quando un membro di un organo collegiale venga per qualsiasi causa a cessare dalle sue funzioni prima del termine del mandato, gli organi competenti procedono immediatamente alla sua sostituzione. Nel caso di cessazione di un membro eletto, questi viene sostituito secondo l ordine dei non eletti. 4. I soggetti così subentrati svolgono le funzioni per il periodo che ancora residua del mandato dei loro predecessori. 5. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli organi monocratici. Art. 17 Elezione delle rappresentanze di docenti e studenti nel Consiglio di Amministrazione 1. Ai sensi di quanto previsto dall art. 6 dello Statuto, i rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Amministrazione di LCU sono: a) due docenti eletti all interno del corpo docente di LCU; b) uno studente eletto tra tutti gli studenti iscritti ai corsi di LCU. 2. Le elezioni delle rappresentanze dei docenti e degli studenti nel Consiglio di Amministrazione sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con decreto pubblicato sul sito internet di LCU e contestualmente affisso nelle bacheche di LCU almeno venticinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni. Il decreto indica le rappresentanze da eleggere, le modalità per il deposito delle candidature, la sede, il giorno e l orario fissati per le votazioni. 3. Per l organizzazione delle operazioni elettorali è costituita una Commissione elettorale composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o un suo delegato, che la presiede; dal Direttore Generale; dal Direttore dell Ufficio Accademico; da una unità del personale tecnico-amministrativo di LCU, indicata

dal Direttore Generale; da un rappresentante dei docenti sorteggiato tra tutti i docenti di LCU; da un rappresentante degli studenti sorteggiato tra tutti gli studenti iscritti ai corsi di studi accademici di LCU. 4. Oltre ai compiti indicati nei successivi commi del presente articolo, la Commissione elettorale ha anche la responsabilità di predisporre tutto il materiale necessario per le operazioni di voto (es. schede, urne, cabine) e di costituire i seggi elettorali. 5. Hanno diritto al voto per l elezione delle rispettive rappresentanze i docenti di LCU e gli studenti iscritti ai corsi di studi accademici di LCU. 6. Sono eleggibili per la rispettiva rappresentanza i docenti di LCU e gli studenti iscritti ai corsi di studi accademici di LCU. 7. La Commissione elettorale, entro il ventesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni, pubblica sul sito internet di LCU e contestualmente affigge nelle bacheche di LCU appositi elenchi suddivisi per categorie dai quali risultano gli aventi diritto all elettorato attivo e passivo. Gli eventuali ricorsi contro gli elenchi devono essere presentati alla Commissione elettorale entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni. La suddetta Commissione decide sui ricorsi entro tre giorni dal loro ricevimento. 8. Le candidature devono essere presentate utilizzando l apposito modulo candidature e devono essere consegnate alla Commissione elettorale entro le ore 12:00 del decimo giorno precedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni. 9. Entro due giorni dal ricevimento delle candidature, la Commissione elettorale verifica la regolarità delle stesse e provvede, altresì, a pubblicarle sul sito internet di LCU e ad affiggerle, contestualmente, nelle bacheche di LCU. 10. Le candidature possono essere contestate entro i successivi tre giorni dalla data di pubblicazione e di affissione nelle bacheche di LCU. I ricorsi sono decisi dalla Commissione elettorale entro i successivi tre giorni. 11. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione delle candidature e cessa comunque alle ore 13:00 del giorno che precede il primo giorno di votazione. 12. Il seggio elettorale, costituito ai sensi del comma 3 del presente articolo, è composto da un docente di LCU, che non sia candidato, sorteggiato tra tutti i docenti, che svolge la funzione di Presidente, e da quattro unità del personale tecnico-amministrativo di LCU, indicate dal Direttore Generale, che svolgono la funzione di scrutatori. Il Presidente del seggio individua tra gli scrutatori colui che svolge la funzione di segretario. Il seggio elettorale opera validamente se in esso sono presenti il Presidente e almeno altri due componenti. 13. Le operazioni elettorali si svolgono con le seguenti modalità: a) identificazione dell elettore da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio a seguito di esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità e verifica della sua iscrizione nell elenco dell elettorato attivo; b) apposizione della firma dell elettore sull elenco elettorale in corrispondenza del proprio nome; c) consegna all elettore della scheda di votazione; d) ingresso dell elettore nell apposita cabina per l esercizio del voto; e) consegna della scheda, debitamente chiusa, al presidente o a uno dei componente del seggio, per l introduzione nell apposita urna sigillata. 14. Il voto è personale e segreto e deve essere espresso, con la matita copiativa ricevuta dal componente del seggio, in modo non equivoco mediante trascrizione del nominativo del candidato prescelto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 15. Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle consegnate dal componente del seggio; b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; c) nelle quali risulti espressa più di una preferenza; d) nelle quali sia espressa una preferenza a favore di un nominativo non incluso nella lista definitiva dei candidati. 16. Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto si procede allo scrutinio dei voti di cui viene redatto apposito verbale. 17. L operazione di scrutinio dei voti è pubblica. 18. Relativamente alle operazioni di scrutinio dei voti si procede come di seguito indicato: a) per la rappresentanza degli studenti, risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze valide; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età. b) per la rappresentanza dei docenti, risultano eletti i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze valide; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che abbia al momento dell elezione una maggiore anzianità di insegnamento in LCU; a parità di anzianità di insegnamento, prevale il candidato più giovane di età. 19. Concluse le operazioni di scrutinio i membri del seggio firmano il processo verbale che, a cura del Presidente, è trasmesso alla Commissione elettorale, unitamente alle schede votate, a quelle residue e a tutto il materiale avuto in dotazione. 20. La Commissione elettorale verifica la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio e accerta i risultati elettorali, redigendo apposito verbale. Entro il termine di cinque giorni dallo svolgimento delle elezioni, i risultati elettorali accertati dalla Commissione elettorale sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet di LCU e contestuale affissione nelle bacheche di LCU. Avverso detti risultati possono essere proposti, entro tre giorni dalla loro pubblicazione, ricorsi alla Commissione elettorale che decide entro sette giorni dal termine di presentazione degli stessi, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente del seggio elettorale ed eventuali contro interessati. 21. Qualora, alla scadenza del termine previsto dal precedente comma per la proposizione di ricorsi avverso i risultati accertati dalla Commissione elettorale, non risultino proposte impugnazioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro i successivi cinque giorni, con proprio decreto, proclama gli eletti. Nel caso di proposizione di ricorsi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione proclama gli eletti entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto dal precedente comma per la decisione dei ricorsi da parte della Commissione elettorale. 22. Il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione è pubblicato sul sito internet di LCU e, contestualmente, è affisso nelle bacheche di LCU. La documentazione elettorale viene conservata per un triennio. 23. Nel caso di non accettazione o rinuncia o cessazione, a qualsiasi titolo, del rappresentante eletto, quest ultimo viene sostituito secondo l ordine dei non eletti. I soggetti subentrati svolgono le funzioni per il periodo che ancora residua del mandato dei loro predecessori. 24. Gli eletti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Ciascun eletto decade automaticamente qualora, per qualsiasi motivo, perda il diritto all elettorato passivo nell ambito della categoria in cui è stato eletto. I rappresentanti degli studenti iscritti alle lauree che conseguono il titolo decadono dal mandato se non si iscrivono ad un corso di laurea magistrale o ad altro corso di studi accademico presso LCU nell anno accademico immediatamente successivo al conseguimento della laurea.

Art. 18 - Incompatibilità e decadenza 1. Ciascun docente può rivestire solo una delle seguenti cariche, che sono fra di loro incompatibili: Rettore, Prorettore, Presidente di Scuola, Direttore di Dipartimento. 2. Qualora, a seguito di una doppia o successiva nomina, si venga a creare una situazione d incompatibilità, il docente interessato deve comunicare, entro dieci giorni dall avvenuta conoscenza, con atto scritto indirizzato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per quale carica intenda optare. Il mancato esercizio del diritto d opzione nei termini indicati equivale ad opzione a favore della prima. 3. Decadono dalla carica coloro che, nel corso del mandato, perdono la qualifica che costituisce titolo necessario per la nomina. Art. 19 Pareri 1. Quando per la adozione di un provvedimento è prevista l acquisizione del parere di un organo diverso, l organo consultivo ha un termine di quindici giorni dalla formale richiesta per l espressione del parere. Decorso inutilmente detto termine, l organo deliberante può comunque procedere all adozione dell atto, facendo specifica menzione dell intervenuto silenzio. Art. 20 Emanazione ed entrata in vigore dei Regolamenti di Ateneo 1. I Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi quelli per cui è previsto il controllo di cui all art. 6, commi 9 e 10, della Legge n. 168/1989, sono emanati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con decreto. 2. I Regolamenti approvati dal Senato Accademico, ivi inclusi quelli per cui è previsto il controllo di cui all art. 6, commi 9 e 10, della Legge n. 168/1989, sono emanati dal Rettore con decreto. 3. I Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet di LCU e contestuale affissione sulle bacheche di LCU, salvo diversa previsione contenuta nel relativo decreto di emanazione. NORME FINALI E TRANSITORIE 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, fatto salvo il regime transitorio di cui al titolo III dello Statuto.