SCHEMA DI CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO PERMANENTE PER IL MICROCREDITO TRA



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SCHEMA DI CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO PERMANENTE PER IL MICROCREDITO TRA Il Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito (di seguito brevemente denominato: Comitato) istituito ai sensi dall art.2,comma 185,della legge 24 dicembre 2007,n.244, codice fiscale 97538720588 rappresentato dal Segretario Generale dott. Riccardo Graziano, con sede in Roma, via di Villa Emiliani, n. 48 00197 Roma E Banca (di seguito brevemente denominata Banca) con sede legale, rappresentata dal.. \ PREMESSO CHE Il Comitato Italiano Permanente per il Microcredito ha personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell articolo 2,comma 185,della legge 24 dicembre 2007,n.244; Il regolamento di amministrazione e contabilità del Comitato, all articolo 13, stabilisce che il servizio di cassa è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un Istituto abilitato secondo le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984,n.720, e successive modificazioni e integrazioni; La convenzione stipulata con la Banca di Credito Cooperativo per il periodo 1/4/2009-31/3/2010 è stata prorogata per un ulteriore anno. Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, come in epigrafe rappresentate, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 (Affidamento del servizio di cassa) Il Comitato affida con la presente convenzione in base alla delibera n.. del, il proprio servizio di cassa alla Banca che lo svolge presso La gestione finanziaria del Comitato ha inizio il 1 gennaio e termina il successivo 31 dicembre. Art. 2 (Oggetto della convenzione) Il servizio di cassa consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comitato e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo allo stesso Comitato e dalla stessa ordinate, con l osservanza delle norme di legge e di quelle contenute negli articoli che seguono, sulla base del bilancio di previsione e delle delibere di

variazione debitamente esecutive, nonché alla custodia e all amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 9. Al fine di consentire l interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio, lo stesso viene gestito con metodologie e criteri informatici e, ove possibile, con collegamento diretto tra gli uffici del Comitato e la Banca. Art. 3 (Riscossioni) Le entrate sono riscosse dalla Banca mediante reversali di incasso emesse dal Comitato su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Segretario generale ovvero da altro rappresentante appositamente delegato. Le reversali devono contenere la denominazione del Comitato, l indicazione del debitore, la somma da riscuotere in cifre e in lettere, la causale del versamento, gli eventuali vincoli di destinazione delle somme, l indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita l entrata distintamente per residui o competenza, il numero progressivo dell ordinativo per esercizio finanziario, l esercizio finanziario, la data di emissione. La Banca deve accettare, anche senza autorizzazione del Comitato, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dello stesso Comitato, rilasciando ricevuta contenente l indicazione della causale del versamento e il nome del versante nonché la clausola salvi i diritti del Comitato ; tali incassi sono segnalati tempestivamente al Comitato, la quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro il più breve tempo possibile. La Banca documenta l avvenuto incasso e l accreditamento delle somme riscosse sul conto corrente del Comitato apponendo regolare dichiarazione/timbratura sulle reversali. A fronte dell incasso la Banca rilascia in luogo e vece del Comitato regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e modelli meccanizzati. La riscossione delle somme affluite sull eventuale conto corrente postale intestato al Comitato e il relativo prelevamento dal conto medesimo sono disposti esclusivamente mediante emissione di reversali di incasso intestate alla Banca. La Banca esegue l ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l importo corrispondente sul conto del Comitato. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell esercizio sono restituite al Comitato per la riscossione in conto residui. Art. 4 (Pagamenti) La Banca effettuerà i pagamenti soltanto in base a ordini di pagamento (mandati) emessi dal Comitato su moduli da essa predisposti e firmati dagli stessi soggetti di cui al comma 1 dell art. 3. L estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge vigente e secondo le indicazioni fornite dal Comitato con assunzione di responsabilità da parte della Banca che ne risponde con il proprio patrimonio sia nei confronti del Comitato sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. I mandati di pagamento devono contenere: la denominazione del Comitato; la numerazione progressiva; l indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a rilasciare quietanza; la causale del versamento; il capitolo su cui la spesa è imputata distintamente per competenza e residui; l esercizio finanziario e la data di emissione; l eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi. La Banca non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, o non siano sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dal Comitato sul mandato. La Banca effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, dandone immediata comunicazione al Comitato ai fini della regolarizzazione. A comprova dei pagamenti effettuati secondo l ordine fornito dal Comitato, la Banca allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato. Su richiesta del Comitato, la Banca fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l esecuzione di ogni pagamento ordinato dal Comitato sono poste a carico dei beneficiari. La Banca è autorizzata a trattenere dagli importi nominali dei mandati l ammontare delle spese in questione; alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi, sopperiscono formalmente le indicazioni sui titoli, sulle quietanze o documenti equipollenti, sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei collaboratori in genere, nonché per le indennità erogate dal Comitato che abbiano scelto come forma di pagamento l accredito delle competenze stesse in conti correnti bancari, sia presso una qualsiasi dipendenza della Banca, sia presso altro Istituto di credito verrà effettuato mediante accredito ad ogni conto corrente con valuta fissa beneficiario indicata dal Comitato, così da garantire parità di trattamento. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. I conti correnti presso le dipendenze della Banca potranno fruire inoltre di speciali condizioni eventualmente concordate. Il Comitato si impegna a non consegnare mandati alla Banca oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi a spese non note a tale data ed aventi scadenza perentoria entro il 31 dicembre. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell esercizio sono restituiti dalla Banca al Comitato per il pagamento in conto residui. Art. 5 (Scoperto di conto corrente) I pagamenti sono effettuati dalla Banca nei limiti di stanziamento dei capitoli di bilancio e dell effettiva giacenza di cassa del Comitato. Nel caso di temporanea mancata disponibilità di fondi sul conto corrente del Comitato, la Banca potrà riconoscere, su richiesta del Comitato stesso, corredata con apposita delibera dell organo collegiale, una linea di credito a fronte dello stanziamento annuo a carico dello Stato, nel limite massimo di un quarto dello stesso stanziamento. L utilizzo della linea di credito ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire alle momentanee deficienze di cassa. Art. 6 (Firme e trattamento dati personali) Il Comitato trasmette alla Banca le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri. Art. 7 (Trasmissione atti e documenti) Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dal Comitato alla Banca accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al Comitato firmato

per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l importo complessivo degli ordinativi presentati dall inizio dell esercizio. La Banca, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine dell anno al Comitato le reversali e gli ordini di pagamento relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento. La Banca invia mensilmente l estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato, riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, al Comitato dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze. A chiusura dell anno, ovvero alla diversa scadenza concordata tra le parti, la Banca trasmetterà al Comitato anche il foglio dell estratto conto regolato per capitale e interessi. Il Comitato è tenuta a verificare gli estratti conto ad esso trasmessi, segnalando per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla chiusura dell esercizio finanziario la Banca rende al Comitato il conto della propria gestione di cassa, anche ai fini della relativa trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Art. 8 (Amministrazione dei titoli e valori) La Banca assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell organo collegiale del Comitato, i titoli ed i valori di proprietà del Comitato, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti. La Banca custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Comitato. La Banca si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Comitato. Art. 9 (Verifiche) Il Comitato ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. La Banca deve esibire ad ogni richiesta i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria del Comitato hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Art. 10 (Tasso debitore) Sulle anticipazioni di cassa di cui al precedente art. 5 viene applicato un interesse passivo pari a Art. 11 (Tasso creditore) Sulle giacenze di cassa viene applicato un interesse attivo pari a.. Art. 12 (Compenso e spese di gestione) Nessun compenso speciale compete alla Banca per il servizio di cassa.

La Banca sarà rimborsata delle spese effettivamente sostenute, mediante mandato che il Comitato emetterà a favore della Banca medesima, dietro presentazione di apposita distinta delle seguenti eventuali spese: a) spese di bollo relative a quietanze di mandati di pagamento e ricevute di incasso quando il Comitato disponga che tali spese siano a proprio carico; b) spese postali e di bollo relative alle comunicazioni, inerenti al servizio, trasmesse dalla Banca al Comitato; c) spese postali in genere incontrate per esecuzione dei pagamenti fuori piazza. Art. 13 (Responsabilità) Per eventuali danni causati al Comitato o a terzi, la banca risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio ed è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comitato. Art. 14 (Durata della convenzione) La presente convenzione ha una durata di anni quattro e decorre dalla data di stipula della presente convenzione. La presente convenzione, redatta in bollo, si intende impegnativa per le parti dalla sua decorrenza e potrà essere rinegoziata qualora il Comitato, per effetto di provvedimenti legislativi o amministrativi, venga inserita tra i soggetti tenuti all apertura di un conto corrente presso la Tesoreria dello Stato. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico della Banca. Art. 15 (Rinvio, domicilio delle parti e controversie) Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione, si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, il Comitato elegge il proprio domicilio in Roma, presso la propria sede legale, attualmente ubicata a Roma in Via di Villa Emiliani, n. 48, e la Banca presso la sua sede in. Per ogni controversia relativa alla presente convenzione, non preventivamente risolta in via di composizione amministrativa, si intende competente il Tribunale di Roma.