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CONVENZIONE AUTO R.C.A. e ALTRE GARANZIE (INFRA PER BREVITÀ LA CONVENZIONE ) REALIZZATA DA Zuritel S.p.A. Società a socio unico soggetta all attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l Italia, Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23-20159 Milano, Capitale sociale 38.000.000 i.v., Iscritta all Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00015 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 C.F./P.IVA/R.I. Milano 01098640152, Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.04.1923 n. 966 Telefono +39.025966.1 - Fax +39.0259662603 - www.zurichconnect.it, in persona del Dott. Andrea Rapetti. (di seguito ZURITEL SPA ) PER I CONSORZIATI AL Consorzio Brokers Italiani di Assicurazione e Riassicurazione Indipendenti corrente in Via Soperga,2 20127 Milano (P. IVA IT 03854210964 ) Tel. 02 67072331 - Fax 02 67386809 In persona del Presidente pro tempore dott. Arnaldo Bergamasco. (di seguito CBI ) ed operante esclusivamente per i loro clienti a partire dalle ore 00.00 del 07/10/2009 alle condizioni che seguono

PREMESSA PREMESSO CHE: CBI è un libero Consorzio che riunisce Società di Brokeraggio assicurativo di qualsiasi natura ( brokers consorziati o anche Consorziati ) svolgendo per loro attività di promozione, aggiornamento tecnico e consulenziale nel settore di riferimento. CBI intende mettere a disposizione esclusivamente dei propri Consorziati prodotti e servizi assicurativi innovativi e di elevato contenuto tecnico-assicurativo, realizzati in esclusiva per gli stessi. E CHE: ZURITEL S.P.A. è interessata ad usufruire dell attività di promozione che CBI effettuerà nei confronti dei propri Consorziati. CBI dichiara di essere l unico interlocutore autorizzato a trattare in nome e per conto esclusivo dei propri brokers consorziati. ZURITEL S.P.A., prende atto che in relazione allo svolgimento della presente Convenzione, NON corrisponderà a CBI, nessun compenso economico e/o qualsivoglia altro riconoscimento e/o vantaggio economico. ZURITEL S.P.A. si impegna a mantenere la presente Convenzione ad esclusivo utilizzo dei brokers consorziati a CBI, obbligandosi entrambe le parti alla assoluta riservatezza e alla non divulgazione di qualsiasi informazione, materiale e dato ad essa riferibile. ZURITEL S.P.A., si obbliga a mettere a disposizione trimestralmente a CBI, a fini statistici, un tabulato contenente i dati relativi alle polizze stipulate nel periodo di riferimento per ogni singolo broker consorziato secondo l elenco di cui all Allegato 1 alla Convenzione. SI STABILISCE CHE: La presente Convenzione decorre dalle ore 00.00 del07/10/2009 per una durata indeterminata salvo disdetta da una delle parti con preavviso di almeno 90 giorni da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata. In questo caso, tutte le polizze in corso e stipulate per effetto della presente Convezione, cesseranno alla prima scadenza annuale e non potranno essere rinnovate alle medesime condizioni della presente Convenzione. Fatto salvo il diritto di ZURITEL S.P.A. di modificare unilateralmente ed in ogni momento le percentuali di sconto ( sconto convenzione e sconto commerciali e campagne ) oltre alla determinazione del tetto massimo di sconto applicabile alla presente Convenzione, ogni altra variazione dovrà essere concordata fra ZURITEL S.P.A. e CBI e formalizzata per iscritto. ZURITEL S.P.A. si impegna ad informare tempestivamente CBI delle modifiche che vorrà effettuare alle percentuali di sconto previste nella presente Convenzione. Il singolo Consorziato potrà usufruire della Convenzione (stante la sua qualità Consorziato al CBI) e cesserà automaticamente dall utilizzo della Convenzione al venir meno, per qualsivoglia motivo, di cui ai patti consortili, della sua adesione a CBI. Le polizze in corso, riferibili a tale singolo Consorziato, cesseranno alla prima scadenza annuale e non potranno essere rinnovate sulla base delle condizioni della presente Convenzione. CBI si impegna a trasmettere immediatamente a ZURITEL S.P.A. gli estremi dei propri Consorziati in forza alla data della presente, ed a comunicare ogni eventuale variazione, integrazione o cancellazione. 2

I Consorziati potranno proporre: - ai dipendenti e ai loro familiari conviventi delle aziende proprie clienti (per le persone fisiche vedasi in seguito); - alle aziende proprie clienti (per le persone giuridiche vedasi in seguito); (di seguito assicurandi ) l acquisto delle garanzie oggetto della presente Convenzione, alle condizioni e nei termini di seguito indicati (di seguito offerta ) purché sottoscrivano l Accordo Commerciale Broker di cui all Allegato 3. I testi e le comunicazioni commerciali e/o promozionali che i Consorziati potranno trasmettere agli assicurandi saranno sempre forniti o concordati, prima della trasmissione, con ZURITEL S.P.A I Consorziati dovranno attenersi alle sole modalità di trasmissione delle comunicazioni commerciali e/o promozionali approvate da ZURITEL S.P.A e come meglio specificate nel singolo Accordo Commerciale Broker di cui all Allegato n. 3. TUTELA DEI DATI PERSONALI In conformità a quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali (di seguito Legge ) ZURITEL SPA e CBI si impegnano a garantire il reciproco esatto adempimento degli obblighi imposti dalla Legge sulla tutela dei dati personali e riconoscono altresì di assumere la qualifica di Titolari di trattamenti dei dati raccolti di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003. In particolare, ZURITEL SPA e CBI, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano a trattare con la massima riservatezza i dati personali che verranno messi a disposizione o che verranno acquisiti comunque per l esecuzione della presente Convenzione, esclusivamente per l esecuzione delle obbligazioni previste dalla Convenzione stessa e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge. In particolar modo, ZURITEL SPA e CBI dovranno custodire i suddetti dati personali in conformità delle previsioni di Legge e assicurare un livello di sicurezza informatica adeguato rispetto al livello di protezione previsto in base alla vigente normativa. COMUNICAZIONI Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questa Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo telegramma, fax o posta elettronica e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento di accusazione di ricevuta di ritorno, sempre che sia indirizzata come segue: quanto a CBI: via Soperga, 2 Milano, tel. n.02-67072331, fax n. 02-67386809 e-mail segreteria@brokersitaliani.com; quanto a ZURITEL SPA: Via Benigno Crespi 23-20159 Milano, tel. n. 02 5966.1, fax n. 02 5966.2603, e-mail paolo.cafforio@it.zurich.com, roberto.cocco@it.zurich.com; o presso il diverso indirizzo o numero di telefax che verranno comunicati successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione in conformità alle disposizioni di cui sopra col preavviso di giorni 15 (quindici). 3

ALLEGATI: Gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione: Allegato 1: ELENCO ASSOCIATI al CONSORZIO BROKERS ITALIANI Allegato 2: ELENCO URL DEDICATI al CONSORZIO BROKERS ITALIANI Allegato 3: ACCORDO COMMERCIALE BROKER GARANZIE PRESTATE Per il tramite delle presente convenzione vengono rese disponibili le seguenti garanzie: R.C.A. (Responsabilità Civile Auto) come previsto dalle Condizioni Generali di Polizza, in vigore alla data della presente Convenzione, e successive edizioni. Altre Garanzie come previste dalle Condizioni Generali di Polizza, in vigore alla data della presente Convenzione, e successive edizioni: Garanzie a tutela della persona: Assistenza Stradale Infortuni Conducente Tutela Legale Ritiro Patente Garanzie a tutela del veicolo: Incendio e furto Eventi Naturali Eventi Sociopolitici Cristalli e Complementare A.R.D. Kasko versione completa e BluKasko NON potranno essere emesse, in applicazione delle presente convenzione, polizze assicurative che prevedano la presenza delle sole garanzie indicate alla voce Altre Garanzie. CONDIZIONI TARIFFARIE e SCONTI La tariffa base di partenza, quale risulta dalla comunicazione all Autorità di Vigilanza, in vigore al momento della stipula delle singole polizze, è abbattuta dallo sconto: A) SCONTO di CONVENZIONE BROKERS ITALIANI può, inoltre essere abbattuta, per il tramite dell applicazione delle seguenti tipologie di sconto: B) SCONTI COMMERCIALI e CAMPAGNE Le diverse tipologie di sconto sono cumulabili fra loro e applicabili come da regole qui di seguito descritte. 4

SCONTI - in caso di acquisto di polizza con sola RCA SCONTO CONVENZIONE 4% (A) o da applicarsi in aggiunta agli sconti B) o lo sconto convenzione verrà diminuito nel caso che la sua applicazione superi il tetto massimo di sconti applicabile, vigente al momento dell acquisto - in caso di acquisto di polizza RCA in abbinamento con Altre Garanzie SCONTO CONVENZIONE 4% (A) per la RCA o da applicarsi in aggiunta agli sconti B) o lo sconto convenzione verrà diminuito nel caso che la sua applicazione superi il tetto massimo di sconti applicabile vigente al momento dell acquisto SCONTO CONVENZIONE 10% (A) per Incendio e Furto, Cristalli e Complementare A.R.D., BluKasko, Infortuni Conducente, Ritiro Patente o da applicarsi in aggiunta agli sconti B) o lo sconto convenzione verrà diminuito nel caso che la sua applicazione superi il tetto massimo di sconti applicabile, vigente al momento dell acquisto NESSUN SCONTO CONVENZIONE (A) è applicato alle garanzie: Eventi Naturali, Eventi Socio Politici, Kasko versione completa, Assistenza Stradale, Tutela Legale - in caso di acquisto di polizza per una seconda autovettura sono previsti in aggiunta ulteriori sconti SCONTO CONVENZIONE 4% per la RCA SCONTO CONVENZIONE 5% per tutte le Altre Garanzie (escluse le garanzie: Tutela e Assistenza) CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ Gli sconti complessivi (cumulati fra di loro) non possono superare i tetti massimi di sconto stabilito da ZURITEL SPA.. Gli sconti sopra indicati valgono solo qualora i contraenti di polizza e intestatari al P.R.A. siano persone fisiche. Nel caso in cui il contraente/intestatario al P.R.A. sia una persona giuridica lo SCONTO CONVENZIONE applicato sulla tariffa base è pari a: 1% per la R.C.A. 1% per Incendio e Furto, Cristalli e Complementare A.R.D., BluKasko, Infortuni Conducente, Ritiro Patente 5

ACCORDO PROVVIGIONALE (a valere per i singoli Consorziati a CBI) PROVVIGIONI BASE riferibili alla produzione complessiva attribuibile all utilizzo di questa Convenzione da parte di tutti i brokers consorziati che abbiano sottoscritto separato Accordo Commerciale Broker di cui all Allegato 3, nel primo periodo di maturazione delle provvigioni della Convenzione, dal 07/10/2009 al 31/12/2009. Tipo Polizza N polizze del periodo 07/10/09 31/12/2009 N polizze annue Provvigioni 01/01/10-31/12/2010 RCA Altre Garanzie < 1.000 < 3.000 5% 10% Nuova 1.001 1.650 3.001 5.000 6% 13% > 1.651 > 5.001 7% 14% Rinnovo // // 3% 6% Per Nuova si intende una polizza sottoscritta da clienti di nuova acquisizione per Zurich Connect, mentre per Rinnovo si intende una polizza sottoscritta da clienti già in portafoglio. Le Provvigioni debbono essere conteggiate sull ammontare dei premi al netto di tasse e contributo SSN. Le Provvigioni per le Altre Garanzie si conteggiano solo sulle specifiche componenti del premio al netto di tasse. Le Provvigioni per i Rinnovi sono riconosciute per tutta la durata della Convenzione. A partire dal 01/01/2011, e per ogni annualità, il numero delle polizze che determina la soglia di applicazione delle provvigioni maturande sarà aumentato del 10%. Le provvigioni saranno liquidate trimestralmente ai singoli brokers consorziati sulla base di quanto previsto dagli negli Accordi Commerciali Broker di cui all Allegato 3 che verranno sottoscritti tra ZURITEL S.P.A. e la singola società di brokeraggio. Trimestralmente ZURITEL S.P.A. metterà a disposizione dei singoli consorziati un tabulato contenente i dati relativi alle polizze stipulate nel trimestre di riferimento ed in particolare: - numero della polizza stipulata; - data di emissione della polizza; - data di scadenza della polizza; - premi imponibili delle diverse componenti il costo totale; - provvigioni conteggiate. Con cadenza semestrale, al 30/06 e al 31/12 di ogni anno, ZURITEL S.P.A. si impegna a fornire statistiche periodiche con maggiore approfondimento ed analisi, anche in chiave commerciale, dei dati numerici della Convenzione. Gli incrementi provvigionali derivanti dall applicazione delle regole di cui alla tabella precedente, saranno liquidati dopo la scadenza del 31/12 di ogni anno sulla base delle evidenze numeriche complessive della Convenzione, fornite da ZURITEL S.P.A. e comunque entro 60 giorni dalla predetta data. 6

ACCESSO ALL UTILIZZO DELLA CONVENZIONE La richiesta di preventivo e l acquisto delle polizze avviene: Tramite Call Center: ovvero tramite telefonata al numero dedicato alla presente Convenzione n 848.585.032 comunicando all operatore l appartenenza alla convenzione Brokers Italiani ed indicando inoltre il nome del broker consorziato di riferimento. Qualora il cliente sia interessato alla stipula della polizza, richiederà, sempre tramite call center, il preventivo definitivo. Il perfezionamento e l'emissione del contratto avverranno sempre tramite ZURITEL S.P.A. Il contratto assicurativo si intenderà concluso con la ricezione da parte di ZURITEL S.P.A. del giustificativo di pagamento e di tutta la documentazione contrattuale necessaria. ZURITEL S.P.A. dopo la ricezione dei documenti sopraindicati, provvederà al controllo di completezza e congruità e procederà all emissione dei documenti contrattuali (certificato, contrassegno, carta verde, simpli di polizza e Condizioni Generali di Assicurazione) che invierà al cliente al recapito da lui indicato. In caso di sinistro il cliente dovrà rivolgersi esclusivamente al numero verde dedicato 800.247.247 alla gestione dei sinistri. La gestione del sinistro sarà a totale carico di ZURITEL S.P.A. Tramite il Canale Web ovvero tramite accesso personalizzato per ogni singolo consorziato al sito www.zurichconnect.it con due modalità: Modalità 1: tramite credenziali di accesso (password univoca dedicata a Brokers Italiani): BROKERS ITALIANI Password: brokersita per le persone fisiche BROKERS ITALIANI Password: brokersaz per le persone giuridiche e successivamente selezionando nel menù il broker di riferimento: Broker ACROS CONSULTING SRL ACROS SRL APRILE INTERMEDIA SRL ASSICONSULT INTERNATIONAL INSURANCE BROKER SRL BRUNO SFORNI SPA CIBRAS SRL GESTASS SRL ITALFI SRL MIDA SRL MORGAN & MORGAN INTERNATIONAL INSURANCE BROKERS SRL PBA PROFESSIONAL BROKERS ASSOCIATI GESTIONI ASSICURATIVE SRL S&B ESSEBI INSURANCE BROKER SRL STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL 7

Modalità 2: tramite url (link dedicati) vedasi Allegato 2 alla Convenzione FORMAZIONE & ALTRO ZURITEL S.P.A. si impegna a fornire nel corso del 2009 e negli anni successivi di vigenza del presente accordo un assistenza continua ai singoli consorziati, supportandoli in tutte le fasi di lancio, sviluppo e gestione della relazione con il cliente finale attraverso: - supporto per campagne di marketing e promozionali - promozioni e concorsi rivolti alla clientela - formazione dedicata - reportistica sull attività di vendita e sul profilo dei clienti comuni - altre attività da concordare di volta in volta ZURITEL S.P.A. si impegna, quale società prodotto, a mettere a disposizione dei singoli consorziati tutto quanto utile per il raggiungimento dell obiettivo. Milano, 07/10/2009 Consorzio Brokers Italiani di Assicurazione e Riassicurazione Indipendenti Il Presidente Arnaldo Bergamasco ZURITEL S.P.A. Andrea Rapetti 8

ELENCO ASSOCIATI al CONSORZIO BROKERS ITALIANI (Allegato 1 alla Convenzione) Elenco delle società di brokeraggio facenti parte del Consorzio Brokers Italiani: Broker Sede Cap Località Prov Partita Iva N RUI ACROS CONSULTING SRL VIA MARCONI 62 37122 VERONA VR 02267540363 B000097296 ACROS SRL VIA MARCONI 62 37122 VERONA VR 02781290230 B000097220 APRILE INTERMEDIA SRL VIA FILIPPO DA DESIO 56 20033 DESIO MI 02221600964 B000128471 ASSICONSULT INTERNATIONAL INSURANCE BROKER SRL VIA ESPERANTO 1 39100 BOLZANO BZ 00423280213 B000060355 BRUNO SFORNI SPA VIA PANTANO 28 20122 MILANO MI 03063050151 B000067253 CIBRAS SRL VIA OTTAVIO RAGNI 11 00194 ROMA RM 04752761009 B000060373 GESTASS SRL PIAZZA G. BATTISTA DE CURTIS 12 80067 SORRENTO NA 03923761211 B0001618834 ITALFI SRL VIALE PARIOLI 47 00197 ROMA RM 01588101004 B000117440 MIDA SRL PIAZZALE DATEO 6 20129 MILANO MI 11917990159 B000086125 MORGAN & MORGAN INTERNATIONAL INSURANCE BROKERS SRL VIALE CARDUCCI 4 31015 CONEGLIANO VENETO TV 02323000261 B000063780 PBA PROFESSIONAL BROKERS ASSOCIATI GESTIONI ASSICURATIVE SRL S&B ESSEBI INSURANCE BROKER SRL STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL BORGO PARMIGIANINO 15 43100 PARMA PR 05119280013 B000154379 VIA C. CALORI 9 40122 BOLOGNA BO 04266280371 B000161368 BORGO AMODIO RONCHINI 9 43100 PARMA PR 02169980345 B000154393 9

ELENCO URL DEDICATI al CONSORZIO BROKERS ITALIANI (Allegato 2 alla Convenzione) Elenco delle società di brokeraggio facenti parte del Consorzio Brokers Italiani e loro link dedicati: Broker URL/LINK dedicato ACROS CONSULTING SRL ACROS SRL APRILE INTERMEDIA SRL ASSICONSULT INTERNATIONAL INSURANCE BROKER SRL BRUNO SFORNI SPA CIBRAS SRL GESTASS SRL ITALFI SRL MIDA SRL MORGAN & MORGAN INTERNATIONAL INSURANCE BROKERS SRL PBA PROFESSIONAL BROKERS ASSOCIATI GESTIONI ASSICURATIVE SRL S&B ESSEBI INSURANCE BROKER SRL STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL 10

ACCORDO COMMERCIALE BROKER (Allegato 3 alla Convenzione) Spettabile XXXXX Alla cortese attenzione di XXXXXX Oggetto: Accordo Commerciale Broker (di seguito Accordo ) Allegato alla Convenzione AUTO R.C.A. e ALTRE GARANZIE realizzata da ZURITEL S.p.A. per i consorziati al Consorzio Brokers Italiani di Assicurazioni e Riassicurazioni Indipendenti A seguito dei colloqui intercorsi, riportiamo il contenuto dei reciproci accordi tra [XXX]., con sede legale in [XXX], via [XXX] n. [XXX], (iscritta alla lettera B del R.U.I.), in persona del Dott [XXX], il quale interviene al presente atto nella sua qualità di [XXX], in forza dei poteri conferiti con [XXX] (di seguito Broker ) e Zuritel S.p.A., Società a socio unico soggetta all attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l Italia, Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23-20159 Milano, Capitale sociale 38.000.000 i.v., Iscritta all Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00015 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 C.F./P.IVA/R.I. Milano 01098640152, Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.04.1923 n. 966 Telefono +39.025966.1 - Fax +39.0259662603 - www.zurichconnect.it, in persona del Dott Andrea Rapetti, il quale interviene al presente atto munito dei necessari poteri. di seguito Zuritel Insieme anche, congiuntamente, le Parti e ciascuna come Parte Premesso che a) Broker è una società di brokeraggio assicurativo; b) Broker fa parte del Consorzio Brokers Italiani di Assicurazione e Riassicurazione Indipendenti ( di seguito CBI ) con sede in Milano, Via Soperga 2; c) CBI ha concordato con Zuritel una convenzione (di seguito Convenzione ) che consente ai Broker facenti parte del consorzio CBI (di seguito consorziati ) e che sottoscrivano separato Accordo Commerciale (di seguito Accodo Commerciale Broker ) di segnalare ai dipendenti e ai familiari conviventi ( assicurandi ) delle aziende proprie clienti ( Clienti ), l esistenza della possibilità di acquistare le garanzie assicurative, oggetto della Convenzione ( Prodotti ), a condizioni di favore; c) Zuritel è disponibile ad offrire agli assicurandi le condizioni di favore descritte nella Convenzione per la stipula dei Prodotti, tramite il proprio servizio assicurativo telefonico, fruibile attraverso il numero 848. 585.032 dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 19.30, ed il proprio sito internet www.zurich-connect.it; 1. CONTENUTO DELL ACCORDO Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue 1.1 Broker informerà le aziende Clienti, dell esistenza di condizioni di favore a cui possano accedere gli assicurandi interessati all acquisto dei Prodotti oggetto della Convenzione. La pubblicizzazione dell offerta, che sarà effettuata dalle Clienti, avverrà tramite le seguenti modalità: Loro inserto trimestrale, nella busta paga degli assicurandi, contenente i dettagli commerciali dell offerta Zuritel Loro invio di mail dedicata a tutti i Dipendenti Presenza su sito intranet (se presente) dell azienda Cliente della comunicazione promozionale di Zuritel 11

Altre modalità che Zuritel e il Broker concorderanno di volta in volta. 1.2 I testi e i contenuti di tutte le comunicazioni commerciali e/o promozionali di cui al punto 1.1 dovranno essere sempre forniti al Broker da Zuritel e/o preventivamente concordati per iscritto con Zuritel. 1.3 Il Broker è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto a Zuritel la revoca dell incarico ricevuto dal Cliente e comunque ogni variazione del suo rapporto con il Cliente che possa essere di interesse per la stessa. 2. DURATA DELL ACCORDO 2.1 Il presente Accordo sarà a tempo indeterminato a decorrere dal 10 settembre 2009, salvo recesso di una delle parti, da esercitarsi tramite raccomandata A/R, con preavviso di almeno 90 giorni. L eventuale recesso da parte di Zuritel o CBI dalla Convenzione comporterà l automatica risoluzione del presente Accordo. 2.2. Alla cessazione dell Accordo tutto il materiale pubblicitario consegnato sarà restituito dal Broker a Zuritel. 3. COMPENSI 3.1 Zuritel riconoscerà a Broker un compenso distinto fra polizze di nuova produzione e rinnovi in vigenza di Convenzione. 3.2 Per il dettaglio dei compensi si rimanda alla Convenzione CBI stipulata con il Consorzio Brokers Italiani di Assicurazione e Riassicurazione Indipendenti al quale [XXXXXX] è consorziato. 3.3 ZURITEL, entro 20 giorni dalla fine di ogni trimestre, con l invio del tabulato contenente i dati relativi alle polizze stipulte nel trimestre di riferimento, comunicherà l importo che il Broker procederà a fatturare. Zuritel pagherà la somma a mezzo bonifico bancario, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura. 3.4 Qualora il Cliente revochi l incarico al Broker, senza affidarne un altro ad altro broker, al Broker stesso non sarà dovuta alcuna provvigione per i premi delle annualità successive a quella in corso al momento della cessazione dell incarico. Saranno invece dovute, ad avvenuto incasso, le provvigioni sugli eventuali premi arretrati nonché, relativamente al periodo assicurativo in corso, sulle rate a scadere a pagamento frazionato e sulle regolazioni premi a consuntivo. In ogni caso di recesso saranno dovuti al Broker i compensi maturati sino alla data di effettiva interruzione del rapporto. 4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA Ciascuna Parte, anche per i propri collaboratori o consulenti riconosce il carattere confidenziale e riservato di qualsiasi informazione comunicatagli dall altra Parte in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegna a: - non divulgare e/o non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta, né orale, né grafica, ne in formato elettronico, né in qualsiasi altra forma, ogni informazione trasmessagli dall altra Parte senza il suo preventivo espresso consenso scritto; - non utilizzare, né in tutto né parzialmente, qualsiasi informazione trasmessagli dall altra Parte, per fini diversi dall esecuzione del presente Accordo; - a far osservare gli obblighi oggetto della presente clausola anche ai propri collaboratori e consulenti in genere di cui eventualmente le Parti si dovessero avvalere nell esecuzione della presente scrittura. 5. TUTELA DEI DATI PERSONALI 5.1 In conformità a quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali (di seguito Legge ) le Parti si impegnano a garantire il reciproco esatto adempimento degli obblighi imposti dalla Legge sulla tutela dei dati personali e riconoscono altresì di assumere la qualifica di Titolari di trattamenti dei dati raccolti di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003; 5.2 In particolare, ciascuna Parte si impegna a trattare con la massima riservatezza i dati personali dell altra Parte che le verranno messi a disposizione o che acquisiranno comunque per l esecuzione del presente Accordo, esclusivamente per l esecuzione delle obbligazioni previste dall Accordo stesso e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge. In particolar modo, le Parti dovranno custodire i suddetti dati personali in conformità delle previsioni di Legge e assicurare un livello di sicurezza informatica adeguato rispetto al livello di protezione previsto in base alla vigente normativa. 6. ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 6.1 Il Broker dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti. Dichiara altresì di conoscere e si obbliga a rispettare i principi, le disposizioni e le regole di comportamento, ad esso applicabili, contenute nel Codice di Comportamento e nel Modello di 12

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. lgs. 231/2001 adottati da Zuritel (Allegato 1), che forma parte integrante del presente Accordo. 6.2 Il Broker si impegna altresì a non porre in essere comportamenti idonei ad integrare le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001, o che possano comunque essere ritenuti potenzialmente pericolosi per Zuritel. 6.3 Il mancato rispetto dei principi e delle regole contenute nel Codice e nel Modello adottati da Zuritel costituirà, a tutti gli effetti, inadempimento ai sensi dell art. 1456 cod. civ. 7 COMUNICAZIONI Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo Accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo telegramma, fax o posta elettronica e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al momento di accusazione di ricevuta di ritorno, sempre che sia indirizzata come segue: quanto a [XXX] via [XXX] [XXX], tel. n. [XXX], fax n. [XXX], email [XXX]; quanto a Zuritel, Via Benigno Crespi 23-20159 Milano, tel. n. 02 5966.1, fax n. 02 5966.2603, email paolo.cafforio@it.zurich.com, roberto.cocco@it.zurich.com; o presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti comunicherà all altra successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione in conformità alle disposizioni di cui sopra col preavviso di giorni 15 (quindici). 8 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 8.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla legge sostanziale italiana con esclusione dell applicazione delle norme di diritto internazionale privato. 8.2 E competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. 9. NORME GENERALI 9.1 Il presente Accordo costituisce l unico accordo tra le Parti, annulla e sostituisce qualsiasi accordo precedente e può essere modificata solo con atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti. 9.2 Le Parti reciprocamente riconoscono che le clausole predisposte nel presente Accordo sono da intendersi conosciute da queste al momento della conclusione, poiché oggetto di specifica trattativa. Pertanto sono escluse dall'ambito di applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e non richiedono espressa approvazione per iscritto. In caso di Vostro accordo su quanto precede, Vi preghiamo di restituire copia della presente sottoscritta per accettazione. Letto, confermato e sottoscritto. Luogo [XXX], data [XXX] Allegati: Allegato 1 Codice di Comportamento e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 231/2001 13