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Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Attualità Le novità del modello 770 (7) I quadri da SL a SR Quadro SL: proventi da Oicvm di imprese Nel quadro SL devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono commercializzate nel territorio dello Stato e percepiti da: imprenditori individuali società di persone commerciali di cui all'articolo 5 del Tuir soggetti Ires, società ed enti di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 73, del Tuir stabili organizzazioni di società ed enti esteri di cui alla lettera d), comma 1, articolo 73, del Tuir, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento o del 5 per cento, di cui all'articolo 10-ter, primo comma, della legge 77/83. Nel medesimo quadro devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di tipo aperto o chiuso, non conformi alle direttive comunitarie, da chiunque percepiti nell'anno 2004, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'articolo 10-ter, sesto comma, della citata legge 77/83. Nel quadro SL devono essere indicati altresì i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare, riferibili a periodi di attività dei fondi successivi al 31 dicembre 2003, soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 351/2001. La ritenuta deve essere calcolata sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici, nonché sulla differenza tra i valori di riscatto o di liquidazione delle quote e il costo di sottoscrizione o acquisto. Quadro SM: proventi da Oicvm di persone fisiche Nel quadro SM devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono commercializzate nel territorio dello Stato e conseguiti da: - persone fisiche - soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir non esercenti attività d'impresa commerciale - enti non commerciali - soggetti esenti o esclusi dall'ires, 1

per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento o del 5 per cento, di cui all'articolo 10-ter, primo comma, della legge 77/83. Il presente quadro va, altresì, utilizzato per indicare i proventi corrisposti nell'anno 2004 ai partecipanti di organismi di investimento collettivo mobiliare dedicati a soggetti non residenti di cui all'articolo 9, comma 4, del Dlgs 461/97, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento o del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 10-ter, primo comma, della citata legge 77/83. Il quadro SM deve essere utilizzato per indicare i proventi corrisposti nel 2004 ai partecipanti ai fondi comuni d'investimento immobiliare, riferibili a periodi di attività dei fondi successivi al 31 dicembre 2003, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 351/2001. Tale ritenuta deve essere calcolata sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici, nonché sulla differenza tra i valori di riscatto o di liquidazione delle quote e il costo di sottoscrizione o acquisto. Quadro SO: comunicazione per plusvalenze Nel quadro SO devono essere indicati i dati richiesti per l'effettuazione della comunicazione all'amministrazione finanziaria prevista dall'articolo 10, comma 1, Dlgs 461/97. La comunicazione richiede l'elencazione nominativa dei soggetti percipienti e deve essere effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni, effettuate nell'anno 2004, che possono generare redditi diversi di natura finanziaria, in genere plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir. La comunicazione va effettuata in presenza di regime dichiarativo e a meno di opzione da parte del contribuente per il risparmio amministrato e gestito di cui agli articoli 6 e 7 del Dlgs 461/997. Sono tenuti ad effettuare la comunicazione i seguenti intermediari: - banche - Sim - Poste italiane Spa - società fiduciarie - agenti di cambio - stabili organizzazioni in Italia di banche e imprese di investimento non residenti - notai - intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni - società ed enti emittenti, per i titoli e gli strumenti finanziari da esse emessi - società di gestione del risparmio. Nel punto 13, va indicato il codice corrispondente a ciascuna operazione: A - cessione a titolo oneroso di partecipazioni e di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni B - annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti C - cessione a titolo oneroso e rimborso di titoli, certificati di massa, quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo e altri strumenti finanziari di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) dell'articolo 67, comma 1, del Tuir D - stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lettera c-quater) dell'articolo 67, comma 1, del Tuir, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies) E - cessione a titolo oneroso o chiusura dei contratti e degli altri rapporti di cui alla 2

lettera c-quater) dell'articolo 67, comma 1, del Tuir, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lettera c-quinquies) F - cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e cessione a termine di valute estere G - prelievi o cessioni di valute estere rivenienti dai depositi e conti correnti H - cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale e di crediti pecuniari I - trasferimenti verso rapporti intestati a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto di provenienza, e prelievi, aventi a oggetto le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari, nonché i rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'articolo 67, comma 1, del Tuir J - prelievi da rapporti per i quali siano state esercitate le opzioni di cui agli articoli 6 e 7 del Dlgs 461/97, aventi per oggetto partecipazioni, titoli, diritti, strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'articolo 67, comma 1, del Tuir K - prelievi di valute estere da rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del Dlgs 461/97, sempreché l'entità della valuta prelevata sia superiore a 51.645,69 euro L - rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera detenuti da soggetti residenti, la cui giacenza sia stata superiore a 51.645,69 euro, per almeno sette giorni lavorativi continui, sempreché non sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del Dlgs 461/97 ovvero non si tratti di valuta estera derivante da operazioni di rimpatrio effettuate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 350/2001, convertito dalla legge 409/2001. Nel punto 14, indicare il codice corrispondente a una delle seguenti tipologie: 1. azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli 2. diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni 3. titoli diversi dalle azioni e dai diritti e titoli di cui al punto 2, certificati di massa, quote di partecipazione a organismi di investimento 4. contratti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del Tuir 5. rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari e strumenti finanziari di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir 6. metalli preziosi 7. valute estere. Quadro SP: titoli atipici Il quadro SP deve essere compilato per indicare: le ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici corrisposti nell'anno 2004 le anticipazioni di tali ritenute relative a titoli o certificati a emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata. Obbligati alla compilazione sono: soggetti che hanno emesso titoli o certificati di massa diversi dalle azioni, obbligazioni, e titoli similari, nonché diversi dai titoli o certificati rappresentativi delle 3

quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti, se diversi dagli emittenti, che hanno ricevuto mandato da parte dell'emittente (residente o non residente) per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati rappresentativi di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivi immobiliari emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso. I predetti soggetti sono tenuti a operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati sopra indicati. Per proventi di ogni genere si intendono: i frutti, rientranti nella categoria dei redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44 del Tuir, attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, eccetera) la differenza positiva tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni, ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione, corrisposti agli stessi possessori nelle seguenti occasioni: a. scadenza dei titoli o dei certificati b. negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori c. riacquisto dei titoli o certificati d. successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati. Quadro SQ: imposta sostitutiva premi e interessi Il quadro SQ comprende fattispecie di comunicazioni relative ai versamenti dell'imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari. Sono tenuti alla compilazione del quadro gli intermediari e i soggetti che hanno effettuato i versamenti dell'imposta sostitutiva relativi all'anno 2004, applicata sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari e titoli similari soggetti alla disciplina del decreto legislativo 239/96, e sugli utili di cui all'articolo 27-ter del Dpr 600/73. I titoli interessati dalla disciplina del Dlgs 239/96, ai quali si applica l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, sono i seguenti: i titoli obbligazionari emessi dalle banche residenti nel territorio dello Stato le obbligazioni e i titoli similari emessi da società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati italiani le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all'articolo 31 del Dpr 601/73, ed equiparati, emessi in Italia le obbligazioni e i titoli similari emessi in Italia dagli enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge i titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 724/94 i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione da società residenti nel territorio dello Stato cessionarie dei relativi crediti ai sensi della legge 130/99 e della legge 448/98 le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all'articolo 31 del Dpr 601/73 ed equiparati, 4

emessi all'estero, con l'aliquota del 12,50 per cento le obbligazioni e i titoli similari emessi da soggetti non residenti, per i quali l'imposta si applica con l'aliquota del 12,50 per cento qualora i titoli abbiano una scadenza pari o superiore a 18 mesi e con l'aliquota del 27 per cento qualora i titoli abbiano una scadenza inferiore a 18 mesi. L'imposta sostitutiva si applica, infine, nella misura del 12,50 o del 27 per cento, sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa (articolo 27-ter del Dpr 600/73). Il quadro non deve essere compilato dalle Amministrazioni dello Stato. Quadro SR: indennità di esproprio Il quadro SR deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono state corrisposte nel 2004 somme relative a: indennità di esproprio cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d'urgenza indennità di occupazioni anche temporanee risarcimento danni da occupazione acquisitiva indennità di rivalutazione e interessi. Le plusvalenze attengono ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 167/62 (articolo 11, commi da 5 a 8, legge 413/91). La ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 20 per cento e viene versata con codice tributo 1052. Il contribuente ha facoltà di optare in sede di dichiarazione dei redditi per la tassazione separata ovvero ordinaria se più conveniente. In tal caso la ritenuta è da intendersi a titolo d'acconto. 7 - fine. Le prime sei puntate sono state pubblicate sulle edizioni dei giorni 5, 7, 9, 12, 14 e 16 settembre Pietro De Felice pubblicato Lunedì 19 Settembre 2005 5