PREMESSA. Per simulare la prova prevista dal concorso è poi proposta una batteria



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PREMESSA Frutto della quarantennale esperienza della Nissolino Editore e delle Edizioni Simone nei libri per concorsi, questo manuale costituisce una novità nel panorama editoriale. Il testo, infatti, propone un efficace sintesi di Educazione civica, materia ricorrente in tutti i concorsi nelle forze armate (Aeronautica Militare, Esercito Italiano, Marina Militare, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza). Lo studio si apre con l esame del concetto di Stato e delle differenti forme di Stato e forme di governo che si sono susseguite nel corso della storia. Particolare rilievo è dato ai diritti e doveri dei cittadini che la nostra Costituzione racchiude nei rapporti civili, etico-sociali, economici e politici. È quindi analizzato l ordinamento costituzionale italiano sia dal punto di vista istituzionale (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale), che per quanto concerne l organizzazione territoriale (Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane). Non manca un importante approfondimento dell ordinamento dell Unione europea e di quello internazionale che condizionano in maniera sempre più incisiva i sistemi giuridici nazionali. Tutti questi contenuti ricalcano gli argomenti dei quiz delle banche dati ufficiali dei vari concorsi nelle forze armate. In molte di queste, i quiz fanno riferimento anche a termini giuridici ed economici e per questo motivo il lavoro è stato completato da un glossario di rapida consultazione. Infine sono proposti un elenco delle targhe internazionali e uno delle sedi delle principali istituzioni nazionali, europee e internazionali. Per simulare la prova prevista dal concorso è poi proposta una batteria di quiz tratti dalle banche dati ufficiali. Per come concepito, dunque, il testo costituisce uno strumento indispensabile per coloro che vogliono affrontare con sicurezza i test di educazione civica nei concorsi nelle forze armate.

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1 Lo Stato 1. Concetto di Stato 1.1 Definizione Lo Stato può essere definito come la forma di organizzazione del potere politico, cui spetta l uso legittimo della forza, su una comunità di persone all interno di un determinato territorio. Lo Stato è, quindi, un ordinamento: politico, vale a dire diretto a fini generali, in quanto è portatore dei fini del gruppo sociale. Si noti, però, che in ogni contesto storico esso è chiamato a scegliere alcune finalità piuttosto che altre (produrre, cioè, «burro o cannoni» a seconda dell indirizzo politico dominante); giuridico, in quanto il sistema delle norme che regolano la condotta dei consociati e degli stessi pubblici poteri ne costituisce elemento essenziale e indefettibile; sovrano, in quanto detiene la suprema potestà d impero, che si impone sul territorio; originario, in quanto trova in se stesso il fondamento della sua validità, non derivando dalla volontà di alcun ordinamento superiore; indipendente, in quanto non riconosce alcuna autorità superiore e in quanto si pone in posizione di parità con gli altri ordinamenti. 1.2 Accezioni Attualmente, l espressione Stato può assumere le seguenti valenze: 1) Stato-ordinamento, che indica l ordinamento giuridico statale nel suo complesso, comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi. La Costituzione, nel far riferimento allo Stato-ordinamento, utilizza il termine «Repubblica»; 1 Lo Stato 5

2) Stato-apparato o Stato-governo, che indica l apparato burocratico e le strutture di vertice dello Stato. Lo Stato-apparato è soltanto una delle componenti della Repubblica, come risulta evidente dalla lettura dell art. 114 Cost. («La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato»); 3) Stato-persona, ossia il complesso organizzativo dello Stato-apparato cui viene riconosciuta la personalità giuridica; 4) Stato-comunità, cioè l insieme dei soggetti della comunità statale cui è riconosciuta una propria autonomia (individui, formazioni sociali, autonomie locali). 1.3 Elementi costitutivi Tradizionalmente lo Stato si compone di tre elementi costitutivi: 1) un elemento personale (popolo); 2) un elemento spaziale (territorio); 3) un elemento organizzativo (sovranità). Attualmente, tali elementi nello «Stato» inteso in senso tradizionale, devono necessariamente coesistere, non potendosi considerare «Stato» un popolo (BARBERA-FUSARO): privo di territorio (si pensi alle popolazioni nomadi presenti nel passato); stanziato su un territorio ma privo di un autorità di governo (si pensi alla condizione dei Curdi che vivono in territori sottoposti a differenti sovranità come Turchia, Iran, Iraq, Siria); stanziato su un territorio la cui sovranità è rivendicata da più soggetti (l esempio più recente è quello della Bosnia-Erzegovina); stanziato su un territorio e con un autorità di governo che non esercita effettivamente alcun potere di comando interno od esterno, dal momento che decisioni politiche e monopolio della forza sono attribuiti ad una autorità sovrana terza (è il caso del governo Petain in Francia durante la seconda guerra mondiale che era alle dipendenze dall invasore tedesco). 6 Educazione civica

2. Il popolo e la cittadinanza 2.1 Concetto Il termine popolo indica la comunità di individui cui l ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino. La cittadinanza, conseguentemente, è la condizione dei soggetti cui l ordinamento giuridico statale attribuisce la titolarità di un insieme di situazioni giuridiche attive e passive nei confronti dello Stato. Così se al cittadino è riconosciuto il diritto di voto, viene parimenti imposto il dovere di concorrere alle spese pubbliche. Il concetto di popolo, pertanto, può essere individuato in base al vincolo di: sudditanza, che indica la sottoposizione dell individuo alla potestà d imperio dello Stato. Ciò spiega perché alcune norme giuridiche si estendono anche a stranieri e apolidi che non fanno parte della sua comunità (ad eccezione dei diritti politici, come ad esempio del diritto di voto, che sono esercitati dai soli cittadini); cittadinanza, che consiste nell appartenenza giuridica di un individuo ad un determinato Stato. Si tratta di un rapporto stabile, e non occasionale come può essere quello di sudditanza degli stranieri che essa dopo che hanno lasciato il territorio nazionale. La cittadinanza costituisce uno status personale che segue l individuo ovunque, attribuendogli determinati diritti e doveri. Al concetto di popolo si affiancano ulteriori concetti: popolazione, che indica l insieme degli individui che si trovano, in un dato momento, nel territorio di uno Stato, compresi gli stranieri e gli apolidi. Si tratta di un concetto non giuridico, ma demografico e statistico; nazione, che identifica una collettività etnico-sociale caratterizzata dalla comunanza di lingua, razza, costumi e religione e che nel nostro ordinamento gode anche di un riconoscimento costituzionale (es. art. 51 Cost. che offre una posizione di vantaggio agli «italiani» non appartenenti alla Repubblica); razza, che indica la comunanza di caratteri biologici che costituisce una pericolosa forma di discriminazione contraria al principio di eguaglianza se assurge a rango di valore costituzionale (come ac- 1 Lo Stato 7

cadde nel regime nazista e fascista con le famigerate «leggi razziali»); etnia, che indica la comunanza di matrici storiche, culturali, linguistiche che, se istituzionalizzato, può condurre a forme di ingiuste disparità e conflitti interetnici; patria, che indica la terra di un popolo alla quale ci si sente legati per ragioni di nascita e per forti vincoli di carattere storico, politico, morale, religioso, culturale. I criteri in base ai quali può essere acquistata la cittadinanza sono: a) la nascita, in relazione alla quale può rilevare la cittadinanza dei genitori (ius sanguinis) o il luogo in cui avviene (ius soli); b) l estensione, che ricollega l acquisto della cittadinanza al verificarsi di eventi successivi alla nascita (matrimonio, adozione); c) la concessione dello Stato, subordinata al verificarsi di condizioni o fatti particolari. Poiché i criteri adottati non sono eguali in tutti gli Stati, si possono verificare le ipotesi del: bipolide, quando un soggetto è considerato cittadino da due diversi Stati (es. il figlio di emigrato italiano nato in uno Stato estero); apolide, quando un soggetto non è riconosciuto cittadino da nessun Stato. 2.2 Acquisto della cittadinanza italiana La L. 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, stabilisce che è cittadino: 1) per nascita (art. 1): il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga trovato il possesso di altra cittadinanza; 8 Educazione civica

2) per estensione: il figlio riconosciuto o dichiarato giudizialmente durante la minore età. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti (art. 2); il minore straniero adottato da cittadino italiano (art. 3); il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all estero, qualora non sia intervenuto lo scioglimento, l annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (art. 5 così come sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94); 3) per beneficio di legge (art. 4): lo straniero o l apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana; 1 Lo Stato 9

lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data; 4) per naturalizzazione (art. 9): con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell interno: a) lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall articolo 4, comma 1, lettera c); b) lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) lo straniero che ha prestato servizio, anche all estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) il cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) l apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica; con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri: a) lo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all Italia; b) lo straniero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato. Inoltre, il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto ai soggetti che siano stati cittadini italiani (e ai loro figli e discendenti in linea retta di 10 Educazione civica

lingua e cultura italiana), già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 (art. 17bis inserito dalla L. 8 marzo 2006, n. 124). 2.3 Perdita e riacquisto della cittadinanza La cittadinanza italiana si perde: per assunzione di impiego pubblico o carica pubblica presso uno Stato estero o un ente internazionale cui non partecipi l Italia o per prestazione di servizio militare per uno Stato estero, sempreché non si ottemperi all intimazione che il Governo italiano rivolge di abbandonare l impiego, la carica o il servizio militare (art. 12); quando si accetti o non si abbandoni un impiego o una carica pubblica, si presti servizio militare senza esservi obbligato o si acquisti volontariamente la cittadinanza di uno Stato estero che si trovi in stato di guerra con l Italia (art. 12); per rinunzia, qualora il cittadino italiano risieda o stabilisca la residenza all estero (art. 11) oppure, essendo figlio di persona che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza, abbia raggiunto la maggiore età e sia in possesso di altra cittadinanza (art. 14). La cittadinanza italiana si può riacquistare: a) per prestazione del servizio militare o assunzione di un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato italiano (anche all estero) e previa dichiarazione di volerla riacquistare; b) per rinuncia da parte di un ex cittadino all impiego o servizio militare presso uno Stato estero con trasferimento, per almeno due anni, della propria residenza in Italia; c) per dichiarazione di riacquisto con stabilimento, entro un anno, della residenza nella Repubblica, ovvero dopo un anno dalla data in cui l ex cittadino ha stabilito la propria residenza nel territorio italiano, salvo espressa rinuncia. 1 Lo Stato 11

2.4 La cittadinanza europea Il Trattato di Maastricht, entrato in vigore il 1 novembre 1993, riconosceva ai cittadini degli Stati membri dell Unione europea, oltre la cittadinanza nazionale, anche quella europea. Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, la cittadinanza europea viene ribadita in modo più netto, prevedendosi all art. 9 del Trattato sull Unione europea e all art. 20 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea che «è cittadino dell Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro». La cittadinanza europea si affianca e non sostituisce la cittadinanza nazionale. Sono cittadini europei anche coloro che hanno una doppia cittadinanza, di cui una di uno Stato membro e l altra di uno Stato terzo. Il secondo comma dell art. 20 TFUE precisa che i cittadini dell Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dai trattati. Sono, quindi, precisati i principali diritti che spettano al cittadino europeo: il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (cfr. art. 21 TFUE); il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni al Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (cfr. art. 22 TFUE); il diritto alla tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui un soggetto ha la cittadinanza non è rappresentato, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (cfr. art. 23 TFUE); il diritto di presentare petizioni alle elezioni del Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua (cfr. art. 24 TFUE). 3. Il territorio Il territorio è la sede su cui è stabilmente organizzata la comunità statale e rappresenta l ambito spaziale entro il quale lo Stato esercita la propria sovranità in modo effettivo ed indipendente. 12 Educazione civica

Il territorio comprende: a) la terraferma, delimitata da confini naturali (fiumi, montagne) o artificiali (stabiliti da trattati internazionali); b) il mare territoriale, la cui estensione raggiunge, normalmente, le 12 miglia dalla costa (art. 2 cod. nav.); c) la piattaforma continentale, vale a dire i fondi marini e il loro sottosuolo al di là del mare territoriale, per tutta l estensione del prolungamento naturale del territorio terrestre dello Stato fino al limite esterno del margine continentale, o fino a 200 miglia marine dalle linee-base a partire dalle quali è misurata l ampiezza del mare territoriale (art. 76 della Convenzione di Montego Bay del 1982). Su tale piattaforma sono riconosciuti diritti sovrani ai fini dell esplorazione e dello sfruttamento delle sole risorse naturali. La Convenzione di Montego Bay ha individuato anche una zona economica esclusiva, fino a 200 miglia dalla costa, all interno della quale tutte le risorse economiche sono di pertinenza dello Stato costiero, fatto salvo il diritto degli altri Stati di navigazione, sorvolo e posa di cavi o oleodotti; d) lo spazio aereo sovrastante la terraferma e il mare territoriale (con esclusione dello spazio extra-atmosferico) e il sottosuolo, nei limiti della loro effettiva utilizzabilità; e) il territorio fluttuante, vale a dire: le navi e gli aerei mercantili in viaggio in alto mare e sul cielo soprastante e le navi e gli aerei militari, ovunque si trovino. In quest ultimo caso, si parla anche di «extraterritorialità», quando si verifica una sottrazione di parti del territorio alla piena sovranità, o «ultraterritorialità», quando c è una estensione di poteri dello Stato al di là del proprio territorio. Si parla invece di immunità territoriale quando una porzione del territorio dello Stato risulta parzialmente immune dalla sua potestà d impero. I casi più frequenti sono dati dalle sedi delle rappresentanze diplomatiche straniere e da ogni luogo in cui risiede l agente diplomatico. In tali luoghi lo Stato non può esercitare la sua potestà senza il consenso dell agente diplomatico, al fine di garantire il libero esercizio dell attività diplomatica da parte dello Stato della missione. 1 Lo Stato 13

4. La sovranità La sovranità consiste nel potere supremo dello Stato all interno del proprio territorio (sovranità interna) e nell indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato (sovranità esterna). Il concetto di sovranità va interpretato nella duplice prospettiva: esterna (cd. internazionale), che riguarda i rapporti dello Stato con gli altri Stati o con le organizzazioni internazionali e si sostanzia nell effettiva e concreta autonomia che ciascuno Stato, in virtù della sua originarietà, possiede e manifesta; interna, che attiene ai rapporti dello Stato con i sudditi (cittadini, apolidi e stranieri che risiedono o dimorano sul suo territorio); si manifesta nel potere d imperio e si connota nella supremazia nei confronti di ogni altro soggetto, ente o organizzazione presente sul territorio statale. 14 Educazione civica