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Accordo 31 luglio 2001 Fusione di Genercomit in INTESABCI ITALIA SIM S.p.A Il giorno 31 Luglio 2001, tra Intesa Italia Sim S.p.A. GenerComit Distribuzione Sim S.p.A. IntesaBci S.p.A. e le Rappresentanze sindacali aziendali FABI costituita presso Intesa Italia Sim FIBA/CISL e UIL.CA costituite presso GenerComit Distribuzione Sim Le Delegazioni sindacali aziendali di IntesaBci FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA premesso che è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di GenerComit Distribuzione SIM S.p.A in Intesa Italia SIM S.p.a la quale muterà la propria denominazione in INTESABCI ITALIA SIM S.p.A.; le predette società hanno proceduto a fornire alle rispettive Rappresentanze sindacali aziendali e alle Delegazioni sindacali aziendali di IntesaBCI, la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti; su richiesta delle OO.SS. sono state avviate le procedure di consultazione e contrattazione previste dalle predette norme, l obiettivo del progetto di integrazione è quello di valorizzare le due Società attraverso la loro integrazione in un unica Azienda, al fine di raggiungere una posizione di leadership sul mercato, promuovendo la fidelizzazione e la motivazione dei promotori finanziari, e di realizzare significative sinergie, tra IntesaBci e le OO.SS.LL. è in vigore l accordo 13 aprile 2001 cui si fa riferimento per le parti applicabili; si è convenuto quanto segue. 1. A decorrere dalla data di efficacia giuridica del conferimento (1 agosto 2001) la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di GenerComit Distribuzione disciplinati dal Verbale di accordo in data 15 maggio 2000

- proseguirà, senza soluzione di continuità, con Intesa Italia Sim che muterà la propria denominazione in INTESABCI ITALIA Sim alla quale verrà trasferito il TFR maturato dal suddetto personale sino al 31 luglio 2001. 2. Il Personale di GenerComit attualmente distaccato presso Filiali di IntesaBCI, in relazione a quanto previsto dai Verbali di riunione in data 26 febbraio e 30 maggio 2001, trasferirà il proprio rapporto di lavoro senza soluzione di continuità presso quest ultima alle condizioni previste dal Verbale di accordo 13 aprile 2001 a far tempo dal 1 agosto 2001 (cfr.allegato1). 3. Dalla predetta data del 1 agosto 2001 al Personale di cui al punto 1 verrà applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 e tutte le normative applicabili al Personale di Intesa Italia Sim salvo quanto previsto dal presente accordo. Il personale di GenerComit Distribuzione Sim conferito sarà utilizzato in mansioni equivalenti a quelle svolte presso la società incorporante e sarà di conseguenza inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo livello retributivo che risulta acquisito alla data dell operazione, con le anzianità di servizio effettive e convenzionali già riconosciute o in corso di maturazione nella società incorporante. 4. Per quanto riguarda il personale con contratto a tempo parziale sarà mantenuto il contratto attualmente in essere presso l Azienda di provenienza, alle stesse condizioni con la medesima convenute e con la stessa articolazione d orario. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in servizio presso IntesaBci Italia Sim che effettua una pausa, verrà riconosciuto un ticket pasto nella misura di Lit. 6.000 giornaliere 5. Per l intero anno 2001 sarà riconosciuto a tutti i dipendenti di IntesaBci Italia Sim (compresi quelli provenienti da GenerComit) il premio aziendale nella misura che sarà convenuta con le OO.SS.LL. Ai dipendenti di GenerComit che saranno assunti in IntesaBci sarà riconosciuto il premio aziendale che sarà determinato in sede contrattuale per l intero anno. 6. Per quanto concerne la previdenza complementare, il personale di cui al punto 1 e 2 potrà essere iscritto al FAPA di gruppo a far tempo dal 1 agosto 2001 alle condizioni di cui al prospetto allegato 2. GenerComit verserà a questo fine al Fondo in parola quanto accantonato a questo titolo per ciascun Dipendente. 7. Per quanto riguarda l assistenza sanitaria integrativa, il personale di GenerComit Distribuzione Sim potrà mantenere l iscrizione alla attuale forma di assistenza sino al 31 dicembre 2001. Le parti si incontreranno entro la fine del mese di ottobre al fine di aderire alla eventuale Cassa Sanitaria di Gruppo. In tale circostanza sarà determinata la misura del contributo da destinare alla assistenza sanitaria del personale di IntesaBci Italia Sim e di quello di IntesaBci trasferito da GenerComit, tenuto conto di quanto previsto dal Verbale di accordo 13 aprile 2001 e della situazione precedentemente in atto presso le singole aziende.

8. Nei confronti del Personale conferito da GenerComit Distribuzione continueranno a trovare applicazione le condizioni attualmente previste in materia di agevolazioni finanziarie e condizioni per il Personale sino al 30 settembre 2001. Le disposizioni che saranno applicate al Personale di Intesa Italia Sim saranno oggetto di valutazione congiunta con le OO.SS.LL, entro il 31.10.2001, tenuto conto di quanto sarà stato stabilito per il Personale di IntesaBci In relazione a prestiti e mutui in corso di ammortamento, continueranno ad essere applicate le condizioni previste presso la Società cedente. 9. Per i lavoratori conferiti è previsto, al momento dell unificazione delle procedure, un adeguata formazione per l apprendimento dei criteri e dei processi organizzativi in atto presso la Società cessionaria. Tempi e modalità della formazione verranno comunicati a tempo debito alle R.S.A. per ogni eventuale conseguente valutazione. 10. In materia di orario dei lavoro saranno applicate le disposizioni previste nel Cap.XVI del CCNL 11 luglio 1999, tenuto conto delle esigenze di carattere organizzativo della Società. L attuazione di dette disposizioni verrà rappresentata dall Azienda alle Rappresentanze sindacali aziendali nel corso di un apposito incontro. 11. Il Personale di IntesaBci attualmente distaccato presso GenerComit distribuzione continuerà a rimanere in regime di distacco sino al 31 dicembre 2001. Le parti si incontreranno prima della scadenza per confrontarsi in merito alla destinazione di tali Dipendenti tenendo conto anche delle eventuali domande di rientro presso l Azienda distaccante che fossero state presentate. 12. In caso di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni verrà attivata la procedura di cui all art. 14 del CCNL 11 luglio 1999. Qualora dovessero verificarsi tensioni occupazionali saranno attivate a livello di capogruppo le previste procedure, secondo quanto previsto dal Verbale di accordo 13 aprile 2001. 13. Agibilità sindacali L Azienda si impegna a riconoscere, sino al 31 luglio 2002, ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali costituite presso la Società incorporata le relative agibilità sindacali. Allegato 1 GenerComit Distribuzione SIM SpA Dipendenti il cui rapporto di lavoro sarà trasferito a IntesaBci Italia Sim

Q Dir 17 (di cui 1 a Roma, 1 a Napoli e 1 a Mogliano Veneto) Aree Prof. 21 Totale 38 Ivi compresi due dipendenti appartenenti alle aree professionali da poco in maternità che saranno trasferite temporaneamente in IntesaBci Italia Sim e che saranno assunte in IntesaBci all atto del rientro in servizio, oltre a due dipendenti (1 Qdir e 1 Area prof.) che passano in IntesaBci Italia Sim e che entro la fine dell anno saranno parimenti assunti in IntesaBci. Dipendenti distaccati in IntesaBci che saranno assunti da quest ultima Q Dir 3 Aree Prof. 24 Totale 27 Dipendenti IntesaBci distaccati in GenerComit Q Dir 8 Aree Prof 8 Totale 16 Allegato 2 La Società verserà, per ciascuno dei dipendenti che avranno aderito al Fondo Aggiuntivo di Previdenza Aziendale per il personale dipendente da IntesaBci e da società controllate o collegate al Gruppo IntesaBci (assunti a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro, purché abbiano superato il periodo di prova), a far tempo dalla data di assunzione (per il personale conferito dal 1 agosto 2001) ed in quote mensili, un contributo annuo pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. I dipendenti che aderiranno al FAPA verseranno al Fondo, in quote mensili, un contributo annuo almeno pari al 2% della retribuzione come sopra determinata, oltre alla quota degli accantonamenti annuali di TFR almeno pari alla misura prevista nelle vigenti disposizioni di legge. In particolare ciascuno dei citati dipendenti, oltre al contributo di cui sopra:

se di primo impiego, successivamente al 27.4.1993, destinerà annualmente al FAPA di gruppo, il 100 % degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla data della propria iscrizione; se non di prima occupazione, potrà destinare una quota parte degli accantonamenti annuali al TFR posteriori alla data della propria iscrizione al FAPA di gruppo, almeno pari all importo corrispondente al 35%, ovvero al 50%, al 75% o al 100% di tali accantonamenti e comunque non inferiore alla metà dei contributi complessivamente versati nell anno. Il suddetto personale potrà comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno l eventuale variazione della quota di TFR o di contribuzione individuale superiore al minimo, da destinare al Fondo di Gruppo. Al riguardo si provvederà ad inviare a tutto il personale interessato la documentazione necessaria, che dovrà essere letta con la massima attenzione. In proposito ciascun interessato riceverà, in apposito plico, la seguente documentazione: lettera di adesione al Fondo; nota informativa ai sensi dell articolo 10 della legge n. 675/96; lettera per il consenso al trattamento dei dati personali; copia dello Statuto del Fondo; informativa sulla gestione finanziaria.