CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Documenti analoghi
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

AVVISO PUBBLICO Costituzione di short list: Servizio di pulizie presso l Istituto di Ricerca Biogem s.c.ar.l. Via Camporeale, Ariano Irpino (AV)

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 52/2018/R/EEL

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

RICHIESTA DI ACQUISTO

Economia degli intermediari finanziari. Lo sconto

Delibera n. 178/06 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 1 agosto Visti:

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE Provincia di Bari

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI E/O TECNOLOGICI

ALLEGATO N. 7 AL PTPC COMUNE DI UMBERTIDE

REGOLAMENTO ATTRIBUZIONE ASSEGNI DI STUDIO ISTITUITI AI SENSI DELLA L.R. 25/06/1984, COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis N 31, ART. 7, LETT. H.

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETE BT DI RETI DI. VOGHERA SRL DI IMPIANTI DI PRODUZIONE (AUTOCERTIFICAZIONE per impianti 20 kw)

Dichiarazione di responsabilità (per figli maggiorenni studenti)

Definizione della tariffa per l accertamento di conformità degli strumenti di misura

Condizionamento srl. catalogo generale EV Condizionamento srl

ALLEGATO B REQUISITI DI ORDINE GENERALE

DELIBERA N. 328/10/CONS DEFINIZIONE DELL INDICE DI QUALITÀ GLOBALE (IQG) DEL SERVIZIO UNIVERSALE L AUTORITÁ

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n ALLEGATO 1 (Allegato A, paragrafo 2)

Università degli Studi di Enna Kore Facoltà di Ingegneria ed Architettura. DECRETO n. 09/2011 del 10 maggio 2011

Codice di Stoccaggio Capitolo 7 Bilanciamento e reintegrazione dello stoccaggio

COMUNE DI SOLARUSSA- (OR) Area_Finanziaria_Tributaria

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Istallazioni gruppi elettrogeni di potenza superiore a 3 MW o 1 MW

Disposizione tecnica di funzionamento n. 07 MGAS

DI SAN MARCELLIN COMUNE. Importo. Riferimento normativo. Oggetto. Fondo Contratto Decentrato ^ CCNL 22/01/04 art. 31 -c. 2

Per ragioni d'urgenza, il servizio potrà essere affidato ed eseguito anche in pendenza di stipula contrattuale.

COMUNE DI SESTU. Vigilanza SETTORE : Deiana Pierluigi. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 04/12/2015. in data

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL TITOLO IV DELLA O.M. (PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO)

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

reti s.r.l. Società a Responsabilità Limitata con unico socio

Modello del Gruppo d Acquisto

PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE AD INIZIO ANNO TERMICO (LUGLIO 2015)

ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER

BANDO PER N. 10 BORSE DI COLLABORAZIONE LA CUI ATTIVITA VERRA SVOLTA PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO SAPIENZA

3 SEMPLICI FASI PRIMA DI EFFETTUARE LA DOMANDA:

TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE VII ESECUZIONI ORDINANZA. EX ARTT. 569 e 591 bis C.P.C. IL GIUDICE DELL ESECUZIONE DISPONE DISPONE

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

BANDO PER 56 BORSE DI COLLABORAZIONE LA CUI ATTIVITA VERRA SVOLTA PRESSO IL SETTORE CIAO DELLA SAPIENZA

1 Indicazioni di sicurezza. 2 Struttura dell'apparecchio. 3 Funzione. Sistema di bus a radiofrequenza

CITFÀ DIPOMFEI 9 F EB Servizio Economato DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE. in data. Settore Affari Generali e Finanziari. Settore.

Dipartimento di Scienze Statistiche Università di Bologna. Matematica finanziaria aa lezione 18: 18 marzo 2014

DECRETA. ART. 3 Il compenso per l attività di collaborazione è fissato in 1.095,00 esente dall imposta sul reddito delle persone fisiche.

Roma, Prot.n. 1011/17 BANDO PER 7 BORSE DI COLLABORAZIONE STUDENTI a.a. 2017/18. Il Direttore del Dipartimento

BANDI E ASSEGNAZIONI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA

il Regolamento per l attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n. 765/2017 del 6/03/2017;

PER LA FORNITURA DI FRESE E TRAPANO PER NEUROCHIRUGIA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE. n.

InfoCenter Product A PLM Application

Imposte sulle vendite

BANDO PER 76 BORSE DI COLLABORAZIONE LA CUI ATTIVITA VERRA SVOLTA PRESSO LO SPORTELLO HELLO O L UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DELLA SAPIENZA

ESERCIZIO N. 1. b) rendimenti reali dell azienda Gesis e del portafoglio di mercato:

PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL E DELLA RIGASSIFICAZIONE

Istituto Nazionale di Statistica

Hansard OnLine. Unit Fund Centre Guida

Gli indicatori per l elaborazione delle graduatorie di cui all art. 5) del presente bando risultano essere così articolati:

Disposizione AOO Rep. N.38 del

74100 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 151 del

AREA TECNICA IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Indicatori di rendimento per i titoli obbligazionari

3aeS. apjjl il? ORIGINALE. Registro Generale n. 368 DETERMINAZIONE DELL AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE. n. 226 dei OGGETTO:

BANDO PER N. 25 BORSE DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI DI HELP DESK DEL CENTRO INFOSAPIENZA A.A

La contabilità analitica nelle aziende agrarie

Metodologia per l individuazione di aree e linee critiche sulla rete in alta e altissima tensione ai sensi della delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i.

Da compilare a cura del gestore

BANDO N.21 BORSE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI ANNO ACCADEMICO IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA ANGELO MONTEVERDI (Dott. Vincenzo Vitobello)

la disposizione direttoriale n. 117 del , riguardante l assegnazione del budget ai Direttori dell Area relativamente all esercizio 2017;

ISTRUZIONE OPERATIVA:

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE ACCORDO REGIONE UMBRIA

n.49 del 24/O O (i G E T T O

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

BANDO PER 30 BORSE DI COLLABORAZIONE LA CUI ATTIVITA DI TUTORING VERRA SVOLTA PRESSO IL CIAO NEL PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 OTTOBRE 2017 IL RETTORE

BANDO PER 40 BORSE DI COLLABORAZIONE LA CUI ATTIVITA VERRA SVOLTA PRESSO LO SPORTELLO HELLO Decreto Rettorale n. 3057/2017 del 27/11/2017

REGIONE SICILIANA CEFPAS CENTRO PER LA FoituzIoNE PERMANENTE CALTANISSETTA

VISTO VISTA IL RETTORE VISTO

CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO. Capitalia S.p.A Target Redemption Note. legato all andamento dell indice azionario

BANDO PER 8 BORSE DI COLLABORAZIONE LA CUI ATTIVITA VERRA SVOLTA PRESSO IL SETTORE PER GLI STUDENTI CON TITOLO STRANIERO

Dati aziendali per la Businesscard FFS Classic

Ingegneria dell Informazione, Informatica e Statistica n. 10 borse

BANDO PER 27 BORSE DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO PRESSO L ARCHIVIO STORICO E PRESSO L UFFICIO AFFARI PATRIMONIALI ED ECONOMALI DELLA SAPIENZA

SCHEDA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE. n.

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MILANO ALLEGATA AL PROGETTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE

Criterio: Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall art. 95, comma 2, del medesimo decreto.

Transcript:

Servzo a mercato lbero () MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA (CGF) PER I CLIENTI ALTRI USI DELLE OFFERTE PLACET PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Sommaro Artcolo 1. Defnzon e normatva d rfermento 1 Artcolo 2. Oggetto 1 Artcolo 3. Conclusone del Contratto 1 Artcolo 4. Procura a recedere 2 Artcolo 5. Revoca della rchesta d swtchng 2 Artcolo 6. Conclusone de contratt con l Dstrbutore e con Terna 2 Artcolo 7. Attvazone della forntura 2 Artcolo 9. Durata del contratto e recesso 2 Artcolo 10. Fatturazone 2 Artcolo 11. Ratezzazone 3 Artcolo 12. Garanze a carco del clente fnale 3 Artcolo 13. Interess d mora 3 Artcolo 14. Inadempmento del Clente 3 Artcolo 15. Prestazon d competenza del Dstrbutore 4 Artcolo 16. Scurezza degl mpant, apparecchature e verfche 4 Artcolo 17. Forza maggore 4 Artcolo 18. Responsabltà 4 Artcolo 19. Clausola rsolutva espressa 4 Artcolo 20. Lvell d qualtà, reclam e rcheste d nformazon 4 Artcolo 21. Integrazone del contratto 4 Artcolo 22. Cessone del contratto 4 Artcolo 23. Comuncazon 4 Artcolo 24. Legge applcable e foro competente 4 Artcolo 25. Rsoluzone extra-gudzale delle controverse 4 Artcolo 1. Defnzon e normatva d rfermento ARERA: è l Autortà d regolazone per l energa le ret e l ambente, sttuta con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995; Attvazone della forntura: è l momento dal quale, n coerenza con la regolazone del servzo d dspaccamento e trasporto dell energa elettrca, l Contratto è materalmente eseguto e la relatva forntura è posta n carco al Forntore; Bolletta 2.0: è l Allegato A alla delberazone dell ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successvamente modfcato e ntegrato; Cessazone della forntura: è lo scoglmento, per qualunque causa, del contratto d forntura tra l Forntore e l Clente fnale, strumentale o comunque connesso con un cambo Forntore, o una dsattvazone del Punto d forntura, o una voltura; Clente o Clente fnale: è la persona gurdca dverso dalle ammnstrazon pubblche nteramente connesso n bassa tensone che acqusta energa elettrca per us dvers dal propro consumo domestco; Clent non dsalmentabl: sono Clent per qual, n caso d morostà, non può essere eseguta la sospensone della forntura; a fn del presente Contratto rentrano n questa categora Clent d energa elettrca che svolgono funzon d pubblca utltà; Codce d condotta commercale: è l Codce d condotta commercale per la vendta d energa elettrca e d gas naturale a clent fnal, approvato con delberazone 8 luglo 2010, ARG/ com 104/10, come successvamente modfcato e ntegrato; Contratto: è l contratto d forntura d energa elettrca concluso sulla base dell Offerta PLA- CET e regolato dalle present Condzon general d forntura e dalle Condzon economche; Dstrbutore: è l soggetto che svolge l servzo d dstrbuzone d energa elettrca n concessone a sens dell art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; Documentazone contrattuale: è l nseme de document che formano parte ntegrante del Contratto e consta delle present Condzon general d forntura e almeno d: a) modulstca per la conclusone dell offerta PLACET; b) nformazon prelmnar alla conclusone del contratto, a sens dell Artcolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codce d condotta commercale; c) nota nformatva per l Clente fnale; d) modulstca recante le condzon economche; e) nformazon sul mx energetco; f) nformazon su lvell specfc e general d qualtà commercale; g) modulo per la presentazone de reclam; h) modulo per la presentazone de reclam per fatturazone d mport anomal ) ogn ulterore modulo o nformazone obblgator a sens della normatva vgente ovvero ogn ulterore modulo o nformazone utle alla conclusone del contratto. Fattura d chusura: è la fattura emessa a seguto d cessazone della forntura d energa elettrca n essere tra Forntore e Clente fnale; Fattura d perodo: è la fattura, dversa dalla fattura d chusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Forntore e Clente fnale; Forntore: è la controparte vendtrce del Clente fnale nell ambto d un Contratto; Forza maggore: è ogn evento mprevedble e nevtable, non mputable alle part, che rende n tutto o n parte materalmente o gurdcamente mpossble l adempmento d una obblgazone; Gruppo d msura o msuratore: è l nseme delle apparecchature necessare preposte alla rlevazone e msura dell energa elettrca presso l Punto d forntura; Mercato lbero: è l mercato n cu l Clente scegle lberamente da quale Forntore e a qual condzon comprare l energa elettrca; Offerte PLACET: sono offerte d mercato lbero, formulate dstntamente con rfermento al settore dell energa elettrca e al settore del gas naturale a Prezzo Lbero A Condzon Equparate d Tutela, dscplnate dall Allegato A alla delberazone dell ARERA 27 luglo 2017 555/2017/R/COM; Part: sono l Clente e l Forntore; Potenza contrattualmente mpegnata: è l lvello d potenza, ndcato ne contratt, reso dsponble dal Forntore ove sano present dspostv att a lmtare la potenza prelevata; per motv d scurezza o d contnutà d servz d pubblca utltà l Forntore può derogare dall nstallazone del lmtatore d potenza; Potenza dsponble: è la massma potenza prelevable n un punto d prelevo senza che l clente fnale sa dsalmentato; la potenza dsponble è la potenza per la quale è stato corr- sposto l contrbuto d allaccamento, ovvero la potenza rchesta dal ttolare del punto d prelevo, rdotta rspetto a quella per la quale è stato corrsposto l contrbuto d allaccamento, a condzone che la rduzone d potenza sa stata rchesta dal ttolare del punto d prelevo e fssata contrattualmente; Punto d forntura: è l punto d prelevo n cu l Forntore mette a dsposzone l energa elettrca al Clente; Servzo d maggor tutela: è l servzo d vendta d energa elettrca d cu all art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, rservato a clent fnal domestc e a clent fnal non domestc nteramente conness n bassa tensone avent meno d 50 dpendent e un fatturato annuo o un totale d blanco non superore a 10 mlon d euro; Servzo d salvaguarda: è l servzo d vendta d energa elettrca d cu all art.1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, rservato a tutt clent fnal che non hanno drtto al servzo d maggor tutela; Servz d ultma stanza: sono l Servzo d maggor tutela ovvero l Servzo d salvaguarda; SII: è l Sstema Informatvo Integrato d cu alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010; Sstema ndenntaro: è l sstema che garantsce un ndennzzo al Forntore uscente n caso d mancato ncasso del credto, o d parte d esso, relatvo a fatture che contablzzano consum e oner relatv agl ultm 3 (tre) mes d erogazone della forntura d energa elettrca prma della data d effetto dello swtchng per l servzo prestato, sttuto con delberazone dell ARERA 11 dcembre 2009, ARG/elt 191/09 e successve modfche e ntegrazon; Supporto durevole: è ogn strumento che permetta al Forntore e al Clente fnale d conservare le nformazon che gl sono personalmente ndrzzate n modo da poterv accedere n futuro per un perodo d tempo adeguato alle fnaltà cu esse sono destnate e che permetta la rproduzone dentca delle nformazon memorzzate; rentrano tra dett support, a ttolo d esempo, document su carta, CD-ROM, DVD, schede d memora o dsch rgd del computer, messagg d posta elettronca; Swtchng: è la successone d un utente del dspaccamento ad un altro sullo stesso punto d prelevo attvo o l attrbuzone ad un utente del dspaccamento d un punto d prelevo nuovo o precedentemente dsattvato; Terna: è la socetà Terna S.p.A. che opera come gestore del sstema d trasmssone d energa elettrca a sens dell art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; TIBEG: l Testo ntegrato delle modaltà applcatve de regm d compensazone della spesa sostenuta da clent domestc dsagat per le fornture d energa elettrca e gas naturale; TIC: è l Testo ntegrato connesson per l perodo d regolazone 2016-2019; TICO: è l Testo ntegrato n matera d procedure d rsoluzone extragudzale delle controverse tra clent o utent fnal e operator o gestor ne settor regolat dall ARERA per l energa elettrca l gas e l sstema drco; TIF: è l Testo ntegrato delle dsposzon dell ARERA n matera d fatturazone del servzo d vendta al dettaglo per clent d energa elettrca e d gas naturale; TIMOE: è l Testo ntegrato morostà elettrca; TIQE: è l Testo ntegrato della regolazone output-based de servz d dstrbuzone e msura dell energa elettrca per l perodo d regolazone 2016-2023; TIQV: è l Testo ntegrato della regolazone della qualtà de servz d vendta d energa elettrca e d gas naturale; TIV: è l Testo ntegrato delle dsposzon dell ARERA per l erogazone de servz d vendta dell energa elettrca d maggor tutela e d salvaguarda a clent fnal; Tutte le delberazon che approvano test ntegrat dell ARERA ctat nel presente Contratto sono pubblcate sul sto www.arera.t. Artcolo 2. Oggetto 2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusvo la sommnstrazone d energa elettrca al Clente da parte del Forntore, presso l Punto d forntura ndvduato, secondo le present Condzon general d forntura e le Condzon economche offerte nell ambto della presente Offerta PLACET. 2.2 È esclusa la forntura d servz o prodott agguntv, anche medante la sottoscrzone d patt agguntv e ntegratv del Contratto. 2.3 Costtusce altresì oggetto del Contratto l credto eventualmente acqustato dal Forntore da parte dell esercente l servzo d salvaguarda che n precedenza servva l Clente. 2.4 Il Forntore conclude, drettamente o ndrettamente, necessar contratt d dspaccamento e trasporto ovvero d dstrbuzone con gestor d rete nteressat, secondo le dsposzon d cu all Artcolo 6. 2.5 Il Clente ha l obblgo d utlzzare l energa elettrca mess a dsposzone dal Forntore per almentare uncamente l Punto d forntura d cu al Contratto. Al Clente è fatto dveto d utlzzare l energa elettrca per us dfferent da quell dcharat, oltre lmt della potenzaltà massma nstallata e n luogh dvers da quell ndcat nel Contratto. 2.6 È noltre fatto dveto al Clente d cedere l energa elettrca a terz medante dervazon o altr metod d consegna. Artcolo 3. Conclusone del Contratto 3.1 Il Clente formula, sulla base d un modulo predsposto dal Forntore, allegato al presente Contratto, una proposta d contratto rrevocable per 45 (quarantacnque) gorn successv alla sua data d sottoscrzone. Entro quest ultmo termne l Forntore comunca per scrtto su Supporto durevole al Clente l accettazone o l rfuto della proposta. Decorso nutlmente l predetto termne, l offerta d Contratto s ntende revocata. Il Contratto s conclude con la rcezone da parte del Clente dell accettazone del Forntore. 3.2 Qualora l Contratto sa concluso n un luogo dverso da local commercal del Forntore o attraverso forme d comuncazone a dstanza, mmedatamente dopo la conclusone del contratto, l Forntore nva al Clente fnale una lettera d conferma o n alternatva - ne sol cas d contratt conclus n luogo dverso da local commercal del Forntore - effettua una chamata d conferma. 3.3 Al momento della conclusone del Contratto o, se la conclusone è avvenuta tramte tecnche d comuncazone a dstanza che non consentono l mmedata trasmssone della Documentazone contrattuale, al pù tard entro 10 (dec) gorn lavoratv dalla conclusone e comunque prma dell Attvazone della forntura, l Forntore consegnerà o trasmetterà al Clente una copa ntegrale della Documentazone contrattuale n forma cartacea o, a scelta del Clente, su altro Supporto durevole. 800 900 147 0541 30 30 67 contratt@ Pag. 1 d 5

Servzo a mercato lbero () 3.4 Il Forntore può, prevo consenso del Clente, sostture la consegna o la trasmssone delle nformazon ovvero de modul d cu alle lettere da e) a h) della Documentazone contrattuale con la messa a dsposzone sul propro sto nternet, con accesso dretto dalla home page, n modaltà anche stampable, e presso gl eventual sportell fsc. 3.5 La Documentazone contrattuale s ntende ntegrata da qualsas ulterore documento o nformazone che dvenga obblgatoro a sens della normatva vgente. 3.6 Ne cas dvers dal cambo d forntore (ad esempo voltura o nuov allacc), l clente dchara che ha la legttma dsponbltà dell mmoble n cu sono stuat propr mpant. Artcolo 4. Procura a recedere 4.1 In caso d Contratto per cambo Forntore, l Clente, con la conclusone del Contratto, confersce mandato con rappresentanza a SGR Servz S.p.A. perché proceda n suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con l precedente Forntore con le modaltà d cu al successvo comma 4.2. Il mandato s ntende conferto a ttolo gratuto. 4.2 Il Forntore esercta l recesso n nome e per conto del Clente trasmettendo la relatva comuncazone al precedente Forntore ne termn e con le modaltà ndcate dalla normatva vgente. Artcolo 5. Revoca della rchesta d swtchng 5.1 A sens della normatva vgente, qualora l Contratto sa concluso per cambo Forntore, l nuovo Forntore ha facoltà d revocare la rchesta d swtchng n base alle seguent nformazon: a) se l Punto d forntura rsulta sospeso per morostà e, n caso affermatvo, la data dell eventuale sospensone della forntura del punto medesmo; b) se per l medesmo Punto d forntura sa n corso una procedura d rconoscmento d ndennzzo n termn d contrbuto per la morostà pregressa; c) l mercato d provenenza del Punto d forntura, dstnguendo tra mercato lbero e Servz d ultma stanza; d) le date delle eventual rcheste d sospensone, oltre a quella eventualmente n corso, se presentate negl ultm 12 mes precedent la data della rchesta d swtchng; e) le date delle eventual rcheste d swtchng, oltre a quella n corso, se esegute negl ultm 12 mes precedent la data della rchesta d swtchng; f) la data d attvazone del servzo d salvaguarda. 5.2 Qualora l Forntore ntenda eserctare la facoltà d revocare la rchesta d swtchng, è tenuto a comuncare per scrtto al Clente, entro l termne d 45 (quarantacnque) gorn dalla conclusone del Contratto, che l Contratto non avrà effcaca e sarà rsolto d drtto. A seguto della comuncazone verranno altresì meno gl effett del recesso dal Contratto con l precedente Forntore. 5.3 Superato l termne d cu al comma 5.2, n assenza della comuncazone del Forntore, l Contratto avrà comunque effcaca. 5.4 Qualora a seguto d una rchesta d attvazone della forntura l Forntore rceva dal Dstrbutore la segnalazone d eventual mport nsolut per effetto d precedent ntervent d nterruzone della forntura per morostà mputable al Clente fnale con rfermento al Punto d forntura oggetto del Contratto o d altro Punto d forntura allaccato alle ret gestte dal medesmo Dstrbutore, l Attvazone della forntura è subordnata al pagamento da parte del Forntore degl mport evdenzat dal Dstrbutore. In tal cas l Forntore avrà comunque la facoltà d: a) rtrare la rchesta d swtchng per attvazone della forntura entro 2 (due) gorn lavoratv dalla segnalazone da parte del Dstrbutore; b) confermare la rchesta d swtchng, rvalendos sul Clente fnale. Artcolo 6. Conclusone de contratt con l Dstrbutore e con Terna 6.1 A fn dell Artcolo 2 l Clente confersce mandato senza rappresentanza a ttolo gratuto al Forntore per la conclusone del contratto d trasporto con l Dstrbutore e del contratto d dspaccamento con Terna. 6.2 Per la conclusone de suddett contratt, l Forntore s serve d uno o pù soggett terz. Ne cas d nadempmento del Forntore verso uno o pù d tal soggett, l Contratto contnuerà ad essere eseguto fno alla data d rsoluzone del contratto d trasporto o dspaccamento e la forntura verrà comunque garantta, qualora l Clente non trov un altro Forntore, nell ambto de Servz d ultma stanza. 6.3 Il Clente s mpegna a prestare tutta la necessara collaborazone a fornre e sottoscrvere tutt document utl e necessar agl scop d cu sopra. 6.4 Il Clente, ove applcable, s mpegna a sostenere tutt, nessuno escluso, gl oner e cost dervant dalla stpula ed esecuzone del contratto per l servzo d connessone e a tenere ndenne l Forntore n relazone a qualsas onere e costo dervante dall esecuzone de mandat confert con l presente Contratto. Artcolo 7. Attvazone della forntura 7.1 L Attvazone della forntura, salvo dversa esplcta rchesta del Clente fnale, tranne ne cas n cu essa avvenga a seguto d voltura o nuova attvazone, ha luogo nella prma data utle e comunque entro e non oltre l prmo gorno del terzo mese successvo a quello d conclusone del contratto. L attvazone ha luogo nel termne ndcato nella Scheda Tecnca d Forntura. 7.2 La data d Attvazone della forntura deve essere evdenzata almeno nella prma fattura emessa dal Forntore. 7.3 Ove l Forntore non fosse n grado, per cause a lu non mputabl, d dar corso all Attvazone della forntura ne termn sopra ndcat, ne dà tempestva comuncazone motvata al Clente, ndcando altresì la data prevsta per l Attvazone medesma. Artcolo 8. Condzon Economche 8.1 Le Condzon economche sono le condzon d prezzo proposte al Clente nell ambto della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costtuscono parte ntegrante. Esse sono accettate dal Clente n fase d conclusone del Contratto. Artcolo 9. Durata del contratto e recesso 9.1 Il Contratto è a tempo ndetermnato. 9.2 Le Condzon economche s applcano a decorrere dalla data d Attvazone della forntura e hanno durata d 12 (dodc) mes dall Attvazone della forntura. 9.3 Trascors 12 mes d cu al comma 9.2 l Forntore procede al rnnovo della stessa tpologa d offerta fssa o varable medante nvo al Clente d una comuncazone n forma scrtta con un preavvso d almeno 3 (tre) mes dalla data d scadenza delle condzon economche, recante l prezzo che sarà applcato al termne de 12 mes. Il rnnovo delle condzon economche non comporta alcuna varazone della tpologa d offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per l rnnovo della presente Offerta, è par al prezzo prevsto dall offerta PLACET commercalzzata dal Forntore nel momento n cu vene effettuata la comuncazone. Resta salva la facoltà del Clente eserctare l recesso dal Contratto con le modaltà e termn ndcat nella predetta comuncazone. In assenza d recesso da parte del Clente le nuove condzon economche s consderano accettate. 9.4 La comuncazone d cu al precedente comma 9.3 non sarà trasmessa all nterno della fattura o conguntamente a essa. Fatta salva prova contrara, la suddetta comuncazone s presume rcevuta trascors 10 (dec) gorn dall nvo effettuato da parte del Forntore. 9.5 Qualora l Forntore non effettu tempestvamente la comuncazone d cu al comma 9.3, s applca, per 12 mes successv, l prezzo mnore tra quello prevsto dalle Condzon economche n scadenza e quello prevsto dall offerta PLACET applcable al Clente e commercalzzata dal Forntore alla data d scadenza delle precedent Condzon economche. 9.6 Ne cas d nadempmento agl obblgh d comuncazone d cu a comm 9.3 e 9.4 e qualora l prezzo d cu al comma 9.5 sa dverso da quello prevsto dalle Condzon economche n scadenza, l Clente fnale ha drtto ad un ndennzzo automatco par a 30 euro. 9.7 Cascuna Parte ha facoltà d recedere unlateralmente e senza oner dal Contratto dandone comuncazone all altra Parte. 9.8 Il Clente può recedere n qualsas momento e senza oner dal Contratto per cambare Forntore, rlascando al nuovo Forntore, n occasone della stpula del nuovo contratto, apposto mandato a recedere, per suo conto e n suo nome, dal Contratto n essere con l Forntore medante nvo d apposta comuncazone al Forntore entro e non oltre l gorno 10 (dec) del mese precedente la data d cambo forntura. 9.9 Il Forntore garantrà la forntura fno alla data d effcaca del recesso, a partre dal quale avrà decorrenza la nuova forntura. Il Clente è tenuto al pagamento degl mport dovut a sens del presente Contratto n vrtù della forntura prestata fno alla data d effcaca del recesso. 9.10 Nel caso n cu l Clente ntenda recedere senza l fne d cambare Forntore ma a fn della cessazone della forntura, o per altre motvazon, l termne d preavvso per l eserczo del drtto d recesso non può essere superore a 1 (un) mese decorrente dalla data d rcevmento della comuncazone d recesso da parte del Forntore. In tale potes l Clente recede dal Contratto secondo le seguent modaltà: tramte comuncazone nvata per scrtto con modaltà tal da permettere d verfcare l avvenuta rcezone, agl ndrzz ndcat al successvo art. 23. 9.11 Il Forntore può recedere con un preavvso non nferore a 6 (se) mes, con una comuncazone scrtta e con modaltà tal da permettere la verfca dell effettva rcezone. Tale preavvso decorre dalla data d rcevmento della comuncazone d recesso da parte del Clente fnale. Artcolo 10. Fatturazone Dsposzon general 10.1 La quantfcazone de consum d energa elettrca avvene sulla base de dat d consumo regstrat dal msuratore. I dat d msura sono utlzzat per l computo de consum contablzzat n fattura con l ordne ndcato al comma 10.16. 10.2 Il Clente ha la facoltà d comuncare l autolettura con le modaltà e le tempstche ndcate n fattura dal Forntore. 10.3 Le fatture consstono nella bolletta sntetca redatta con le modaltà d cu alla Bolletta 2.0, che costtusce fattura a fn della normatva fscale, e negl element d dettaglo, che sono dsponbl al Clente che ne facca rchesta esplcta secondo le seguent modaltà: tramte regstrazone alla sezone Sportello onlne del sto nternet www.. 10.4 Al fne d agevolare l Clente nella comprensone della fattura, l Forntore rende dsponble sul sto nternet www. la Guda alla lettura delle voc d spesa per l Offerta PLACET d cu al presente Contratto, recante una descrzone completa delle sngole voc che compongono gl mport fatturat; l Clente può altresì rchedere la Guda alla lettura delle voc d spesa nvando una rchesta a canal ndcat al successvo art. 23. 10.5 Le fatture sono emesse n formato elettronco, salvo che l Clente cheda d rcevere le fatture n formato cartaceo. 10.6 Le fatture emesse n formato elettronco sono rese dsponbl al Clente tramte nvo all ndrzzo e- mal ndcato dal Clente nella Rchesta d Attvazone. 10.7 Al Clente che scelga d rcevere la fattura n formato cartaceo, anche n un momento successvo alla data d decorrenza del Contratto, non può essere applcato alcun onere agguntvo. 10.8 Al clente che non rchede la fattura n formato cartaceo, e che opt per la domclazone bancara, postale o su carta d credto de pagament è applcato uno sconto n fattura. 10.9 Il lvello dello sconto d cu al comma 10.8 è par a -6,60 euro/punto d forntura/anno. 10.10 Le modaltà d applcazone dello sconto d cu al comma 10.8 sono stablte n conformtà alla dscplna della Bolletta 2.0. 10.11 Il Forntore s rserva la facoltà d non rchedere l pagamento per mport complessvamente nferor a 8 euro; tal somme verranno rcheste nseme agl mport della successva fattura. 10.12 Ne cas n cu l Clente vant un credto ne confront del Forntore per mport complessvamente nferor a 5.000,00 euro, è rconoscuta la facoltà al Forntore d rportare e/o compensare suddett credt nella fattura successva; n tale potes l Forntore nforma l Clente fnale con apposta comuncazone trasmessa all nterno della fattura ovvero conguntamente alla stessa. 10.13 Il Clente è tenuto ad effettuare l pagamento dovuto entro l termne d 20 gorn dalla data d emssone della fattura. 10.14 Il Clente fnale è tenuto altresì a effettuare l pagamento degl mport dovut a sens dell artcolo 2.3 n relazone a fatture emesse e non pagate all esercente l Servzo d salvaguarda, oggetto d cessone del credto maturato da quest ultmo al Forntore entrante. 10.15 Le modaltà d pagamento dsponbl al Clente, d cu una gratuta, sono le seguent: tramte sportello bancaro o postale (n fattura sono ndcat gl sttut bancar convenzonat presso cu effettuare l pagamento gratutamente) oppure utlzzando la domclazone bancara o postale. Tal modaltà sono ndcate n fattura. In nessun caso sono prevst addebt n fattura d oner o corrspettv a favore del Forntore n relazone alla modaltà d pagamento prescelta dal Clente. 10.16 A fn del computo de consum contablzzat n fattura, l Forntore è tenuto a utlzzare, nel seguente ordne: a) dat d msura effettv mess a dsposzone dal Dstrbutore; b) le autoletture comuncate dal Clente con le modaltà e le tempstche ndcate n fattura e valdate dal Dstrbutore; c) dat d msura stmat, come mess a dsposzone dal Dstrbutore 800 900 147 0541 30 30 67 contratt@ Pag. 2 d 5

Servzo a mercato lbero () ovvero stmat dal Forntore. In caso d stma propra, l Forntore determna l dato d msura stmato sulla base de consum storc effettv del Clente, secondo l crtero del consumo annuo e proflo d prelevo stablto dal Dstrbutore. 10.17 In caso d varazon de corrspettv applcabl alla forntura ntervenut all nterno d un dato perodo, la rpartzone de consum avvene su base gornalera consderando costante l consumo ne perod che ntercorrono tra una lettura rlevata, stmata o autolettura e l altra. Fatturazone d perodo 10.18 La Fattura d perodo è emessa con la seguente frequenza: Tpologa d clent Clent non domestc conness n bassa tensone e con potenza dsponble superore a 16,5 kw Clent non domestc conness n bassa tensone e con potenza dsponble nferore a 16,5 kw Frequenza emssone fatture Mensle Bmestrale 10.19 La Fattura d perodo è emessa entro 45 gorn solar dalla data dell ultmo gorno d consumo addebtato nella medesma. In caso d emssone della Fattura d perodo oltre tale termne, l Forntore rconosce, n occasone della prma fattura utle, un ndennzzo automatco al Clente fnale. Il valore del predetto ndennzzo è par a: a) 6 euro nel caso n cu la Fattura d perodo sa emessa con un rtardo fno a 10 (dec) gorn solar successv al termne massmo d emssone d cu sopra; b) l mporto d cu alla precedente lettera a) maggorato d 2 euro ogn 5 (cnque) gorn solar ulteror d rtardo, fno ad un massmo d 20 euro, per rtard fno a 45 (quarantacnque) gorn solar dal termne massmo d emssone d cu sopra. Tale mporto è, altresì modfcato n ragone d un rtardo ulterore ed è par a: a) 40 euro se l emssone della Fattura d perodo avvene n un tempo compreso tra 46 (quarantase) e 90 (novanta) gorn solar dal termne massmo d emssone d cu sopra; b) 60 euro se l emssone della Fattura d perodo avvene n un tempo superore a 90 (novanta) gorn solar dal termne massmo d emssone d cu sopra. 10.20 In caso d Clente fnale trattato per fasce, egl ha drtto a un ndennzzo automatco a carco del Dstrbutore per l tramte del Forntore par a 10 euro qualora, l Dstrbutore metta a dsposzone per 2 (due) mes consecutv esclusvamente dat d msura stmat. Fatturazone d chusura 10.21 La Fattura d chusura è recaptata al Clente entro 6 (se) settmane decorrent dal gorno d cessazone della forntura. A tal fne essa è emessa entro l secondo gorno solare precedente lo scadere d tale perodo. In caso d fatture n formato cartaceo, l termne per l emssone è par all ottavo gorno solare precedente l termne d 6 (se) settmane per l recapto. 10.22 In caso d mancato rspetto da parte del Forntore della tempstca d emssone d cu al comma 10.21, l Forntore rconosce, nella medesma Fattura d chusura, un ndennzzo automatco par a: a) 4 euro, nel caso n cu la fattura sa emessa con un rtardo fno a 10 (dec) gorn solar successv al termne massmo d emssone d cu al comma 10.21; b) l mporto d cu alla precedente lettera a) maggorato d 2 euro ogn 10 (dec) gorn solar d ulterore rtardo, fno a un massmo d 22 euro per rtard fno a 90 (novanta) gorn solar successv al termne massmo d emssone d cu al comma 10.21. 10.23 Ne cas n cu l Dstrbutore metta a dsposzone al Forntore dat d msura funzonal alla cessazone della forntura, ad esclusone del cambo Forntore dverso da swtchng, decorso un tempo superore a 30 (trenta) gorn dalla cessazone della forntura, l Clente fnale ha drtto ad un ndennzzo automatco a carco del Dstrbutore per l tramte del Forntore d ammontare par a 35 euro. Artcolo 11. Ratezzazone 11.1 Il Forntore nforma l Clente della possbltà d ratezzazone, segnalandone altresì la facoltà all nterno della fattura relatva al pagamento ratezzable, ne seguent cas:. per Clent trattat monorar, qualora la fattura contenente rcalcol relatv a cas dvers d cu al successvo punto. sa superore al duecentocnquanta per cento dell addebto medo delle fatture emesse sulla base d consum stmat rcevute successvamente alla precedente fattura d conguaglo;. per tutt Clent a qual, a seguto d malfunzonamento del gruppo d msura per causa non mputable al Clente, venga rchesto l pagamento d corrspettv per consum non regstrat dal gruppo d msura, a eccezone de cas accertat dal Dstrbutore d manomssone del gruppo d msura;. per tutt Clent, ne cas d mancato rspetto, anche epsodco, della perodctà d fatturazone ndcata all Artcolo 10; v. per tutt Clent, ne cas d fatturazone d mport anomal, d cu all Artcolo 9, comma 9.1, del TIQV non gà prevst dalle precedent lettere. 11.2 Il Clente fnale può rchedere la ratezzazone solo per somme superor a 50 euro, entro 10 (dec) gorn successv dal termne fssato per l pagamento della fattura, secondo le modaltà ndcate nella fattura. 11.3 La ratezzazone s attua secondo le seguent modaltà: - ne cas d cu a punt., e. le somme oggetto d ratezzazone sono suddvse n un numero d rate successve d ammontare costante par almeno al numero d fatture d acconto o stmate rcevute successvamente alla precedente fattura contenente rcalcol e comunque non nferore a 2 (due); - ne cas d cu al punto le somme oggetto d ratezzazone sono suddvse n un numero d rate successve d ammontare costante par almeno al numero d fatture non emesse a causa del mancato rspetto della frequenza d fatturazone e comunque non nferore a 2 (due); - ne cas d cu al punto v le somme oggetto d ratezzazone sono suddvse n un numero d rate successve d ammontare costante par al massmo al numero d fatture emesse negl ultm 12 (dodc) mes e comunque non nferore a 2 (due); - le rate, non cumulabl, hanno una frequenza corrspondente a quella d fatturazone, fatta salva la facoltà per l vendtore d mputare le rate a mezzo d document dvers dalla fattura e d nvarle separatamente da quest ultm; - è facoltà del Forntore rchedere l pagamento della prma rata entro 30 (trenta) gorn dal rcevmento della rchesta del Clente fnale oppure entro la scadenza del termne per rchedere la ratezzazone; n tale ultmo caso, l Forntore provvede ad allegare alla fattura oggetto d ratezzazone la documentazone che permetta al Clente fnale l pagamento della prma rata, oltre ad una comuncazone che nform l Clente stesso che l pagamento della suddetta rata equvale ad accettazone della ratezzazone n accordo a quanto prevsto dal presente artcolo; le somme oggetto d ratezzazone sono maggorate del Tasso d rfermento fssato dalla Banca Centrale Europea, dsponble presso l sto www.eurbor.t, calcolato dal gorno d scadenza del termne fssato per l pagamento della fattura. 11.4 Qualora l Clente concluda un contratto con un nuovo Forntore, l Forntore uscente ha facoltà d rchedere al Clente l pagamento dell mporto relatvo alle rate non ancora scadute secondo una perodctà mensle. Il Forntore che ntenda avvalers d tale facoltà, è tenuto ad nformarne l Clente nella fattura relatva al pagamento ratezzable o nella comuncazone con cu formalzza l pano d ratezzazone concordato. Artcolo 12. Garanze a carco del clente fnale 12.1 Il Forntore rchede al Clente una garanza nella forma d deposto cauzonale. 12.2 L mporto del deposto cauzonale è par a quanto prevsto dall ARERA (TIV) e rportato nella seguente tabella: Clent non domestc Ammontare deposto ( ) con potenza dsponble non superore a 16,5 kw 15,5 per ogn kw d potenza contrattualmente mpegnata Clent non domestc con potenza dsponble par o superore a 16,5 kw stma de corrspettv dovut per 1 (uno) perodo d fatturazone 12.3 L ammontare del deposto cauzonale d cu al comma 12.2 è raddoppato per clent che non sono ttolar d bonus socale qualora s verfch una delle seguent condzon: a) l Forntore abba costtuto n mora l Clente fnale, con rfermento ad almeno due fatture, anche non consecutve, ne 365 gorn precedent la data d emssone d una nuova fattura; b) l Clente fnale non abba pagato l deposto d cu al comma 12.2 e l Forntore abba costtuto n mora l Clente fnale, con rfermento ad almeno una fattura ne 365 gorn precedent la data d emssone d una nuova fattura. 12.4 Nel caso n cu l Clente fnale non vers l deposto cauzonale d cu al comma 12.2 eventualmente rchesto, l Forntore può chedere al Dstrbutore d procedere alla sospensone della forntura a sens delle dsposzon relatve all nadempmento del clente. 12.5 Il deposto cauzonale è addebtato nella prma fattura utle ed è versato dal Clente n un unca soluzone. 12.6 Qualora nel corso dell erogazone della forntura l deposto cauzonale fosse mputato dal Forntore, n tutto o n parte, a copertura d eventual nsolut, l Clente è tenuto a rcostturlo con addebto nella prma fattura utle. 12.7 Il deposto cauzonale è resttuto al Clente alla cessazone della forntura contestualmente alla fattura d chusura, maggorato n base al tasso d nteresse legale. A fn della resttuzone, al Clente non può essere rchesto d presentare alcun documento attestante l avvenuto versamento dello stesso. Artcolo 13. Interess d mora 13.1 Qualora l Clente non rspett l termne d pagamento ndcato nella fattura, l Forntore rchede al Clente medesmo, oltre al corrspettvo dovuto, la corresponsone degl nteress d mora calcolat su base annua e par al tasso defnto a sens dell artcolo 2 del decreto legslatvo 24 gugno 1998, n. 213, G.U. n. 157 del 8 luglo 1998, aumentato d 3,5 punt percentual. 13.2 Il Clente che ha pagato ne termn d scadenza le fatture relatve all ultmo benno ovvero, qualora la forntura rsult nferore al benno, le fatture relatve al perodo d effcaca del Contratto è tenuto al pagamento del solo nteresse legale per prm 10 (dec) gorn d rtardo. 13.3 Il Forntore può rchedere l pagamento delle spese postal relatve al sollecto d pagamento della fattura. È esclusa la rchesta d rsarcmento del danno ulterore. Artcolo 14. Inadempmento del Clente 14.1 In caso d rtardato o d omesso pagamento anche parzale de corrspettv dovut dal Clente a sens del presente Contratto, fermo restando quanto prevsto dall Artcolo 13 e/o della rchesta d pagamento degl mport d cu all artcolo 10.12, trascors almeno 5 (cnque) gorn dalla scadenza della fattura, l Forntore ha facoltà d nvare al Clente a mezzo d raccomandata oppure medante posta elettronca certfcata (PEC), ne cas n cu l Clente abba messo a dsposzone l propro ndrzzo d posta elettronca un preavvso d sospensone della forntura recante ndcazone del termne ultmo per l pagamento (d seguto anche: comuncazone d costtuzone n mora). 14.2 Il termne d cu al comma 14.1 non sarà nferore a 15 (qundc) gorn solar dall nvo al Clente della raccomandata o a 10 (dec) gorn solar dal rcevmento della rcevuta d avvenuta consegna al Clente della comuncazone d costtuzone n mora medante PEC o comunque non nferore a 20 (vent) gorn solar dalla data d emssone della comuncazone d costtuzone n mora nel caso n cu l Forntore non sa n grado d documentare la data d nvo della comuncazone tramte raccomandata. 14.3 Nel caso n cu l Forntore nv una comuncazone d costtuzone n mora ne 90 (novanta) gorn successv alla data dell ultma rchesta d sospensone della forntura per morostà con rfermento a fatture non contemplate nella precedente comuncazone, suddett termn ultm per l saldo de corrspettv dovut potranno essere rdott n msura comunque non nferore a 7 (sette) gorn solar dall nvo al Clente della raccomandata e 5 (cnque) gorn solar dal rcevmento della rcevuta d avvenuta consegna al Clente della comuncazone d costtuzone n mora medante PEC, o comunque a 10 (dec) gorn solar dalla data d emssone della costtuzone n mora nel caso n cu l Forntore non sa n grado d documentare la data d nvo della comuncazone tramte raccomandata. 14.4 La comuncazone d costtuzone n mora conterrà altresì le modaltà attraverso le qual l Clente comunca l avvenuto pagamento degl nsolut al Forntore. 14.5 Il Forntore, trascors nutlmente 3 gorn dal termne ultmo per l pagamento, potrà, senza ulteror avvs, rchedere al Dstrbutore d sospendere la forntura. In tale potes, l Forntore s rserva l drtto d chedere al Clente l pagamento del corrspettvo d sospensone e d rattvazone della forntura nel lmte dell ammontare prevsto da ARERA. 800 900 147 0541 30 30 67 contratt@ Pag. 3 d 5

Servzo a mercato lbero () 14.6 Trascorso l termne agguntvo d cu al comma 14.5, qualora sussstano le condzon tecnche del msuratore, prma d procedere alla sospensone della forntura ne termn d cu al comma 14.5, verrà effettuata una rduzone della potenza ad un lvello par al qundc percento della potenza dsponble e, decors 15 (qundc) gorn dalla rduzone della potenza dsponble, n caso d mancato pagamento da parte del Clente, senza alcun ulterore preavvso verrà effettuata la sospensone della forntura. 14.7 Una volta sospesa la forntura, l Clente che ntenda ottenere la rattvazone della forntura, dovrà nvare al Forntore la documentazone attestante l avvenuto pagamento degl nsolut con le modaltà prevste nell Artcolo 23 relatvo alle comuncazon. 14.8 Una volta sospesa la forntura, a fronte del perdurante nadempmento del Clente, l Forntore ha drtto, n ogn momento, d dcharare rsolto l Contratto e trasmettere al SII la relatva comuncazone d rsoluzone. La rsoluzone del Contratto ha effetto con la decorrenza dal gorno ndcato dal Forntore nella predetta comuncazone. 14.9 Ove l ntervento d sospensone della forntura non sa fattble, l Forntore potrà rcorrere, preva fattbltà tecnca, all nterruzone della forntura, ponendo relatv oner a carco del Clente. L esecuzone dell ntervento comporterà, con effetto dalla relatva data, la rsoluzone d drtto del Contratto. 14.10 Ove l ntervento d nterruzone della forntura non sa tecncamente fattble, l Forntore ha drtto d dcharare rsolto l Contratto nvando al SII la relatva comuncazone d rsoluzone contrattuale a sens dell art. 10 del TIMOE. La rsoluzone del Contratto ha effetto a partre dalla data d decorrenza de Servz d ultma stanza. 14.11 In caso d rtardato o d omesso pagamento de corrspettv dovut dal Clente non dsalmentable, l Forntore può procedere alla costtuzone n mora dello stesso esclusvamente medante raccomandata con le modaltà d cu a comm da 14.1 a 14.4. Decorso nutlmente l termne agguntvo per l pagamento d cu al comma 14.5, l Forntore ha drtto d dcharare rsolto l Contratto, nvando la relatva comuncazone d rsoluzone al SII. La rsoluzone del Contratto ha effetto a partre dalla data d decorrenza de Servz d ultma stanza attvat dal SII. 14.12 Il Clente ha drtto a rcevere seguent ndennzz automatc: a) euro 30 (trenta) nel caso n cu, nonostante l mancato nvo della comuncazone d costtuzone n mora, la forntura sa stata sospesa per morostà o sa stata effettuata una rduzone d potenza; b) euro 20 (vent) nel caso n cu la forntura sa stata sospesa per morostà o sa stata effettuata una rduzone d potenza nonostante alternatvamente:. l mancato rspetto del termne ultmo entro cu l Clente è tenuto a provvedere al pagamento;. l mancato rspetto del termne massmo tra la data d emssone della comuncazone d costtuzone n mora e la data d consegna al vettore postale, qualora l Forntore non sa n grado d documentare la data d nvo della comuncazone d costtuzone n mora;. l mancato rspetto del termne mnmo d 3 (tre) gorn tra la data d scadenza del termne ultmo d pagamento e la data d rchesta al Dstrbutore per la sospensone della forntura. 14.13 Ne cas d cu al comma 14.12, al Clente fnale non può essere rchesto l pagamento d alcun ulterore corrspettvo relatvo alla sospensone o alla rattvazone della forntura. 14.14 Il Forntore s rserva altresì la facoltà d rchedere un ndennzzo - dentfcato n fattura come Corrspettvo CMOR - nell ambto del Sstema ndenntaro, qualora l Clente eserct l recesso per cambo Forntore senza adempere a propr obblgh d pagamento. Artcolo 15. Prestazon d competenza del Dstrbutore 15.1 Su rchesta e per conto del Clente, n relazone a Punt d Forntura oggetto del presente Contratto, l Forntore rchede al Dstrbutore competente le prestazon ndcate nel TIQE, comprendent: l aumento o la dmnuzone della potenza dsponble, la verfca del gruppo d msura, la verfca della tensone nel punto d consegna, lo spostamento del gruppo d msura, subentr e volture, ogn altra prestazone che non rentr tra quelle per cu l Clente può rvolgers drettamente al Dstrbutore a sens del TIQE. 15.2 Il Clente rconoscerà al Forntore, per cascuna rchesta noltrata al Dstrbutore competente tramte l Forntore, l mporto che allo stesso sarà addebtato da quest ultmo. 15.3 Ne sol cas relatv alle rcheste d voltura, l Clente rconosce altresì al Forntore un mporto par a 23 euro IVA esclusa. 15.4 Il Clente ha l obblgo d consentre al Dstrbutore d accedere a local dove è ubcato l mpanto d msura qualora l accesso sa necessaro al fne d compere le prestazon d cu al presente artcolo, o al fne d procedere ad altre attvtà d competenza del Dstrbutore prevste dalla normatva vgente tra cu a ttolo esemplfcatvo e non esaustvo, la verfca degl mpant e degl apparecch della rete d dstrbuzone, ntervent per guast e malfunzonament degl stess, la rlevazone del dato d msura. Artcolo 16. Scurezza degl mpant, apparecchature e verfche 16.1 S consderano mpant e apparecch del Clente quell stuat a valle del msuratore, ossa quell stuat oltre l punto d raccordo d uscta del msuratore stesso. Sono nvece del Dstrbutore competente gl mpant ed apparecch dvers da quell del Clente, fnalzzat alla forntura dell energa elettrca. 16.2 Gl mpant e apparecch del Clente devono rspettare le norme d legge e d scurezza e l loro utlzzo non deve provocare dsfunzon alla rete d dstrbuzone a cu sono conness. A tal fne l Dstrbutore può effettuare, controll sugl mpant del Clente n caso d accertate rregolartà, che costtuscano stuazon oggettve d percolo, e ha facoltà d sospendere la forntura, fnché l Clente non abba normalzzato la stuazone. 16.3 Il Clente è responsable della conservazone e della ntegrtà degl mpant e degl apparecch del Dstrbutore stuat presso lo stesso Clente e s mpegna a comuncare tempestvamente al Forntore qualsas evento che possa comportare un erronea rlevazone de consum. Il msuratore non potrà essere modfcato, rmosso o spostato dal Clente, se non per dsposzone del Dstrbutore ed esclusvamente per mezzo de suo ncarcat. Artcolo 17. Forza maggore 17.1 Le Part non sono responsabl per gl nadempment dovut a cause d Forza maggore. 17.2 Qualora s verfch una causa d Forza maggore, la Parte l cu adempmento è dvenuto mpossble ne deve dare comuncazone all altra, senza rtardo, specfcando la data d decorrenza e la durata prevsta dell nterruzone o dell nadempmento, totale o parzale, e la natura della causa d Forza maggore. 17.3 Venuta meno la causa d Forza maggore, la Parte rprende l regolare adempmento delle propre obblgazon dandone comuncazone all altra Parte. Artcolo 18. Responsabltà 18.1 Le caratterstche della forntura potranno essere oggetto d varazone ne lmt delle norme e dsposzon vgent n matera. Inoltre, la forntura potrà essere nterrotta temporaneamente, n tutto o n parte, da gestor d rete competent per: cause d oggettvo percolo, ragon d servzo (a ttolo esemplfcatvo e non esaustvo: manutenzone, rparazone de guast sugl mpant d trasmssone e d dstrbuzone, amplamento, mgloramento o avanzamento tecnologco degl mpant stess) e per motv d scurezza del sstema. 18.2 In ogn caso, l Forntore, n qualtà d clente grosssta e, pertanto, estraneo all attvtà d dspaccamento, trasporto e dstrbuzone, non potrà rspondere per la eventuale non conformtà dell energa elettrca alle caratterstche stablte dal Dstrbutore, ovvero per dsservz o manutenzon degl element d rete. Il Forntore non potrà essere rtenuto responsable neanche delle predette nterruzon che, al par d quelle dovute a cause accdental, d forza maggore o comunque non mputabl al Forntore, non comporteranno l obblgo d ndennzzo o rsarcmento del Clente a carco del Forntore né potranno costture motvo d rsoluzone del Contratto. 18.3 Il Forntore non rsponderà altresì d alcun danno che possa dervare da guast o da rregolare funzonamento degl mpant del Clente o del Dstrbutore e guast del msuratore. 18.4 Il Forntore non potrà n alcun caso essere rtenuto responsable per ncdent d qualsas tpo, qual a ttolo d esempo, ncend o esploson occors al Clente o a terz, n conseguenza dell uso mpropro dell energa elettrca per la mancata osservanza delle mglor regole d prudenza e scurezza. Artcolo 19. Clausola rsolutva espressa 19.1 A sens e per gl effett d cu all art.1456 del Codce Cvle, l presente Contratto potrà essere rsolto dal Forntore, preva comuncazone scrtta al Clente fnale, ne seguent cas: a) mpossbltà d procedere alla sommnstrazone della forntura a causa d mpedment d natura tecnca e/o normatva non mputabl al Forntore, senza che cò mplch alcuna responsabltà del Forntore ne confront del Clente; b) parzale pagamento delle fatture o rtardato pagamento delle stesse da parte del Clente (ferma restando l applcazone degl nteress d cu all art. 13) anche per somme relatve a credt acqustat e dervant dalle fatture non pagate dal Clente a sens della delbera ARERA sul sstema ndenntaro, ARG/elt 191/09 e s.m..; c) per la mancata o nvalda costtuzone/rcosttuzone del deposto cauzonale da parte del Clente; d) d nsolvenza o scrzone del Clente nel regstro de protest e opposzone del medesmo a procedure esecutve; e) per ogn tentatvo del Clente d alterazone della msura e/o sottrazone d energa elettrca. Artcolo 20. Lvell d qualtà, reclam e rcheste d nformazon 20.1 Il Forntore s mpegna al rspetto de lvell specfc e general d qualtà come fssat dall ARERA ne propr provvedment (TIQV) e a corrspondere gl ndennzz automatc prevst, così come rportato nella Informatva su lvell specfc e general d qualtà commercale che costtusce parte ntegrante del presente Contratto. 20.2 Eventual reclam scrtt e rcheste d nformazon potranno essere noltrat dal Clente al Forntore utlzzando l apposto modulo allegato al presente Contratto e altresì scarcable all ndrzzo www.. 20.3 Il Forntore provvederà a fornre al Clente una rsposta scrtta motvata entro termn prevst dalla regolazone vgente (TIQV). 20.4 Se non vene utlzzato l apposto modulo allegato al presente Contratto, la comuncazone dovrà contenere seguent dat mnm necessar: nome e cognome; ndrzzo d forntura; ndrzzo postale, se dverso da quello d forntura, o telematco; servzo a cu s rfersce l reclamo (energa elettrca); l motvo del reclamo; ndcazone del Punto d forntura (codce POD) o, qualora non sa dsponble, l codce clente; un ndcazone sntetca de fatt contestat. Artcolo 21. Integrazone del contratto 21.1 Sono recepte d drtto nel Contratto e nella Documentazone contrattuale che lo compone le dsposzon, mposte da legg o provvedment d pubblche autortà, nclusa l ARERA, che comport modfche o ntegrazon alle present condzon general d forntura, dandone tempestva comuncazone al Clente, fermo restando l drtto d recesso d quest ultmo. Artcolo 22. Cessone del contratto 22.1 Il Clente acconsente fn d ora alla cessone del Contratto da parte del Forntore ad altra mpresa ovvero altra Socetà del Gruppo abltata alla forntura d energa elettrca ad esclusone dell esercente la maggor tutela. Nel caso d cessone d azenda o del ramo d azenda da parte del Forntore rmane ferma l applcazone dell artcolo 2558 c.c. 22.2 La cessone sarà effcace ne confront del Clente dalla rcezone della relatva comuncazone scrtta nvata dal Forntore con un preavvso d 15 gorn. Resta nteso che dalla cessone non derveranno aggravo d cost o condzon meno favorevol per l Clente. Artcolo 23. Comuncazon 23.1 Tutte le comuncazon relatve al Contratto devono essere effettuate con le modaltà d seguto ndcate: per scrtto a SGR Servz S.p.A. Va Chabrera 34/B - 47924 Rmn (RN); fax 0541-380344; posta elettronca (e-mal) servzoclent@. Maggor nformazon possono essere reperte sul sto www., o al numero verde 800 900 147. 23.2 Il Forntore s rserva d nvare le comuncazon anche con nota n fattura. 23.3 Restano salve le dsposzon d cu al Contratto che prevedono una specfca modaltà d nvo delle comuncazon. Artcolo 24. Legge applcable e foro competente 24.1 La legge applcable al contratto è quella talana. Per ogn controversa orgnata dal Contratto o a esso connessa, è competente n va esclusva l Foro d Rmn. Artcolo 25. Rsoluzone extra-gudzale delle controverse 25.1 Il Clente che, n relazone al Contratto, abba presentato un reclamo al quale l Forntore non abba rsposto o abba fornto una rsposta rtenuta nsoddsfacente, può attvare gratutamente la procedura d conclazone presso l Servzo Conclazone dell Autortà (www.arera.t/t/consumator/conclazone) o, n alternatva, presso seguent organsm d rsoluzone delle controverse, a qual l Forntore s mpegna a partecpare: s veda l elenco completo all ndrzzo www.arera.t/t/consumator/adr. 25.2 L espermento del tentatvo d conclazone secondo le modaltà prevste dal TICO è condzone d procedbltà dell azone gudzara. 800 900 147 0541 30 30 67 contratt@ Pag. 4 d 5

Servzo a mercato lbero () 800 900 147 0541 30 30 67 contratt@ Pag. 5 d 5