Servzo a mercato lbero () MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA (CGF) PER I CLIENTI ALTRI USI DELLE OFFERTE PLACET PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Sommaro Artcolo 1. Defnzon e normatva d rfermento 1 Artcolo 2. Oggetto 1 Artcolo 3. Conclusone del Contratto 1 Artcolo 4. Procura a recedere 2 Artcolo 5. Revoca della rchesta d swtchng 2 Artcolo 6. Conclusone de contratt con l Dstrbutore e con Terna 2 Artcolo 7. Attvazone della forntura 2 Artcolo 9. Durata del contratto e recesso 2 Artcolo 10. Fatturazone 2 Artcolo 11. Ratezzazone 3 Artcolo 12. Garanze a carco del clente fnale 3 Artcolo 13. Interess d mora 3 Artcolo 14. Inadempmento del Clente 3 Artcolo 15. Prestazon d competenza del Dstrbutore 4 Artcolo 16. Scurezza degl mpant, apparecchature e verfche 4 Artcolo 17. Forza maggore 4 Artcolo 18. Responsabltà 4 Artcolo 19. Clausola rsolutva espressa 4 Artcolo 20. Lvell d qualtà, reclam e rcheste d nformazon 4 Artcolo 21. Integrazone del contratto 4 Artcolo 22. Cessone del contratto 4 Artcolo 23. Comuncazon 4 Artcolo 24. Legge applcable e foro competente 4 Artcolo 25. Rsoluzone extra-gudzale delle controverse 4 Artcolo 1. Defnzon e normatva d rfermento ARERA: è l Autortà d regolazone per l energa le ret e l ambente, sttuta con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995; Attvazone della forntura: è l momento dal quale, n coerenza con la regolazone del servzo d dspaccamento e trasporto dell energa elettrca, l Contratto è materalmente eseguto e la relatva forntura è posta n carco al Forntore; Bolletta 2.0: è l Allegato A alla delberazone dell ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successvamente modfcato e ntegrato; Cessazone della forntura: è lo scoglmento, per qualunque causa, del contratto d forntura tra l Forntore e l Clente fnale, strumentale o comunque connesso con un cambo Forntore, o una dsattvazone del Punto d forntura, o una voltura; Clente o Clente fnale: è la persona gurdca dverso dalle ammnstrazon pubblche nteramente connesso n bassa tensone che acqusta energa elettrca per us dvers dal propro consumo domestco; Clent non dsalmentabl: sono Clent per qual, n caso d morostà, non può essere eseguta la sospensone della forntura; a fn del presente Contratto rentrano n questa categora Clent d energa elettrca che svolgono funzon d pubblca utltà; Codce d condotta commercale: è l Codce d condotta commercale per la vendta d energa elettrca e d gas naturale a clent fnal, approvato con delberazone 8 luglo 2010, ARG/ com 104/10, come successvamente modfcato e ntegrato; Contratto: è l contratto d forntura d energa elettrca concluso sulla base dell Offerta PLA- CET e regolato dalle present Condzon general d forntura e dalle Condzon economche; Dstrbutore: è l soggetto che svolge l servzo d dstrbuzone d energa elettrca n concessone a sens dell art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; Documentazone contrattuale: è l nseme de document che formano parte ntegrante del Contratto e consta delle present Condzon general d forntura e almeno d: a) modulstca per la conclusone dell offerta PLACET; b) nformazon prelmnar alla conclusone del contratto, a sens dell Artcolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codce d condotta commercale; c) nota nformatva per l Clente fnale; d) modulstca recante le condzon economche; e) nformazon sul mx energetco; f) nformazon su lvell specfc e general d qualtà commercale; g) modulo per la presentazone de reclam; h) modulo per la presentazone de reclam per fatturazone d mport anomal ) ogn ulterore modulo o nformazone obblgator a sens della normatva vgente ovvero ogn ulterore modulo o nformazone utle alla conclusone del contratto. Fattura d chusura: è la fattura emessa a seguto d cessazone della forntura d energa elettrca n essere tra Forntore e Clente fnale; Fattura d perodo: è la fattura, dversa dalla fattura d chusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Forntore e Clente fnale; Forntore: è la controparte vendtrce del Clente fnale nell ambto d un Contratto; Forza maggore: è ogn evento mprevedble e nevtable, non mputable alle part, che rende n tutto o n parte materalmente o gurdcamente mpossble l adempmento d una obblgazone; Gruppo d msura o msuratore: è l nseme delle apparecchature necessare preposte alla rlevazone e msura dell energa elettrca presso l Punto d forntura; Mercato lbero: è l mercato n cu l Clente scegle lberamente da quale Forntore e a qual condzon comprare l energa elettrca; Offerte PLACET: sono offerte d mercato lbero, formulate dstntamente con rfermento al settore dell energa elettrca e al settore del gas naturale a Prezzo Lbero A Condzon Equparate d Tutela, dscplnate dall Allegato A alla delberazone dell ARERA 27 luglo 2017 555/2017/R/COM; Part: sono l Clente e l Forntore; Potenza contrattualmente mpegnata: è l lvello d potenza, ndcato ne contratt, reso dsponble dal Forntore ove sano present dspostv att a lmtare la potenza prelevata; per motv d scurezza o d contnutà d servz d pubblca utltà l Forntore può derogare dall nstallazone del lmtatore d potenza; Potenza dsponble: è la massma potenza prelevable n un punto d prelevo senza che l clente fnale sa dsalmentato; la potenza dsponble è la potenza per la quale è stato corr- sposto l contrbuto d allaccamento, ovvero la potenza rchesta dal ttolare del punto d prelevo, rdotta rspetto a quella per la quale è stato corrsposto l contrbuto d allaccamento, a condzone che la rduzone d potenza sa stata rchesta dal ttolare del punto d prelevo e fssata contrattualmente; Punto d forntura: è l punto d prelevo n cu l Forntore mette a dsposzone l energa elettrca al Clente; Servzo d maggor tutela: è l servzo d vendta d energa elettrca d cu all art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, rservato a clent fnal domestc e a clent fnal non domestc nteramente conness n bassa tensone avent meno d 50 dpendent e un fatturato annuo o un totale d blanco non superore a 10 mlon d euro; Servzo d salvaguarda: è l servzo d vendta d energa elettrca d cu all art.1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, rservato a tutt clent fnal che non hanno drtto al servzo d maggor tutela; Servz d ultma stanza: sono l Servzo d maggor tutela ovvero l Servzo d salvaguarda; SII: è l Sstema Informatvo Integrato d cu alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010; Sstema ndenntaro: è l sstema che garantsce un ndennzzo al Forntore uscente n caso d mancato ncasso del credto, o d parte d esso, relatvo a fatture che contablzzano consum e oner relatv agl ultm 3 (tre) mes d erogazone della forntura d energa elettrca prma della data d effetto dello swtchng per l servzo prestato, sttuto con delberazone dell ARERA 11 dcembre 2009, ARG/elt 191/09 e successve modfche e ntegrazon; Supporto durevole: è ogn strumento che permetta al Forntore e al Clente fnale d conservare le nformazon che gl sono personalmente ndrzzate n modo da poterv accedere n futuro per un perodo d tempo adeguato alle fnaltà cu esse sono destnate e che permetta la rproduzone dentca delle nformazon memorzzate; rentrano tra dett support, a ttolo d esempo, document su carta, CD-ROM, DVD, schede d memora o dsch rgd del computer, messagg d posta elettronca; Swtchng: è la successone d un utente del dspaccamento ad un altro sullo stesso punto d prelevo attvo o l attrbuzone ad un utente del dspaccamento d un punto d prelevo nuovo o precedentemente dsattvato; Terna: è la socetà Terna S.p.A. che opera come gestore del sstema d trasmssone d energa elettrca a sens dell art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; TIBEG: l Testo ntegrato delle modaltà applcatve de regm d compensazone della spesa sostenuta da clent domestc dsagat per le fornture d energa elettrca e gas naturale; TIC: è l Testo ntegrato connesson per l perodo d regolazone 2016-2019; TICO: è l Testo ntegrato n matera d procedure d rsoluzone extragudzale delle controverse tra clent o utent fnal e operator o gestor ne settor regolat dall ARERA per l energa elettrca l gas e l sstema drco; TIF: è l Testo ntegrato delle dsposzon dell ARERA n matera d fatturazone del servzo d vendta al dettaglo per clent d energa elettrca e d gas naturale; TIMOE: è l Testo ntegrato morostà elettrca; TIQE: è l Testo ntegrato della regolazone output-based de servz d dstrbuzone e msura dell energa elettrca per l perodo d regolazone 2016-2023; TIQV: è l Testo ntegrato della regolazone della qualtà de servz d vendta d energa elettrca e d gas naturale; TIV: è l Testo ntegrato delle dsposzon dell ARERA per l erogazone de servz d vendta dell energa elettrca d maggor tutela e d salvaguarda a clent fnal; Tutte le delberazon che approvano test ntegrat dell ARERA ctat nel presente Contratto sono pubblcate sul sto www.arera.t. Artcolo 2. Oggetto 2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusvo la sommnstrazone d energa elettrca al Clente da parte del Forntore, presso l Punto d forntura ndvduato, secondo le present Condzon general d forntura e le Condzon economche offerte nell ambto della presente Offerta PLACET. 2.2 È esclusa la forntura d servz o prodott agguntv, anche medante la sottoscrzone d patt agguntv e ntegratv del Contratto. 2.3 Costtusce altresì oggetto del Contratto l credto eventualmente acqustato dal Forntore da parte dell esercente l servzo d salvaguarda che n precedenza servva l Clente. 2.4 Il Forntore conclude, drettamente o ndrettamente, necessar contratt d dspaccamento e trasporto ovvero d dstrbuzone con gestor d rete nteressat, secondo le dsposzon d cu all Artcolo 6. 2.5 Il Clente ha l obblgo d utlzzare l energa elettrca mess a dsposzone dal Forntore per almentare uncamente l Punto d forntura d cu al Contratto. Al Clente è fatto dveto d utlzzare l energa elettrca per us dfferent da quell dcharat, oltre lmt della potenzaltà massma nstallata e n luogh dvers da quell ndcat nel Contratto. 2.6 È noltre fatto dveto al Clente d cedere l energa elettrca a terz medante dervazon o altr metod d consegna. Artcolo 3. Conclusone del Contratto 3.1 Il Clente formula, sulla base d un modulo predsposto dal Forntore, allegato al presente Contratto, una proposta d contratto rrevocable per 45 (quarantacnque) gorn successv alla sua data d sottoscrzone. Entro quest ultmo termne l Forntore comunca per scrtto su Supporto durevole al Clente l accettazone o l rfuto della proposta. Decorso nutlmente l predetto termne, l offerta d Contratto s ntende revocata. Il Contratto s conclude con la rcezone da parte del Clente dell accettazone del Forntore. 3.2 Qualora l Contratto sa concluso n un luogo dverso da local commercal del Forntore o attraverso forme d comuncazone a dstanza, mmedatamente dopo la conclusone del contratto, l Forntore nva al Clente fnale una lettera d conferma o n alternatva - ne sol cas d contratt conclus n luogo dverso da local commercal del Forntore - effettua una chamata d conferma. 3.3 Al momento della conclusone del Contratto o, se la conclusone è avvenuta tramte tecnche d comuncazone a dstanza che non consentono l mmedata trasmssone della Documentazone contrattuale, al pù tard entro 10 (dec) gorn lavoratv dalla conclusone e comunque prma dell Attvazone della forntura, l Forntore consegnerà o trasmetterà al Clente una copa ntegrale della Documentazone contrattuale n forma cartacea o, a scelta del Clente, su altro Supporto durevole. 800 900 147 0541 30 30 67 contratt@ Pag. 1 d 5
Servzo a mercato lbero () 3.4 Il Forntore può, prevo consenso del Clente, sostture la consegna o la trasmssone delle nformazon ovvero de modul d cu alle lettere da e) a h) della Documentazone contrattuale con la messa a dsposzone sul propro sto nternet, con accesso dretto dalla home page, n modaltà anche stampable, e presso gl eventual sportell fsc. 3.5 La Documentazone contrattuale s ntende ntegrata da qualsas ulterore documento o nformazone che dvenga obblgatoro a sens della normatva vgente. 3.6 Ne cas dvers dal cambo d forntore (ad esempo voltura o nuov allacc), l clente dchara che ha la legttma dsponbltà dell mmoble n cu sono stuat propr mpant. Artcolo 4. Procura a recedere 4.1 In caso d Contratto per cambo Forntore, l Clente, con la conclusone del Contratto, confersce mandato con rappresentanza a SGR Servz S.p.A. perché proceda n suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con l precedente Forntore con le modaltà d cu al successvo comma 4.2. Il mandato s ntende conferto a ttolo gratuto. 4.2 Il Forntore esercta l recesso n nome e per conto del Clente trasmettendo la relatva comuncazone al precedente Forntore ne termn e con le modaltà ndcate dalla normatva vgente. Artcolo 5. Revoca della rchesta d swtchng 5.1 A sens della normatva vgente, qualora l Contratto sa concluso per cambo Forntore, l nuovo Forntore ha facoltà d revocare la rchesta d swtchng n base alle seguent nformazon: a) se l Punto d forntura rsulta sospeso per morostà e, n caso affermatvo, la data dell eventuale sospensone della forntura del punto medesmo; b) se per l medesmo Punto d forntura sa n corso una procedura d rconoscmento d ndennzzo n termn d contrbuto per la morostà pregressa; c) l mercato d provenenza del Punto d forntura, dstnguendo tra mercato lbero e Servz d ultma stanza; d) le date delle eventual rcheste d sospensone, oltre a quella eventualmente n corso, se presentate negl ultm 12 mes precedent la data della rchesta d swtchng; e) le date delle eventual rcheste d swtchng, oltre a quella n corso, se esegute negl ultm 12 mes precedent la data della rchesta d swtchng; f) la data d attvazone del servzo d salvaguarda. 5.2 Qualora l Forntore ntenda eserctare la facoltà d revocare la rchesta d swtchng, è tenuto a comuncare per scrtto al Clente, entro l termne d 45 (quarantacnque) gorn dalla conclusone del Contratto, che l Contratto non avrà effcaca e sarà rsolto d drtto. A seguto della comuncazone verranno altresì meno gl effett del recesso dal Contratto con l precedente Forntore. 5.3 Superato l termne d cu al comma 5.2, n assenza della comuncazone del Forntore, l Contratto avrà comunque effcaca. 5.4 Qualora a seguto d una rchesta d attvazone della forntura l Forntore rceva dal Dstrbutore la segnalazone d eventual mport nsolut per effetto d precedent ntervent d nterruzone della forntura per morostà mputable al Clente fnale con rfermento al Punto d forntura oggetto del Contratto o d altro Punto d forntura allaccato alle ret gestte dal medesmo Dstrbutore, l Attvazone della forntura è subordnata al pagamento da parte del Forntore degl mport evdenzat dal Dstrbutore. In tal cas l Forntore avrà comunque la facoltà d: a) rtrare la rchesta d swtchng per attvazone della forntura entro 2 (due) gorn lavoratv dalla segnalazone da parte del Dstrbutore; b) confermare la rchesta d swtchng, rvalendos sul Clente fnale. Artcolo 6. Conclusone de contratt con l Dstrbutore e con Terna 6.1 A fn dell Artcolo 2 l Clente confersce mandato senza rappresentanza a ttolo gratuto al Forntore per la conclusone del contratto d trasporto con l Dstrbutore e del contratto d dspaccamento con Terna. 6.2 Per la conclusone de suddett contratt, l Forntore s serve d uno o pù soggett terz. Ne cas d nadempmento del Forntore verso uno o pù d tal soggett, l Contratto contnuerà ad essere eseguto fno alla data d rsoluzone del contratto d trasporto o dspaccamento e la forntura verrà comunque garantta, qualora l Clente non trov un altro Forntore, nell ambto de Servz d ultma stanza. 6.3 Il Clente s mpegna a prestare tutta la necessara collaborazone a fornre e sottoscrvere tutt document utl e necessar agl scop d cu sopra. 6.4 Il Clente, ove applcable, s mpegna a sostenere tutt, nessuno escluso, gl oner e cost dervant dalla stpula ed esecuzone del contratto per l servzo d connessone e a tenere ndenne l Forntore n relazone a qualsas onere e costo dervante dall esecuzone de mandat confert con l presente Contratto. Artcolo 7. Attvazone della forntura 7.1 L Attvazone della forntura, salvo dversa esplcta rchesta del Clente fnale, tranne ne cas n cu essa avvenga a seguto d voltura o nuova attvazone, ha luogo nella prma data utle e comunque entro e non oltre l prmo gorno del terzo mese successvo a quello d conclusone del contratto. L attvazone ha luogo nel termne ndcato nella Scheda Tecnca d Forntura. 7.2 La data d Attvazone della forntura deve essere evdenzata almeno nella prma fattura emessa dal Forntore. 7.3 Ove l Forntore non fosse n grado, per cause a lu non mputabl, d dar corso all Attvazone della forntura ne termn sopra ndcat, ne dà tempestva comuncazone motvata al Clente, ndcando altresì la data prevsta per l Attvazone medesma. Artcolo 8. Condzon Economche 8.1 Le Condzon economche sono le condzon d prezzo proposte al Clente nell ambto della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costtuscono parte ntegrante. Esse sono accettate dal Clente n fase d conclusone del Contratto. Artcolo 9. Durata del contratto e recesso 9.1 Il Contratto è a tempo ndetermnato. 9.2 Le Condzon economche s applcano a decorrere dalla data d Attvazone della forntura e hanno durata d 12 (dodc) mes dall Attvazone della forntura. 9.3 Trascors 12 mes d cu al comma 9.2 l Forntore procede al rnnovo della stessa tpologa d offerta fssa o varable medante nvo al Clente d una comuncazone n forma scrtta con un preavvso d almeno 3 (tre) mes dalla data d scadenza delle condzon economche, recante l prezzo che sarà applcato al termne de 12 mes. Il rnnovo delle condzon economche non comporta alcuna varazone della tpologa d offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per l rnnovo della presente Offerta, è par al prezzo prevsto dall offerta PLACET commercalzzata dal Forntore nel momento n cu vene effettuata la comuncazone. Resta salva la facoltà del Clente eserctare l recesso dal Contratto con le modaltà e termn ndcat nella predetta comuncazone. In assenza d recesso da parte del Clente le nuove condzon economche s consderano accettate. 9.4 La comuncazone d cu al precedente comma 9.3 non sarà trasmessa all nterno della fattura o conguntamente a essa. Fatta salva prova contrara, la suddetta comuncazone s presume rcevuta trascors 10 (dec) gorn dall nvo effettuato da parte del Forntore. 9.5 Qualora l Forntore non effettu tempestvamente la comuncazone d cu al comma 9.3, s applca, per 12 mes successv, l prezzo mnore tra quello prevsto dalle Condzon economche n scadenza e quello prevsto dall offerta PLACET applcable al Clente e commercalzzata dal Forntore alla data d scadenza delle precedent Condzon economche. 9.6 Ne cas d nadempmento agl obblgh d comuncazone d cu a comm 9.3 e 9.4 e qualora l prezzo d cu al comma 9.5 sa dverso da quello prevsto dalle Condzon economche n scadenza, l Clente fnale ha drtto ad un ndennzzo automatco par a 30 euro. 9.7 Cascuna Parte ha facoltà d recedere unlateralmente e senza oner dal Contratto dandone comuncazone all altra Parte. 9.8 Il Clente può recedere n qualsas momento e senza oner dal Contratto per cambare Forntore, rlascando al nuovo Forntore, n occasone della stpula del nuovo contratto, apposto mandato a recedere, per suo conto e n suo nome, dal Contratto n essere con l Forntore medante nvo d apposta comuncazone al Forntore entro e non oltre l gorno 10 (dec) del mese precedente la data d cambo forntura. 9.9 Il Forntore garantrà la forntura fno alla data d effcaca del recesso, a partre dal quale avrà decorrenza la nuova forntura. Il Clente è tenuto al pagamento degl mport dovut a sens del presente Contratto n vrtù della forntura prestata fno alla data d effcaca del recesso. 9.10 Nel caso n cu l Clente ntenda recedere senza l fne d cambare Forntore ma a fn della cessazone della forntura, o per altre motvazon, l termne d preavvso per l eserczo del drtto d recesso non può essere superore a 1 (un) mese decorrente dalla data d rcevmento della comuncazone d recesso da parte del Forntore. In tale potes l Clente recede dal Contratto secondo le seguent modaltà: tramte comuncazone nvata per scrtto con modaltà tal da permettere d verfcare l avvenuta rcezone, agl ndrzz ndcat al successvo art. 23. 9.11 Il Forntore può recedere con un preavvso non nferore a 6 (se) mes, con una comuncazone scrtta e con modaltà tal da permettere la verfca dell effettva rcezone. Tale preavvso decorre dalla data d rcevmento della comuncazone d recesso da parte del Clente fnale. Artcolo 10. Fatturazone Dsposzon general 10.1 La quantfcazone de consum d energa elettrca avvene sulla base de dat d consumo regstrat dal msuratore. I dat d msura sono utlzzat per l computo de consum contablzzat n fattura con l ordne ndcato al comma 10.16. 10.2 Il Clente ha la facoltà d comuncare l autolettura con le modaltà e le tempstche ndcate n fattura dal Forntore. 10.3 Le fatture consstono nella bolletta sntetca redatta con le modaltà d cu alla Bolletta 2.0, che costtusce fattura a fn della normatva fscale, e negl element d dettaglo, che sono dsponbl al Clente che ne facca rchesta esplcta secondo le seguent modaltà: tramte regstrazone alla sezone Sportello onlne del sto nternet www.. 10.4 Al fne d agevolare l Clente nella comprensone della fattura, l Forntore rende dsponble sul sto nternet www. la Guda alla lettura delle voc d spesa per l Offerta PLACET d cu al presente Contratto, recante una descrzone completa delle sngole voc che compongono gl mport fatturat; l Clente può altresì rchedere la Guda alla lettura delle voc d spesa nvando una rchesta a canal ndcat al successvo art. 23. 10.5 Le fatture sono emesse n formato elettronco, salvo che l Clente cheda d rcevere le fatture n formato cartaceo. 10.6 Le fatture emesse n formato elettronco sono rese dsponbl al Clente tramte nvo all ndrzzo e- mal ndcato dal Clente nella Rchesta d Attvazone. 10.7 Al Clente che scelga d rcevere la fattura n formato cartaceo, anche n un momento successvo alla data d decorrenza del Contratto, non può essere applcato alcun onere agguntvo. 10.8 Al clente che non rchede la fattura n formato cartaceo, e che opt per la domclazone bancara, postale o su carta d credto de pagament è applcato uno sconto n fattura. 10.9 Il lvello dello sconto d cu al comma 10.8 è par a -6,60 euro/punto d forntura/anno. 10.10 Le modaltà d applcazone dello sconto d cu al comma 10.8 sono stablte n conformtà alla dscplna della Bolletta 2.0. 10.11 Il Forntore s rserva la facoltà d non rchedere l pagamento per mport complessvamente nferor a 8 euro; tal somme verranno rcheste nseme agl mport della successva fattura. 10.12 Ne cas n cu l Clente vant un credto ne confront del Forntore per mport complessvamente nferor a 5.000,00 euro, è rconoscuta la facoltà al Forntore d rportare e/o compensare suddett credt nella fattura successva; n tale potes l Forntore nforma l Clente fnale con apposta comuncazone trasmessa all nterno della fattura ovvero conguntamente alla stessa. 10.13 Il Clente è tenuto ad effettuare l pagamento dovuto entro l termne d 20 gorn dalla data d emssone della fattura. 10.14 Il Clente fnale è tenuto altresì a effettuare l pagamento degl mport dovut a sens dell artcolo 2.3 n relazone a fatture emesse e non pagate all esercente l Servzo d salvaguarda, oggetto d cessone del credto maturato da quest ultmo al Forntore entrante. 10.15 Le modaltà d pagamento dsponbl al Clente, d cu una gratuta, sono le seguent: tramte sportello bancaro o postale (n fattura sono ndcat gl sttut bancar convenzonat presso cu effettuare l pagamento gratutamente) oppure utlzzando la domclazone bancara o postale. Tal modaltà sono ndcate n fattura. In nessun caso sono prevst addebt n fattura d oner o corrspettv a favore del Forntore n relazone alla modaltà d pagamento prescelta dal Clente. 10.16 A fn del computo de consum contablzzat n fattura, l Forntore è tenuto a utlzzare, nel seguente ordne: a) dat d msura effettv mess a dsposzone dal Dstrbutore; b) le autoletture comuncate dal Clente con le modaltà e le tempstche ndcate n fattura e valdate dal Dstrbutore; c) dat d msura stmat, come mess a dsposzone dal Dstrbutore 800 900 147 0541 30 30 67 contratt@ Pag. 2 d 5
Servzo a mercato lbero () ovvero stmat dal Forntore. In caso d stma propra, l Forntore determna l dato d msura stmato sulla base de consum storc effettv del Clente, secondo l crtero del consumo annuo e proflo d prelevo stablto dal Dstrbutore. 10.17 In caso d varazon de corrspettv applcabl alla forntura ntervenut all nterno d un dato perodo, la rpartzone de consum avvene su base gornalera consderando costante l consumo ne perod che ntercorrono tra una lettura rlevata, stmata o autolettura e l altra. Fatturazone d perodo 10.18 La Fattura d perodo è emessa con la seguente frequenza: Tpologa d clent Clent non domestc conness n bassa tensone e con potenza dsponble superore a 16,5 kw Clent non domestc conness n bassa tensone e con potenza dsponble nferore a 16,5 kw Frequenza emssone fatture Mensle Bmestrale 10.19 La Fattura d perodo è emessa entro 45 gorn solar dalla data dell ultmo gorno d consumo addebtato nella medesma. In caso d emssone della Fattura d perodo oltre tale termne, l Forntore rconosce, n occasone della prma fattura utle, un ndennzzo automatco al Clente fnale. Il valore del predetto ndennzzo è par a: a) 6 euro nel caso n cu la Fattura d perodo sa emessa con un rtardo fno a 10 (dec) gorn solar successv al termne massmo d emssone d cu sopra; b) l mporto d cu alla precedente lettera a) maggorato d 2 euro ogn 5 (cnque) gorn solar ulteror d rtardo, fno ad un massmo d 20 euro, per rtard fno a 45 (quarantacnque) gorn solar dal termne massmo d emssone d cu sopra. Tale mporto è, altresì modfcato n ragone d un rtardo ulterore ed è par a: a) 40 euro se l emssone della Fattura d perodo avvene n un tempo compreso tra 46 (quarantase) e 90 (novanta) gorn solar dal termne massmo d emssone d cu sopra; b) 60 euro se l emssone della Fattura d perodo avvene n un tempo superore a 90 (novanta) gorn solar dal termne massmo d emssone d cu sopra. 10.20 In caso d Clente fnale trattato per fasce, egl ha drtto a un ndennzzo automatco a carco del Dstrbutore per l tramte del Forntore par a 10 euro qualora, l Dstrbutore metta a dsposzone per 2 (due) mes consecutv esclusvamente dat d msura stmat. Fatturazone d chusura 10.21 La Fattura d chusura è recaptata al Clente entro 6 (se) settmane decorrent dal gorno d cessazone della forntura. A tal fne essa è emessa entro l secondo gorno solare precedente lo scadere d tale perodo. In caso d fatture n formato cartaceo, l termne per l emssone è par all ottavo gorno solare precedente l termne d 6 (se) settmane per l recapto. 10.22 In caso d mancato rspetto da parte del Forntore della tempstca d emssone d cu al comma 10.21, l Forntore rconosce, nella medesma Fattura d chusura, un ndennzzo automatco par a: a) 4 euro, nel caso n cu la fattura sa emessa con un rtardo fno a 10 (dec) gorn solar successv al termne massmo d emssone d cu al comma 10.21; b) l mporto d cu alla precedente lettera a) maggorato d 2 euro ogn 10 (dec) gorn solar d ulterore rtardo, fno a un massmo d 22 euro per rtard fno a 90 (novanta) gorn solar successv al termne massmo d emssone d cu al comma 10.21. 10.23 Ne cas n cu l Dstrbutore metta a dsposzone al Forntore dat d msura funzonal alla cessazone della forntura, ad esclusone del cambo Forntore dverso da swtchng, decorso un tempo superore a 30 (trenta) gorn dalla cessazone della forntura, l Clente fnale ha drtto ad un ndennzzo automatco a carco del Dstrbutore per l tramte del Forntore d ammontare par a 35 euro. Artcolo 11. Ratezzazone 11.1 Il Forntore nforma l Clente della possbltà d ratezzazone, segnalandone altresì la facoltà all nterno della fattura relatva al pagamento ratezzable, ne seguent cas:. per Clent trattat monorar, qualora la fattura contenente rcalcol relatv a cas dvers d cu al successvo punto. sa superore al duecentocnquanta per cento dell addebto medo delle fatture emesse sulla base d consum stmat rcevute successvamente alla precedente fattura d conguaglo;. per tutt Clent a qual, a seguto d malfunzonamento del gruppo d msura per causa non mputable al Clente, venga rchesto l pagamento d corrspettv per consum non regstrat dal gruppo d msura, a eccezone de cas accertat dal Dstrbutore d manomssone del gruppo d msura;. per tutt Clent, ne cas d mancato rspetto, anche epsodco, della perodctà d fatturazone ndcata all Artcolo 10; v. per tutt Clent, ne cas d fatturazone d mport anomal, d cu all Artcolo 9, comma 9.1, del TIQV non gà prevst dalle precedent lettere. 11.2 Il Clente fnale può rchedere la ratezzazone solo per somme superor a 50 euro, entro 10 (dec) gorn successv dal termne fssato per l pagamento della fattura, secondo le modaltà ndcate nella fattura. 11.3 La ratezzazone s attua secondo le seguent modaltà: - ne cas d cu a punt., e. le somme oggetto d ratezzazone sono suddvse n un numero d rate successve d ammontare costante par almeno al numero d fatture d acconto o stmate rcevute successvamente alla precedente fattura contenente rcalcol e comunque non nferore a 2 (due); - ne cas d cu al punto le somme oggetto d ratezzazone sono suddvse n un numero d rate successve d ammontare costante par almeno al numero d fatture non emesse a causa del mancato rspetto della frequenza d fatturazone e comunque non nferore a 2 (due); - ne cas d cu al punto v le somme oggetto d ratezzazone sono suddvse n un numero d rate successve d ammontare costante par al massmo al numero d fatture emesse negl ultm 12 (dodc) mes e comunque non nferore a 2 (due); - le rate, non cumulabl, hanno una frequenza corrspondente a quella d fatturazone, fatta salva la facoltà per l vendtore d mputare le rate a mezzo d document dvers dalla fattura e d nvarle separatamente da quest ultm; - è facoltà del Forntore rchedere l pagamento della prma rata entro 30 (trenta) gorn dal rcevmento della rchesta del Clente fnale oppure entro la scadenza del termne per rchedere la ratezzazone; n tale ultmo caso, l Forntore provvede ad allegare alla fattura oggetto d ratezzazone la documentazone che permetta al Clente fnale l pagamento della prma rata, oltre ad una comuncazone che nform l Clente stesso che l pagamento della suddetta rata equvale ad accettazone della ratezzazone n accordo a quanto prevsto dal presente artcolo; le somme oggetto d ratezzazone sono maggorate del Tasso d rfermento fssato dalla Banca Centrale Europea, dsponble presso l sto www.eurbor.t, calcolato dal gorno d scadenza del termne fssato per l pagamento della fattura. 11.4 Qualora l Clente concluda un contratto con un nuovo Forntore, l Forntore uscente ha facoltà d rchedere al Clente l pagamento dell mporto relatvo alle rate non ancora scadute secondo una perodctà mensle. Il Forntore che ntenda avvalers d tale facoltà, è tenuto ad nformarne l Clente nella fattura relatva al pagamento ratezzable o nella comuncazone con cu formalzza l pano d ratezzazone concordato. Artcolo 12. Garanze a carco del clente fnale 12.1 Il Forntore rchede al Clente una garanza nella forma d deposto cauzonale. 12.2 L mporto del deposto cauzonale è par a quanto prevsto dall ARERA (TIV) e rportato nella seguente tabella: Clent non domestc Ammontare deposto ( ) con potenza dsponble non superore a 16,5 kw 15,5 per ogn kw d potenza contrattualmente mpegnata Clent non domestc con potenza dsponble par o superore a 16,5 kw stma de corrspettv dovut per 1 (uno) perodo d fatturazone 12.3 L ammontare del deposto cauzonale d cu al comma 12.2 è raddoppato per clent che non sono ttolar d bonus socale qualora s verfch una delle seguent condzon: a) l Forntore abba costtuto n mora l Clente fnale, con rfermento ad almeno due fatture, anche non consecutve, ne 365 gorn precedent la data d emssone d una nuova fattura; b) l Clente fnale non abba pagato l deposto d cu al comma 12.2 e l Forntore abba costtuto n mora l Clente fnale, con rfermento ad almeno una fattura ne 365 gorn precedent la data d emssone d una nuova fattura. 12.4 Nel caso n cu l Clente fnale non vers l deposto cauzonale d cu al comma 12.2 eventualmente rchesto, l Forntore può chedere al Dstrbutore d procedere alla sospensone della forntura a sens delle dsposzon relatve all nadempmento del clente. 12.5 Il deposto cauzonale è addebtato nella prma fattura utle ed è versato dal Clente n un unca soluzone. 12.6 Qualora nel corso dell erogazone della forntura l deposto cauzonale fosse mputato dal Forntore, n tutto o n parte, a copertura d eventual nsolut, l Clente è tenuto a rcostturlo con addebto nella prma fattura utle. 12.7 Il deposto cauzonale è resttuto al Clente alla cessazone della forntura contestualmente alla fattura d chusura, maggorato n base al tasso d nteresse legale. A fn della resttuzone, al Clente non può essere rchesto d presentare alcun documento attestante l avvenuto versamento dello stesso. Artcolo 13. Interess d mora 13.1 Qualora l Clente non rspett l termne d pagamento ndcato nella fattura, l Forntore rchede al Clente medesmo, oltre al corrspettvo dovuto, la corresponsone degl nteress d mora calcolat su base annua e par al tasso defnto a sens dell artcolo 2 del decreto legslatvo 24 gugno 1998, n. 213, G.U. n. 157 del 8 luglo 1998, aumentato d 3,5 punt percentual. 13.2 Il Clente che ha pagato ne termn d scadenza le fatture relatve all ultmo benno ovvero, qualora la forntura rsult nferore al benno, le fatture relatve al perodo d effcaca del Contratto è tenuto al pagamento del solo nteresse legale per prm 10 (dec) gorn d rtardo. 13.3 Il Forntore può rchedere l pagamento delle spese postal relatve al sollecto d pagamento della fattura. È esclusa la rchesta d rsarcmento del danno ulterore. Artcolo 14. Inadempmento del Clente 14.1 In caso d rtardato o d omesso pagamento anche parzale de corrspettv dovut dal Clente a sens del presente Contratto, fermo restando quanto prevsto dall Artcolo 13 e/o della rchesta d pagamento degl mport d cu all artcolo 10.12, trascors almeno 5 (cnque) gorn dalla scadenza della fattura, l Forntore ha facoltà d nvare al Clente a mezzo d raccomandata oppure medante posta elettronca certfcata (PEC), ne cas n cu l Clente abba messo a dsposzone l propro ndrzzo d posta elettronca un preavvso d sospensone della forntura recante ndcazone del termne ultmo per l pagamento (d seguto anche: comuncazone d costtuzone n mora). 14.2 Il termne d cu al comma 14.1 non sarà nferore a 15 (qundc) gorn solar dall nvo al Clente della raccomandata o a 10 (dec) gorn solar dal rcevmento della rcevuta d avvenuta consegna al Clente della comuncazone d costtuzone n mora medante PEC o comunque non nferore a 20 (vent) gorn solar dalla data d emssone della comuncazone d costtuzone n mora nel caso n cu l Forntore non sa n grado d documentare la data d nvo della comuncazone tramte raccomandata. 14.3 Nel caso n cu l Forntore nv una comuncazone d costtuzone n mora ne 90 (novanta) gorn successv alla data dell ultma rchesta d sospensone della forntura per morostà con rfermento a fatture non contemplate nella precedente comuncazone, suddett termn ultm per l saldo de corrspettv dovut potranno essere rdott n msura comunque non nferore a 7 (sette) gorn solar dall nvo al Clente della raccomandata e 5 (cnque) gorn solar dal rcevmento della rcevuta d avvenuta consegna al Clente della comuncazone d costtuzone n mora medante PEC, o comunque a 10 (dec) gorn solar dalla data d emssone della costtuzone n mora nel caso n cu l Forntore non sa n grado d documentare la data d nvo della comuncazone tramte raccomandata. 14.4 La comuncazone d costtuzone n mora conterrà altresì le modaltà attraverso le qual l Clente comunca l avvenuto pagamento degl nsolut al Forntore. 14.5 Il Forntore, trascors nutlmente 3 gorn dal termne ultmo per l pagamento, potrà, senza ulteror avvs, rchedere al Dstrbutore d sospendere la forntura. In tale potes, l Forntore s rserva l drtto d chedere al Clente l pagamento del corrspettvo d sospensone e d rattvazone della forntura nel lmte dell ammontare prevsto da ARERA. 800 900 147 0541 30 30 67 contratt@ Pag. 3 d 5
Servzo a mercato lbero () 14.6 Trascorso l termne agguntvo d cu al comma 14.5, qualora sussstano le condzon tecnche del msuratore, prma d procedere alla sospensone della forntura ne termn d cu al comma 14.5, verrà effettuata una rduzone della potenza ad un lvello par al qundc percento della potenza dsponble e, decors 15 (qundc) gorn dalla rduzone della potenza dsponble, n caso d mancato pagamento da parte del Clente, senza alcun ulterore preavvso verrà effettuata la sospensone della forntura. 14.7 Una volta sospesa la forntura, l Clente che ntenda ottenere la rattvazone della forntura, dovrà nvare al Forntore la documentazone attestante l avvenuto pagamento degl nsolut con le modaltà prevste nell Artcolo 23 relatvo alle comuncazon. 14.8 Una volta sospesa la forntura, a fronte del perdurante nadempmento del Clente, l Forntore ha drtto, n ogn momento, d dcharare rsolto l Contratto e trasmettere al SII la relatva comuncazone d rsoluzone. La rsoluzone del Contratto ha effetto con la decorrenza dal gorno ndcato dal Forntore nella predetta comuncazone. 14.9 Ove l ntervento d sospensone della forntura non sa fattble, l Forntore potrà rcorrere, preva fattbltà tecnca, all nterruzone della forntura, ponendo relatv oner a carco del Clente. L esecuzone dell ntervento comporterà, con effetto dalla relatva data, la rsoluzone d drtto del Contratto. 14.10 Ove l ntervento d nterruzone della forntura non sa tecncamente fattble, l Forntore ha drtto d dcharare rsolto l Contratto nvando al SII la relatva comuncazone d rsoluzone contrattuale a sens dell art. 10 del TIMOE. La rsoluzone del Contratto ha effetto a partre dalla data d decorrenza de Servz d ultma stanza. 14.11 In caso d rtardato o d omesso pagamento de corrspettv dovut dal Clente non dsalmentable, l Forntore può procedere alla costtuzone n mora dello stesso esclusvamente medante raccomandata con le modaltà d cu a comm da 14.1 a 14.4. Decorso nutlmente l termne agguntvo per l pagamento d cu al comma 14.5, l Forntore ha drtto d dcharare rsolto l Contratto, nvando la relatva comuncazone d rsoluzone al SII. La rsoluzone del Contratto ha effetto a partre dalla data d decorrenza de Servz d ultma stanza attvat dal SII. 14.12 Il Clente ha drtto a rcevere seguent ndennzz automatc: a) euro 30 (trenta) nel caso n cu, nonostante l mancato nvo della comuncazone d costtuzone n mora, la forntura sa stata sospesa per morostà o sa stata effettuata una rduzone d potenza; b) euro 20 (vent) nel caso n cu la forntura sa stata sospesa per morostà o sa stata effettuata una rduzone d potenza nonostante alternatvamente:. l mancato rspetto del termne ultmo entro cu l Clente è tenuto a provvedere al pagamento;. l mancato rspetto del termne massmo tra la data d emssone della comuncazone d costtuzone n mora e la data d consegna al vettore postale, qualora l Forntore non sa n grado d documentare la data d nvo della comuncazone d costtuzone n mora;. l mancato rspetto del termne mnmo d 3 (tre) gorn tra la data d scadenza del termne ultmo d pagamento e la data d rchesta al Dstrbutore per la sospensone della forntura. 14.13 Ne cas d cu al comma 14.12, al Clente fnale non può essere rchesto l pagamento d alcun ulterore corrspettvo relatvo alla sospensone o alla rattvazone della forntura. 14.14 Il Forntore s rserva altresì la facoltà d rchedere un ndennzzo - dentfcato n fattura come Corrspettvo CMOR - nell ambto del Sstema ndenntaro, qualora l Clente eserct l recesso per cambo Forntore senza adempere a propr obblgh d pagamento. Artcolo 15. Prestazon d competenza del Dstrbutore 15.1 Su rchesta e per conto del Clente, n relazone a Punt d Forntura oggetto del presente Contratto, l Forntore rchede al Dstrbutore competente le prestazon ndcate nel TIQE, comprendent: l aumento o la dmnuzone della potenza dsponble, la verfca del gruppo d msura, la verfca della tensone nel punto d consegna, lo spostamento del gruppo d msura, subentr e volture, ogn altra prestazone che non rentr tra quelle per cu l Clente può rvolgers drettamente al Dstrbutore a sens del TIQE. 15.2 Il Clente rconoscerà al Forntore, per cascuna rchesta noltrata al Dstrbutore competente tramte l Forntore, l mporto che allo stesso sarà addebtato da quest ultmo. 15.3 Ne sol cas relatv alle rcheste d voltura, l Clente rconosce altresì al Forntore un mporto par a 23 euro IVA esclusa. 15.4 Il Clente ha l obblgo d consentre al Dstrbutore d accedere a local dove è ubcato l mpanto d msura qualora l accesso sa necessaro al fne d compere le prestazon d cu al presente artcolo, o al fne d procedere ad altre attvtà d competenza del Dstrbutore prevste dalla normatva vgente tra cu a ttolo esemplfcatvo e non esaustvo, la verfca degl mpant e degl apparecch della rete d dstrbuzone, ntervent per guast e malfunzonament degl stess, la rlevazone del dato d msura. Artcolo 16. Scurezza degl mpant, apparecchature e verfche 16.1 S consderano mpant e apparecch del Clente quell stuat a valle del msuratore, ossa quell stuat oltre l punto d raccordo d uscta del msuratore stesso. Sono nvece del Dstrbutore competente gl mpant ed apparecch dvers da quell del Clente, fnalzzat alla forntura dell energa elettrca. 16.2 Gl mpant e apparecch del Clente devono rspettare le norme d legge e d scurezza e l loro utlzzo non deve provocare dsfunzon alla rete d dstrbuzone a cu sono conness. A tal fne l Dstrbutore può effettuare, controll sugl mpant del Clente n caso d accertate rregolartà, che costtuscano stuazon oggettve d percolo, e ha facoltà d sospendere la forntura, fnché l Clente non abba normalzzato la stuazone. 16.3 Il Clente è responsable della conservazone e della ntegrtà degl mpant e degl apparecch del Dstrbutore stuat presso lo stesso Clente e s mpegna a comuncare tempestvamente al Forntore qualsas evento che possa comportare un erronea rlevazone de consum. Il msuratore non potrà essere modfcato, rmosso o spostato dal Clente, se non per dsposzone del Dstrbutore ed esclusvamente per mezzo de suo ncarcat. Artcolo 17. Forza maggore 17.1 Le Part non sono responsabl per gl nadempment dovut a cause d Forza maggore. 17.2 Qualora s verfch una causa d Forza maggore, la Parte l cu adempmento è dvenuto mpossble ne deve dare comuncazone all altra, senza rtardo, specfcando la data d decorrenza e la durata prevsta dell nterruzone o dell nadempmento, totale o parzale, e la natura della causa d Forza maggore. 17.3 Venuta meno la causa d Forza maggore, la Parte rprende l regolare adempmento delle propre obblgazon dandone comuncazone all altra Parte. Artcolo 18. Responsabltà 18.1 Le caratterstche della forntura potranno essere oggetto d varazone ne lmt delle norme e dsposzon vgent n matera. Inoltre, la forntura potrà essere nterrotta temporaneamente, n tutto o n parte, da gestor d rete competent per: cause d oggettvo percolo, ragon d servzo (a ttolo esemplfcatvo e non esaustvo: manutenzone, rparazone de guast sugl mpant d trasmssone e d dstrbuzone, amplamento, mgloramento o avanzamento tecnologco degl mpant stess) e per motv d scurezza del sstema. 18.2 In ogn caso, l Forntore, n qualtà d clente grosssta e, pertanto, estraneo all attvtà d dspaccamento, trasporto e dstrbuzone, non potrà rspondere per la eventuale non conformtà dell energa elettrca alle caratterstche stablte dal Dstrbutore, ovvero per dsservz o manutenzon degl element d rete. Il Forntore non potrà essere rtenuto responsable neanche delle predette nterruzon che, al par d quelle dovute a cause accdental, d forza maggore o comunque non mputabl al Forntore, non comporteranno l obblgo d ndennzzo o rsarcmento del Clente a carco del Forntore né potranno costture motvo d rsoluzone del Contratto. 18.3 Il Forntore non rsponderà altresì d alcun danno che possa dervare da guast o da rregolare funzonamento degl mpant del Clente o del Dstrbutore e guast del msuratore. 18.4 Il Forntore non potrà n alcun caso essere rtenuto responsable per ncdent d qualsas tpo, qual a ttolo d esempo, ncend o esploson occors al Clente o a terz, n conseguenza dell uso mpropro dell energa elettrca per la mancata osservanza delle mglor regole d prudenza e scurezza. Artcolo 19. Clausola rsolutva espressa 19.1 A sens e per gl effett d cu all art.1456 del Codce Cvle, l presente Contratto potrà essere rsolto dal Forntore, preva comuncazone scrtta al Clente fnale, ne seguent cas: a) mpossbltà d procedere alla sommnstrazone della forntura a causa d mpedment d natura tecnca e/o normatva non mputabl al Forntore, senza che cò mplch alcuna responsabltà del Forntore ne confront del Clente; b) parzale pagamento delle fatture o rtardato pagamento delle stesse da parte del Clente (ferma restando l applcazone degl nteress d cu all art. 13) anche per somme relatve a credt acqustat e dervant dalle fatture non pagate dal Clente a sens della delbera ARERA sul sstema ndenntaro, ARG/elt 191/09 e s.m..; c) per la mancata o nvalda costtuzone/rcosttuzone del deposto cauzonale da parte del Clente; d) d nsolvenza o scrzone del Clente nel regstro de protest e opposzone del medesmo a procedure esecutve; e) per ogn tentatvo del Clente d alterazone della msura e/o sottrazone d energa elettrca. Artcolo 20. Lvell d qualtà, reclam e rcheste d nformazon 20.1 Il Forntore s mpegna al rspetto de lvell specfc e general d qualtà come fssat dall ARERA ne propr provvedment (TIQV) e a corrspondere gl ndennzz automatc prevst, così come rportato nella Informatva su lvell specfc e general d qualtà commercale che costtusce parte ntegrante del presente Contratto. 20.2 Eventual reclam scrtt e rcheste d nformazon potranno essere noltrat dal Clente al Forntore utlzzando l apposto modulo allegato al presente Contratto e altresì scarcable all ndrzzo www.. 20.3 Il Forntore provvederà a fornre al Clente una rsposta scrtta motvata entro termn prevst dalla regolazone vgente (TIQV). 20.4 Se non vene utlzzato l apposto modulo allegato al presente Contratto, la comuncazone dovrà contenere seguent dat mnm necessar: nome e cognome; ndrzzo d forntura; ndrzzo postale, se dverso da quello d forntura, o telematco; servzo a cu s rfersce l reclamo (energa elettrca); l motvo del reclamo; ndcazone del Punto d forntura (codce POD) o, qualora non sa dsponble, l codce clente; un ndcazone sntetca de fatt contestat. Artcolo 21. Integrazone del contratto 21.1 Sono recepte d drtto nel Contratto e nella Documentazone contrattuale che lo compone le dsposzon, mposte da legg o provvedment d pubblche autortà, nclusa l ARERA, che comport modfche o ntegrazon alle present condzon general d forntura, dandone tempestva comuncazone al Clente, fermo restando l drtto d recesso d quest ultmo. Artcolo 22. Cessone del contratto 22.1 Il Clente acconsente fn d ora alla cessone del Contratto da parte del Forntore ad altra mpresa ovvero altra Socetà del Gruppo abltata alla forntura d energa elettrca ad esclusone dell esercente la maggor tutela. Nel caso d cessone d azenda o del ramo d azenda da parte del Forntore rmane ferma l applcazone dell artcolo 2558 c.c. 22.2 La cessone sarà effcace ne confront del Clente dalla rcezone della relatva comuncazone scrtta nvata dal Forntore con un preavvso d 15 gorn. Resta nteso che dalla cessone non derveranno aggravo d cost o condzon meno favorevol per l Clente. Artcolo 23. Comuncazon 23.1 Tutte le comuncazon relatve al Contratto devono essere effettuate con le modaltà d seguto ndcate: per scrtto a SGR Servz S.p.A. Va Chabrera 34/B - 47924 Rmn (RN); fax 0541-380344; posta elettronca (e-mal) servzoclent@. Maggor nformazon possono essere reperte sul sto www., o al numero verde 800 900 147. 23.2 Il Forntore s rserva d nvare le comuncazon anche con nota n fattura. 23.3 Restano salve le dsposzon d cu al Contratto che prevedono una specfca modaltà d nvo delle comuncazon. Artcolo 24. Legge applcable e foro competente 24.1 La legge applcable al contratto è quella talana. Per ogn controversa orgnata dal Contratto o a esso connessa, è competente n va esclusva l Foro d Rmn. Artcolo 25. Rsoluzone extra-gudzale delle controverse 25.1 Il Clente che, n relazone al Contratto, abba presentato un reclamo al quale l Forntore non abba rsposto o abba fornto una rsposta rtenuta nsoddsfacente, può attvare gratutamente la procedura d conclazone presso l Servzo Conclazone dell Autortà (www.arera.t/t/consumator/conclazone) o, n alternatva, presso seguent organsm d rsoluzone delle controverse, a qual l Forntore s mpegna a partecpare: s veda l elenco completo all ndrzzo www.arera.t/t/consumator/adr. 25.2 L espermento del tentatvo d conclazone secondo le modaltà prevste dal TICO è condzone d procedbltà dell azone gudzara. 800 900 147 0541 30 30 67 contratt@ Pag. 4 d 5
Servzo a mercato lbero () 800 900 147 0541 30 30 67 contratt@ Pag. 5 d 5