FACCIAMO CHIAREZZA SULLA CANAPA COLTIVAZIONE, UTILIZZO E MODALITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE. PROFILI NORMATIVI E INTERPRETATIVI IN ITALIA E IN UE Torino, 16 ottobre 2018 AVVOCATO ENRICA PERA STUDIO LEGALE ANDREIS E ASSOCIATI enrica.pera@andreiseassociati.it 1
LA CANAPA COME ALIMENTO INQUADRAMENTO NORMATIVO PRINCIPI A LIVELLO EUROPEO Principi fondamentali della legislazione alimentare Tutela della salute del consumatore Tutela della corretta informazione 2
REG. CE 178/2002 STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE «Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte» Art. 17 par. 1 PACCHETTO IGIENE REG. CE 852/2004 SULL IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI 3
REG. UE 1169/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI Il regolamento si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività e a quelli forniti alle collettività REG. CE 1924/2006 RELATIVO ALLE INDICAZIONI NUTRIZIONALE E SULLA SALUTE FORNITE SUI PRODOTTI ALIMENTARI 4
LA CANAPA COME ALIMENTO QUADRO NORMATIVO A livello europeo la Cannabis sativa L. non è considerata novel food. Esclusa applicazione Reg. UE 2283/2015 PAC - Reg. UE 1307/2013 riconosce la coltivazione di canapa tra quelle ammesse a ricevere gli aiuti europei. «Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%» Art. 32, paragrafo 6 5
Regolamento delegato UE n. 639/2014 che integra il Reg. UE n. 1307/2013 chiarisce che le varietà di canapa ammesse ai pagamenti sono quelle iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole «Ai fini dell art. 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all utilizzo di sementi delle varietà elencate nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» al 15 marzo dell anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell art. 17 della direttiva 2002/53/CE. Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio». Articolo 9 L Allegato III del Regolamento contiene il metodo dell Unione per la determinazione quantitativa del tenore di Delta9- tetraidrocannabinolo nelle varietà di canapa. 6
Direttiva 2002/53/CE del Consiglio relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole «Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, sotto la designazione «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole», tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi dell'articolo 16, nonsono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà» Articolo 17 Aggiornamenti mediante edizioni integrali e complementi Trentaseiesima edizione e sei complementi (2018/C 289/01) 7
QUADRO NORMATIVO AMBITO NAZIONALE LEGGE N. 242/2016 DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE DELLA CANAPA CIRCOLARE MIPAAF DEL 22 MAGGIO 2018 CHIARIMENTI SULL APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2 DICEMBRE 2016, N. 242 RACCOMANDAZIONE CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ DEL 10 APRILE 2018 8
LEGGE N. 242/2016 DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE DELLA CANAPA Nella determinazione del proprio campo di applicazione, la legge fa riferimento alle varietà iscritte nel Catalogo comune europeo Articolo 1, comma 2 Per la coltivazione di tali varietà non è necessaria autorizzazione Articolo 2, comma 1 9
ADEMPIMENTI IN CAPO AL COLTIVATORE Obbligo di conservazione dei cartellini e delle fatture di acquisto dei semi per un periodo non inferiore ai dodici mesi dalla data di acquisto Articolo 3 A tale obbligo, si aggiunge quello, non richiamato dalla norma, di comunicazione della semina per poter usufruire degli aiuti della PAC La comunicazione deve essere fatta entro 30 giorni dalla semina alla più vicina stazione di Polizia 10
Nell elencare i possibili usi della canapa di cui è consentita la coltivazione, la norma ricomprende l ottenimento di «alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori» Articolo 2, comma 2 La norma demanda al Ministero della Salute di determinare i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti Articolo 5 Ad oggi tale decreto non è ancora stato emanato Bozza 11
Parere ISS _ Alimenti alla Cannabis_ 15 luglio 2008 Normativa Germania Efsa 2015 Scientific Opinion on the risks for human health related to the presence of tetrahydrocannabinol (THC) in milk and other food of animal origin Parere EFSA 2011 Scientific Opinion on the safety of hemp (Cannabis genus) for use as animal feed Linee guida EIHA European Industrial Hemp Association Reasonable guidance values for THC (Tetrahydrocannabinol) in food products 12
Il Ministero della Salute si era già espresso su produzione e commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l utilizzo nei settori dell alimentazione umana con la Circolare 22 maggio 2009 «ritiene di ammettere l uso alimentare di semi di canapa e derivati, ferma restando la necessità di adottare adeguati piani di autocontrollo per garantire la sicurezza dei prodotti e le responsabilità primarie degli Operatori del Settore Alimentare» Il Ministero riconosce rivalutazione canapa dal punto di vista nutrizionale, assenza THC nei semi e presenza di «sostanze ad azione antiossidante e acidi grassi della serie omega-3» Dal punto di vista della presentazione, la circolare richiama il divieto di cui all art. 84 del T.U. Stupefacenti (D.P.R. 309/1990) recante divieto di propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dagli articoli 13 e 14 13
INFIORESCENZE La legge non disciplina specificamente ma nemmeno esclude gli usi delle infiorescenze. CIRCOLARE MIPAAF 22 MAGGIO 2018 «rientrano nell ambito dell articolo 2, comma 2, lettera g), rubricato, Liceità della coltivazione, ossia nell ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purchètali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti». PARERE CONSIGLIO SUPERIORE SANITÀ 10 APRILE 2018 SVIZZERA 14
CONTROLLI E SANZIONI Il Corpo forestale dello Stato (Arma dei Carabinieri) è l organo deputato ad effettuare i controlli in conformità delle normative europee (Reg. UE 809/2014 e s.m.i. stabilisce modalità e tempistiche dei controlli). Anche le modalità di prelevamento e analisi dei campioni da colture in pieno campo deve essere effettuato a norma delle disposizione europee (Regolamento delegato UE 1155/2017). Necessaria presenza del coltivatore al prelievo e obbligo di consegna di un campione per eventuali controverifiche Lacuna normativa su coltivazioni in ambienti chiusi e relative modalità di controllo. 15
RESPONSABILITÀ LEGGE 242/2016 RESPONSABILITÀ AGRICOLTORE «Qualora all esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge» Nel caso in cui il contenuto di THC nella coltivazione risulti superiore allo 0,6 per cento «è esclusa la responsabilità dell agricoltore». In tale ultimo caso l autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge. Articolo 4, commi 5 e 7 16
RESPONSABILITÀ PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE TUTELA DELLA SALUTE DEL CONSUMATORE TUTELA DELLA CORRETTA INFORMAZIONE Il legislatore europeo affida agli Stati membri la individuazione delle responsabilità e dei soggetti responsabili 17