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Regolamento per la certificazione del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008 In vigore dal 01.01.2013 RINA Services S.p.A. Via Corsica, 12-16128 Genova - Italy Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000 www.rina.org

INDICE CAPITOLO 1 - GENERALITA'... 1 CAPITOLO 2 - NORMA DI RIFERIMENTO... 1 CAPITOLO 3 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE... 1 CAPITOLO 4 - PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E SORVEGLIANZA... 3 CAPITOLO 5 - RINNOVO DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE... 3 CAPITOLO 6 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE... 3 CAPITOLO 7 - TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO... 4 CAPITOLO 8 - RECLAMI... 4 CAPITOLO 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI... 4 ALLEGATI Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze... 5 ALLEGATO 1 ALLEGATO 2 Questionario informativo Richiesta di certificazione

CAPITOLO 1 - GENERALITA' 1.1 Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da RINA per la certificazione degli organismi di attestazione che erogano corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d applicazione della Direttiva 2006/40/CE, in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008. 1.2 L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività certificativa RINA applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. 1.3 La certificazione rilasciata da RINA è riferita all Organizzazione indicata nel certificato di qualificazione, dove per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possieda proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione. 1.4 La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000. CAPITOLO 2 - NORMA DI RIFERIMENTO 2.1 Le norme applicabili ai fini della certificazione in oggetto sono - Regolamento (CE) N. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra; - Regolamento (CE) n. 307/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; - Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, concernente le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, di seguito definito DPR 43/2012; - Regolamento Tecnico di ACCREDIA RT-30, Prescrizioni per l accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008. CAPITOLO 3 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 3.1 L Organizzazione deve inviare a RINA l apposito modulo Questionario Informativo compilato in tutte le sue parti (Allegato 1), sulla base dei quali viene formulata da RINA un offerta economica. Nel Questionario Informativo, l Organizzazione deve indicare tutti i siti (centri di erogazione della formazione, sia permanenti che temporanei) che rientrano nel campo di applicazione della certificazione. Tali informazioni sono richieste allo scopo di verificare preventivamente l applicazione dei requisiti delle norme applicabili. Sulla base di tali informazioni, RINA formula specifica offerta economica. 3.2 L Organizzazione richiedente, in caso di accettazione dell offerta economica inviata da RINA, formalizza la richiesta di certificazione inviando a RINA l apposito modulo di cui all Allegato 2. Al ricevimento della richiesta di certificazione, RINA invia all Organizzazione, per iscritto, la conferma di accettazione della richiesta stessa e comunica il nominativo della persona di riferimento della pratica di certificazione. L Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi. La richiesta dell Organizzazione, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento e la relativa accettazione da parte RINA formalizzano contrattualmente il rapporto tra RINA e l Organizzazione e l applicabilità del presente Regolamento. Il contratto stipulato tra RINA e l Organizzazione comprende: - l esame della documentazione di cui al paragrafo 3.3; - la visita di certificazione e l eventuale rilascio della certificazione; - le successive attività di sorveglianza periodica; - eventuali servizi aggiuntivi specificati nell offerta. Il contratto può essere variato, previo accordo tra le parti, qualora si modificassero significativamente nel tempo le condizioni sulla base delle quali è stata redatta l offerta iniziale da parte di RINA. 3.3 Prima di procedere con la verifica ispettiva presso la/le sede/sedi dell Organizzazione, RINA esamina la documentazione predisposta dall Organizzazione: 1

1. documentazione inviata insieme al questionario informativo (Allegato 1); 2. copia del materiale didattico; 3. il documento di progettazione del corso, redatto dall Organizzazione, che definisce: - le competenze e conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione in conformità ai requisiti riportati a pagina 5; - i criteri di qualifica dei docenti in conformità ai requisiti riportati a pagina 5; - la durata dei programmi di formazione; - i requisiti delle infrastrutture (aule ed attrezzature). La verifica ispettiva presso l Organizzazione avviene a buon esito dell esame documentale. In caso di esito negativo, l Organizzazione deve apportare alla documentazione le modifiche necessarie a superare le carenze individuate. La documentazione modificata deve essere preventivamente verificata ed approvata prima di effettuare la verifica in campo. 3.4 La verifica ispettiva di prima certificazione, della durata minima di 16 ore, viene effettuata presso la sede dell Organizzazione in occasione dell erogazione di una sessione del corso. Nel caso in cui l Organizzazione effettui corsi fuori dalla sede principale, RINA verifica l idoneità di tutte le altre sedi (centri di erogazione della formazione) secondo il criterio di campionamento definito in 4.2. L Organizzazione deve avere un legame giuridico o contrattuale con tutte le sedi sopra indicate. Nel corso della visita RINA verifica tutte le infrastrutture e le attrezzature che saranno utilizzate nell ambito dello svolgimento dei corsi teorico/pratici di formazione per riscontrare in termini di quantità e qualità quanto dichiarato dall Organizzazione sul questionario informativo ed in sede di esame documentale. Per quanto riguarda l organizzazione dell organismo di attestazione, vengono esaminati i seguenti aspetti: nel caso in cui l organismo non sia dotato di un sistema di gestione della qualità certificato verrà considerata l esistenza documentata di procedure atte a garantire: - la definizione delle responsabilità, delle funzioni e delle relazioni delle risorse dedicate all attività formativa in questione; - la tenuta sotto controllo dei documenti e delle registrazioni; - il corretto riesame dei contratti; - la pianificazione ed il controllo della progettazione dei corsi di formazione erogati dall organismo; - l abilitazione del personale docente; - la valutazione dei risultati, la soddisfazione dei partecipanti ai corsi e la gestione di eventuali reclami; - l identificazione e la rintracciabilità dei corsi e del personale formato (archiviazione per un periodo di almeno 5 anni); esistenza di certificazioni rilasciate al richiedente attestanti la conformità della sua organizzazione ai requisiti delle norme ISO 9000. RINA verifica la procedura secondo cui l organismo di attestazione: - rilascia un attestato alle persone che hanno completato il corso di formazione e che si sono iscritte al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate; - comunica, entro 10 giorni dal rilascio dell attestato, i nominativi delle persone che lo hanno ottenuto. I risultati della visita e delle verifiche effettuate vengono registrati mediante apposito rapporto di valutazione. 3.5 Al termine della visita di valutazione è consegnato all Organizzazione un rapporto di valutazione, sul quale sono riportate le eventuali non conformità riscontrate e le raccomandazioni proposte. L Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito ai rilievi espressi dai tecnici RINA, su un apposito spazio del rapporto. Il contenuto di tale rapporto è successivamente confermato da RINA tramite una comunicazione scritta. In assenza di comunicazione scritta da parte RINA, il rapporto si ritiene confermato dopo cinque giorni lavorativi dalla sua consegna all Organizzazione. L Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata sul rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione. L accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l attuazione è comunicata per iscritto da RINA all Organizzazione. L efficacia delle azioni intraprese può essere verificata da RINA su base documentale o nel corso delle verifiche ispettive di cui al capitolo 4. In presenza di rilievi di tipo A (vedi paragrafo successivo) il processo di certificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema, il processo di certificazione è ugualmente sospeso. In tali casi, entro tre mesi, RINA può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione riprende. Qualora il suddetto termine sia superato, il centro di formazione è sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo. Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l Organizzazione che desideri proseguire con la certificazione RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l iter certificativo. 2

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati, a giudizio di RINA, su richiesta motivata dell Organizzazione. 3.5.1 - Tipologia dei rilievi I rilievi relativi all oggetto della certificazione sono suddivisi secondo le seguenti tipologie: (a) Rilievi di tipo A (non conformità maggiori): la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti delle norme di riferimento; il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento; una situazione tale da provocare una grave deficienza nel funzionamento del centro di formazione. (b) Rilievi di tipo B (non conformità minori): condizione che, a giudizio del gruppo di valutazione RINA, sulla base della propria esperienza, sia tale da non provocare una grave deficienza nel funzionamento del centro di formazione. (c) Rilievi di tipo C (raccomandazioni, osservazioni): 3.6 suggerimenti allo scopo di migliorare il funzionamento del centro di formazione, che non hanno diretta attinenza con le prescrizioni delle norme di riferimento. Al ricevimento dei rapporti d esame e in caso di esito positivo della valutazione, previa verifica dell iscrizione dell Organizzazione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, RINA rilascia uno specifico certificato che attesta che l Organizzazione è in possesso dei requisiti indicati nelle norme di riferimento. Il certificato contiene i seguenti dati: a) nome dell organismo di attestazione, nome completo del titolare, numero di certificato; b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere; c) data di rilascio, di scadenza e firma del rappresentate RINA; d) elenco di tutti i siti permanenti e temporanei (centri di erogazione della formazione) che rientrano nel campo di applicazione della certificazione. Entro 10 giorni dal rilascio del certificato, RINA inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, le informazioni relative alle Organizzazioni che hanno ottenuto detto certificato. CAPITOLO 4 - PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E SORVEGLIANZA 4.1 Il Certificato ha validità per un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la valutazione è stata completata con esito positivo. L Organizzazione deve fornire a RINA informazioni inerenti i singoli siti (centri di erogazione della formazione sia permanenti che temporanei) come corsi erogati, qualificazioni emesse, reclami, verifiche/sanzioni da enti di controllo, variazioni alla proprietà, variazioni docenze, variazioni degli argomenti formativi, e ogni altra informazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione. Tutti i siti temporanei, utilizzati come centri di erogazione della formazione, devono essere comunicati con congruo anticipo a RINA. 4.2 Nell arco dei cinque anni di validità della certificazione, RINA effettua visite ispettive annuali presso l Organizzazione per la verifica del mantenimento della competenza dell Organizzazione stessa. Entro 10 giorni dal rilascio di tale dichiarazione, RINA inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, l esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione). Nel caso di Organizzazioni che dispongano di più siti (centri di erogazione della formazione) RINA effettua il campionamento delle sedi territoriali, tramite visite ispettive, tale da verificare tutti i centri permanenti di erogazione della formazione nell arco dei cinque anni di validità della certificazione. In occasione delle visite annuali RINA può effettuare verifiche anche presso i siti temporanei. CAPITOLO 5 - RINNOVO DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE 5.1 Al termine del periodo di validità, il rinnovo della certificazione della competenza dell Organizzazione avviene previa ripetizione dell intero iter certificativo di cui al capitolo 3. CAPITOLO 6 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 6.1 RINA può sospendere e/o revocare la certificazione all Organizzazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali; 3

b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi; c) mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione; d) mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento; e) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall Organizzazione all atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l immagine del RINA e delle parti coinvolte; f) formale richiesta da parte dell Organizzazione. Le revoche e le sospensioni delle certificazioni sono inserite per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, entro 10 giorni dalle suddette decisioni. 6.2 CAPITOLO 8 - RECLAMI 8.1 L Organizzazione deve garantire una registrazione di tutti i reclami eventualmente presentati relativamente all attività oggetto delle norme elencate nel Capitolo 2. In occasione delle attività di sorveglianza e di rinnovo della certificazione, RINA può richiedere all Organizzazione evidenza di tali registrazioni. CAPITOLO 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI 9.1 Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", nella edizione in vigore. L'avvenuto annullamento del certificato è notificato per iscritto con lettera raccomandata all'organizzazione. L'Organizzazione cui venga annullata la certificazione deve restituire a RINA il relativo certificato. L'Organizzazione che dopo l annullamento intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter. 6.3 L'Organizzazione certificata non può far uso del/i certificato/i e sue/loro copie quando la certificazione stessa è stata annullata. CAPITOLO 7 - TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO 7.1 Qualora un Organizzazione, già in possesso di certificazione emessa da altro Organismo diverso da RINA, presenti domanda di certificazione secondo quanto indicato al Paragrafo 3.1, RINA effettua una verifica che prevede: - un esame della documentazione come riportato al paragrafo 3.3 del presente Regolamento; - il riesame dei rapporti delle verifiche ispettive condotte dall Organismo che ha rilasciato la certificazione precedente; - l eventuale visita di valutazione presso l Organizzazione, il cui grado di estensione dipende dallo stato di conformità e di validità della certificazione rilasciata in precedenza. Il contratto tra RINA e l Organizzazione è gestito con le stesse modalità riportate al Capitolo 3, in funzione dell estensione dell attività di verifica. A completamento con esito favorevole dell attività sopra riportata, è rilasciata la certificazione come previsto nel presente Regolamento. 4

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALLE COMPETENZE E ALLE CONOSCENZE Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione per il personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d applicazione della direttiva 2006/40/CE I formatori dei corsi dovranno possedere conoscenze e competenze approfondite negli argomenti esposti nella tabella. Il corso di formazione comprende: (a) un modulo teorico, indicato con la lettera T nella colonna Tipo di modulo ; (b) un modulo pratico, indicato con la lettera P nella colonna Tipo di modulo durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari. 1. Competenze e conoscenze minime Tipo di modulo 1. Funzionamento degli impianti di condizionamento d aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, impatto sull ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale. 1.1 Conoscenza di base del funzionamento degli impianti di condizionamento d aria nei veicoli a motore. T 1.2 Conoscenza di base dell impiego e della proprietà dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come refrigeranti negli impianti di condizionamento d aria nei veicoli a motore, degli effetti delle emissioni di tali gas sull ambiente (ordine di grandezza del loro GWP rispetto ai cambiamenti climatici). 1.3 Conoscenza di base delle disposizioni pertinenti del Regolamento (CE) n. 842/2006 e della Direttiva 2006/40/CE. 2. Recupero ecocompatibile dei gas ad effetto serra 2.1 Conoscenza delle procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra. T 2.2 Maneggiare una bombola refrigerante. P 2.3 Collegare e scollegare un apparecchiatura per il recupero del refrigerante ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d aria di un veicolo a motore contenente gas fluorurati ad effetto serra. 2.4 Utilizzare un apparecchiatura per il recupero del refrigerante. P T T P 5

Allegato 1 Questionario informativo per organismi di attestazione di personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore in conformità al Reg. (CE) 307/2008 1. Nome organismo: 2. Indirizzo sede principale: 3. Indirizzo dei centri di erogazione della formazione (sedi permanenti e temporanee): 4. L organismo è già operante nel campo della formazione del personale nel campo di applicazione del Reg. (CE) 307/2008? sì da anni no (passare direttamente alla domanda n. 10) 5. Organigramma dell organismo e relative funzioni del personale ivi indicato: 6. Numero di personale docente (dipendenti e non) impiegati nella formazione del personale: (allegare elenco, curricula vitae relativi all attività di docenza, eventuali certificati di qualificazione) 7. Accreditamenti e riconoscimenti nazionali ed internazionali nel campo della formazione: (allegare evidenze in copia) 8. Elenco dei principali clienti che hanno usufruito di servizi formativi nel campo di applicazione del Reg. (CE) 307/2008: (allegare eventuali referenze specifiche) 6

Allegato 1 Questionario informativo per organismi di attestazione di personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore in conformità al Reg. (CE) 307/2008 9. Numero del personale formato negli ultimi tre anni nel campo di applicazione del Reg. (CE) 307/2008: tre anni or sono: due anni or sono: l anno scorso: 10. L organismo dispone di procedure e programmi propri per la formazione del personale nel campo di applicazione del Reg. (CE) 307/2008? (allegare lista documenti) 11. L organismo dispone di modelli di attestazione delle presenze dei partecipanti ai corsi? (allegare modello per la registrazione delle presenze dei partecipanti ai corsi e modello dell Attestazione di presenza) 12. L organismo dispone di un sistema di gestione della qualità dei servizi? (in caso affermativo fornire descrizione ed evidenza di eventuali certificazioni aziendali ottenute) 13. Descrizione della sede, locali e supporti didattici destinati ai corsi di formazione: (allegare documentazione riguardo la superficie/destinazione dei locali, ricettività aule, audiovisivi etc.) 14. Descrizione delle attrezzature e dei materiali disponibili per le prove pratiche: (allegare elenco) Data: Timbro e firma del Responsabile 7

Allegato 2 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 307/2008 Ragione Sociale Indirizzo Sede Persona riferimento ORGANIZZAZIONE Partita IVA Telefono Fax E-Mail Nome Organizzazione (se diverso da ragione sociale) SERVIZI PER I QUALI E RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Reg. (CE) n. 307/2008 Nel caso di richiesta di estensione della certificazione indicare il n del Certificato: CONDIZIONI ECONOMICHE Offerta RINA di riferimento: del.. Il pagamento verrà effettuato dall Organizzazione richiedente conformemente alle condizioni ed ai termini di cui all offerta suddetta L Organizzazione dichiara di essere nel seguente regime iva: Ordinario Dichiarazione d intenti Esenzione (art...) L Organizzazione si impegna a: - rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento RINA per la certificazione gli organismi di attestazione che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 307/2008; - dare la necessaria assistenza ai tecnici ed ai valutatori RINA durante le visite ai fini della certificazione e della sorveglianza; - rispettare tutte le condizioni contenute nell offerta RINA e nel Regolamento RINA Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale ; - a corrispondere a RINA i diritti relativi all attività di certificazione, anche nel caso in cui la procedura di certificazione non si concluda con l emissione degli atti di certificazione; in tal caso varranno le condizioni riportate nella suddetta offerta. Data Il Richiedente (Timbro e firma) Ai sensi del D.Lgs. 196/03, L Organizzazione richiedente, autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità indicate indicate al capitolo 25.2 lett. c) del Regolamento RINA Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale. Data Il Richiedente (Timbro e firma) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 1342 Codice Civile, vengono espressamente accettati i capitoli 7) Obbligo di mantenimento dei requisiti di sistema ed eventuali modifiche, 9) Modifiche del procedimento di certificazione 13) Sospensione del certificato di sistema/prodotto, 14) Revoca del certificato, 15) Limiti della certificazione e responsabilità, 16) Clausola di limitazione della responsabilità 17) Clausola di decadenza 18) Uso del marchio 22) Rinuncia, sospensione, revoca dell accreditamento 24) Foro competente/arbitrato del Regolamento RINA Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale e il capitolo 6) Sospensione, ripristino e revoca della certificazione del Regolamento RINA per la certificazione degli organismi di attestazione di cui al Regolamento (CE) n. 307/2008. Il Richiedente Data (Timbro e firma) 8