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Verbale di udienza del 23 novembre 2016 È presente l avv. Aniello Capuano per delega dell avv. Gabriele Capuano il quale si riporta alle conclusioni rassegnate in atti chiedendone l accoglimento. È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Rescigno Veronica. Per delega dell avv. Cupo è presente l avv. Torino il quale si riporta alle conclusioni rassegnate in atti. Il Giudice dà lettura del dispositivo e contestualmente deposita la sentenza.

N. R.G. 3254/2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Seconda Civile Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi ha pronunciato all esito della discussione ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3254/2008 promossa da: DE MARINIS Gennaro, n. Nocera Inferiore il 5.3.1933 titolare dell omonima stazione di servizio corrente in Nocera Superiore rapp.to e difeso in virtù di procura a margine dell atto di citazione dall avv. Gabriele Capuano presso il cui studio elett.te domicilia in Castel San Giorgio via Ten. B. Lombardi 32 - ATTORE contro TORINO Filomena, RINALDI Lucia, RINALDI Alfonso e RINALDI Maddalena, tutti residenti in Castel San Giorgio elett.te domiciliati in Roccapiemonte via S. Rocco 8 presso lo studio dell avv. Attilio Cupo che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - CONVENUTI Oggetto: pagamento. Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione De Marinis Gennaro, titolare dell omonima stazione di servizio, conveniva dinanzi al Tribunale i sig. Torino e Rinaldi, come in epigrafe identificati, quali eredi di Rinaldi Andrea per sentirli condannare al pagamento in proprio favore della somma di Euro 59.909,00 quale corrispettivo di forniture di carburante eseguite in favore del Rinaldi Andrea allorché questi svolgeva l attività di

autotrasportatore. Si costituivano i convenuti eccependo, innanzitutto, che gli assegni e le cambiali portate quali prove del credito, non potevano spiegare efficacia ex art. 1988 c.c. nei loro confronti; eccepivano altresì la prescrizione del diritto ex art. 2948 c.c. co. 1 n. 4. Espletata l istruttoria, la causa veniva decisa. La domanda attorea è infondata e come tale va rigettata. Preliminarmente, occorre evidenziare che la costituzione dei convenuti è avvenuta in data 26.8.2008 laddove la prima udienza era fissata per il 18 settembre 2008. L attore aveva ottenuto l abbreviazione dei termini di comparizione alla metà, conseguendone che il convenuto avrebbe dovuto costituirsi nel termine di 10 giorni prima dell udienza. Posto che il detto termine cadeva nel periodo feriale, tenuto conto dell orientamento costante della S.C. (v. tra le altre Cass. civ. 12044/2010), la costituzione dei convenuti sarebbe dovuta avvenire entro il 25.7.2008, conseguendone la relativa tardività. Ne deriva la decadenza dalle eccezione non rilevabili d ufficio (ex art. 167 c.p.c.) e pertanto l inammissibilità dell eccezione di prescrizione. Ciò posto, qualificata l azione esperita come causale (stando alla prospettazione attorea ed in considerazione del lasso di tempo enorme decorso dalla data di emissione dei titoli cambiari e degli assegni da parte del Rinaldi) occorre verificare se l attore abbia fornito la prova dell esistenza del rapporto sul quale fonda la pretesa creditoria. Ed invero, i titoli di credito prodotti dal De Marinis (documenti da 2 a 9 della produzione dell avv. Capuano) non possono assumere il valore di promessa di pagamento rispetto agli eredi del Rinaldi Andrea: posto infatti che la promessa di pagamento non è di per sé fonte di obbligazione, ma produce il solo effetto di sollevare il promissario dall onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, il detto effetto di cd. astrazione processuale non può che essere limitato al rapporto tra il promittente ed il destinatario della promessa (detto in altre parole tra emittente e primo prenditore). Ne consegue che, allorché la pretesa creditoria assistita dalla detta astrazione sia azionata nei confronti non del promittente, bensì dei suoi eredi, l onere probatorio tipico di chi agisca in giudizio facendo valere un diritto di credito è destinato a riespandersi, implicando la necessità di dimostrare il rapporto nel quale affonda la detta pretesa (v. sul punto le argomentazioni di cui a Cass. civ. 63/12 nonché Cass. civ. 1058/01). Nel caso che ci occupa, il De Marinis aziona il proprio diritto nei confronti degli eredi di Rinaldi Andrea, conseguendone che gravava sull attore l onere di dimostrare l effettiva fornitura del carburante in favore dello stesso. Sul piano documentale non vi è alcuna prova della fornitura di carburante (è appena il caso di sottolineare che i convenuti contestando l assenza di prova del rapporto fondamentale in realtà

finiscono con il contestarne l esistenza stessa). Ben vero, pur se vi si fa riferimento negli atti difensivi del De Marinis, non risultano prodotti materialmente i cd buoni di consegna, documenti ove sarebbero state indicate le quantità ed i prezzi del carburante rifornito (menzionati anche dai testi escussi, per cui v. infra), né vi sono agli atti fatture (che per quanto documenti di provenienza unilaterale avrebbero consentito a questo Giudice di avere un ulteriore riferimento di carattere documentale su cui poter basare la quantificazione della pretesa azionata). Dall istruttoria orale espletata all esito della rimessione sul ruolo della causa operata da questo G.I. con ordinanza del 22.9.2015, è emerso quanto segue: Mannara Paolo, ex dipendente del De Marinis ha dichiarato lavoravo sul distributore sito in Nocera Superiore alle dipendenze di De Marinis Gennaro; io ho lavorato fino al 2001 e dal 1980; facevo il benzinaio; il Rinaldi era un nostro cliente; si riforniva da noi un paio di volte a settimana per rifornirsi di carburante; veniva con un autotreno; l autotreno si componeva di due serbatoi; il Rinaldi non pagava; non ha mai pagato; gli facevamo firmare dei buoni; ogni volta che faceva rifornimento si faceva un buono; io stavo lì quando il Rinaldi faceva i conti ed alla fine di ogni mese, mese e mezzo il Rinaldi emetteva assegni; io ho visto solo assegni; il Rinaldi aveva dei problemi economici; posso dire che la fornitura singola gli costava più di un milione di Lire e veniva due volte la settimana; nel 2000 il rapporto fu interrotto; non ricordo il conteggio finale del dovuto; a.d.r.: si usava mettere il timbro sulla scheda carburante ad ogni rifornimento ma non si faceva fattura, Greco Francesco, anch esso ex dipendente, ha dichiarato: ero un dipendente della ditta De Marinis; dal luglio 1979 all ottobre 1998; sono benzinaio; a.d.r.: ho conosciuto il sig. Rinaldi Andrea; era un nostro cliente; si riforniva presso di noi con il suo autotreno; veniva due volte a settimana; non ricordo precisamente ma intorno al milione di lire era la cifra corrispondente al rifornimento che faceva in una volta; non pagava; emetteva dei buoni di pagamento a fine mese; e poi a fine mese doveva pagare ma non poteva; mi risulta che emetteva assegni o cambiali; finché io ho lavorato lì il Rinaldi era ancora un cliente; a.d.r.: non so se fosse emessa fattura al momento del rifornimento; a.d.r.: il rapporto tra il Rinaldi ed il De Marinis è durato più di tre anni; non c è mai stato alcun pagamento in contanti. I testi hanno, dunque, confermato l esistenza del rapporto ed anche la modalità di gestione dello stesso tra il De Marinis ed il Rinaldi; tuttavia, non sono emersi elementi in base ai quali poter quantificare il credito, conseguendone una valutazione generale di insufficienza del quadro probatorio che non può che ridondare in danno di chi agisce. Invero, non è dato sapere quali fossero i quantitativi di carburante rifornito al Rinaldi ogni settimana, né il prezzo del detto carburante al litro, né ancora la frequenza con la quale avveniva il rifornimento su base mensile (elementi questi che avrebbero consentito a questo Giudice di verificare se gli importi portati dagli assegni dalle cambiali potessero essere verosimilmente corrispondenti ai prezzi del carburante rifornito). Ne consegue il rigetto della domanda. La peculiarità della vicenda per cui è causa in particolare con riferimento alle insormontabili difficoltà probatorie che hanno condizionato l azione esperita dal De Marinis valgono a giustificare la

compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta la domanda; 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Nocera Inferiore, 23 novembre 2016 Il Giudice dott. Emanuela Musi