Nuovi obblighi comunitari

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Modulo 2: Nuovi obblighi comunitari In Europa negli ultimi anni vi sono state modifiche nelle normative che regolano la messa in commercio e l utilizzo delle sostanze e miscele chimiche, per l attuazione di due Regolamenti del Parlamento Europeo: Regolamento REACH (CE) n.1907/2006 - Registration Evaluation Autorization and Restriction of Chemicals; Regolamento n. 1272/2008 CE o CLP (Classification, Labelling and Packaging). Prima dell entrata in vigore di REACH e CLP la gestione comunitaria che disciplinava tale materia si basava su quattro principali strumenti giuridici, ora abrogati: 67/548/CEE classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; 1999/45/CE classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi; 76/769/CEE divieti e limitazioni di commercializzazione e uso di sostanze e preparati pericolosi; 793/93/CEE valutazione e controlli dei rischi presentati da sostanze esistenti. 1

Regolamento REACH (CE) n.1907/2006 Registration Evaluation Autorization and Restriction of Chemicals Entrato in vigore l'1/6/2007 ha sostituito buona parte della legislazione comunitaria fino ad allora in vigore. Introduce un sistema integrato per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche pericolose e non pericolose, prodotte o importate nella UE, nuovi obblighi per la loro gestione e nuove figure (fabbricante, importatore, distributore, fornitore, utilizzatore a valle). Esegue controlli su ogni sostanza commercializzata nell UE allegando ad ognuna, informazioni chimico fisiche, tossicologiche, eco tossicologiche e chiarimenti riguardanti gli usi. La registrazione delle sostanze comporta, per i fabbricanti e gli importatori, l obbligo di presentare all ECHA (Agenzia Europea Sostanze Chimiche) una serie di informazioni di base sulle loro caratteristiche. In base al principio NO DATA NO MARKET, senza la comunicazione dei dati richiesti all Agenzia, non è possibile effettuare l importazione e la commercializzazione di alcun prodotto chimico. Il regolamento prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all anno. IL REACH dispone quattro intervalli di quantità e quattro date per l adeguamento: da 1 a 10 t/anno: registrazione entro il 1 giugno 2018; da 10 a 100 t/anno: registrazione entro il 1 giugno 2018; da 100 a 1000 t/anno: registrazione entro il 1 giugno 2013; oltre le 1000 t/anno: registrazione entro il 30 novembre 2010. Le sostanze con caratteristiche di pericolo per la salute e/o per l ambiente più severe, quali la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità per la riproduzione, la persistenza, il bioaccumulo e la tossicità per gli organismi acquatici, devono essere registrate entro il 30/11/2010. La fase successiva prevista dal REACH per tale tipologia di prodotti, prevede una procedura di esame preliminare che porterà ad una autorizzazione specifica alla immissione sul mercato, alla restrizione per determinati utilizzi o, nei casi di più elevato rischio (sostanze molto preoccupanti sulla base di indicatori tossicologici ed ecotossicologici), anche al divieto della commercializzazione. Nell art. 31, comma 1 del REACH, sono riportate le prescrizioni generali e nell All. II sono illustrati i contenuti per la compilazione delle nuove SDS che devono essere fornite dal produttore ed a cui le aziende devono uniformarsi. Il 20/5/2010 è stata eseguita la revisione dell All. II che è stata pubblicata con il Regolamento 453/2010. 2

L Allegato II revisionato, è diviso in due parti che dispongono: Allegato I: nuovo formato per le SDS; obbligo di classificare ed etichettare le sostanze secondo regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP); la classificazione ed etichettatura delle miscele secondo CLP è invece facoltativa. Attuazione 1 dicembre 2010 Allegato II: oltre a obbligare le aziende a usare il nuovo formato per le SDS, impone la classificazione ed etichettatura non solo delle sostanze secondo regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), ma anche delle miscele. Attuazione 1 giugno 2015 Il fornitore deve trasmettere obbligatoriamente al destinario della sostanza o miscela (utilizzatore a valle) una SDS come da Art. 31 del REACH, redatta secondo l All. II di REACH modificato dal Reg. 453/2010 quando trattasi di: i. una sostanza classificata pericolosa ai sensi del CLP o una miscela classificata pericolosa ai sensi della Dir. 1999/45/CE; ii. una sostanza persistente, bioaccumulabile, tossica (PBT) e molto persistente, e molto bioaccumulabile (vpvb) (All.XIII); iii. una sostanza inclusa, ai sensi dell Art.59 del REACH, nell elenco di quelle candidate ad autorizzazione in quanto considerate altamente problematiche (SVHC - Substance of Very High Concern). Il fornitore la trasmette su richiesta anche per miscele non classificate pericolose ma contenenti: i. sostanze per le quali sono stati stabiliti valori limiti di esposizione nei luoghi di lavoro: TLV; ii. almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l ambiente a conc. pari o superiore 0,2% in vol. per preparati gassosi; pari o superiore 1% in peso per preparati diversi dai gassosi; iii. almeno una sostanza persistente, bioaccumulabile, tossica a conc. pari o superiore 0,1% in peso per preparati diversi dai gassosi. Per la registrazione al REACH di sostanze prodotte e importate in quantità superiore a 10 T/anno, è prevista l elaborazione del Chemical Safety Report (CSR - Relazione sulla Sicurezza Chimica) da presentare all ECHA, che descrive gli scenari di esposizione relativi ad un determinato e specifico utilizzo (usi identificati). Tale relazione deve essere allegata alla SDS (SDS estesa o rafforzata). 3

Per scenario di esposizione (ES) si intende: l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita ed il modo in cui il fabbricante o l importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l esposizione delle persone e dell ambiente. Questi scenari di esposizione possono coprire un processo o un uso specifico o usi specifici, se del caso. L ES fornisce informazioni utili al datore di lavoro ed al lavoratore per una corretta gestione e valutazione dell esposizione e del rischio. Come riportato nell art. 31.7 del REACH se non sono stati previsti tra gli usi e gli scenari proposti dal fornitore quelli applicabili alla propria attività lavorativa, l utilizzatore a valle per poter continuare l uso di tali sostanze, deve comunicarli al fornitore o all ECHA. Si mettono quindi in atto tutte le risorse finalizzate a garantire il trasferimento di nuove informazioni. Schema per l elaborazione di un nuovo ES (Scenario di Esposizione) Scenari d'esposizione Contenuti Titolo dello scenario d esposizione Descrizione dei processi e delle attività relative allo scenario d esposizione Condizioni operative: attività degli operatori, durata e frequenza dell esposizione alla sostanza; durata e frequenza delle emissioni nei vari comparti ambientali; quantità di sostanza usata in un periodo di tempo riferito ad una determinata attività; condizioni operative di utilizzo(ph, temperatura di processo, presenza di solventi ecc.) Forma fisica del prodotto contenente la sostanza; Concentrazione della sostanza o preparato; Misure di gestione dei rischi di popolazione, lavoratori e comparti ambientali; Gestione dei rifiuti per ridurre o evitare l esposizione della popolazione, dell ambiente alla sostanza nelle fasi di smaltimento o riciclaggio dei rifiuti; Stima dell esposizione con modelli di valutazione, misure e dati estrapolati da letteratura o ricerca; Verifica di compatibilità agli scenari di esposizione. 4

Per la valutazione dei rischi vengono inoltre definiti i livelli di esposizione alla sostanza al di sopra dei quali l uomo e l ambiente non dovrebbero essere esposti: DNEL (Derived no effect level): indica l esposizione globale per la quale non si dovrebbero avere effetti negativi sulla salute; PNEC (Predicted no effect concentration): indica la concentrazione ambientale che non dovrebbe dare effetti negativi su organismi nell ambiente. 5

Regolamento GHS e Regolamento n. 1272/2008 CE Regolamento GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical e Regolamento n.1272/2008 CE o CLP (Classification, Labelling and Packaging) A livello mondiale esistono diversi sistemi di classificazione ed etichettatura degli agenti chimici: una stessa sostanza può essere classificata "tossica" in un Paese e "non pericolosa" in un altro. Il GHS nasce con l obiettivo di eliminare queste differenze e di armonizzare i criteri per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, introducendo cambiamenti importanti riguardanti la comunicazione dei pericoli lungo la catena di approvvigionamento e coinvolgendo tutti gli attori nell ambito della produzione, immissione sul mercato ed utilizzo dei prodotti chimici. Tali fattori si rendono indispensabili per migliorare la protezione della salute umana e dell ambiente e per facilitare il commercio in tutte le parti del mondo. Nella Conferenza dell ONU su ambiente e sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro (1992), si decise di sviluppare un sistema globale armonizzato di classificazione, etichettatura delle sostanze chimiche e la redazione di Schede Dati sulla Sicurezza. Nel Dicembre del 2002 si adottò il sistema GHS da parte del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e si invitò di rendere operativo tale sistema all interno della Legislazione Europea. La prima edizione del GHS è stata del 2003; nel 2008 l Europa ha emanato il Regolamento n. 1272/2008 CE o CLP (Classification, Labelling and Packaging) introducendo così il sistema GHS di classificazione, di etichettatura e di imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Il 20/1/2009 è entrato in vigore questo Regolamento che abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45 CE che riguardavano la redazione delle Schede di Sicurezza per le sostanze pericolose e per i preparati ed apporta modifiche anche al Regolamento1907/2006 CE (REACH). Tale applicazione è obbligatoria a partire dall' 1/12/2010 per le sostanze e dall' 1/6/2015 per i preparati. 6

Quadro riassuntivo delle scadenze per classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose Anteriormente a 1/12/2010 Da 1/12/2010 a 1/6/2015 sostanze sostanze miscele A partire da 2/6/2015 sostanze e miscele 67/548 CLP 67/548 CLP 99/45 CLP CLP Classificazione Si Volontario Si Si Si Volontario Si Etichettatura Si Si No Si Si Si Si Imballaggio Si Si No Si Si Si Si Dall' 1/12/2010 all' 1/12/2012 per le sostanze presenti sugli scaffali per la vendita e immesse sul mercato prima del 1/12/2010, si potranno utilizzare i criteri della Dir. 67/548 per la classificazione, etichettatura ed imballaggio e le SDS potranno continuare ad essere quelle conformi all All. II del REACH, purchè non si sia resa necessaria una nuova classificazione di pericolo. Saranno coinvolti tutti i produttori, distributori, utilizzatori, indipendentemente dalla quantità prodotta, venduta o utilizzata. Rispetto al GHS il regolamento CLP considera anche gli aspetti dell imballaggio. Le due norme sono comunque simili e consentono ai paesi dell'ue di predisporre una classificazione ed etichettatura in linea con il GHS e quindi valide a livello mondiale. 7

Principali novità Regolamento CLP Il Regolamento CLP stabilisce i criteri per: Identificazione del Pericolo CLASSIFICAZIONE Comunicazione del Pericolo ETICHETTA, SDS Nella nuova etichettatura vi sono modifiche sostanziali. Le più evidenti (rispetto alla Dir. 67/548 CEE e Dir. 1999/45 CEE) riguardano la comunicazione del pericolo. Ogni sostanza o miscela pericolosa è "accompagnata" da: classe di pericolo, categoria di pericolo, pittogrammi di pericolo. Classe di pericolo Le sostanze sono classificate in 28 classi di pericolo (sostituisce il termine "categoria di pericolo"). n.16 classi di pericolo fisico: classificazione basata sulla sperimentazione; n.10 classi di pericolo per la salute umana: classificazione basata su dati epidemiologici sull uomo, sperimentazione, modelli strutturali; n.2 classi di pericolo per l ambiente: classificazione basata su sperimentazione e modelli. Classi di pericolo individuate dal CLP Pericoli di tipo fisico Pericoli per la salute umana Pericoli per l'ambiente esplosivi gas infiammabili aerosol infiammabili gas comburenti gas sotto pressione liquidi infiammabili solidi infiammabili sostanze e miscele autoreattive liquidi piroforici solidi piroforici tossicità acuta pericoloso per l'ambiente acquatico corrosione/irritazione cutanea pericoloso per lo strato di ozono danni rilevanti/irritazione oculare sensibilizzazione respiratoria e cutanea mutagenicità cancerogenicità tossicità riproduttiva tossicità a seguito di aspirazione tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione singola tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di 8

sostanze e miscele autoriscaldanti sostanze e miscele che a contatto con acqua sviluppano gas infiammabili liquidi comburenti solidi comburenti perossidi organici sostanze e miscele corrosive per i metalli esposizione ripetuta Categoria di pericolo Indica la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo e ne specifica la gravità. Alcuni delle più importanti categorie di pericolo: Gas infiammabile (Cat.1, 2) Aerosol infiammabile (Cat.1, 2) Liquido infiammabile (Cat.1, 2, 3) Solido infiammabile (Cat.1, 2) Liquido comburente (Cat.1, 2, 3) Solido comburente (Cat.1, 2, 3) Sostanza o miscela corrosiva per metalli (Cat.1) Tossicità acuta (Cat.1, 2, 3 e 4) Corrosione/irritazione cute (Cat. 1A, 1B, 1C/ Cat.2) Lesioni oculari gravi/irritazione oculare (Cat. 1/ Cat.2) Sensibilizzanti delle vie respiratorie (Cat.1) Sensibilizzanti della pelle (Cat.1) Mutagenicità delle cellule germinali (Cat. 1A, 1B, e 2) Cancerogenicità (Cat. 1A, 1B, e 2) Tossicità per la riproduzione (Cat. 1A, 1B, 2, allattamento) Tossicità specifica su organi bersaglio (STOT) - esposizione singola (Cat. 1, 2 e 3) Tossicità specifica su organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta (Cat. 1 e 2) Tossicità in caso di aspirazione (Cat.1) Pittogrammi di pericolo I simboli sono sostituiti da 9 pittogrammi di pericolo (All. I e V); i pittogrammi sono a forma di losanga con fondo bianco, bordo rosso e simbolo nero. Ogni pittogramma copre 1/15 della superficie dell etichetta armonizzata. Non misura meno di 1-2 cm. 9

Alcune variazioni rispetto alla vecchia normativa: Il simbolo della croce di sant Andrea (nocivo) è sostituito per le sostanze tossiche classificate categoria 4, con un punto esclamativo (effetti lievi per la salute); Il simbolo del teschio (tossico) e la croce di sant Andrea (nocivo) è sostituito per le sostanze sensibilizzanti, mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione, tossiche per particolari organi bersaglio, con una persona danneggiata (gravi effetti per la salute). Pittogrammi di pericolo - Pericoli Fisici Simboli secondo Dir. 67/548/CEE Pittogrammi All.V Regol. 1272/2008 Classe e Categoria Pericolo GHS01 Esplosivi instabili Sostanze e miscele autoreattive tipi A e B Perossidi organici tipi A e B GHS02 Gas infiammabili Cat.Per. 1, 2 Aerosol infiammabili Cat. Per. 1, 2 Liquidi e solidi infiammabili Cat. Per. 1, 2 Perossidi organici Tipi B, C, D, E, F ecc... GHS03 GHS04 Gas Comburenti Cat. Per. 1 Liquidi e solidi comburenti Cat. Per. 1, 2, 3 Gas sotto pressione Gas Liquefatti Gas compressi Gas liquefatti refrigerati Gas disciolti 10

Corrosivo per metalli Cat. Per. 1 GHS05 Pittogrammi di pericolo - Pericoli per la salute umana Simboli secondo Dir. 67/548/CEE Pittogrammi All.V Regol. 1272/2008 Classe e Categoria Pericolo GH05 Corrosione cutanea Categoria Pericolo 1A, 1B, 1C Gravi lesioni oculari Categoria Pericolo 1 GHS06 Tossicità acuta (orale, cutanea, inalazione) Cat. Per. 1, 2, 3 GHS07 Irritazione cutanea Cat. Per. 1-2 Irritazione oculare Cat. Per. 2 Sensibilizzazione cutanea Cat.Per. 1 Irritazione vie respiratorie Tossicità acuta (orale, cutanea, inalazione) Cat. Per. 4 Tossicità specifica organi bersaglio Esposizione singola Cat. Per. 3 GHS08 Sensibilizzazione vie respiratoria Cat. Per. 1 Cancerogenicità, Mutagenicità cellule germinali, Tossicità per riproduzione Cat. Per. 1A, 1B, 2 Tossicità specifica organi bersaglio - espos. singola - ripetuta Cat. Per.1, 2 Pericolo caso aspirazione Cat. Per. 1 11

Pittogrammi di Pericolo - Pericoli per l'ambiente Simboli secondo Dir. 67/548/CEE Pittogrammi All.V Regol. 1272/2008 Classe e Categoria Pericolo GH09 Pericoloso per ambiente acquatico: Pericolo acuto Cat. 1 Pericolo cronico Cat. 1 e 2 12

Principali novità Regolamento CLP Le frasi di rischio (R) sono sostituite con le indicazioni di pericolo H (Hazard Statements): L'indicazione di pericolo contraddistingue una classe o categoria di pericolo e descrive la natura di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo. Il grado di pericolo è indicato dalla lettera H seguita da un numero a tre cifre ed identifica il tipo di pericolo della sostanza o miscela pericolosa, quindi: 1. Pericoli fisici: H2 2. Pericoli per la salute umana: H3 3. Pericoli per l ambiente: H4 Ad esempio: H224: Liquido e vapori altamente infiammabili H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili H226: Liquido e vapori infiammabili H300: Letale se ingerito H301: Tossico se ingerito H302: Nocivo se ingerito H400: Molto tossico per gli organismi acquatici H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Frasi supplementari per UE e non GHS (All. II): EU + tre cifre (0 + il numero della vecchia indicazione R) EUH 032: A contatto con gli acidi libera gas molto tossici EUH 070: Tossico per contatto oculare EUH 071: Corrosivo per le vie respiratorie Ulteriori frasi di pericolo: al codice a tre cifre sono aggiunte le lettere (All. VI): I = inalato F = può nuocere alla fertilità f = sospettato di nuocere alla fertilità D = può nuocere al feto d = sospettato di nuocere al feto...quindi: H350I: può provocare il cancro se inalato H360F: può nuocere alla fertilità H360D: può nuocere al feto 13

H361f: sospettato di nuocere alla fertilità H361d: sospettato di nuocere al feto H360F: può nuocere alla fertilità H360FD: può nuocere alla fertilità, può nuocere al feto Le frasi di sicurezza (S) sono sostituite con consigli di prudenza P (Precautionary Statements) (All.IV): Il Consiglio di prudenza descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento. E indicato dalla lettera P seguita da tre cifre che indicano le misure raccomandate per prevenire o ridurre al minimo effetti nocivi. P1: Consigli di prudenza di carattere generale Ad esempio: P103: leggere l etichetta prima dell uso P2: Consigli di prudenza - prevenzione Ad esempio: P271: Utilizzare soltanto all aperto o in luogo ben ventilato P3: Consigli di prudenza - reazione Ad esempio: P350: Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone P4: Consigli di prudenza - conservazione Ad esempio: P403: Conservare in luogo ben ventilato P5: Consigli di prudenza - smaltimento Ad esempio: P501: Smaltire il prodotto/recipiente in... 14

Avvertenze: L' Avvertenza è una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo. Si distinguono due gradi di pericolo: pericolo: avvertenza per le categorie di pericolo più gravi; attenzione: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi. Ad esempio: in un prodotto infiammabile di categoria 3 o tossico di categoria 4 l'indicazione di pericolo è sostituita da un'avvertenza: attenzione. Altra modifica alla terminologia utilizzata: "molto tossico" è sostituito da "letale". 15

Criteri di classificazione Si riportano di seguito due criteri di classificazione; la lista completa dei criteri di classificazione si trova nel Regolamento 1272/2008, All. I Per liquido infiammabile si intende un liquido avente un punto di infiammabilità non superiore a 60 C. Un liquido infiammabile è classificato in una delle 3 categorie di questa classe, secondo la Tab. 2.6.1 Tab 2.6.1 - Criteri di classificazione dei liquidi infiammabili Categoria Criteri 1 Punto infiammabilità 23 C e punto di ebollizione iniziale 35 C 2 Punto infiammabilità 23 C e punto di ebollizione iniziale 35 C 3 Flash point 23 C e 60 C Sull etichetta delle sostanze e miscele che corrispondono ai criteri di classificazione di questa classe di pericolo figurano gli elementi indicate nella tabella 2.6.2. 16

Tab 2.6.2 - Liquidi infiammabili - Elementi dell etichetta Classificazione Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Pittogrammi GHS Avvertenza Pericolo Pericolo Pericolo Indicazioni pericolo H224: liquido e vapore altamente infiammabile H225: liquido e vapore facilmente infiammabile H226: liquido e vapore infiammabile Consiglio prudenza - Prevenzione P210, P233, P240, P241, ecc... P210, P233, P240, P241, ecc... P210, P233, P240, P241, ecc... Consiglio prudenza - Reazione P303 + P361 + P353 + 370 + 378 P303 + P361 + P353 + 370 + 378 P303 + P361 + P353 + 370 + 378 Consiglio prudenza - Conservazione Consiglio prudenza - Smaltimento P403 + P325 P403 + P325 P403 + P325 P501 P501 P501 17

Tossicità acuta Per tossicità acuta (comma 3.1) si intende la proprietà di una sostanza o miscela di produrre effetti nocivi che si manifestano in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea di una dose unica o di più dosi ripartite nell arco di 24 ore, o in seguito ad una esposizione per inalazione di 4 ore. È differenziata in: tossicità acuta per via orale, tossicità acuta per via cutanea, tossicità acuta per inalazione. Le sostanze possono essere classificate in una delle 4 categorie di tossicità acuta per via orale, cutanea, inalazione, in base ai valori indicati nella tabella 3.1.1. I valori di tossicità acuta sono espressi in valori DL50 (orale o cutanea), CL50 (inalazione) o in stime di tossicità acuta (STA). Tab 3.1.1 - Categorie di pericolo di tossicità acuta e corrispondenti a stime di tossicità acuta (STA) Via di esposizione Orale (mg/kg peso corporeo) Cutanea (mg/kg peso corporeo) Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 STA 5 5 < STA 50 50 < STA < 300 300 < STA < 2000 STA 50 50 < STA 200 200 < STA < 1000 1000 < STA < 2000 Gas (ppmv) STA 100 100 < STA 500 500 < STA < 2500 2500 < STA < 20000 Vapori (mg/l) STA 0,5 0,5 < STA 2 2 < STA < 10 10 < STA < 20 Polveri e nebbie (mg/l) STA 0,05 0,05 < STA 5 0,5 < STA < 1 1 < STA < 5 18

Tab 3.1.3 - Tossicità acuta: Elementi dell etichetta Classificazione Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Pittogrammi GHS Avvertenza Pericolo Pericolo Pericolo Attenzione Indicazione pericolo - orale H300: letale se ingerito H300: letale se ingerito H3001: tossico se ingerito H300: nocivo se ingerito Indicazione pericolo - cutaneo H310: letale a contatto pelle H310: letale a contatto pelle H311: tossico a contatto pelle H312: nocivo a contatto pelle Indicazione pericolo - inalazione H310: letale se inalato H310: letale se inalato H311: tossico se inalato H312: nocivo se inalato Consigli prudenza - Prevenzione (Tossicità orale) P264, P270 P264, P270 P264, P270 P264, P270 Consigli prudenza - Reazione (Tossicità orale) P301 + P310, P321, P330 P301 + P310, P321, P330 P301 + P310, P321, P330 P301 + P312, P330 Consigli prudenza - Conservazione (Tossicità orale) Consigli prudenza - Smaltimento (Tossicità orale) P405 P405 P405 P501 P501 P501 P501 Consigli prudenza - Prevenzione (Tossicità cutanea) P262, P264, P270, P280 P262, P264, P270, P280 P280 P280 Consigli prudenza - Reazione (Tossicità cutanea) P302 + P350, P310, P322, P361, P363 P302 + P350, P310, P322, P361, P363 P302 + P352, P312, P322, P361, P363 P302 + P352, P312, P322, P363 Consigli prudenza - Conservazione (Tossicità cutanea) P405 P405 P405 Consigli prudenza - Prevenzione (Tossicità inalazione) P260, P271, P284 P260, P271, P284 P261, P271 P261, P271 19

Consigli prudenza - Reazione (Tossicità inalazione) P304 + P340, P310, P320 P304 + P340, P310, P320 P304 + P340, P311, P321 P304 + P340, P312 Consigli prudenza - Conservazione (Tossicità inalazione) P403 + P233, P405 P403 + P233, P405 P403 + P233, P405 Consigli prudenza - Smaltimento (Tossicità inalazione) P501 P501 P501 Criterio di classificazione Tossicità acuta orale (rispetto al DL 50) Avvertenza Pericolo Letale Pericolo Letale Pericolo Letale Attenzione Nocivo CLP CLP Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 DSP Molto tossico T+R28 Tossico T+R25 Tossico T+R25 Nocivo Xn R22 DL50 (mg/kg) DL50<5 5<DL50<25 50<DL50<200 300<DL50<200 20