Regolamento del Collegio Docenti

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Regolamento del Collegio Docenti Regolamento del Collegio Docenti Ed. 1 - Rev. 1 REG_CD 25/03/2011 - p. 1/6

Regolamento del Collegio Docenti PREMESSA Art. 1 Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative; in particolare per quanto attiene a: a) l adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto di istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento; b) la programmazione generale dell attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali definiti dai vigenti ordinamenti e con il progetto educativo dell Istituzione; c) l elaborazione e la deliberazione della parte didattica del Progetto d Istituto; d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo; e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili. Il Collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito attribuitogli dalla normativa in vigore rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Art. 2 Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato ad una calibrata programmazione e all effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale. Art. 3 E ammessa alla riunione la sola componente docente oltre al Dirigente Scolastico, salvo diversa deliberazione collegiale, sempre e comunque a maggioranza qualificata (metà più uno dei votanti). Art. 4 Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un attiva partecipazione ai lavori. LA CONVOCAZIONE Art. 5 Il Collegio dei Docenti si insedia all inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi le necessità. La comunicazione dell O.d.g. deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso utilizzando strumenti idonei che favoriscano l accesso alle informazioni per tutti i docenti. È consentita la convocazione pag. 2/6 - Regolamento del Collegio Docenti

telematica (mail, pubblicazione sul sito della scuola). In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l O.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima. Art. 6 Il Collegio, anche su iniziativa di un solo componente, può deliberare l inserimento di uno o più punti all O.d.g. per la seduta successiva. Art. 7 Contestualmente alla convocazione del Collegio, la Presidenza rende pubblico tutto il materiale informativo in merito agli argomenti all ordine del giorno. ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA Art. 8 Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare: apre e chiude la seduta; dà la parola, guida e modera la discussione; cura l ordinato svolgersi dei lavori; stabilisce la sequenza delle votazioni. Art. 9 In caso si assenza del Dirigente viene nominato, di preferenza tra i collaboratori, un sostituto che ne assume tutte le funzioni. Art. 10 Il Segretario del Collegio, designato di norma dal Dirigente Scolastico tra i docenti, sovrintende alla stesura del processo verbale, che deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione; se richiesto ne dà lettura. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, fanno parte integrante del medesimo verbale oggetto di approvazione. Art. 11 Dal quinto giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà inviato a tutti gli insegnanti dal segretario designato e depositato in presidenza, perché sia possibile richiederne in forma scritta eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva. ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO Art. 12 Il Collegio dei docenti opera in coerenza con le attribuzioni definite dallo Statuto dell Istituzione formativa. Più in dettaglio elabora la parte didattica de Progetto di Istituto, tenendo conto degli indirizzi generali per le attività della scuola, delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di Istituto, delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti. Inoltre pag. 3/6 - Regolamento del Collegio Docenti

il Collegio dei docenti, nell esercizio dell autonomia didattica, organizzativa, e dell autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo: cura la programmazione dell azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più idoneo alla loro tipologia e ai ritmi di apprendimento degli studenti; formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per l assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento e/o riorientamento scolastico; provvede che la scelta, l adozione e l utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti con il Progetto di Istituto e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività; propone al Dirigente la stipula di contratti di prestazione d opera con esperti al fine di garantire l arricchimento dell offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. Art. 13 Per migliorare la propria organizzazione il Collegio dei docenti si può articolare in commissioni di lavoro. Ogni commissione può articolarsi in sottocommissioni finalizzate allo studio e al raggiungimento di obiettivi specifici e alla realizzazione di servizi prefissati dal Progetto di Istituto. Art. 14 Il coordinatore delle commissioni e sottocommissioni è di norma il docente designato dal collegio per la funzione o, in via subordinata, un docente eletto fra i membri della commissione. Art. 15 Il Dirigente scolastico, i rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Istituto e i docenti con funzione di coordinamento delle diverse aree costituiscono la Commissione di Coordinamento che ha il fine di: predisporre il Progetto di Istituto; favorire la gestione unitaria di tutte le attività previste dal Progetto di Istituto; assicurare la maggior qualità possibile ai processi formativi; attuare una valutazione dell efficacia del Progetto di Istituto; sovrintendere all informazione, al sito web e a tutto ciò che riguarda l immagine pubblica dell Istituto. La commissione di Coordinamento si riunisce su iniziativa del Dirigente Scolastico secondo un calendario fissato dal Dirigente stesso ogni anno scolastico. In particolare, per quanto riguarda il primo punto, la Commissione avrà il compito di predisporre per il Collegio di fine anno scolastico un quadro il più possibile organico di tutti i progetti che si intendono attuare nel corso dell anno scolastico successivo. pag. 4/6 - Regolamento del Collegio Docenti

Art. 16 I progetti da inoltrare alla Commissione di Coordinamento, possono provenire da: Riunioni per dipartimenti Consigli di classe Genitori Studenti Personale ATA Ogni iniziativa proposta deve contenere tutti gli elementi descrittivi necessari a valutarne l efficacia. VALIDITÀ DELLE SEDUTE Art. 17 Il segretario procede all appello nominale per verificare il numero dei presenti. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti. Art. 18 Tutte le assenze relative all intera seduta o parte di essa devono essere giustificate. Art. 19 Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente. LAVORI DELLE SEDUTE La discussione Art. 20 I lavori del Collegio si aprono con l approvazione del verbale della seduta precedente; con decisione unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo il diritto d intervento per chi intenda proporre rettifiche. Art. 21 E possibile richiedere di modificare la successione dei punti all O.d.g.. La richiesta viene accolta se approvata con maggioranza relativa. Art. 22 Sugli argomenti compresi all O.d.g. i docenti si iscrivono a parlare durante la seduta. Art. 23 Il Presidente nel concedere la parola segue l ordine delle iscrizioni a parlare. Art. 24 Nessun docente può, di norma, iscriversi a parlare più di una volta per ogni punto all O.d.g., oltre all eventuale dichiarazione di voto. Art. 25 La durata degli interventi nella discussione di ogni punto al O.d.g. non può superare i 5 minuti; il docente che presenta la proposta di delibera, ha a disposizione altri 3 minuti per l illustrazione della stessa. pag. 5/6 - Regolamento del Collegio Docenti

Art. 26 Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola. Art. 27 Ogni docente ha diritto di replica una sola volta per ogni argomento all Ordine del giorno per un tempo non superiore a due minuti. Art. 28 Gli emendamenti alla proposta di delibera vanno presentati per iscritto. Art. 28 bis Le comunicazioni del Dirigente Scolastico in apertura di seduta, così come i temi o i quesiti posti dai membri del Collegio in relazione al punto Varie conclusivo della seduta, non sono di norma soggetti a discussione. Le votazioni Art. 29 Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto. Art. 30 Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento. Art. 31 Tutte le votazioni avvengono per voto palese. Un componente del Collegio può chiedere il voto per appello nominale. Art. 32 Una proposta di delibera è approvata: se votata all unanimità; se votata a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto degli astenuti non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza. Art. 33 Conclusa la votazione, il Presidente proclama i risultati della stessa. Art. 34 Le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste. Art. 35 Il Collegio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica del regolamento. Per l approvazione di tale proposta è richiesta la maggioranza relativa (metà più uno dei votanti). pag. 6/6 - Regolamento del Collegio Docenti