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CHECK LIST PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEI PRINCIPALI OBBLIGHI DOCUMENTALI E DI ORGANIZZAZIONE DELLA CUREZZA PRINCIPALI OBBLIGHI CUREZZA SUL LAVORO Sommario 1. FINALITA E USO DEL DOCUMENTO... 2 2. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA CUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO...3 3. INDAGINE RELATIVA ALL ORGANIZZAZIONE DELLA CUREZZA IN AZIENDA... 4 4. VALUTAZIONE DEI RISCHI... 5 5. FORMAZIONE INFORMAZIONE DEI LAVORATORI... 6 6. PRINCIPALI SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO... 7 TELEFO e FAX: 0174/490209 CELL. 392/9484611 www.dbconsulenze..it

1. FINALITA E USO DEL DOCUMENTO Il D.Lgs. 81/08 prevede anche nelle attività d ufficio più semplici, comprese quelle svolte dai Consulenti del lavoro, il rispetto di numerosi obblighi finalizzati alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Le problematiche da affrontare sono molte e comportano un impegno in prima persona da parte del datore di lavoro, sul quale gravano i principali oneri e responsabilità di carattere penale. E importante precisare che le disposizioni di tutela previste dal decreto si applicano non solo in presenza di lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Sono infatti inseriti nella definizione di lavoratore i soci lavoratori, gli associati in partecipazione, e praticamente tutte le tipologie di lavoratori ed assimilati, compresi gli stagisti, i tirocinanti, gli allievi (nel caso in cui svolgano attività di laboratorio, videoterminali compresi), indipendentemente dal fatto che sia percepita o meno una retribuzione. I lavoratori a progetto rientrano nella responsabilità del datore di lavoro solo se operano presso i luoghi di lavoro dello stesso. Il nuovo decreto ha inoltre esplicitato gli obblighi in materia di sicurezza anche per: Lavoro in somministrazione; Distacco del lavoratore; Prestazioni occasionali accessorie; Lavoratori a domicilio; Lavoro a distanza. Il presente documento individua in modo schematico e si sottolinea non esaustivo, i principali obblighi documentali, di valutazione dei rischi, di organizzazione della sicurezza, di formazione ed informazione dei lavoratori per piccoli uffici, e le sanzioni previste dalla norma (alcuni obblighi di tipo formale, pur sanzionati, quali ad esempio la comunicazione annuale del nominativo del RLS all INAIL, non sono stati inseriti in quanto ancora non operativi). Esso vuol essere una traccia per consentire al datore di lavoro di fare il punto sulla propria situazione aziendale, mettendolo nelle condizione di programmare gli interventi di adeguamento. Nella check-list si seguito proposta, le risposte negative rappresentano punti di non conformità. In ogni caso, presso i nostri uffici, al n. tel.0174 490209 E - mail info@dbconsulenze.it, un nostro incaricato sarà disponibile per rispondere ai Vostri eventuali quesiti. TELEFO e FAX: 0174/490209 CELL. 392/9484611 www.dbconsulenze..it

2. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA CUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO PUNTO VERIFICARE LA PRESENZA, IN AZIENDA, DELLA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO INDICATA RISPOSTA 1 Licenza d'uso o certificato di agibilità con destinazione ad uso ufficio odirezionale dei locali aziendali 2 Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, completa degli allegati obbligatori (L. 46/90 D. 37/08) 3 Denuncia dell'impianto di messa a terra (comunicazione ARPA regionale e all ISPESL ai sensi del D.P.R. 462/01) 4 Verifica periodica dell'impianto di messa a terra da parte di organismo notificato ai sensi del D.P.R. 462/01 (da fare ogni 5 anni) 5 Dichiarazione di conformità dell'impianto termico (L. 46/90 D. 37/08) (obbligatoria se l impianto è stato realizzato successivamente al 27 marzo 2008) 6 Libretto di impianto termico libretto centrale 7 Verbali manutenzione periodica dell'impianto termico e climatizzazione 8 Registro degli infortuni vidimato TELEFO e FAX: 0174/490209 CELL. 392/9484611 www.dbconsulenze..it

3. INDAGINE RELATIVA ALL ORGANIZZAZIONE DELLA CUREZZA IN AZIENDA PUNTO VERIFICARE LA PRESENZA, IN AZIENDA, DELLA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO INDICATA *)E stato nominato dal datore di lavoro il RSPP (Responsabile del serviziodi prevenzione e protezione)? (La nomina del RSPP non deve essere più formalizzata presso l ASL e la Direzione Provinciale del Lavoro, bensì indicata nel documento di valutazione dei rischi) *)Se detto incarico è svolto direttamente dal datore di lavoro, ha frequentato il corso di 16 ore conforme al DM 16.01.1997? Se l incarico RSPP è stato affidato a persona diversa dal datore di lavoro, la stessa è in possesso dei requisiti previsti dall art. 32 comma 2 del D.lgs. 81\2008? E stato nominato il Medico Competente (obbligatorio in presenza di Videoterminalisti, ovvero lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munitadi videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore o più settimanali)? E presente presso la sede aziendale almeno un addetto alla prevenzioneincendi, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 4 ore per attività a rischio d incendio basso, conforme al DM 10 marzo 1998? E presente presso la sede aziendale almeno un addetto al primosoccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di 12 ore per aziende del gruppo B o C, conforme al DM 388\2003? E stato nominato dai lavoratori il proprio Rappresentante dei Lavoratoriper la Sicurezza? RISPOSTA TELEFO e FAX: 0174/490209 CELL. 392/9484611 www.dbconsulenze..it

*)Il D.lgs. 626\94 aveva previsto una deroga per i datori di lavoro che avevano formalizzato l assunzione dell incarico RSPP presso l ASL entro il 31.12.1996. Il nuovo testo unico prevede anche per essi l aggiornamento della formazione specifica. PUNTO 4. VALUTAZIONE DEI RISCHI VERIFICARE LA PRESENZA, IN AZIENDA, DELLA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO INDICATA Il datore di lavoro ha provveduto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri paesi). Il datore di lavoro ha coinvolto nella valutazione dei rischi il medico competente e il RLS? Il datore di lavoro ha elaborato il documento di valutazione dei rischi (con contenuti conformi all art. 29 del D.lgs. 81\08)? *)In sostituzione del documento di valutazione dei rischi, il datore di lavoro ha autocertificato l effettuazione della valutazione dei rischi? (Possibile fino a 10 lavoratori) Il documento di valutazione dei rischi presenta data certa? (Obbligatoria dal 1 gennaio 2009) Il datore di lavoro ha provveduto ad elaborare un piano di emergenza? (Obbligatorio in presenza di 10 o più dipendenti) Il datore di lavoro ha provveduto ad elaborare il DUVRI (documentounico valutazione rischi interferenziali)? (Obbligatorio in caso di contratti d appalto, d opera o di somministrazione secondo art.26 del D.lgs 81\08) RISPOSTA *)D.lgs. 81\2008, art. 29 comma 5): I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre TELEFO e FAX: 0174/490209 CELL. 392/9484611 www.dbconsulenze..it

il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g). 5. FORMAZIONE INFORMAZIONE DEI LAVORATORI PUNTO OLTRE A QUANTO INDICATO AI PUNTI 13 E 14, VERIFICARE IL RISPETTO DEI SEGUENTI OBBLIGHI FORMATIVI-INFORMATIVI 23 Tutti i lavoratori sono stati sottoposti ad un percorso informativo in conformità ai contenuti previsti dal DM 16 gennaio 1997 e art. 36-37? 24 I lavoratori videoterminalisti hanno ricevuto informazione formazione specifiche, in conformità all art. 177 del D.lgs. 81/2008? 25 II dirigenti e i preposti hanno ricevuto una formazione specifica? 26 Tutti i lavoratori sono stati addestrati circa il comportamento da tenere in caso di emergenza? 27 L RLS interno, se nominato, ha partecipato al corso di formazione di cui all art. 37 commi 10 e 11 del D.lgs. 81/2008? 28 La formazione-informazione dei lavoratori è documentata? 29 I corsi di primo soccorso sono aggiornati entro 3 anni dalla data di conclusione degli stessi? 30 Il datore di lavoro indice almeno una volta all anno la riunione prevista dall art. 35 del D.lgs. 81\2008? (obbligatoria in presenza di più di 15lavoratori). 31 Il datore di lavoro coinvolge almeno una volta all anno i lavoratori in un esercitazione pratica di gestione delle emergenze? (obbligatorio in presenza di 10 o più dipendenti) RISPOSTA TELEFO e FAX: 0174/490209 CELL. 392/9484611 www.dbconsulenze..it

6. PRINCIPALI SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO Arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da 5.000 a 15.000 euro: Arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 3.000 a 10.000 euro Arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da 1.500 a 6.000 euro Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 800 a 3.000 euro Arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.000 a 5.000 euro omissione della valutazione dei rischi mancata adozione del documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione ove possibile) documento di valutazione dei rischi incompleto; mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). - per non aver provveduto alla nomina del Medico Competente (ove prevista). - per non aver formato i propri lavoratori e il loro rappresentante. per non aver provveduto alla designazione dei lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso e gestione delle emergenze; Per non aver informato i propri lavoratori. - per non aver convocato la riunione periodica prevista dall art. 35 (ove prevista). Fermo restando l applicazione del D.Lgs. 758\94 Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI CUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO. TELEFO e FAX: 0174/490209 CELL. 392/9484611 www.dbconsulenze..it

Si evidenzia, inoltre, che tra le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l adozione del provvedimento di sospensione dell attività sono comprese: la mancata formazione dei lavoratori, l omessa valutazione dei rischi, la mancata nomina del RSPP. Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che le informazioni contenute innquesto messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente la DBCONSULENZE TELEFO e FAX: 0174/490209 CELL. 392/9484611 www.dbconsulenze..it