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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Territoriale del Lavoro di Perugia Servizio Ispezione del lavoro U.O. Vigilanza Tecnica Dott. Ing. Salvatore Scutellà e-mail: sscutella@lavoro.gov.it

Cenni Normativi Art. 18, D.Lgs. n. 81/2008 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: L) adempiere agli obblighi di informazione, f ormazione e addestramento di cui agli art. 36 e 37; Definizione:Formazione art. 2, c. 1, lett. aa) del TU Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 2

Gli obblighi di formazione: art. 37 TU 1. a) b) Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una FORMAZIONE sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Art. 37, co. 1, arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro 3

Gli obblighi di formazione: art. 37 TU 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l Accordo di cui al comma 2. 4

Gli obblighi di formazione: art. 37 TU Quando? 4. La formazione e, ove previsto, l addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell inizio dell utilizzazione per la somministrazione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 5

Tasselli importanti e attesi da tempo, nella disciplina della formazione in materia di sicurezza, introdotta dal D.Lgs 81/08 sono: Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011(art. 37 D.Lgs. 81/08) Accordo Stato-Regioni n. 223 del 21 dicembre 2011(art. 34 D.Lgs. 81/08) Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012(art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/08) entrata in vigore il 12 marzo 2013 4) Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37 comma 2 del D.Lgs 81/08 del 25 Luglio 2012 Linea applicative Si chiarisce in parte, attraverso l identificazione di indirizzi uniformi a livello nazionale e si forniscono a tutti gli operatori e agli organi di vigilanza indicazioni essenziali per l organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa. 6

Il terzo periodo della Premessa dell accordo ex art. 37 del D.Lgs 81/08 puntualizza che la formazione in parola è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I D.Lgs 81/08 o da altre Norme, relative a mansioni o attrezzature particolari. Esiste cioè l obbligo formativo specifico a carico del datore di lavoro e differente rispetto a quella di cui all articolo 37 in presenza di disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali (sempre rispetto a quelle di cui all articolo 37, citato), contenute nei Titoli del d.lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I o in altre Norme di Legge, e che oltre a prevedere una formazione integrativa in merito a rischi specifici individuino in modo dettagliato: percorsi formativi con molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela, che richiedono corsi ad hoc. 7

Esempio tipico di Norma di legge speciale è il DPR n. 177 del 14 settembre 2011, relativo alla regolamentazione dei lavori nei c.d. Ambienti Confinati, prevede altresì, all articolo 2, comma 1, lettera b), l integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell articolo 21, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del D.P.R. n. 177/2011 la formazione dei lavoratori familiari e dei lavoratori autonomi che compiono opere e servizi è OBBLIGATORIA e non FACOLTATIVA. 8

Sono da considerare norme speciali Formazione aggiuntiva La formazione individuata, ai sensi dell articolo 73, comma 5, del testo unico, in ordine a determinate attrezzature di lavoro, in base all accordo in Conferenza Stato-Regioni approvato in data 22 febbraio 2012; 2012 (Piattaforme di lavoro mobili elevabili, Gru a torre, Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, Trattori agricoli o forestali, Macchine movimento terra, Pompa per calcestruzzo); La formazione di cui all articolo 116 e 136 d.lgs. n. 81/2008 (formazione per chi utilizza sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, e ponteggiatori) attraverso quanto previsto nell allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 (I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi); La formazione di cui all articolo 258 del d.lgs. n. 81/2008 in relazione ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto. (In quanto possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all articolo 10, comma 2, lettera h), della Legge 27 marzo 1992, n. 257. 9

Viceversa, NON costituiscano norme speciali, nel senso appena indicato,disposizioni quali, sempre solo a titolo esemplificativo, quelle: di cui all articolo 169, comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei carichi; all articolo 177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature munite di videoterminali; Cioè tutte le volte nelle quali si parli, come negli esempi citati, di formazione adeguata o si usino formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi stessi. La formazione relativa ai rischi di specifico riferimento va effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella 10 parte denominata Formazione specifica.

Gli accordi non chiariscono in modo netto, il tema della formazione e l addestramento all uso di DPI di 3 categoria (..), prevista ai sensi dell art. 77 comma 4 lettera H, e 77 comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 (il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei DPI). DPI TERZA CATEGORIA - D.Lgs. 475/92 Sono DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente e comunque: Protezione delle vie respiratorie da aerosol solidi, liquidi o gas ; Protezioni isolanti, comprese quelle per immersione subacquea; DPI contro le aggressioni chimiche e le radiazioni ionizzanti; DPI per ambienti con temperature > 100 C oppure < -50 C; DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; DPI per attività che espongano a tensioni elettriche pericolose; 11

Pertanto in assenza di norme speciali, la formazione avviene nell ambito dell articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 in relazione della valutazione dei rischi specifici. 12

13

Durata minima in base alla classificazione dei settori di cui allegato 2 (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze Ateco 2002-2007) 1) 4 ore per i settori della classe di rischio basso 2) 8 ore per i settori della classe di rischio medio 3) 12 ore per i settori della classe di rischio alto Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all entità dei rischi effettivamente presenti, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

Ad esempio per tutti i Lavori in Quota in cui l'imbracatura e il cordino sono sistemi di sicurezza e non di accesso e posizionamento,cioè non è lavoro su fune, al lavoratore deve essere fornita informazione, formazione ed addestramento su rischi, utilizzo DPI III categoria, procedure di lavoro, ecc. ai sensi dell'art. 77 comma 5. Tutto questo può essere erogato dal datore di lavoro se può dimostrare competenza ed esperienza (cfr. art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 comma 5: L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro ), altrimenti il datore di lavoro affida il compito formativo a persone o enti competenti. La formazione e l addestramento all uso di altre attrezzature e DPI di terza categoria, avviene nell ambito della formazione specifica dell art. 37, in relazione della valutazione dei rischi specifica. Nulla vieta, comunque, che nel programma formativo possano essere inseriti ed esplicitati i contenuti dell allegato XXI o parte di esso.

Esemplificando: 1)Per il lattoniere, l'antennista e così via: formazione e addestramento per DPI Terza Categoria secondo l'art. 77 D.Lgs. n. 81/2008; 2)Per il montatore di ponteggi (Preposto o Addetto): solo formazione in base all'allegato XXI della durata di 28 ore che già ingloba formazione e addestramento DPI Anticaduta; 3)Per il lavoratore su fune (Addetto): formazione in base all'allegato XXI della durata di 32 ore, che già include formazione e addestramento DPI Anticaduta; 4)Per il preposto lavoro su fune: formazione in base all'allegato XXI della durata di 32 ore che già include la formazione e addestramento DPI Anticaduta, più (ad esempio) 8 ore di formazione specifica per i preposti, per un totale di 40 ore 16 complessive.

I lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento In questi ultimi anni la pericolosità dei cosiddetti spazi confinati è salito alla ribalta delle cronache per una serie di incidenti che hanno provocato numerose vittime, citando solo gli incidenti più clamorosi. 3 marzo 2008: Molfetta (BA), 5 lavoratori muoiono per le esalazioni di idrogeno solforato durante il lavaggio di un autocisterna; 11 giugno 2008: Mineo (CT) 6 lavoratori (4 dipendenti comunali e 2 di una ditta esterna) muoiono nella vasca di un depuratore; 26 marzo 2009: Sarroch (CA) 3 operai muoiono all interno di un serbatoio per gasolio all interno della raffineria Saras ; 11 settembre 2010: Capua (NA) 3 operai muoiono per asfissia all interno di un silos di una ditta farmaceutica durante operazioni di manutenzione ; 17 2 novembre 2011 Somma Vesuviana(NA) 2 morti

La carenza, formativa e di addestramento si è manifestata prevalentemente nell ambito delle micro e piccole realtà imprenditoriali e ha riguardato non solo gli operatori, ma spesso in primo luogo il datore di lavoro che, frequentemente, è lui stesso vittima dell infortunio in quanto incapace di riconoscere e di valutare il rischio e di predisporre adeguate procedure di intervento e di gestione dell emergenza. Per questo motivo il legislatore ha ritenuto necessario predisporre un regolamento ad hoc. D.P.R. 14 SETTEMBRE 2011 N. 177(in Gazz. Uff., 8 novembre, 2011 n. 260) Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti. (entrato in vigore il 23/11/11 ) Campo di applicazione è relativo alle aziende che operano in ambiente confinati o sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 ( lavori in ambienti sospetti di inquinamento, 121 (presenza di gas. scavi),e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3 (vasche, negli tubazioni,, serbatoi,, recipienti, silos) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 18

Formazione aggiuntiva ex DPR 177/2011 Significa qualificazione dell impresa Ai sensi dell art. 2 c. 1 del DPR 177/2011, ogni attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta solo da imprese o lavoratori autonomi qualificati, ovvero, principalmente: A. Presenza di personale, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro), incluso in preposto; B. Attività di informazione e formazione di tutto il personale mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento e soggetta a verifica di apprendimento e aggiornamento, incluso il DdL C. Addestramento di tutto il personale impiegato in tali attività, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all applicazione delle procedure di sicurezza 19

Premesso che il regolamento non ha fornito una nuova e compiuta definizione di spazio confinato o sospetto di inquinamento. Definizione ambiente confinato(linee guida ISPESL) Ambiente confinato: uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza o meno di agenti chimici pericolosi (ad. es. gas,vapori, polveri) o in carenza di ossigeno 20

Alcuni sono facilmente identificabili per la presenza di aperture ridotte Silos Serbatoi di stoccaggio Fosse biologiche Fogne 21

Altri potrebbero non apparire come tali ad un primo esame,ma configurarsi come tali a seconda di condizioni ambientali/lavorative particolari Camere con aperture in alto Vasche Depuratori Canalizzazioni varie

Principali Rischi da considerare negli spazi confinati A. Rischi associati alla presenza di agenti chimici aerodispersi pericolosi 1) Rischio di asfissia (mancanza di ossigeno) a causa di: Permanenza prolungata con scarso ricambio di aria Reazioni chimiche 2) Rischio di avvelenamento (inalazione o contatto epidermico) Gas/fumi o vapori velenosi normalmente presenti (ad esempio, residui in recipienti di stoccaggio o trasporto di gas) o che possono penetrare da ambienti circostanti 3) Rischio di incendio ed esplosione Gas/vapori/liquidi infiammabili. B. Rischio caduta durante l accesso (se lavoro in quota, cioè > 2m) Accesso mediante scala o altro mezzo Accesso in sospensione (mediante fune)

FORMAZIONE AGGIUNTIVA Le competenze da raggiungere sono molteplici. Si va dall impiego della strumentazione necessaria al controllo della salubrità dell atmosfera, alle misure di primo soccorso che potrebbero comprendere anche competenze di base su l uso di defibrillatori, all uso delle imbracature, delle cinture di sicurezza e funi di adeguata lunghezza per garantire lo svolgimento del lavoro e un rapido recupero in condizioni di emergenza passando ovviamente per l addestramento all impiego degli autorespiratori. Norme di riferimento per uso autorespiratori sono: il DM 2 maggio 2001 (Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, ancora valido come previsto dall art. 79 comma 2 bis del d.lgs. n. 81/2008) e la UNI 10790/1988 24

Il testo di legge nell allegato 2 prevede Formazione teorica Addestramento 25

La formazione Teorica comprende gli argomenti seguenti : Struttura e organizzazione del programma di protezione respiratoria nello stabilimento ivi compresi i piani di emergenza; - Composizione ed effetti delle sostanze pericolose in questione (gas, vapori, nebbie,polveri); - Conseguenze di un'insufficienza di ossigeno sull'organismo umano; - Respirazione umana; - Aspetti fisiologici; - Classificazione, struttura, funzionamento e prove degli APVR(Apparecchi per vie respiratorie) e degli apparecchi di rianimazione; - Limiti dell'effetto protettivo, durata di impiego, sostituzione delle bombole e delle cartucce di rigenerazione; - Indossamento degli APVR e degli indumenti protettivi; - Comportamento riguardo la protezione respiratoria durante l'addestramento, durante l'uso effettivo e in caso di fuga; - Conservazione e manutenzione.

Addestramento Terminata la formazione teorica, si lavora per abituare l'utilizzatore all'impiego dei respiratori isolanti e, se necessario, per rendere familiare l'uso di dispositivi di misura e ausiliari. È a questo punto che l'utilizzatore deve addestrarsi ad indossare l'apparecchio e a controllare che il facciale sia bene adattato. Se non si dispone di impianti per l'addestramento con gli apparecchi di protezione respiratoria, con detti apparecchi vengono effettuati esercizi pratici che tengano conto delle condizioni di impiego previste. Una formazione di base con il respiratore isolante che si intende utilizzare richiede generalmente mezz'ora di esercizi 27

Durata della formazione Nell'ipotesi di un programma completo di addestramento per l'uso di autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto e di autorespiratori a circuito chiuso, la formazione di base dovrebbe normalmente avere una durata di almeno 20 h. Se si devono usare altri tipi di apparecchi e non devono essere effettuate operazioni di salvataggio, la durata della formazione può essere ridotta, ma non deve comunque essere minore di 8 h. Il rapporto fra la durata della formazione teorica e quello della formazione pratica dovrebbe essere circa 1 : 2. L'aggiornamento della formazione È della durata di 2 h due volte l'anno per coloro che utilizzano gli autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto e gli autorespiratori a circuito chiuso, se devono essere effettuate operazioni di salvataggio e se gli apparecchi non vengono utilizzati frequentemente. una volta l'anno per coloro che utilizzano gli autorespiratori durante il lavoro, se gli apparecchi vengono impiegati frequentemente; 28

Tutta l attività di formazione deve essere adeguatamente formalizzata e documentata, sulla base dei seguenti contenuti minimi: Nominativo e qualifica dei docenti, con firme di presenza; Elenco dettagliato degli argomenti trattati; Durata del corso in ore; Data e ora di esecuzione del corso; Elenco nominativo dei lavoratori partecipanti e firma di presenza Al termine di ogni singola fase, deve essere somministrato ai lavoratori un questionario di apprendimento, in modo da valutare oggettivamente il livello di apprendimento e di consapevolezza raggiunto. 29

LA CIRCOLARE MLPS N 42 del 9/12/2010- LA CIRCOLARE MLPS N 13 del 19/04/2011- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento 1.Corretta e completa elaborazione del D.U.V.R.I. da parte delle aziende committenti 2.Misure di prevenzione e protezione per effettuare l intervento lavorativo 3. Contenuti ed effettività della Formazione/informazione del lavoratori delle aziende appaltatrici 4.Dell efficienza del sistema organizzativo dell emergenza RISULTATO del MONITORAGGIO N 15 Attività controllate Nella Provincia di Perugia nel 2011-12 30

Formazione Aggiuntiva lavoratori esposti al rischio amianto Normativa di riferimento 1) D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il Lavoro. Titolo IX capo III del D.lgs 81/08 Campo di applicazione 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonchè bonifica delle aree interessate. 31

Art. 59-quaterdecies. D.lgs 257/06 Ora art.258 D.lgs 81/08 Formazione dei lavoratori 1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari. 2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda: a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo; b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; f) le procedure di emergenza; g) le procedure di decontaminazione; h) l'eliminazione dei rifiuti; i) la necessità della sorveglianza medica. 32

3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257. 2. D.P.R. n. 251 del 8 agosto 1994 Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto Prevede la Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione. Operativo Rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica. Gestionale Rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica. 33

I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti: a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto; b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria; c) finalità del controllo sanitario dei lavoratori; d) corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore. Parte teorica 18 ore Parte pratica 12 ore 34

I corsi di livello Gestionale sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto. Tali corsi Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti: a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto; b) normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza; c) gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti; d) metodi di misura delle fibre di amianto; e) criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione; f) mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione; g) corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento; h) prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore. Parte teorica 38 ore Parte pratica 12 ore

Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle Regioni o Province autonome previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all'attività cui saranno addetti i discenti Con la Legge regionale N 3/99 la regione Umbria ha trasferito alle Province le funzioni e i compiti in materia di formazione, orientamento professionale ed educazione permanete Deliberazione della Giunta Regionale UMBRA n 361 del 27/03/2002. Linee guida relative a criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per lavoratori e dirigenti di aziende che svolgono attività di bonifica, rimozione e smaltimento ai sensi dell'art.10 del DPR 8 agosto 1994. 36

Conclusioni Qual è lo scopo della Formazione Aggiuntiva? Fornire gli strumenti in termini di conoscenze (sapere) e competenze (saper fare). Cioè deve essere un PROCESSO che consente alle persone di diventare più preparate nello svolgere un attività lavorativa, non solo perché dispongono di maggiori conoscenze e abilità, ma soprattutto grazie all acquisizione di una maggior CONSAPEVOLEZZA del proprio ruolo e del proprio comportamento. e non una corsa all acquisizione di 37

Grazie per la vostra attenzione Dott. ing. Salvatore Scutellà e-mail: sscutella@lavoro.gov.it Si segnala, con riferimento alla Circolare del 18.03.2004 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell autore e non hanno, in alcun modo, carattere impegnativo per l Amministrazione alla quale appartiene 38