Dipartimento di prevenzione. Formazione e Informazione per le tipologie di lavoratori agricoli. Simon Crocco e Sofia Scalisi



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Dipartimento di prevenzione Formazione e Informazione per le tipologie di lavoratori agricoli Simon Crocco e Sofia Scalisi

La formazione nel tempo D.P.R. 547/55 Art. 4 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;

La formazione nel tempo D.P.R. 303/56 Art. 4 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti I datori di lavoro, dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendano alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti

La formazione nel tempo D.Lgs. 277/91 D.Lgs. 277/91 Art. 4 - Misure di tutela o) informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su: 1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure tecniche di prevenzione; 2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o già prese per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi;

La formazione nel tempo D.Lgs. 626/94 Art. 3 - Misure generali di tutela 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

La formazione nel tempo D.Lgs. 626/94 Art. 22 comma 1- Formazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 1 comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni

La formazione nel tempo Co. 7 I Ministri del lavoro e della previdenza sociale [ ] possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori [ ] tenendo conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese

D.M. 16/01/97 Art. 1.- Formazione dei lavoratori. I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno: a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonchè i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione; b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

UN PASSO IN AVANTI Il concetto di formazione viene ripreso, puntualizzato e ampliato successivamente con il Decreto Legislativo 81/08 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 2 del D. Lgs. 81/08 FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

UN PASSO IN AVANTI Art. 15 - Misure generali di tutela Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentati Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche,. Art. 2 - Definizioni Lavoratore persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

Art. 37- Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Lavoratore Autonomo Coltivatore Diretto Impresa Familiare Impresa Agricola con dipendenti

Lavoratore Autonomo Coltivatore Diretto Impresa Familiare Hanno facoltà di partecipare a corsi di formazione ART. specifici 21 in materia del D. di Lgs. salute e sicurezza sul lavoro, 81/08 incentrati sui rischi propri delle attività svolte

Il datore di lavoro ha l obbligo di formazione e informazione dei lavoratori ART. 37 Impresa Agricola con dipendenti

Impresa Agricola con dipendenti Novità: ART. 37 Tiene conto delle conoscenze linguistiche dei lavoratori Durata, contenuti e modalità sono definiti dall Accordo Stato-Regioni Addestramento Registrazione nel libretto formativo del cittadino

Impresa Agricola con dipendenti Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 FORMAZIONE GENERALE 4 ORE anche in modalità e-learning FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO 4 ORE Uffici e Servizi, Commercio, Artigianato, Turismo FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO 8 ORE AGRICOLTURA, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO 12 ORE Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali AGGIORNAMENTO 6 ore quinquennali per tutti e tre i livelli di rischio

Impresa Agricola con dipendenti Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 FORMAZIONE GENERALE credito formativo permanente Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza FORMAZIONE SPECIFICA Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore di appartenenza dell'azienda

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 I TEMPI E LE SCADENZE DELLA FORMAZIONE PER I LAVORATORI Situazione possibile Lavoratore neoassunto Scadenze 60 gg dall assunzione Formazione in itinere Conclusione entro il 26/01/2013 Formazione pregressa (formazione riconosciuta e documentata prima dell entrata in vigore dell Accordo) Superiore a 5 anni dell entrata in vigore Entro 11/01/13 Inferiore ai 5 anni dall entrata in vigore Tempi dell aggiornamen to Lavoratore mai formato Assimilato al neoassunto e quindi formazione entro 60 gg dall entrata in vigore dell Accordo

Chi esclude l Accordo Stato- Regioni? Per i lavoratori stagionali del settore agricolo valgono le disposizioni del D.M. 27/03/2013 Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria

Campo di applicazione Lavoratori Stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Art. 3 del D.M. 27/03/2013 1. Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione ed eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro. 2. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.

Il Gruppo Regionale Agricoltura AFFIANCAMENTO & ADDESTRAMENTO

Identificare la mansione Identificare persona esperta Pianificazione e Programmazione della formazione Consegna materiale didattico specifico e registrazione Il Gruppo Regionale Agricoltura Le fasi di lavoro I fattori di rischio specifici dell attività (luoghi di lavoro, attrezzature,orari, Lo stesso D.L. viabilità,etc) Le misure e procedure Un Lavoratore di protezione Metodologia e prevenzione Un e tempistica: Preposto Le modalità operative della gestione della sicurezza (chi può PROCESSO accedere, dove,con Il SPECIFICO RSPP che regole) 1. Formazione La gestione DI Generale delle FORMAZIONE emergenze (almeno aziendali E30 min.) (es. a chi rivolgersi in caso di infortunio, ADDESTRAMENTO malore, etc) 1. Formazione Specifica GESTIBILE (almeno 30 min.) DALL AZIENDA Verifica apprendimento

D.Lgs. 81/08 Art. 71 Obblighi del Datore di lavoro 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso delle attrezzature di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti

Art. 73 Informazione, formazione e addestramento 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art.71, comma 7, ricevano una formazione informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone D.Lgs. 81/08

D.Lgs. 81/08 Art.73 obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Da qui all ACCORDO STATO-REGIONI sulla formazione degli operatori per le attrezzature di lavoro Attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione

ACCORDO STATO-REGIONI PUBBLICATO 12.03.2012 entra in vigore il 12/03/2013 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SCADENZE FASE Formazione teorica prima del 12/03/13 Formazione pratica prima del 12/03/13 Verifica finale apprend. Formazione da fare ex novo Aggiorn. Già incaricati Già effettuata e durata >= accordo per specifica attrezzatura Già effettuata e durata >= accordo per specifica attrezzatura Effettuata e documentata Esonero Entro 5 anni dalla data di superamento prova pratica verifica finale Già incaricati Già effettuata e durata < accordo per specifica attrezzatura Già effettuata e durata < accordo per specifica attrezzatura Effettuata e documentata Modulo di aggiornamento entro 12/03/15 Entro 5 anni dalla data di conclusione aggiornamento Già incaricati Già effettuata e durata qualsiasi per specifica attrezzatura Già effettuata e durata qualsiasi per specifica attrezzatura Non effettuata Modulo di aggiornamento entro 12/03/15 + prova pratica verifica finale Entro 5 anni dalla data di superamento prova pratica verifica finale apprendimento

ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO * PUBBLICATO L 12.03.2012 entra in vigore il 12/03/2013 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SCADENZE FASE Formazione teorica prima del 12/03/13 Formazione pratica prima del 12/03/13 Verifica finale apprendimento Formazione da fare ex novo Aggiornamento Neo incaricati o già incaricati Nessuna o svolta ma non documentata Nessuna o svolta ma non documentata Non effettuata Conforme all accordo entro 12/03/15 Entro 5 anni dalla data di superamento prova pratica verifica finale Lavoratori settore agricolo Esperienza documentata >2 anni? Entro 12/03/17? = Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/03/2013

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/03/2013 nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In ogni caso il datore di lavoro.. è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/03/2013 Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'accordo 22 febbraio 2012. Non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro, quali spostamento a vuoto e manutenzione ordinaria e straordinaria dell attrezzatura

e per concludere Il decreto del fare convertito con gli emendamenti di cui alla Legge 90 del 3 Agosto 2013 ha inoltre introdotto un regime transitorio nel quale si rimanda in sede di conferenza Stato-Regioni l individuazione delle condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione

Grazie per l attenzione