Procedura per la gestione della sicurezza per i reati contro la personalità individuale



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Procedura per la gestione della sicurezza per i reati contro la personalità Approvato da: Funzione Cognome e Nome Data Firma per approvazione Presidente del CdA RSPP Soc. di consulenza Verificato da:: Funzione Cognome e Nome Data Firma per approvazione Organismo di vigilanza EDIZIONE 1 23/08/2013 REV. 1 PAG. 1 DI 7

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura stabilisce le modalità di attuazione per prevenire azioni che comportino reati contro la personalità. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI D.lgs. 231/2001 e successivi aggiornamenti in riferimento a: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. (604 c.p.). Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p) Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi. EDIZIONE 1 23/08/2013 REV. 1 PAG. 2 DI 7

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Pornografia virtuale (art. 600-quater.1. c.p) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. EDIZIONE 1 23/08/2013 REV. 1 PAG. 3 DI 7

Tratta di persone (art. 601 c.p) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. 3. DEFINIZIONI Organismo di Vigilanza (OdV): Organo collegiale dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo deputato a vigilare sul funzionamento e l osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio di reati presupposti dal D.lgs. 231/2001. Soc. di consulenza: Funzione deputata a garantire alla Società supporto tecnico nella gestione degli aspetti e delle problematiche inerenti la salute delle persone. Audit Soc. di consulenza: Strumento per la valutazione sistematica, documentata, periodica ed obiettiva dell efficienza dell organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. EDIZIONE 1 23/08/2013 REV. 1 PAG. 4 DI 7

4. LA FUNZIONE Soc. di consulenza. 4.1. Compiti La società di consulenza ha assunto dalla l incarico di verificare costantemente, con il necessario supporto tecnico, che il sistema aziendale sia conforme agli obblighi giuridici relativi il rispetto delle disposizioni vigenti in merito alle attività e ai servizi che vengono svolti mediante contatto diretto (incontri, riunioni, colloqui individuali) con gli utenti, anche minori di anni 18. 4.2. attività di controllo Per verificare che il sistema aziendale sia conforme agli obblighi giuridici come, nonché l efficace applicazione delle procedure aziendali adottate, la società di consulenza predispone ed esegue, un programma annuale di Audit riferendo poi all Organismo di Vigilanza. L esito dei controlli eseguiti costituirà oggetto di apposite relazioni all Organismo di Vigilanza e comunque con frequenza almeno annuale. Tali relazioni saranno esaminate nel corso di riunioni periodiche congiunte tra la società di consulenza e l OdV da pianificare. Qualora i controlli abbiamo sortito rilievi, la società di consulenza fornisce alle funzioni aziendali interessate, raccomandazioni per la regolarizzazione, predisponendo, quando ritenuto necessario, un programma di attuazione delle azioni correttive, che indichi tempi e modalità. La società di consulenza verifica che le Direzioni interessate abbiamo adottato le raccomandazioni suggerite nei tempi stabili (follow up). L esito di queste verifiche costituirà oggetto della relazione all Organismo di Vigilanza. 4.3. Attività a supporto dell OdV Per consentire all OdV di poter efficacemente vigilare sull adeguatezza del modello di organizzazione gestione e controllo in materia di attività e ai servizi che vengono svolti mediante contatto diretto (incontri, riunioni, colloqui individuali) con gli utenti, anche minori di anni 18 - Individuazione e classificazione del personale di Risorsa Sociale coinvolto - Elenco utenti - Resoconto incontri - Tutta la documentazione inerente pratiche, richieste e domande, report dei colloqui individuali, ecc. EDIZIONE 1 23/08/2013 REV. 1 PAG. 5 DI 7

5. L ORGANISMO DI VIGILANZA 5.1 Compiti L Organismo di Vigilanza, in base alle informazioni e alla documentazione fornita dagli amministratori verifica: - il personale di Risorsa Sociale coinvolto - l elenco utenti - il resoconto incontri - tutta la documentazione inerente pratiche, richieste e domande, report dei colloqui individuali, ecc. L OdV esegue Audit di iniziativa volti a verificare il rispetto dei requisiti di legge e della a vigente. 5.2. Formalizzazione I risultati delle verifiche di cui al punto precedente sono documentati, con cadenza almeno annuale, in apposito verbale dell OdV inoltrata al CdA. 5.3 Richiesta di azioni correttive Qualora dalle verifiche eseguite emergano situazioni di irregolarità, con lo stesso verbale di cui al punto che precede l OdV richiede alla società di consulenza di presentare un programma che individui le responsabilità, i tempi di attuazione e le attività da intraprendere per la gestione dell azione correttiva. Nei casi più complessi, ove emergano visioni interpretative, organizzative e procedurali tali da meritare un approfondimento e una discussione più ampia, queste verranno portate immediatamente all attenzione del CdA e discusse nel corso di apposite riunioni. 5.5. Valutazione dell efficacia L OdV ha il compito di verificare l attuazione dell azione correttiva e, dopo un congruo periodo di tempo, l efficacia dell azione correttiva proposta, dandone adeguato riscontro scritto al Consiglio di Amministrazione nel corso della relazione annuale. 5.6 Archiviazione e tracciabilità L OdV provvede all archiviazione, per dieci anni, di tutta la documentazione inerente il controllo sul sistema di gestione della sicurezza ad esso deputato, in apposito fascicolo cartaceo e/o informatico, in modo che a posteriori sia possibile risalire a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo. EDIZIONE 1 23/08/2013 REV. 1 PAG. 6 DI 7

6. RESPONSABILITÀ I soggetti che svolgono attività e ai servizi che vengono svolti mediante contatto diretto (incontri, riunioni, colloqui individuali) con gli utenti, anche minori di anni 18 devono attenersi al rispetto degli articoli di legge ai quali devono riferirsi. 7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono rappresentati dall esistenza di funzioni diverse operanti in assenza di conflitti di interesse nell ambito dell attività svolta per svolgere : - Gestione degli audit da parte di verificatore qualificato; - Controlli sull attività di auditing da parte di OdV. 8. SEGNALAZIONI ALL ODV L ODV può essere tempestivamente informato in merito ad attività che contravvengano agli articoli del D.lgs. 231/01 sopra elencati mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti in genere con cui la società intrattiene rapporti; i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate in mala fede. Le comunicazioni all Organismo di Vigilanza di possono essere effettuate anche tramite indirizzo e-mail. 9. APPLICAZIONE E SANZIONI DISCIPLINARI La presente procedura entra in vigore a partire dalla data di emissione. L Organismo di Vigilanza effettuerà un attività di valutazione periodica (almeno annuale) della corretta applicazione della presente procedura e di eventuali necessità di modifica/revisione. La mancata osservanza della presente procedura comporta il rischio di un intervento disciplinare da parte dei competenti organi della società in Azienda nei confronti dei soggetti dipendenti in linea con quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL. Si intendono comunque applicabili i principi contenuti nel Codice Etico. EDIZIONE 1 23/08/2013 REV. 1 PAG. 7 DI 7