Deliberazione n. 2 / 2018 /PAR

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Transcript:

Deliberazione n. 2 / 2018 /PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA nella Camera di consiglio dell adunanza generale del 12 dicembre 2017, ha emesso la seguente DELIBERAZIONE visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni; visto l art. 23 del R. D. lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana); visto il D. lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana); visto il D.lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana - integrazioni e modifiche al D.lgs. n. 655 del 1948); vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l art. 7, comma 8; visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Leonforte con la nota trasmessa via p.e.c. datata 10 ottobre 2017, acquisita al prot. C.d.C. al n. 9072 del 12 ottobre 2017; vista l ordinanza n. 254/2017/CONTR dell 1 dicembre 2017, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l odierna camera di consiglio; udito il magistrato relatore, Consigliere Luciano Abbonato. *****

Premesso che: con nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Leonforte, facendo presente che con deliberazione n. 250/2015/PRSP del 29/07/2015 l Ente ha avuto approvato il Piano pluriennale di riequilibrio finanziario ai sensi dell art. 243 bis del TUEL, ha rappresentato che con foglio prot. n. 13696 del 28/6/2017 la Prefettura di Enna ha irrogato le sanzioni per la mancata copertura del costo dei servizi a domanda individuale per l esercizio 2016. Il Comune rileva l assenza di una specifica previsione normativa a sostegno del procedimento sanzionatorio attivato dalla Prefettura, atteso che la sanzione comminata sembrerebbe dedotta da una interpretazione analogica del comma 5 dell art. 243 del TUEL che la prevede espressamente solo nel caso di enti strutturalmente deficitari. In riferimento ad altro quesito, l Ente evidenzia che l art. 8 del d. lgs. n 65/2017 statuisce che il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Tanto premesso, il Sindaco ha formulato i seguenti quesiti: 1) se la mancata copertura minima dei servizi a domanda individuale, per un Comune in piano di riequilibrio finanziario e non strutturalmente deficitario, comporta l irrogazione delle sanzioni previste dal comma 5 dell art. 243 del TUEL; 2) se con decorrenza dall esercizio 2017, in conformità a quanto statuito dall art. 8 del d. lgs. n 65/2017, il Comune possa escludere, in sede di certificazione dei servizi a domanda individuale, il servizio asilo nido. ***** In via preliminare, la richiesta di parere va reputata ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell ente. Per quanto attiene al profilo oggettivo, bisogna tener conto dei criteri elaborati dalle 2

Sezioni Riunite con deliberazione n. 1 del 2004, e dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati - per la delimitazione del concetto di contabilità pubblica - da ciò che è stato stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con deliberazione n. 54/2010/CONTR. La giurisprudenza ha quindi ripetutamente sottolineato che la funzione consultiva, attribuita alla Corte dei Conti dall art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, non solo deve essere svolta con esclusivo riferimento a specifici quesiti inerenti materie di contabilità pubblica, ma deve riguardare tematiche di portata ed interesse generali, non potendo esplicarsi in ordine a singoli fatti gestionali di pertinenza dell Amministrazione, che conducano all inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali degli enti territoriali (v., ex plurimis, delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010/PAR). A tal proposito, con nota presidenziale di questa Sezione n. 1754 del 16/02/2016, è stato chiarito che, al fine di evitare pronunce di inammissibilità, appare necessario che tutte le richieste contengano anche un apposita ed esplicita attestazione riguardante la sussistenza di tutti i seguenti requisiti: I. assenza di provvedimenti già adottati dall amministrazione, non essendo consentita la verifica ex post della loro regolarità o legittimità né tantomeno l ingerenza della Corte nell attività di amministrazione attiva; II. assenza di dirette e/o potenziali commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte dei conti; III. assenza per quanto di conoscenza, di interferenze con procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi o penali, potenziali o in corso. Tanto premesso, il Collegio rileva che il primo quesito manca dei requisiti sopra citati ed è pertanto da ritenere inammissibile. È palese infatti che la pronuncia della Corte viene richiesta in relazione a fattispecie concrete che potrebbero comportare contenziosi innanzi ad altre giurisdizioni. Viene scrutinata la funzione consultiva ai fini di interessarla quale rimedio rispetto a una sanzione peraltro già comminata e per la quale l Ente può, o avrebbe potuto, attivarsi in sede giurisdizionale. 3

Inoltre, -e ciò assume carattere altrettanto dirimente- la funzione consultiva non può e non deve svolgersi in ordine a quesiti su fattispecie che possono formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei Conti. Relativamente al secondo quesito, ritenuto ammissibile dal Collegio, si osserva che, sebbene il d. lgs. 65/2017 prospetti un diverso computo dei servizi educativi per l infanzia ai fini della copertura tariffaria dei costi dei servizi a domanda individuale, a oggi il quadro normativo non risulta mutato e ciò nonostante la recente intesa sancita in sede di conferenza unificata sul Piano d azione nazionale pluriennale sopra citato. A tal proposito, occorre ricordare che, ai sensi del vigente comma 8, lett. b), dell art. 243 bis del TUEL, trova applicazione agli enti soggetti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale il comma 2 dell art. 243 del d. lgs. n. 267/2000 il quale così recita: gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che: a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare. La norma invocata dall Ente ha viceversa solo carattere programmatico e rinvia per la sua concreta attuazione, nel senso auspicato dall Ente, a successivi atti che risultano oggi ancora in corso di definizione. Va considerato peraltro che la relazione illustrativa allo schema di D. lgs. (poi approvato al n. 65/17) parla di esclusione, sempre progressiva e graduale, dei servizi educativi per l infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, collegata allo stanziamento di adeguate risorse anche da parte dello Stato, lasciando intravedere un percorso solo di medio termine. In conclusione, la Sezione, in riferimento al secondo quesito, ritiene, nel merito, che il servizio asili nido non può essere attualmente escluso dalle certificazioni riguardati i servizi a domanda individuale. P.Q.M. Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all Amministrazione richiedente, nonché all Assessorato Regionale delle Autonomie Locali 4

e della Funzione pubblica Dipartimento delle Autonomie locali. Così deliberato a Palermo, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017. L ESTENSORE IL PRESIDENTE (Luciano Abbonato) (Maurizio Graffeo) Depositata in segreteria il 9 gennaio 2018 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE (Fabio Guiducci) 5