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DELIBERAZIONE 18 LUGLIO 2013 312/2013/E/EEL DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ DSG SOLARPARK VEGLIE 3 S.A.S. NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 18 luglio 2013 VISTI: la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001; la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009; la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; la legge 14 novembre 1995 n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; la legge 27 dicembre 2007, n. 244; il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito D.Lgs. 93/11); la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, n. 281/05 e s.m.i. (di seguito: deliberazione n. 281/05); la deliberazione dell'autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e l Allegato A alla medesima come successivamente modificato ed integrato; la deliberazione dell Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11; la deliberazione dell Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com); la deliberazione dell Autorità 14 giugno 2012, 244/2012/A, come modificata dalla deliberazione 28 giugno 2013, 275/2013/A; la deliberazione dell Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A. 1

FATTO 1. la società DSG Solarpark Veglie 3 S.a.s. (di seguito: reclamante) ha proposto, con nota 18 gennaio 2013 (prot. 002852), un reclamo nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), contestando l entità del corrispettivo che il gestore ha quantificato per la cessione dell impianto di rete per la connessione di un impianto fotovoltaico realizzato dalla medesima società reclamante - OMISSIS ; 2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore ed all Autorità), al fine di evitare ulteriori gravi pregiudizi economici in capo al reclamante; 3. in particolare, il reclamante ha richiesto al gestore di versare un corrispettivo, ai fini della cessione dell impianto di rete per la connessione, commisurato agli effettivi costi sostenuti per la realizzazione dei medesimi.omissis ; 4. il gestore ha riscontrato le citate comunicazioni con nota 21 febbraio 2013 (prot. 007068); 5. con nota 6 marzo 2013 (prot. 008918/P), l Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 3, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com, l avvio del procedimento di trattazione del reclamo; 6. le direzioni tecniche dell Autorità hanno espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell articolo 5, comma 2 lettera a), della deliberazione 188/2012/E/com. VALUTAZIONE GIURIDICA A. Quadro normativo e fattuale 7. l Allegato A alla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas n. 281/05, recante Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kv i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi, all articolo 13, comma 5, definisce il corrispettivo che il gestore deve versare al produttore quando quest ultimo realizza in proprio l impianto di rete per la connessione; tale corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di realizzazione dell impianto di rete per la connessione e il corrispettivo per la connessione calcolato in conformità all articolo 13, comma 4, del richiamato Allegato A alla deliberazione 281/05; 8. l Autorità, ai sensi dell articolo 44, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 93/11 ha fissato, con deliberazione 188/2012/E/com, la disciplina per la trattazione dei reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema gnl o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale; 9. la disciplina di cui al precedente alinea si applica, altresì, alle controversie rientranti nell ambito di applicazione del Regolamento approvato con deliberazione ARG/elt 123/08, abrogato dall entrata in vigore della deliberazione 188/2012/E/com; 10. dalla documentazione prodotta nel corso dell istruttoria risulta il seguente quadro fattuale: 2

a seguito della richiesta di connessione alla rete elettrica in media tensione dell impianto fotovoltaico della società reclamante, presentata in data 10 luglio 2008, Enel Distribuzione emetteva la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG); il produttore accettava la STMG emessa da Enel Distribuzione; a seguito dell ottenimento delle prescritte autorizzazioni, Enel Distribuzione emetteva la Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD); l iter autorizzativo per l impianto di connessione è stato svolto congiuntamente ad un altro impianto fotovoltaico adiacente, di proprietà della società Winch Puglia Lecce S.r.l. Pertanto, le STMD, pur essendo riferite ognuna ad un diverso impianto, descrivevano nel complesso un progetto unitario; il produttore accettava anche la STMD e procedeva all esecuzione dei lavori in conformità al progetto esecutivo approvato da Enel Distribuzione; al termine dei lavori, le opere di connessione venivano positivamente collaudate da Enel Distribuzione e l impianto entrava in esercizio; in data 24 maggio 2012, Enel Distribuzione inviava al produttore la richiesta della documentazione necessaria per la stipula dell atto di cessione dell impianto di rete per la connessione; Enel Distribuzione inviava, tra l altro, un elaborato planimetrico generale delle opere e la quantificazione della fidejussione bancaria equivalente al 30% del valore delle opere realizzate; la controversia tra il reclamante ed il gestore è, quindi, insorta in merito alla quantificazione del corrispettivo che Enel Distribuzione deve versare al produttore ai sensi dell articolo 13, comma 5, dell Allegato A alla deliberazione 281/05; il produttore afferma, infatti, di avere diritto ad un corrispettivo pari.omissis ; Enel Distribuzione sostiene, invece, che il corrispettivo che deve versare al produttore è OMISSIS.. B. Argomentazioni di DSG Solarpark Veglie 3 S.a.s. 11. Il reclamante, nell argomentare la fondatezza del reclamo, rileva, anzitutto, che, ai sensi della regolazione in materia di connessione alla rete elettrica degli impianti di produzione, e, in particolare, ai sensi delle Modalità e condizioni contrattuali per l erogazione da parte di Enel Distribuzione del servizio di connessione alla rete elettrica con tensione nominale superiore ad 1 kv, la STMG deve individuare il punto di consegna e, quindi, sia l impianto di rete per la connessione che l impianto di utenza per la connessione; 12. il reclamante, inoltre, evidenzia che, in mancanza dell individuazione del punto di consegna, esso dovrà essere individuato in un momento successivo, non oltre l approvazione, da parte del gestore di rete, del progetto esecutivo dell impianto; 13. con riferimento all indeterminatezza della STMG, il reclamante afferma, altresì, che, nell ipotesi in cui non si ritenesse che la STMG, seppur non sufficientemente dettagliata, abbia incluso fin dall inizio l intera linea di 3

collegamento nell impianto di rete per la connessione, nondimeno, emergerebbe, comunque, chiaramente la violazione dei doveri di chiarezza e trasparenza posti in capo ai gestori di rete commessa da Enel Distribuzione, che ha tenuto una condotta difforme da quella prevista nei propri documenti tecnici, in particolare nella propria Guida tecnica per le connessioni alla rete degli impianti di produzione. C. Argomentazioni di Enel Distribuzione S.p.A. 14. In data 28 marzo 2013, Enel Distribuzione ha presentato una serie di osservazioni atte a dimostrare la non accoglibilità del reclamo; 15. in via preliminare, Enel Distribuzione eccepisce l inammissibilità del reclamo perché il reclamante ha omesso di inviare gli allegati al reclamo stesso; 16. nel merito, poi, Enel Distribuzione ritiene il reclamo infondato per i seguenti motivi: a) la soluzione di connessione indicata nella STMG prevedeva la realizzazione del punto di consegna in prossimità della rete esistente con la localizzazione dell'unica cabina di consegna e sezionamento nelle immediate vicinanze della linea MT Novoli SA già esistente; b) il richiedente non si è avvalso della facoltà, prevista dall' articolo 4, comma 5, dell Allegato A alla deliberazione 281/05, di richiedere la ricomprensione dell'impianto di utenza nell'impianto di rete definito nella STMG; c) il produttore ha richiesto di modificare la soluzione di connessione riportata nella STMG, proponendo la connessione con doppio cavo interrato e spostamento delle cabine di consegna, per esigenze di celerità nella definizione dell'iter autorizzativo e di attivazione dell impianto; più in dettaglio, Enel Distribuzione sostiene che la STMG avrebbe previsto la realizzazione di un collegamento in linea aerea e che il tracciato della linea aerea avrebbe avuto un percorso più breve rispetto a quello effettivamente realizzato; d) il produttore ha sottoscritto una dichiarazione con la quale si assume tutti gli oneri derivanti dalle variazioni apportate alla soluzione proposta da Enel, con ciò mostrando una chiara consapevolezza della diversità tra la soluzione originaria e quella successiva, richiesta dal produttore stesso; e) il produttore ha infine accettato una STMD con una soluzione di connessione coerente con il progetto dallo stesso proposto e presentato ai fini autorizzativi; f) Enel Distribuzione ritiene, in conclusione, che il corrispettivo di connessione debba essere determinato con esclusivo riferimento alla opere di connessione indicate nella STMG. D. Valutazione delle argomentazioni di DSG Solarpark Veglie 3 S.a.s. e di Enel Distribuzione S.p.A. 17. In ordine alle argomentazioni esposte dal reclamante e dal gestore nell ambito del presente procedimento, si formulano le seguenti valutazioni; 18. la STMG non può fornire alcuna informazione utile in merito alle opere da realizzare, e, in particolare, non riportando la posizione della cabina di 4

consegna, non consente nemmeno di distinguere la parte di impianto di utenza per la connessione dalla parte di impianto di rete per la connessione. 19. è possibile, invece, ricavare tutte le informazioni necessarie alla valutazione del caso in esame dalla STMD e dal progetto esecutivo elaborato a seguito dell accettazione di quest ultima; 20. in particolare, la STMD descrive compiutamente l impianto di rete per la connessione attribuito all impianto fotovoltaico del reclamante posizionando, tra l altro, la cabina di consegna in prossimità dell impianto di produzione; 21. ancora più chiaro è il progetto esecutivo, elaborato dal produttore e approvato da Enel Distribuzione, in cui la cabina di consegna di ciascun impianto è ubicata in corrispondenza del confine della particella catastale; detto progetto esecutivo, consente di individuare in maniera incontrovertibile l impianto di rete per la connessione, che è composto da tutte le opere realizzate tra la cabina di consegna e la linea elettrica esistente di Enel Distribuzione 1 ; 22. dai documenti trasmessi dalle parti, peraltro, non risulta che Enel Distribuzione abbia mai contestato alla società reclamante che il progetto esposto nella STMD, nel progetto esecutivo e successivamente realizzato non fosse conforme a quello originariamente previsto nella STMG; ovvero che il reclamante non avesse titolo a realizzare detto impianto di rete per la connessione; 23. a conferma della corretta ricostruzione operata dalla società reclamante, vi è la comunicazione di Enel Distribuzione del 24 maggio 2012 2, avente ad oggetto la cessione ad Enel Distribuzione S.p.A. degli impianti di rete realizzati a Vs cura, e la successiva precisazione fatta da Enel Distribuzione con e-mail inviata il 14 settembre 2012; 24. con riferimento alle predette comunicazioni emerge che: a) il produttore si è avvalso, con il consenso di Enel Distribuzione, della facoltà di realizzazione in proprio dell impianto di rete per la connessione, ex articolo 4, comma 3, dell Allegato A alla deliberazione 281/05; b) Enel Distribuzione ha chiesto ai produttori la documentazione necessaria ad addivenire all acquisizione degli impianti di rete per la connessione, senza contestare alcuna difformità delle opere realizzate rispetto al progetto; e, soprattutto, c) Enel Distribuzione, in applicazione del paragrafo J.12.3 della propria Guida per le Connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione, ha richiesto al produttore una fidejussione bancaria a prima richiesta della durata di 3 anni, per un importo corrispondente al 30% del valore del prezzo di cessione dell impianto di rete per la connessione; d) con particolare riguardo a quest ultimo dato, si rileva che Enel Distribuzione ha stimato il 30% del prezzo di cessione dell impianto di rete per la connessione..omissis 25..OMISSIS.. 26. In relazione ai rilievi presentati da Enel Distribuzione nel corso dell istruttoria, si osserva quanto segue: l eccezione di inammissibilità del reclamo per il mancato invio degli allegati è da ritenersi superata per effetto della trasmissione, a Enel Distribuzione, 1 Nella fattispecie la linea MT Novoli-SA2 (DP30 06131). 2 Prot.Enel-DIS-24/05/2012-0880598. 5

dei predetti allegati da parte del reclamante, in data 15 aprile 2013; ciò ha consentito l instaurarsi di un contraddittorio pieno ed effettivo, mettendo Enel Distribuzione in condizione di rappresentare compiutamente la propria posizione; in merito al rilievo di Enel Distribuzione, secondo cui la soluzione di connessione indicata nella STMG prevedeva la realizzazione del punto di consegna in prossimità della rete esistente con la localizzazione dell'unica cabina di consegna e sezionamento nelle immediate vicinanze della linea MT Novoli SA esistente, si osserva che la STMG trasmessa da Enel Distribuzione non identifica alcun punto di consegna, né il progetto di connessione, né il tracciato degli elettrodotti. L unica indicazione presente ( nelle immediate vicinanze della linea esistente ), oltre ad essere generica ed imprecisa, è stata superata con le indicazioni precise di progetto fornite da Enel Distribuzione nella STMD, nonché dal progetto esecutivo approvato; Enel Distribuzione afferma che i richiedenti non si sono mai avvalsi della facoltà, prevista dall'articolo 4, comma 5, dell Allegato A alla deliberazione 281/05, di richiedere la ricomprensione dell'impianto di utenza nell'impianto di rete definito nella STMG. A tale proposito, si osserva preliminarmente, che tale circostanza non ha rilevanza ai fini della decisione della presente controversia, in quanto l esercizio di tale facoltà da parte del richiedente era precluso dalla genericità della STMG fornita da Enel Distribuzione, che, come detto, non consentiva di distinguere tra impianto di rete e impianto di utenza per la connessione; Enel Distribuzione sostiene che il produttore ha richiesto di modificare la soluzione di connessione riportata nella STMG, proponendo la connessione con doppio cavo interrato e spostamento della cabina di consegna, per esigenze di celerità nella definizione dell'iter autorizzativo e di attivazione dell impianto. Al riguardo, si rileva che Enel non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno della propria affermazione; in particolare non risulta, tra i documenti inviati da Enel, la richiesta di modifica della STMG presentata dal produttore prima dell avvio dell iter autorizzativo; Enel Distribuzione afferma, poi, che il produttore ha sottoscritto una dichiarazione di assunzione di tutti gli oneri derivanti dalle variazioni apportate alla soluzione proposta da Enel, con ciò mostrando una chiara consapevolezza della diversità tra la soluzione originaria e quella successiva, richiesta dal produttore stesso. In relazione a ciò, si osserva che, dalla documentazione acquisita, non risulta alcuna richiesta di modifica della soluzione originaria da parte del produttore. Ed infatti, il progetto realizzato risulta conforme alla STMD predisposta da Enel Distribuzione e al progetto esecutivo approvato da Enel Distribuzione; pertanto, non essendo provata alcuna variazione alla soluzione proposta da Enel Distribuzione, non possono, conseguentemente, esservi oneri aggiuntivi posti a carico del produttore. Enel Distribuzione afferma, inoltre, che il produttore ha accettato una STMD con una soluzione di connessione coerente con il progetto dagli stessi proposto e presentato ai fini autorizzativi. In proposito, si rammenta che la soluzione tecnica minima di dettaglio è, ai sensi delle norme 6

approvate dall Autorità, la soluzione tecnica minima per la connessione elaborata in seguito all ottenimento delle autorizzazioni. Dunque, è perfettamente rispondente alla regolazione vigente, il fatto che Enel Distribuzione abbia presentato una STMD contenente il progetto approvato nel corso dell iter autorizzativo e che il produttore la abbia così accettata. Infine, Enel Distribuzione sostiene che il corrispettivo di connessione debba essere determinato con esclusivo riferimento alle opere di connessione indicate nella STMG. Con riguardo a quest ultimo rilievo, si osserva che la pretesa di Enel Distribuzione è in contrasto con l Allegato A alla deliberazione 281/05. Ed invero, l articolo 13 di detta deliberazione prevede che il corrispettivo di connessione (sia nel caso in cui il produttore realizzi in proprio l impianto di rete per la connessione, sia nel caso in cui non lo realizzi) sia calcolato facendo riferimento ai costi di realizzazione dell impianto di rete per la connessione riportati nella STMD. Peraltro, come già rilevato, la STMG riporta una descrizione sommaria delle opere di connessione, del tutto insufficiente a consentire un calcolo puntuale del loro valore. 27. In ogni caso, pare necessario rilevare, altresì, che l articolo 8, comma 6, dell Allegato A alla deliberazione 281/05 impone al gestore di elaborare una soluzione tecnica minima per la connessione, definita come la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce ; 28. Alla luce di siffatto quadro definitorio, la soluzione per la connessione che Enel Distribuzione asserisce essere presente nella STMG (costituita da due distinte cabine di consegna posizionate nelle immediate vicinanze della rete esistente e da circa 6 km di elettrodotto per ciascuno dei due impianti fotovoltaici, corrispondenti ad una lunghezza complessiva di circa 12 km di linee elettriche), confrontata con quella esposta nelle STMD e realizzata (che consiste in un solo elettrodotto comune ai due impianti), non avrebbe avuto, comunque, i requisiti di soluzione tecnica minima, né avrebbe rappresentato uno sviluppo razionale della rete DELIBERA 1. di accogliere il reclamo di DSG Solarpark Veglie 3 S.a.s. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., la quale dovrà, quindi, corrispondere alla società reclamante il corrispettivo previsto dall articolo 13, comma 5, dell Allegato A alla deliberazione 281/05, OMISSIS ; 2. di fissare il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, entro il quale Enel Distribuzione S.p.A. deve provvedere all erogazione a favore delle società DSG Solarpark Veglie 3 S.a.s. del corrispettivo di cui al precedente punto 1; 7

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni. 18 luglio 2013 IL PRESIDENTE Guido Bortoni 8