CONTRIBUTI PER L ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI



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CONTRIBUTI PER L ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI Legge n. 13 del 09/01/1989 e circolare ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22/06/1989 La Legge n. 13 del 1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. CHI NE HA DIRITTO Hanno diritto a presentare la domanda di contributo: i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all assistenza di persone con disabilità Nell assegnazione dei contributi, la precedenza viene riservata ai disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione. COME PRESENTARE LA DOMANDA La domanda (clicca qui per scaricare il modulo in formato PDF) deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l immobile, in carta da bollo, entro il 1 Marzo di ogni anno, dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità. Nel caso la domanda venga presentata entro il 1 di Marzo la relativa richiesta rientrerà nel fabbisogno dell anno in corso. Le domande possono, peraltro, essere presentate in qualsiasi giorno dell anno successivo al 1 di Marzo e, solo se approvate dal Comune, l interessato può eseguire l intervento. Tali domande rientrano però nel fabbisogno dell anno successivo. COSA DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA DOMANDA Alla domanda di concessione del contributo è necessario allegare: l istanza contenere la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se per opere di una certa entità è consigliabile ricorre ad un progettista; il certificato medico (che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico), in carta semplice, attestante l handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL; si ritiene che possano essere accettate anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (es. invalidità di guerra, servizio, lavoro ecc.)

l autocertificazione in cui specificare l ubicazione dell immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire (via, numero civico ed eventualmente l interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all esistenza di barriere o all assenza di segnalazioni; la dichiarazione in cui specificare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o né sono in corso di esecuzione. Si deve altresì precisare se per le medesime opere siano già stati concessi altri contributi. Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato l istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora. Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo. CONTRIBUTO L entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato. Il contributo massimo erogabile è pari a 7.101,28. L entità del contributo è così fissata: per costi fino a 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta; per costi da 2.582,28 a 12.911,42 il contributo &è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di 7.746,85 contributo è pari 2.582,28 più; il 25% di 5.164,57, cioè è di 3.873,43); per costi da 12.911,42 a 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di 41.316,55 il contributo è pari a 2.582,28 più il 25% di 10.329,14, pari a 2.582,28, più il 5% di 28.405,13 pari a 1.420,26, per un totale di 6.584,82); se la spesa supera 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, 7.101,28. L erogazione del contributo da parte del comune viene fatta dopo l esecuzione dell opera e sulla base delle fatture quietanzate.

DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 1, Legge n. 449 del 27/12/1997; art. 2, comma 5, Legge n. 289 del 27/12/2002 BENEFICIARI I beneficiari dell agevolazione sono tutti i soggetti passivi IRPEF che siano possessori o detentori a qualsiasi titolo del fabbricato: proprietario o nudo proprietario, titolare di un diritto reale sull immobile (uso, usufrutto, abitazione), inquilino e comodatario, futuri acquirenti di un immobile (con compromesso di vendita regolarmente registrato), ecc. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell invio della comunicazione di inizio lavori (v. più avanti). Limite massimo di spesa I contribuenti potranno far valere la detrazione su un limite massimo di spesa di 48.000 euro, ripartendola in dieci rate annuali. Il beneficio spetta per ogni immobile sul quale vengono eseguiti i lavori di recupero edilizio e per ogni singolo intervento. Per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, la detrazione può essere ripartita rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo. L importo detraibile, quindi, è al massimo di 17.280 euro, pari al 36% del limite massimo di spesa, per ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione o ristrutturazione e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese. Adempimenti Per usufruire al contributo è necessario provvedere ai seguenti adempimenti. INVIO COMUNICAZIONE. Inoltrare, prima dell inizio dei lavori, la prevista comunicazione redatta sull apposito modulo ministeriale, compilando i campi relativi ai dati del dichiarante, dell immobile, indicando la data di inizio lavori ed i documenti che si allegano in copia, al Centro Operativo di Pescara sito in via Rio Sparto, 21 65129 Pescara, tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno. Alla comunicazione debbono essere necessariamente allegate: la copia della denuncia di inizio dei lavori, l autorizzazione o la concessione (detti titoli amministrativi), se previste dalla legislazione edilizia; la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali; la fotocopia delle ricevute di pagamento dell ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Nel caso in cui il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell ICI (inquilino, familiare convivente, comodatario) o per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non è necessario trasmettere le copie di dette ricevute; la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova tabella di ripartizione delle spese;

la dichiarazione di consenso all esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell immobile, quando i lavori di recupero edilizio vengono sostenuti da persona diversa dal possessore (inquilino, comodatario). Tale dichiarazione non è, invece, dovuta nel caso in cui le spese vengano sostenute dal familiare convivente. AUTOCERTIFICAZIONE. È previsto dalla normativa che in luogo di tutta la documentazione da allegare al modulo di comunicazione di inizio dei lavori, i contribuenti possono produrre una autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Anche nel caso in cui si ricorra all autocertificazione, i contribuenti sono tenuti comunque a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta. COMUNICAZIONE ASL. La comunicazione deve essere inviata con raccomandata A.R. all Azienda sanitaria locale competente per territorio, con le seguenti informazioni: generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi; natura dell intervento da realizzare; dati identificativi dell impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione; data di inizio dell intervento di recupero. La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l obbligo della notifica preliminare alla ASL. PAGAMENTI Per fruire della detrazione, inoltre, è condizione necessaria che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti: la causale del versamento, il riferimento alla legge 449/1997, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. In presenza di più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati all agevolazione, nonché la ripartizione della spesa. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento. Si ricorda che per ottenere la detrazione ai fini IRPEF, è necessario conservare ed esibire a richiesta la documentazione prevista (fatture o ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e ricevuta del bonifico).

DETRAZIONE IRPEF 19% PER SPESE SANITARIE art. 13-bis del D.P.R. n. 917 del 22/12/1996 É possibile accedere, in alternativa oppure sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% (o 41%), ad una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute. Questa comporta minori vincoli e obblighi relativamente alle modalità di pagamento e può essere fatta valere in un unica quota, anziché le dieci quote annuali (o tre/cinque) previste per la detraibilità del 36% (o 41%). In questo caso non sono necessarie comunicazioni preventive o particolari condizioni da rispettare. Tuttavia le ipotesi ammesse alla detrazione sono molto limitate e sono ricondotte nella categoria delle spese sanitarie per portatori di handicap (come indicato nel modello 730, rigo E3). BENEFICIARI I beneficiari sono: i portatori di handicap che hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica istituita ai sensi dell art. 4 della Legge n. 104/1992; chi è stato ritenuto invalido da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.; soggetti affetti da gravi patologie, quali cardiopatie, allergie o trapianti, che danno diritto all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (patologie esenti da ticket). La fattura può essere intestata al portatore di handicap se questi beneficia di redditi di importo superiore ad 2.840,51 ( Lit. 5.500.000); nel caso in cui il soggetto portatore di handicap sia fiscalmente a carico di un familiare l intestazione può essere fatta indifferentemente al soggetto stesso o al familiare che lo ha a carico. In questo caso il contribuente che ha sostenuto la spesa nell interesse della persona fiscalmente a suo carico sarà il beneficiario della detrazione. ALIQUOTA IVA AGEVOLATA 4% D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 Ai mezzi atti al superamento delle barriere architettoniche (quali servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.) viene consentita l applicazione dell aliquota IVA agevolata al 4% (anziché la normale aliquota del 20%). L agevolazione vige solo nel caso siano i disabili o i loro familiari ad acquistare direttamente il prodotto. I CONTRIBUTI REGIONALI Oltre ai benefici previsti dalla normativa nazionale per l eliminazione delle barriere architettoniche, alcune regioni prevedono, con proprie disposizioni, contributi erogati direttamente alle persone con disabilità per ristrutturare e rendere accessibili le proprie abitazioni.

Queste agevolazioni vanno quindi ad integrare quanto disposto dalla normativa nazionale.tuttavia le normative regionali in materia sono estremamente differenti, frastagliate e suscettibili di rapide modificazioni. Per questo, come già ricordato, consigliamo di rivolgersi ad un centro fiscale, un patronato, un associazione o consultare i siti web delle diverse Regioni. CUMULABILITÁ DELLE DETRAZIONI IRPEF La detrazione del 36% (o 41%) per l eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% (o 41%), ai sensi dell articolo 1 della legge 449 del 1997 e successive modifiche. CUMULABILITÁ DEI CONTRIBUTI LEGGE 13/89 E DELLE AGEVOLAZIONI IRPEF I contributi concessi dalla Legge 13/89 sono cumulabili con altri contributi concessi a qualsiasi titolo (quindi anche con le detrazione IRPEF del 19% e del 36 o 41%), purché l erogazione complessiva, pari alla somma del contributo legge 13/89 e delle detrazioni IRPEF, non superi la spesa effettivamente sostenuta.