FASA (Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale Alimentaristi)

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Transcript:

FASA (Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale Alimentaristi) ESTENSIONE COPERTURE ASSICURATIVE AI LAVORATORI LICENZIATI PER MOTIVI ECONOMICI E INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI REGOLAMENTO 1) Oggetto del Regolamento; 2) Decorrenza e durata dell'estensione della copertura assicurativa; 3) Beneficiari (Inclusioni/Esclusioni); 4) Modalità di presentazione della richiesta di estensione della copertura assicurativa; 5) Termini di presentazione della richiesta di estensione della copertura assicurativa; 6) Rigetto della richiesta Impugnazione; 7) Aggiornamento/sospensione dello status di disoccupato 8) Decadenza dal beneficio; 9) Presentazione della richiesta di prestazione sanitaria; 10) Accertamenti amministrativi; 11) Sanzioni; 12) Privacy e tutela dei dati personali. 1

Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il 13 marzo 2017 a Roma tra le Associazioni delle Industrie Alimentari AIDEPI, AIIPA, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNIONZUCCHERO e le Organizzazioni Sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL è stato sottoscritto l'accordo collettivo nazionale che riconosce l'estensione della copertura assicurativa già prevista dal Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale Alimentaristi - FASA -, di seguito anche definito Fondo, ai lavoratori licenziati per motivi economici e involontariamente disoccupati e relativi beneficiari, come previsto dal CCNL dell'industria alimentare in vigore. 2. Tale misura si svilupperà per un periodo determinato e precisamente dal 1.07.2017 al 31.12.2019. 3. Il presente Regolamento, disciplina l'applicazione dell'accordo di cui sopra ed è adottato ai sensi degli articoli 10 e 15 dello Statuto del FASA. 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, s intendono richiamate le norme dell Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento del FASA nonché quanto disposto dal vigente C.C.N.L. per i lavoratori delle Industrie Alimentari e comunque riferibile al FASA. 5. I documenti di cui sopra, e le eventuali successive modifiche e/o integrazioni, sono disponibili sul sito istituzionale www.fondofasa.it. Art. 2 Decorrenza e durata dell'estensione della copertura assicurativa 1. Il beneficio di cui al precedente articolo può essere richiesto a partire dal 1.07.2017 con le modalità e nei termini previsti agli art. 4 e 5 del presente Regolamento, dai lavoratori iscritti al Fondo, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 2. Il periodo di estensione della copertura assicurativa garantito a ciascun iscritto varia da un massimo di 18 mesi ad un minimo di 6 mesi, calcolati a scalare con riferimento al momento in cui viene in essere la cessazione del rapporto di lavoro. (A titolo esemplificativo, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 30 giugno 2018 beneficeranno della copertura massima di 18 mesi; per le cessazioni comprese nel periodo tra il 1 luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 si avrà una copertura assicurativa a scalare da 18 a 6 mesi; per coloro che cesseranno il rapporto nel mese di giugno 2019, l'estensione della copertura sarà operativa per soli 6 mesi e cioè sino alla scadenza della polizza sanitaria FASA fissata il 31.12.2019). Art. 3 Beneficiari (Inclusioni/Esclusioni) 1. La copertura sanitaria integrativa del FASA, già prevista per i dipendenti in costanza di rapporto di lavoro, è estesa a tutti i soggetti che risultino iscritti al Fondo da almeno 12 mesi, che abbiano diritto alla NASpI e che siano interessati, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2017 ed il 30 giugno 2019, da uno dei seguenti eventi: 1) licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo per ragioni organizzative e produttive; 2) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ricorrendo una delle seguenti ipotesi: a) risoluzione intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all'art. 7 della Legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n. 92); 2

b) licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2015, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento, ex art. 6 della legge 604 del 1966); c) risoluzione intervenuta a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con mezzi di trasporto pubblici. 2. La copertura sanitaria integrativa FASA è garantita ai soggetti come sopra identificati, al coniuge, al convivente more uxorio e ai figli fiscalmente a carico. Art. 4 Modalità di presentazione della richiesta di estensione della copertura assicurativa 1. Il soggetto in possesso dei requisiti indicati all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento (di seguito Iscritto) che voglia richiedere l'estensione della copertura assicurativa per se e per gli aventi diritto, è tenuto a registrarsi sul sito www.fondofasa.it seguendo la procedura indicata nella sezione REGISTRAZIONE per il rilascio di User Id e di Password e, contestualmente, ad inoltrare la richiesta di estensione mediante l' accesso all'area riservata. La User Id e la Password consentiranno in ogni momento la verifica della propria situazione anagrafica, la consultazione dello stato di elaborazione delle proprie pratiche e l utilizzo di tutti i servizi gestionali tramite il sito web. 2. In fase di registrazione, l'iscritto è tenuto a compilare l'autocertificazione attestante il proprio status di disoccupato e la composizione del proprio nucleo familiare tenuto conto di quanto specificato all'art. 3, comma 2. 3. All' autocertificazione devono essere allegati: Modello Unilav rilasciato dal datore di lavoro o, in alternativa, scheda professionale rilasciata dal Centro per l'impiego, idonei a documentare la causa dell'intervenuto licenziamento o dell'eventuale risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Documentazione attestante l'accettazione della domanda presentata all'inps per il riconoscimento della NASpI o dello stato di disoccupazione. Art. 5 Termini di presentazione della richiesta di estensione della copertura assicurativa 1. La richiesta di estensione della copertura assicurativa deve essere inoltrata, con le modalità previste dall'art. 4, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 2. Tale termine è improrogabile e previsto a pena di decadenza. Pertanto, le richieste presentate oltre il 60 giorno decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro non saranno ritenute valide. Art. 6. Rigetto della richiesta - Impugnazione 1. L'Iscritto può inoltrare al Fondo, tramite l'area riservata, istanza di revisione della domanda di estensione entro e non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di rigetto. 2. La successiva decisione del Fondo può essere impugnata dal richiedente con ricorso indirizzato, tramite Racc. A/R o tramite Pec, al Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa. 3. Entrambi i termini sono da ritenersi improrogabili e previsti a pena di decadenza. 3

Art. 7 Aggiornamento/Sospensione dello status di disoccupato 1. L'Iscritto è tenuto ad accedere alla propria posizione e ad aggiornare la stessa mediante l'invio di documentazione attestante l'avvenuto pagamento della NASpI da parte dell'inps, o di altro trattamento di disoccupazione. 2. La sospensione dello status di disoccupato o del riconoscimento della NASpI, in presenza di un rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi, non comportano l'interruzione dell'estensione della copertura assicurativa. Art. 8 - Decadenza dal beneficio 1. La perdita dello status di disoccupato e/o la perdita della NASpI, intervenute in qualsiasi momento, comportano la decadenza immediata dal beneficio dell'estensione della copertura assicurativa per l'iscritto e per gli altri aventi diritto. 2. In tutti i casi l'iscritto, tramite l'area riservata, è tenuto a darne comunicazione al Fondo tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione di diniego da parte dell'inps o dall'evento che ne ha sancito la decadenza. Art. 9 Presentazione della richiesta di prestazione sanitaria 1. Le eventuali domande di prestazione sanitaria devono essere presentate nei termini e con le modalità già previste agli articoli 14, 15, 16 e 17 del Regolamento FASA, nella versione aggiornata e sempre disponibile sul sito istituzionale del Fondo. 2. Qualora, successivamente alla domanda di prestazione sanitaria, al suo accoglimento o all'erogazione del rimborso da parte del Fondo, venga respinta la domanda di NaSpI o di altro trattamento di disoccupazione, l'estensione della copertura assicurativa si intende revocata con conseguente obbligo, da parte dell'iscritto, di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 8 e di restituire al Fondo le somme sino a quel momento percepite a titolo di rimborso per se e per gli altri aventi diritto. Art. 10 Accertamenti amministrativi 1. E' facoltà del Fondo richiedere l'esibizione degli originali dei documenti inviati dall'iscritto tramite l'area riservata e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria. 2. In presenza di irregolarità (false dichiarazioni, produzione di documenti falsi e/o manomessi) o del mancato aggiornamento mensile dei dati personali come previsto dall'art. 7 comma 1 del presente Regolamento, l'iscritto verrà messo in mora dal Fondo e sollecitato a dare seguito agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni. Art. 11 Sanzioni 1. La mancata produzione di quanto richiesto nel termine previsto dall'art. 10 c. 2 del presente Regolamento, comporterà la perdita del beneficio dell'estensione della copertura assicurativa per il richiedente e per tutti gli aventi diritto. 2. In ogni caso il Fondo è tenuto a segnalare la posizione alla compagnia assicurativa che valuterà le azioni da intraprendere per il caso specifico. 4

Art. 12 Privacy e tutela dei dati personali e sensibili 1. Tutti i dati conferiti saranno trattati dal Fondo, dalle Compagnie di Assicurazioni e dall eventuale Service Amministrativo secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 2. L autorizzazione del Fondo, delle Compagnie di Assicurazione e del Service Amministrativo al trattamento dei dati personali di natura sensibile di ciascun lavoratore sarà rilasciata dall iscritto in occasione della prima richiesta di prestazione mediante sottoscrizione di apposita modulistica, previa lettura dell informativa di cui all art. 10 del Dlgs. 196/2003. Roma, 26.01.2018 5