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SI CHIEDE LA MODIFICA E L INTEGRAZIONE DEI COMMI 3, 4,5, 6,7 E 8 DELL ART. 28 NEI TERMINI DI SEGUITO INDICATI IN ROSSO, CON ELIMINAZIONE DELLE PARTI SOPRALINEATE 1. Il tessuto urbano consolidato residenziale di completamento individua le parti di territorio in cui è già avvenuta l edificazione o la trasformazione dei suoli attraverso l insediamento di edifici a prevalente destinazione residenziale e tipologia a bassa densità (edifici mono-bifamiliari). In tali ambiti sono presenti anche lotti liberi inedificati. 2. Ogni intervento edilizio da effettuare in tale tessuto dovrà essere volto a raggiungere primari obiettivi di qualità architettonica e ambientale. È quindi fondamentale che gli interventi conseguano la riqualificazione energetica degli edifici ed il mantenimento e la valorizzazione dei giardini, avendo cura di non snaturare la loro fisionomia. 3. All interno del TUC-R1 il Piano delle Regole individua individuerà 'gli edifici costruiti prima del 1934 e del 1953 meritevoli di tutela. rilevati nelle cartografie del Nistri del 1934 e del 1953. Ad essi si applicano le norme di intervento definite per gli edifici storici all interno dei Nuclei di Antica Formazione. Qualora per questi edifici sia riconosciuta l insussistenza di valori storici, culturali, architettonici, paesaggistici o ambientali secondo le modalità di cui all art. 21, si applicano le norme contenute nel presente articolo. 4. All interno del TUC-R1 secondo le modalità di cui all art. 21, il Piano delle Regole individuerà 'gli edifici costruiti dopo il 1953 meritevoli di tutela per motivi storici, culturali, architettonici, paesaggistici o ambientali; ad essi si applicano le norme di intervento definite per gli edifici storici all interno dei Nuclei di Antica Formazione. 5. Sui lotti edificabili presenti all interno del TUC-R1 è consentita la nuova edificazione secondo i seguenti parametri edilizi: a. Lotto minimo: 800 mq, catastalmente risultante alla data di approvazione del PRG (20 Maggio 2000) e riconoscibile alla data di adozione del presente PGT; b. Indice di edificabilità: 0,5 0,4 mc/mq; c. Indice di edificabilità aggiuntivo facoltativo: 0,1 0,2 mc/mq; d. Altezza massima: 6,50 mt; e. Lunghezza massima fronte edilizio: 20 mt; dovrà essere valutata caso per caso in relazione agli equilibri urbanistici e compositivi del contesto, al fine di garantire un adeguato inserimento nella cortina edilizia cui afferisce; f. Volume massimo per singolo edificio: 1000 mc; g. Superficie verde permeabile: 40%; h. Distanza tra fabbricati: 10 mt; i. Distanza dai confini 5 mt; j. Distanza dalle strade 5 mt; k. Classe energetica minima: B. 6. In ogni intervento classificato di nuova costruzione su lotti liberi edificabili: a) per gli edifici che non superino i 600 mc di volume il titolare del titolo abilitativo ha facoltà di utilizzare solo l'indice di edificabilità 0,4 mc/mq. Qualora invece si intenda avvalersi dell applicazione dell indice aggiuntivo 0,2 mc/mq, tale quota dovrà essere totalmente reperita nel registro dei diritti edificatori; b) per gli edifici che superino i 600 mc di volume il titolare del titolo abilitativo ha facoltà di utilizzare l indice di edificabilità 0,4 mc/mq e l indice di edificabilità aggiuntivo 0,2 mc/mq, ma un terzo del volume complessivo che sarà realizzarto dovrà essere un quinto del volume che si intende realizzare in base all indice di edificabilità deve essere reperito tra i diritti iscritti nel registro dei diritti edificatori. In ogni intervento di nuova costruzione che intenda avvalersi dell indice di edificabilità aggiuntivo facoltativo, il volume derivante da quest ultimo deve essere totalmente reperito nel registro dei diritti edificatori. 7. Per gli edifici che non rientrino in quanto disposto dai commi 3 e 4, le categorie di intervento ammesse sono: a. interventi previsti dall art. 27 della LR 12/2005 commi a), b), c), d) con esclusione di quelli di demolizione e ricostruzione parziale o totale: titolo abilitativo diretto; b. la ristrutturazione edilizia con intervento di demolizione e ricostruzione parziale o totale secondo quanto previsto dall art. 27 della LR 12/2005 comma d) con titolo abilitativo diretto, purché l edificio così ristrutturato consegua almeno la classe energetica B; i risultati di contenimento dei consumi energetici previsti dalla vigente normativa statale e regionale per le nuove costruzioni. c. l ampliamento una tantum degli edifici esistenti è sempre consentito fino ad un massimo del 15 20% del volume esistente, con titolo abilitativo diretto. Per conseguire un ampliamento fino al 30%, purché l intervento dovrà conseguire i risultati migliorativi del 10% rispetto agli obiettivi di contenimento dei consumi energetici previsti dalla vigente normativa statale e regionale consenta il miglioramento della classificazione energetica, così come definita da D.Lgs 192/2005 e smi, dell intero edificio; in particolare l ampliamento è consentito qualora edifici in classe inferiore alla D conseguano la classe D o superiore; agli edifici in classe D e C purché

conseguano una classe superiore; agli edifici in classe B e A (e oltre) purché mantengano la propria classe energetica o la migliorino. Su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione intesa come ristrutturazione ai sensi dell articolo 27 comma 1 lettera d) della L.R. 12/2005, l ampliamento del 30% è ammesso solo nel caso in cui il nuovo edificio raggiunga la classe energetica A.; in tutti gli altri casi non è ammesso assommare i due interventi; d. sostituzione edilizia del patrimonio esistente secondo quanto previsto dall art. 27 della LR 12/2005 comma e-7) con titolo abilitativo diretto; il nuovo fabbricato dovrà conseguire i risultati migliorativi del 15% rispetto agli obiettivi di contenimento dei consumi energetici previsti dalla vigente normativa statale e regionale almeno la classe energetica B; il conseguimento di risultati migliorativi del 30% rispetto agli obiettivi di contenimento dei consumi energetici previsti dalla vigente normativa statale e regionale della classe energetica A (o superiore) è incentivato attraverso la possibilità di incremento volumetrico pari al 30 15%. Parimenti il suddetto intervento è ulteriormente premiato del 10 15% nel caso in cui almeno il 50% degli alloggi ricavati sia destinato ad edilizia residenziale pubblica o a quella normata dall art. 4. 8. In caso di interventi di ampliamento e sostituzione edilizia di cui al precedente comma, al fine di minimizzare il consumo di suolo, vengono definiti i seguenti parametri edilizi: a. Altezza massima: 9,75 mt; b. Lunghezza massima fronte edilizio: 20 mt; dovrà essere valutata caso per caso in relazione agli equilibri urbanistici e compositivi del contesto, al fine di garantire un adeguato inserimento nella cortina edilizia cui afferisce; c. Superficie verde permeabile: 30%; d. Distanza tra fabbricati: 10 mt; e. Distanza dai confini 5 mt; f. Distanza dalle strade 5 mt; g. Classe energetica minima: B. 9. Gli edifici a destinazione produttiva, agricola e commerciale situati entro il TUC-R1 possono mantenere la loro funzione, con possibilità di ampliamento una tantum dell edificio per esigenze legate all attività economica sino a un massimo del 10% della superficie coperta esistente. In tal caso dovranno essere rispettati i parametri edilizi di cui al comma 8 lettere a, d, e, f e per gli ampliamenti volumetrici delle medie strutture di vendita il volume dovrà essere compensato con obbligo di acquisire tutto il volume in ampliamento in diritti iscritti nel registro dei diritti edificatori. 10. Negli interventi in cui si prevede la demolizione di edifici, dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni: a. i volumi oggetto di ricostruzione potranno essere posti anche in sopraelevazione dei corpi di fabbrica verso strada, quando questi siano di altezza inferiore di quella degli edifici adiacenti e l intervento consenta una omogeneizzazione delle altezze dei fronti delle cortine edilizie. Tale disposizione ha efficacia e prevalenza sulle disposizioni di cui al comma 8 lettera a, b ed f; b. la demolizione e ricostruzione di edifici legittimati tramite rilascio di condono edilizio dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme sopra indicate. SI CHIEDE LA MODIFICA E L INTEGRAZIONE DEI COMMI 2, 3 E 4 DELL ART. 29 NEI TERMINI DI SEGUITO INDICATI IN ROSSO, CON ELIMINAZIONE DELLE PARTI SOPRALINEATE 1. All interno del TUC-R1 non sono in ogni caso ammesse le seguenti destinazioni d uso: a. Attività agricole e forestali, ivi compresa quelle di commercializzazione diretta di prodotti orto florovivaistici; b. Attività industriali e le attività artigianali moleste; c. Impianti tecnologici molesti; d. Medie strutture di vendita fatto salvo quanto stabilito all art. 06; e. Grandi strutture di vendita; f. Impianti di distribuzione di carburante. 2. La A.C. intende incentivare qualunque tipo di intervento edilizio teso alla riqualificazione di edifici impropri sottouilizzati o dismessi. Pertanto Il cambio di destinazione d uso di fabbricati a destinazione produttiva, con o senza interventi di ristrutturazione che non modificano il volume e la sagoma dell edificio, è regolato dalle seguenti norme: è sempre ammesso. 2A Il cambio di destinazione d uso di fabbricati a destinazione produttiva,con o senza interventi di ristrutturazione che non modificano il volume e la sagoma dell edificio è regolato dalle seguenti norme: a. in caso di conversione a destinazione commerciale (le attività commerciali insediabili sono quelle ammesse nel TUC-R1), dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: - venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; - vengano reperiti i parcheggi previsti all articolo 08; - un terzo del volume oggetto di conversione d uso dovrà essere compensato acquisendo diritti iscritti nel registro dei diritti edificatori,

- venga richiesto un permesso di costruire convenzionato; - possibilità di monetizzare gli standards. b. in caso di conversione a destinazione direzionale, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: - venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; - vengano reperiti i parcheggi previsti all articolo 08; - venga richiesto un permesso di costruire convenzionato. possibilità di monetizzare gli standards. c. in caso di conversione a destinazione residenziale, con titolo abilitativo diretto questa non potrà rappresentare più del 20% del volume; qualora si intenda riutilizzare a residenza una percentuale superiore, l intervento è sottoposto a Permesso di Costruire Convenzionato piano attuativo con obbligo di acquisire un terzo del volume esistente in diritti iscritti nel registro dei diritti edificatori. 3. Il cambio di destinazione d uso di fabbricati a destinazione commerciale, con o senza interventi di ristrutturazione, che non modifica il volume e la sagoma dell edificio è regolato dalle seguenti norme: a. in caso di conversione a destinazione direzionale, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: - venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; - vengano reperiti i parcheggi previsti all articolo 08; - venga richiesto un permesso di costruire convenzionato; - possibilità di monetizzare gli standards. b. in caso di conversione a destinazione residenziale, con titolo abilitativo diretto questa non potrà rappresentare più del 20% del volume; qualora si intenda riutilizzare a residenza una percentuale superiore, l intervento è sottoposto a Progetto di Inserimento a piano attuativo con obbligo di acquisire un terzo del volume esistente in diritti iscritti nel registro dei diritti edificatori; c. la conversione di edifici commerciali in edifici produttivi non è ammessa. 4. Il cambio di destinazione d uso dei fabbricati a destinazione produttiva o commerciale mediante sostituzione edilizia è sempre ammesso,secondo le seguenti norme: a. riutilizzo al massimo del 60% del volume esistente; b. rispetto integrale dei parametri edilizi di cui al comma 8 del precedente articolo; c. venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; d. vengano reperiti i parcheggi previsti all articolo 08; e. venga richiesto un permesso di costruire convenzionato; f. vengano eseguite opere di urbanizzazione eventualmente carenti in zona oppure segnalate nel piano dei servizi. Il recupero dei volumi esistenti mediante intervento di sostituzione edilizia per una quota eccedente a quella sopra indicata, potrà avvenire unicamente mediante approvazione di piano attuativo SI CHIEDE LA MODIFICA E L INTEGRAZIONE DEI COMMI 1, 3, 5, 6 E 7 DELL ART. 31 NEI TERMINI DI SEGUITO INDICATI IN ROSSO, CON ELIMINAZIONE DELLE PARTI SOPRALINEATE 1. Il tessuto urbano consolidato residenziale di completamento di trasformazione individua le parti di territorio in cui è già avvenuta l edificazione o la trasformazione dei suoli attraverso l insediamento di edifici a prevalente destinazione residenziale e tipologia a medio-alta densità (edifici plurifamiliari). In tali ambiti non sono presenti lotti minimi edificabili. 2. Ogni intervento edilizio da effettuare in tale tessuto dovrà essere volto a raggiungere primari obiettivi di qualità urbanistica, architettonica e ambientale. È quindi fondamentale che gli interventi conseguano la sostituzione dei tessuti obsoleti ed incongrui, il riordino a livello urbanistico, con particolare attenzione alla corretta dotazione di servizi, la riqualificazione energetica degli edifici ed il mantenimento e la valorizzazione delle aree a verde, in particolare avendo cura di non snaturare la loro fisionomia. 3. All interno del TUC-R2 il Piano delle Regole individua gli edifici rilevati nelle cartografie del Nistri del 1934 e del 1953. Ad essi si applicano le norme di intervento definite per gli edifici storici all interno dei Nuclei di Antica Formazione. Qualora per questi edifici sia riconosciuta l insussistenza di valori storici, culturali, architettonici, paesaggistici o ambientali secondo le modalità di cui all art.19, si applicano le norme contenute nel presente articolo. per quanto ai suddetti edifici si rimanda all art. 21. 4. All interno del TUC-R2 il Piano delle Regole consente l individuazione di edifici costruiti dopo il 1953 meritevoli di tutela permotivi storici, culturali, architettonici, paesaggistici o ambientali, secondo le modalità di cui all art. 21; ad essi si applicano le norme di intervento definite per gli edifici storici all interno dei Nuclei di Antica Formazione. 5. All interno del TUC-R2 non sono consentiti interventi di nuova edificazione su i lotti liberi. sono inedificabili. 6. Per gli edifici che non rientrino in quanto disposto dai commi 3 e 4, le categorie di intervento ammesse per gli edifici compresi neltuc-r2 sono:

a. interventi previsti dall art. 27 della LR 12/2005 commi a), b), c), d) con esclusione di quelli di demolizione e ricostruzione parziale o totale: titolo abilitativo diretto; b. la ristrutturazione edilizia con intervento di demolizione e ricostruzione parziale o totale secondo quanto previsto dall art. 27 della LR 12/2005 comma d) con titolo abilitativo diretto, purché l edificio ristrutturato consegua almeno la classe energetica B risultati migliorativi del 10% rispetto agli obiettivi di contenimento dei consumi energetici previsti dalla vigente normativa statale e regionale. c. per edifici esistenti di dimensione inferiore a 1000 mc, l ampliamento una tantum degli edifici esistenti, intervento ammesso con titolo abilitativo diretto, è sempre consentito fino ad un massimo del 15 20% del volume esistente, con titolo abilitativo diretto, mentre per conseguire un ampliamento fino al 30% purché l intervento deve consentire consenta il miglioramento della classificazione energetica, così come definita da D.Lgs 192/2005 e smi, dell intero edificio; in particolare l ampliamento è consentito qualora edifici conseguano i risultati migliorativi del 20% rispetto agli obiettivi di contenimento dei consumi energetici previsti dalla vigente normativa statale e regionale in classe inferiore alla D conseguano la classe D o superiore; agli edifici in classe D e C purché conseguano una classe superiore; agli edifici in classe B e A (e oltre) purché mantengano la propria classe energetica o la migliorino. Su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione intesa come ristrutturazione ai sensi dell articolo 27 lettera d) della L.R. 12/2005, l ampliamento è ammesso solo nel caso in cui il nuovo edificio raggiunga la classe energetica A. in tutti gli altri casi non è ammesso assommare i due interventi; d. sostituzione edilizia del patrimonio esistente secondo quanto previsto dall art. 27 della LR 12/2005 comma 1 lettera e-7) con titolo abilitativo diretto; il nuovo fabbricato dovrà dovrà conseguire i risultati migliorativi del 20% rispetto agli obiettivi di contenimento dei consumi energetici previsti dalla vigente normativa statale e regionale conseguire almeno la classe energetica B; il conseguimento della classe energetica A (o superiore) è incentivato attraverso la possibilità di incremento volumetrico pari al fino al 30% qualora dovrà conseguire i risultati migliorativi del 30% rispetto agli obiettivi di contenimento dei consumi energetici previsti dalla vigente normativa statale e regionale 15% con possibilità di ridistribuzione dei volumi su terreni adiacenti, previa presentazione di un Permesso di costruire convenzionato. Parimenti il suddetto intervento è ulteriormente premiato del 10 15% nel caso in cui almeno il 50% degli alloggi ricavati sia destinato ad edilizia residenziale pubblica o a quella normata dall art. 4; e. sostituzione edilizia del patrimonio esistente secondo quanto previsto dall art. 27 della LR 12/2005 comma 1 lettera e-7) con ampliamento fino al 25% del volume esistente con possibilità di ridistribuzione dei volumi su nuovi mappali adiacenti previa approvazione di un piano attuativo; il nuovo fabbricato dovrà conseguire almeno la classe energetica B; Parimenti il suddetto intervento è ulteriormente incentivato del 15% nel caso in cui almeno il 50% degli alloggi ricavati sia destinato ad edilizia convenzionata. In sede di presentazione dell istanza di intervento, è richiesta, oltre alla evidenziazione dei parametri edilizi di intervento, anche la produzione della simulazione di inserimento urbanistico e architettonico dell intervento, possibilmente con un modello plastico. 7. In caso di interventi di ampliamento e sostituzione edilizia di cui al precedente comma 6 lettera c), d) ed e), al fine di minimizzare il consumo di suolo, vengono definiti i seguenti parametri edilizi: a. Altezza massima: per edifici esistenti inferiori a 1000 mc, 9,75 mt, per altri edifici 16,50 mt, comunque non superiore all edificio più alto nel raggio di 50 m dal perimetro dell area interessata dall intervento; b. Superficie verde permeabile: per edifici esistenti inferiori a 1000 mc 30%, per altri edifici 20%; c. Distanza tra fabbricati: 10 mt; d. Distanza dai confini 5 mt; e. Distanza dalle strade 5 mt; f. Classe energetica minima: B. migliorativi del 10% rispetto agli obbiettivi di contenimento dei consumi energetici previsti dalla vigente normativa statale e regionale 8. Gli edifici a destinazione produttiva, agricola e commerciale situati entro il TUC-R2 possono mantenere la loro funzione, con possibilità di ampliamento una tantum dell edificio per esigenze legate alla produzione sino a un massimo del 10% della superficie coperta esistente. In tal caso dovranno essere rispettati i parametri edilizi di cui al comma 7 lettere a), d), e), f) e per gli ampliamenti volumetrici delle medie e grandi strutture di vendita il volume dovrà essere compensato con obbligo di acquisire tutto il volume in ampliamento in diritti iscritti nel registro dei diritti edificatori. 9. Negli interventi in cui si prevede la demolizione di edifici, dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni: a. i volumi oggetto di ricostruzione potranno essere posti anche in sopraelevazione dei corpi di fabbrica verso strada, quando questi siano di altezza inferiore di quella degli edifici adiacenti e l intervento consenta una omogeneizzazione delle altezze dei fronti delle cortine edilizie. Tale disposizione ha efficacia e prevalenza sulle disposizioni di cui al comma 7 lettere a) ed e); b. la demolizione e ricostruzione di edifici legittimati tramite rilascio di condono edilizio dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme sopra indicate.