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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di VICENZA- Settore delle controversie di lavoro e di assistenza e previdenza sociale- in persona del giudice dottor Gaetano Campo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al n. 1398 \ 2015 del Registro Generale e promossa da PATRIZIO nei confronti di -ricorrente - FALLIMENTO IBP Spa (già IBP S.P.A in liquidazione), FALLIMENTO IBR FORNITURE INDUSTRIALI SRL, (già IBR FORNITURE INDUSTRIALI SRL in liquidazione) con gli avv. F. Fontana e Nicola Alberti -resistente- 1

Oggetto: Altre ipotesi Causa discussa all udienza del 4-10-2018. Conclusioni formulate dalle parti come in atti. QUESTIONI OGGETTO DI CAUSA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso datato 15/10/2015, il sig. Patrizio ha adito questo Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della simulazione del rapporto di Amministratore Delegato in capo a sé e a favore di IBR Forniture Industriali s.r.l., con conseguente accertamento dello svolgimento di attività subordinata in qualità di quadro a favore di IBP s.p.a. a far data dall 8/02/99 (o, in subordine dall 11/09/14) e fino al 25/03/15, in virtù dell asserita sussistenza di un collegamento societario qualificabile come gruppo di imprese tra le due società menzionate. Parte ricorrente ha chiesto inoltre l accertamento della conseguente illegittimità/nullità della comunicazione di recesso del 25/03/15 e, così, dell illegittimità dell irrogato licenziamento e, per l effetto, una pronuncia di condanna nei confronti di IBP s.p.a. - e nei confronti di IBP s.r.l., previo accertamento della responsabilità solidale in capo alla stessa, quale affittuaria dell azienda facente capo alla IBP s.p.a. - al pagamento di una somma complessiva pari ad euro 206.263,12 a titolo di ferie non godute, permessi non goduti, mensilità aggiuntiva, indennità di mancato preavviso e TFR. Il procedimento in questione, R.G. n. 1398/15, è stato interrotto una prima volta in data 9/06/17 a seguito del fallimento della convenuta 2

IBP s.p.a., e una seconda volta in data 30/11/17 in ragione del fallimento di IBR Forniture industriali s.r.l. In sede di ricorso in riassunzione, parte ricorrente ha riportato pedissequamente quanto introdotto nell atto introduttivo del giudizio, ad eccezione della domanda di responsabilità solidale svolta nei confronti di IBP s.r.l. dal momento che, essendo intervenuto il fallimento di IBP s.p.a., sono venuti meno gli obblighi derivanti dall affitto dell azienda in essere all epoca dell instaurazione in giudizio. La causa è stata dunque riassunta nei confronti dei soli Fallimento IBP s.p.a. e Fallimento IBR Forniture Industriali s.r.l. Le resistenti si sono costituite, a seguito della notificazione dei ricorsi in riassunzione, eccependo in via preliminare l improcedibilità, ai sensi dell art. 52 L.F., delle domande svolte dal ricorrente. La causa è stata decisa all udienza di discussione del 4-10-2018. MOTIVI DELLA DECISIONE L eccezione preliminare di improcedibilità ex art. 52 L.F. delle domande proposte con il ricorso, sollevata dalle resistenti, è fondata e merita di essere accolta. Con specifico riguardo alle controversie di lavoro, costante giurisprudenza di legittimità afferma che, nei casi in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale, appare necessario distinguere tra domande di accertamento e costitutive promosse dal lavoratore, quali ad esempio quelle volte alla dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento ed alla relativa reintegrazione, da un lato, e di pagamento di somme di danaro, dall'altro: per le prime non viene meno la competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde - nel caso di fallimento - si verifica la vis attractiva del foro fallimentare (Cass. 19248/2007; Cass. 3129/2003; C. 7075/2002; Cass. 13580/1999; Cass. 8708/1999; Cass. 5567/1998; Cass. 4146/1997) e - nel 3

caso di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria - la temporanea carenza di giurisdizione del giudice del lavoro e la conseguente improcedibilità o improseguibilità della domanda per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinnanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare (Cass., S.U., 141/2006, che espressamente afferma che nel caso di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili temporaneamente, ossia per la durata della procedura amministrativa di liquidazione, le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria ; Cass. 13877/04; Cass. 6917/2004; Cass. 14998/2000; Cass. 8588/2000; Cass. 8136/1999; Cass. 7907/1995). La Suprema Corte, nelle più recenti pronunce, continua a ribadire la necessita di distinguere tra domande di mero accertamento e costitutive, da un lato, e di condanna ad una somma di denaro, dall'altro, chiarendo tuttavia che anche le prime, se destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, rientrano nella competenza del giudice fallimentare (in tal senso sono orientate, ex multis, Cass. 21634/2006; Cass. 19271/13; Cass. 7990/18). Il discrimen tra la competenza del giudice del lavoro e quella del giudice fallimentare può essere così sintetizzato (cfr. la recentissima Cass. 16443/18): nelle domande di competenza del giudice del lavoro rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla 4

realizzazione della par condicio (cfr. Cass. 19308/16; Cass. 2975/17; Cass. 24363/17); in quelle spettanti al giudice fallimentare, invece, rileva invece solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito (sul punto, cfr. Cass. 7990/18, secondo cui nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale ). Dato il quadro ricostruttivo così conformato, avendo riguardo all orientamento tradizionale assunto dalla Suprema Corte, così come precisato dalle recenti pronunce citate, non si può che concludere per l improcedibilità delle azioni avanzate da parte ricorrente nei confronti di Fallimento IBP s.p.a. e Fallimento IBR Forniture Industriali s.r.l. Parte ricorrente, infatti, propone domanda di accertamento della simulazione del rapporto di amministratore delegato del sig. Patrizio nei confronti di IBR Forniture Industriali s.r.l., con contestuale dichiarazione di svolgimento di attività di lavoro subordinato in favore della società capogruppo, IBP s.p.a.; conseguentemente, domanda di accertamento dell illegittimità del licenziamento intimato in data 25/03/15; per l effetto, domanda di condanna di IBP s.p.a. al pagamento, in 5

favore del ricorrente, di somme a titolo di ferie non godute, permessi non goduti, mensilità aggiuntive, indennità di mancato preavviso e TFR. È evidente che le domande di mero accertamento della simulazione e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo al sig. e quella di accertamento dell illegittimità del licenziamento sono meramente strumentali alla condanna pecuniaria, richiesta in funzione della partecipazione al concorso: esse, infatti, sono proposte con l unico fine di ottenere il bene della vita scaturente dall accoglimento dell azione di condanna e dunque sono destinate anch esse, in ultima analisi, ad incidere sulla procedura concorsuale; come espressamente ribadito dal recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte poc anzi citato (cfr. Cass. 21634/2006; Cass. 19271/13; Cass. 7990/18), tali domande sono di conseguenza improcedibili davanti al giudice del lavoro. Quanto alla domanda risarcitoria, si segnala che in tali ipotesi non solo il giudice del lavoro non è competente ad emettere sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro, come costante ribadito dalla giurisprudenza citata, ma, nel caso di specie, questo giudice non può nemmeno pronunciare una sentenza di mero accertamento del quantum in relazione alla pretesa risarcitoria. È bensì vero, infatti, che Cass. 16433/18 (citata da parte ricorrente), in applicazione dell indiscussa premessa consistente nell individuazione del giudice del lavoro come giudice del rapporto e del giudice fallimentare come giudice del concorso, afferma che spettino al giudice del lavoro non solo la domanda di impugnazione del licenziamento e quella di condanna di reintegrazione nel posto di lavoro, ma anche quella di accertamento dell'entità dell'indennità risarcitoria; ciò in virtù dei delicati profili che la questione presenta quanto a selezione e commisurazione della tutela. 6

Ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, la domanda condannatoria non è stata proposta a titolo di indennità risarcitoria, in ragione dell illegittimità del licenziamento; essa, infatti, si fonda su titoli chiaramente retributivi ed è dunque diretta alla realizzazione di un diritto di credito a contenuto patrimoniale in funzione della partecipazione al concorso, essendo idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo. Le domande proposte nei confronti di Fallimento 7 IBP s.p.a. (già IBP s.p.a.) e Fallimento IBR Forniture Industriali s.r.l. (già IBR Forniture Industriali s.r.l.) sono dunque di competenza del giudice fallimentare, per le ragioni or ora esposte, e risultano improcedibili in tale sede. Quanto alle domande di accertamento e condanna, inizialmente formulate nei confronti di IBP s.r.l. a titolo di responsabilità solidale, si rileva che esse non sono state riproposte in sede di riassunzione, come risulta espressamente dalla lettura dei ricorsi di parte ricorrente datati 13/07/17 e 14/02/18: esse, pertanto, devono ritenersi rinunciate. Quanto al regime delle spese processuali, la complessità delle questioni giuridiche trattate costituisce giusto motivo di compensazione. P.Q.M. Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa, 1) Dichiara l improcedibilità delle domande; 2) Compensa tra le parti le spese di lite; 3) Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione. Vicenza, 4-10-2018. Il cancelliere Il giudice del lavoro (dr. Gaetano Campo)