Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095)

Documenti analoghi
Art bonus. Dai credito all arte ti restituisce gli interessi. Venerdì 12 febbraio 2016

Art. 6 del Decreto Destinazione Italia, convertito in Legge n. 9/2014

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO. Art. 1 Finalità

SENATO DELLA REPUBBLICA

236. MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

2) Convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2014, n. 9.

Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

` Ç áàxüé wxääëxvéçéå t x wxääx Y ÇtÇéx

DISEGNO DI LEGGE RECANTE RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, CON DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI.

Art bonus. (Art. 1 del D.L n. 83 convertito in Legge n. 106 del )

COMUNE di CROGNALETO Provincia di Teramo

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 247

Le previsioni normative della Legge di Stabilità 2016 per gli immobili a destinazione speciale e particolare

Imposta sulla importazione di beni strumentali. e provvedimenti fiscali diversi. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

CITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO)

Bando per l'erogazione dei contributi regionali " Per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura". Legge Regionale n. 23 dei

Prot. n. 56 /14 UL/RG/dlm Roma, 29 maggio 2014

Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2000, n. 442

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Regime dei Minimi 2015: per i professionisti una doppia opzione

INFORMATIVA I.M.U IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014

ISTANZA PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI

MODELLO redditi 2013

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Articolo 1. Articolo 2

NOTIZIARIO 2015 / 1 LEGGE DI STABILITA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 NOTIZIARIO 2015/1 G E N N A I O LEGGE DI STABILITA PRINCIPALI NOVITA

TESTO Maxi emendamento Articolo 2. TESTO della Commissione

Testo risultante dagli emendamenti approvati in commissione finanze alla Camera.

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

Il fundraising per le biblioteche - Venezia 26 marzo 2015

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD. Codice identificativo

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE

COMUNE DI MEANA SARDO PROVINCIA DI NUORO

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 264

VISTO il momento di particolare difficoltà economica in cui versa la Nazione;

(Finalità) Art. 2 (Beneficiari)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI DI CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE ED ASSOCIAZIONI

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Art Bonus Mecenati di oggi per l Italia di domani. Carolina Botti Direttore Centrale ARCUS

Circolare 20. del 29 luglio School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L n. 107 INDICE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dossier del Servizio Studi sull A.S. n. 1563

Svolgono anche la libera professione

Chi ristruttura beneficia di una detrazione nella misura di euro per acquisto di elettrodomestici per l immobile ristrutturato

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO

REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

Comune di Castiglione Cosentino PROVINCIA DI COSENZA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

Autoimpiego: agevolazioni per il lavoro autonomo

LA GIUNTA REGIONALE. - la legge 24 febbraio 1992 n 225 Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile ;

Decreto del Ministero della difesa 25 marzo 2015

Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.

Il Fondo di Garanzia per l impiantistica sportiva: una nuova opportunità per lo sport

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Art. 1 Finalità e oggetto della legge

Art-bonus: credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Alessandria, 15 aprile 2015

Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale. Art. 1.

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Provincia di Caserta

LEGGE 92 del 28 giugno (stralcio) Art. 4 c (Sistema Nazionale di Apprendimento Permanente)

Il contributo è finanziato annualmente e le domande devono essere trasmesse entro la data del 31/01 di ogni anno.

INCENTIVI PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI LAVORATORI

COMUNE DI CODEVILLA PROVINCIA DI PAVIA

PROTOCOLLO D INTESA. Tra la PREFETTURA DI MILANO QUESTURA REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI MILANO UNEP PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO ALER MILANO

Valore Cultura Decreto legge recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei Beni e delle Attività Culturali

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2015 pag. 141

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

di introdurre, con leggi regionali, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette a favorire e incentivare il potenziamento e la realizzazione di sale

Serie Generale n. 221 del

Direzione Regionale: POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT Area: POL.MIGR. INT.SOC. RAPP.IST. DI ASSIST. E BENEF.

AUDIZIONE INFORMALE COMMISSIONI CULTURA E ATTIVITA PRODUTTIVE CAMERA DEPUTATI

Speciale N. 141 dell 11 Dicembre 2015

LA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI GARLASCO (Provincia di PAVIA)

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

14880 N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I

MODELLO redditi 2014

Art. 2 Parametri per la redazione del piano di riparto predisposto dall Assessorato regionale

E M A N A. il seguente decreto legislativo: Capo I RETE DI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO

Bando per l erogazione di contributi alle PMI finalizzati al sostegno per l accesso al credito R E G O L A M E N TO

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo

Art-Bonus Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura

TASI Tributo Servizi Indivisibili

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI. (approvato con delibera commissariale n 14 del 10/03/2016)

OGGETTO: Legge n. 560/1993. Legge Regionale n. 24/2007 e ss.mm.ii. PROPOSTA DI ALIENAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA DELL ATER DI POTENZA.

LE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

PARTE II VOCI DI SPESA. Titolo I ((Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario)) ART. 9 (L) (Contributo unificato)

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013

Imposta Unica Comunale IUC principali novità IMU

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI E PATROCINIO AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI

(Provincia di Treviso)

Transcript:

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83 Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095) Vigente al: 19-4-2017 Titolo I MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di reperire risorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale della Nazione e lo sviluppo della cultura, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione; Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di porre immediato rimedio allo stato di emergenza e degrado in cui versano numerosi siti culturali italiani, con particolare riguardo all'area archeologica di Pompei, al complesso della Reggia di Caserta e alle aree colpite da calamita' naturali quali la Regione Abruzzo e la citta' di L'Aquila;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per il rilancio del turismo al fine di promuovere l'imprenditorialita' turistica e di favorire la crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica del Paese, nonche' di assicurare la competitivita' dell'offerta turisticoculturale italiana, anche mediante processi di digitalizzazione e informatizzazione del settore; Considerata la straordinaria necessita' e l'urgenza di assicurare, nell'ambito della piu' ampia politica di revisione della spesa, l'organica tutela di interessi strategici sul piano interno e internazionale, tramite interventi sulla organizzazione, sui procedimenti e sul personale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e di ENIT-Agenzia nazionale del turismo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1 ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura 1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei ((...)) periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, ((nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate)) a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)); b) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' altresi' riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonche' le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e' abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5. 7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17..OMISSIS