SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 247
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- Ortensia Guidi
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1 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag agosto /GPF/FS/om Crediti d imposta Cultura e turismo Decreto legge del 31 maggio 2014, n. 83 Conversione in legge n. 106 del 29 luglio 2014 Sintesi In sede di conversione in legge, sono state introdotte importanti modifiche in materia di crediti d imposta a favore delle strutture turistico-alberghiere. In particolare, si segnala l introduzione del c.d. bonus mobili per il settore turistico Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014 è stata pubblicata la legge n. 106, datata 29 luglio 2014, recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Il provvedimento in esame converte in legge, con importanti novità in materia fiscale, il decreto legge n. 83/2014, i cui contenuti sono stati illustrati nella nostra circolare n. 74/2014. Di seguito si analizzano le disposizioni fiscali contenute nel provvedimento in esame, evidenziando le modifiche apportate in sede di conversione in legge. ART BONUS: credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art. 1) Per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, spetta un credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno di beni culturali. In particolare il credito di imposta spetta per le erogazioni liberali in denaro aventi le seguenti finalità: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura pubblici realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono, esclusivamente, attività nello spettacolo. Le predette erogazioni liberali beneficiano di un credito di imposta pari: - al 65%, per gli anni 2014 e 2015; - al 50%, per il In sede di conversione in legge, il credito d imposta in esame è stato esteso anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, di cui siano destinatari i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
2 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 248 I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi anche i concessionari od affidatari di beni culturali pubblici, devono comunicare, mensilmente, al Ministero dei Beni e delle Attività culturali, l ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento. Gli stessi soggetti devono darne anche comunicazione mediante il proprio sito web ed in un apposito portale gestito dal predetto Ministero nel quale risultino tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, agli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, ai fondi pubblici assegnati per l anno in corso ed all ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Con regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, verranno individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture rivolte a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico. Il credito d'imposta in esame è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto: - alle persone fisiche ed agli enti non commerciali, nei limiti del 15% del reddito imponibile; - ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per questi ultimi, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'irap. In considerazione dell introduzione del nuovo bonus fiscale, limitatamente al triennio 2014/2016 per le erogazioni liberali in esame non si applicano le disposizioni agevolative previste a regime dal T.U.I.R. (vedi art. 15, comma 1, lett. h ed i) e art. 100, comma 2, lett. f e g)). Credito d imposta per le sale cinematografiche (art. 6, commi da 2-bis a 2-sexies) In sede di conversione in legge, è stato introdotto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta per i lavori sulle sale cinematografiche. In particolare: il credito (bonus) spetta nella misura del 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; il bonus spetta alle sole imprese di esercizio cinematografico che abbiano i requisiti della piccola e media impresa e che esistano, almeno, dal 1 gennaio 1980;
3 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 249 l ammontare del credito spettante deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo; il credito è riconosciuto fino ad un massimo di euro e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e Il suddetto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R.; è utilizzabile in compensazione presentando il Mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate, pena la scorta dell operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con un apposito successivo provvedimento della medesima Agenzia ovvero è cedibile ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi; tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d imposta o contributivi. I criteri e le procedure per l'accesso al credito d imposta saranno definiti con un apposito successivo decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del turismo. Il credito d imposta in esame è alternativo e non è cumulabile: con i contributi in conto interessi ed in conto capitale per il ripristino e la ristrutturazione di sale cinematografiche (ex art. 15 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28); con i crediti d'imposta per l'acquisizione di specifici impianti ed apparecchiature per la proiezione digitale [ex art. 1, comma 327, lett. c), n. 1), della L. 24 dicembre 2007, n. 244]. Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e agenzie di viaggio(art. 9) Soggetti beneficiari Al fine di sostenere la competitività del turismo italiano e favorire la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2014 (periodo di imposta aggiunto in sede di conversione in legge), 2015, 2016, 2017, agli esercizi ricettivi singoli od aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, viene riconosciuto un credito d'imposta del 30% e fino ad un importo massimo di euro, per le spese sostenute in investimenti ed attività di sviluppo. In sede di conversione in legge, il credito d imposta in esame è stato riconosciuto anche alle agenzie di viaggio ed ai tour operator che applicano lo studio di settore, che risultino ap-
4 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 250 partenenti al cluster 10 Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming, o al cluster 11 Agenzie specializzate in turismo incoming. Per tali soggetti il credito d imposta si applica per una quota non superiore al 10% delle risorse stanziate ai fini della concessione del bonus pari a 15 milioni di euro per i periodi di imposta Spese agevolabili In particolare, il credito d'imposta si applica alle seguenti spese: - impianti wi-fi ; - siti web ottimizzati per il sistema mobile; - programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari; - all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; - spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; - servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; - strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; - servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per tutte tali attività. Sono esclusi dalle spese agevolabili i costi relativi alla intermediazione commerciale. Utilizzo del credito d imposta Il credito d imposta in esame è ripartito in tre quote annuali di pari importo; la prima quota, relativa alle spese 2014, è utilizzabile dal 1 gennaio Gli esercizi ricettivi possono accedere al predetto credito d'imposta nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires) e dell'irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R.. Il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici
5 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 251 dell'agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline), secondo le modalità ed i termini che saranno stabiliti con un apposito Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate. Decadenza dal credito d imposta In sede di conversione in legge, è stata introdotta una causa di decadenza dall agevolazione in esame, quando i beni oggetto dell investimento agevolato sono destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa. Disposizioni urgenti per l'introduzione di un credito d'imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive (art. 10) Soggetti beneficiari e spese agevolabili Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto, non più alle strutture ricettive ma alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1 gennaio 2012, viene riconosciuto, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di ,00 euro per interventi di: - manutenzione straordinaria; - restauro e risanamento conservativo; - ristrutturazione edilizia; - incremento dell efficienza energetica; - eliminazione delle barriere architettoniche ex Legge n. 13/89 e D.M. n. 236/89. Bonus mobili In sede di conversione in legge, il suddetto credito d imposta è stato esteso anche alle spese relative all acquisto di mobili e componenti d arredo destinati, esclusivamente, agli immobili oggetto dell agevolazione in esame a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all esercizio dell impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d imposta successivo. Per queste ulteriori spese agevolabili, la quota, per ciascun anno, non può essere superiore al 10% delle risorse stabilite ai fini della concessione del bonus riqualificazione pari a euro 20 milioni per l anno 2015 e a euro 50 milioni per gli anni Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".
6 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 252 Utilizzo del credito d imposta Tale credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte dirette e dell IRAP ed ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R.. Il predetto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta 2014 è utilizzabile non prima del 1 gennaio Con un apposito decreto interministeriale, emanato da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di concerto con il MEF, il MISE e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata ex art. 8, D.Lgs. n. 281/97), entro il 31 ottobre 2014, saranno disciplinate le modalità attuative del credito d'imposta, nonché individuate: - le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito d'imposta; - le tipologie di interventi ammessi al beneficio; - le procedure per la loro ammissione al beneficio, che dovrà avvenire secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande; - le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta; - le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta. Start-up turismo (art. 11-bis) Si ricorda che il decreto n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (cosiddetto "Decreto crescita bis"), ha introdotto rilevanti incentivi di natura fiscale a favore delle imprese start-up innovative e delle imprese denominate "incubatori certificati", allo scopo di favorirne la costituzione e lo sviluppo. Il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 30 gennaio 2014 indica le modalità di attuazione delle disposizioni che regolano gli investimenti nelle start-up innovative e, in particolare, l ambito di applicazione e le definizioni, i soggetti interessati, la nozione di investimento agevolato, le agevolazioni fiscali, le condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale e la decadenza dalle agevolazioni fiscali. Con la circolare n. 16/2014, l'agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sulle agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati (per un esame completo vd. ns. circ. n. 43 e 80/2014). In sede di conversione in legge, è stato previsto che si consi-
7 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 253 derano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonchè l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonchè lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione. Le suddette imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile. Tali società, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa. Le disposizioni sopra illustrate si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2015.
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