Prof. Avv. Michele Rondinelli Via Dei Mille n Brescia Via Cogorano n Livorno Pec.:

Documenti analoghi
TITOLO VI TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI

Accoglimento totale del 11/05/2015 RG n /2014

DA TUB aggiornato a gennaio 2016 Articolo 116 (4) (Pubblicità) 1 Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente:

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE

Tribunale Ordinario di Pescara. Verbale di udienza

Ordinanza ex art. 186 quater cpc n. cronol. 2467/2017 del 18/04/2017 RG n. 3901/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano

Tribunale di Milano. Sezione Civile C.T.U. nella causa tra. Antonio Rossi. contro. Banca del Monte di Pegno. G.I. Dott.

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA SEZIONE CIVILE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Napoli, Sezione II

Il contenzioso bancario: la prospettiva del legale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

III corso di formazione per tirocinanti L ANATOCISMO BANCARIO MARIA ROSARIA SODANO E ANTONIO STEFANI

Obbligo della forma scritta e pattuizione degli interessi ultralegali

* * * * * TRIBUNALE DI PERUGIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Testo Unico Bancario

Sentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018

Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"

Mutuo HYPO ALPE ADRIA BANK spa, in mora: - Gratuità del mutuo. Rimborso del solo capitale.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE. Giudice dr. Stefano Cardinali ^^^^^^^^^^^^^^^ Il Giudice,

Via Cipro n Brescia TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE CIVILE. Causa n. 3326/2013. G.I. Dott. Giuseppe Magnoli CONSULENZA TECNICA D UFFICIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Andrea Illuminati, ha pronu

I contratti di finanziamento: L apertura di credito

IL CODICE CIVILE. Il paradigma del contratto nel codice civile

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

TITOLO VI TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI. Capo I Operazioni e servizi bancari e finanziari

TRIBUNALE DI LECCE. in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 6935/2014

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

L ANATOCISMO. (aspetti pratici) Corso di Formazione Professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

QUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 24/11/16 QUESITO

pagina 1 di 10 Firmato Da: BARBENSI MAZZINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1453c9

Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile)

Sentenza n. 391/2017 pubbl. il 07/03/2017 RG n /2014 Repert. n. 1177/2017 del 08/03/2017

Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:

ANATOCISMO STRUMENTI PROCESSUALI CIVILISTICI

di credito e di conto corrente ordinario n (già cassa di Risparmio di Puglia c/c n. 191/55, poi Caripuglia S.p.a. c/c 191/55 ridenominat

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

Sentenza n. 418/2019 pubbl. il 02/04/2019 RG n. 4017/2012

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein

Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano. Tribunale Ordinario di Chieti Sezione distaccata di Ortona

D o t t. R o b e r t o G i a n s a l v o S P E C I A L I S T A R A P P O R T I B A N C A - I M P R E S A OGGETTO: CTU INTEGRATIVA... - R.G. 2030/10.

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A. (C.F ) con gli avv.ti MUZ RICCARDO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA

COSTI E COMMISSIONI NELLE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE BANCARIO LE FORME DI REMUNERAZIONE NEI CONTRATTI BANCARI: VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA

Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L.

LA CORTE D APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI. composta dai Magistrati Dott. Maria Teresa Spanu Presidente rel.

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE VI CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt.

Sentenza n. 226/2018 pubbl. il 05/03/2018 RG n. 422/2015

contro N. R.G. 2920/2011

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONTO SINTETICO. Breve illustrazione del software per verifica usura e ricalcolo dei conti correnti


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

2. I CONTRATTI E LA NUOVA TRASPARENZA PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7635/2013 R.G. promossa da:

Capitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato

A Milano, 1 ottobre Le osservazioni di Altroconsumo. In primis è bene ricordare cosa riporta l articolo 120 comma 2 del TUB.

Accoglimento n. cronol /2018 del 27/12/2018 RG n /2015-1

TRIBUNALE DI TERAMO Sezione Civile. n.3356/2013r.g. sull istanza ex art. 649 c.p.c. proposta da parte opponente e sulle richieste

RELAZIONE PERITALE Quesito Con provvedimento in sede di udienza in data la scrivente è stata nominata CTU del procedimento ed è stato

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia (Estensore)

Oggetto : Convenzione S.D.L.

L ANATOCISMO. Corso di Formazione Professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Sentenza n. 2434/2018 pubbl. il 01/09/2018 RG n. /2013

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

TRIBUNALE DI VERONA SENTENZA. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano

CONSULENZA TECNICA D UFFICIO

Tribunale di Udine. - sezione II civile. Il Giudice designato,

Tribunale di Sondrio

COMUNITA MONTANA TERMINIO CERVIALTO MONTELLA (AV) DELIBERA DELLA GIUNTA ESECUTIVA PROCESSO VERBALE 2) SALVATORE VECCHIA 3) ANTONIO REPPUCCI

Sentenza n. 1797/2015 pubbl. il 23/07/2015 RG n /2011

Sentenza n. 916/2018 pubbl. il 23/03/2018 RG n /2013 Repert. n. 2694/2018 del 23/03/2018

Articolo 117 Tub: Problemi interpretativi del comma 7 e tasso di interesse sostitutivo

N. 15/2015 Rep. Prot. 57

STUDIO COMMERCIALE PIERO GUAGNONI Ragioniere Commercialista Revisore Ufficiale dei Conti

PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI. a cura di Marco Capra, Roberto Capra, Alessio A. Ferrandina

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE

Sentenza n. 5405/2016 pubbl. il 02/05/2016 RG n /2013 Repert. n. 4356/2016 del 02/05/2016

PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI. a cura di Marco Capra, Roberto Capra, Alessio A. Ferrandina e Alessio Ferradina

STUDIO VECCHI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA BANCARIA E FINANZIARIA

Capitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato. Manuale di Estimo Vittorio Gallerani, Giacomo Zanni, Davide Viaggi

CONCLUSIONI. Le parti hanno concluso come da verbale d udienza di precisazione delle conclusioni del FATTO E DIRITTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente - Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Transcript:

Prof. Avv. Michele Rondinelli Via Dei Mille n. 2 25122 Brescia Via Cogorano n. 25 57123 Livorno Pec.: avv.rondinelli.michele@legalmail.it Breve disamina della CTU depositata nel Giudizio instaurato avanti al Tribunale di Milano e rubricato al n. di R.G. 25335/2013. *** La PAGLIANO ARREDAMENTI SRL ha intrattenuto diversi rapporti commerciali con la Cassa di Risparmio di Alessandria, rapporti che sono continuati con la Banca di Legnano all'esito della fusione con efficacia 13/02/2012 che ha interessato i due istituti di credito menzionati. Tra tali rapporti rientra il conto corrente n. 16515 aperto presso la filiale di Casale Monferrato. Attualmente, detto rapporto risulta continuato con la Banca Popolare di Milano quale soggetto incorporante la Banca di Legnano. Il rapporto di c/c n. 16515 è stato oggetto di analisi da parte del dott. Cotturri il quale, su incarico di SDL CENTROSTUDI ha redatto una perizia econometrica utilizzata nel giudizio indicato in epigrafe. Questi i dati riportati nelle conclusioni della richiamata perizia: n. conto Usura oggettiva Usura soggettiva Anatocismo Differenze da ricalcolo 1 16515 12.981,05 48.143,80 222,82 61.347,67 Sia nell atto di citazione che nel corso del giudizio, accanto alle doglianze relative ai temi della usura oggettiva, usura soggettiva e anatocismo, era stata posta all attenzione del Giusdicente la questione della mancanza del contratto e, conseguentemente, quello della mancata pattuizione di un tasso ultralegale. Il riferimento normativo era dato dall art. 117 TUB, del quale per comodità del lettore si riporta il testo: 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. (omissis) 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 5. Omissis (l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha soppresso il presente comma). 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: 1 Usura ogg. + usura ogg. + anatocismo. 1

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi ( ). Dal combinato disposto dei commi 4 e 7 dell articolo richiamato consegue che in mancanza di pattuizione delle condizioni ultralegali il cui onere della prova è posto a carico dell istituto di credito, ancorché convenuto in giudizio i tassi in concreto applicati dall istituto convenuto devono essere sostituiti con il tasso B.O.T. A tal proposito, il Giudicente nella Ordinanza con cui disponeva la CTU svolgeva le seguenti considerazioni: a fronte delle contestazioni di parte attrice di difetto di specifiche pattuizioni sottoscritte circa interessi e ogni altro costo e condizione del contratto di conto corrente, con relative eccezioni di nullità (quali si rinvengono in citazione, pagg. 4, 15, 24 e in memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., pag. 2 e che non vanno confuse con il mero assunto di non disporre di copia di contratto stipulato per iscritto), ricade sulla parte convenuta l onere di provare che sia intervenuta idonea pattuizione ex art. 117 TUB (si veda anche Cass. 1679/09 circa rilevanza o meno estratti conto inviati). Per parte attrice, in occasione della udienza di giuramento del CTU celebrata in data 6.5.2014, si provvedeva a nominare CTP il dott. Alessandro Cotturri che pure aveva redatto la perizia di parte. Nel corso delle operazioni peritali, il CTU accertata la mancata pattuizione di interessi ultralegali procedeva a sostituire i tassi di interesse applicati dalla banca nella fase esecutiva del rapporto con i tassi BOT ovvero con il tasso legale giungendo alla conclusione per cui parte attrice ha diritto all accredito di 59.550,22 (se si applica il tasso BOT) ovvero di 58.028,93 (se si applica il tasso legale): vedasi al riguardo pag. 8 della bozza di relazione. Tuttavia, nel confronto con i CTP, il CTU dott. Siniscalco non poteva che prendere atto delle osservazioni del nostro CTP dott. Cotturri il quale, con nota del 2 settembre 2014, sul punto osservava quanto segue: in merito al ricalcolo degli interessi in base ai tassi BOT come previsto dall art. 117 TUB, la procedura adottata dal CTU mi trova favorevole in quanto per i rapporti successivi al 1992 si usano i tassi BOT. Per quanto riguarda invece l utilizzo di un secondo calcolo al tasso legale non intravedo nessuna motivazione di Legge o procedurale in quanto il rapporto è stato analizzato per un periodo successivo al 1992. Alla luce di tali osservazioni, il CTU Rag. Siniscalco ultimava i lavori peritali in data 25/09/2014 rassegnando le seguenti conclusioni: in risposta al quesito, con i ricalcoli degli interessi in base ai tassi BOT come previsto dall art. 117 TUB, il CTU informa che il saldo finale del conto corrente alla data dell ultimo estratto conto in atti (30/06/2012) ammonta a 60.624,27. L attore ha quindi diritto all accredito della somma di 59.550,22. Livorno/Brescia, 10/10/2014 Prof. Avv. Michele Rondinelli 2