Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Documenti analoghi
Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero

Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali

(Finalità) Art. 2 (Beneficiari)

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale

Legge federale sugli assegni familiari nell agricoltura (LAF) 1

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Legge federale sulla politica regionale

Legge federale su l acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

Tavola 1 - Prezzi al consumo relativi alla benzina verde con servizio alla pompa. Firenze, Grosseto, Pisa, Pistoia. Da Agosto 2008 ad Aprile 2012

Codice delle obbligazioni

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

Legge federale sugli assegni familiari nell agricoltura (LAF) 1

151.3 Legge federale sull eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili

Unipol Assicurazioni SpA Cumulative Auto Bologna 12/01/ :18

Ente: COMUNE DI PORTICI

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità

Legge federale sugli esami genetici sull essere umano

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011)

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

Codice civile svizzero

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

del 19 giugno 1992 (Stato 1 gennaio 2014)

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

Decisioni del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

ESTRATTO. Sommario. Indice... 3 Elenco delle abbreviature Legenda... 16

Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1

Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati tramite il patrimonio di PUBLICA 1

Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA 1

Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Ordinanza. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

955.0 Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

del 16 dicembre 1994 (Stato 1 aprile 2015)

Legge federale sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

IL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE ITALIANO

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014)

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Contribuenti Scadenza Denominazione Descrizione

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

CANTONE DEI GRIGIONI REGOLAMENTO PER IL PROMUOVIMENTO DELLE ABITAZIONI PRIMARIE

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

le Organizzazioni di Produttori

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Il Fondo di Garanzia per l impiantistica sportiva: una nuova opportunità per lo sport

Legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF) 1

Dott. Carmine Ferrara

(Legge federale sulla firma elettronica, FiEle)

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sul lavoro nell industria, nell artigianato e nel commercio

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale concernente l aggiornamento formale del diritto federale

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale)

Transcript:

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust) 1 del 4 ottobre 2002 (Stato 1 luglio 2018) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale 2 ; visto il rapporto del 22 febbraio 2002 3 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 27 marzo 2002 4, decreta: Sezione 1: 5 Scopo e misure Art. 1 1 Con la presente legge la Confederazione intende migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione. 2 A tale scopo la Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per: a. l istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia; b. l aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia, se in tal modo si possono ridurre i costi di custodia a carico dei genitori; c. progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia. RU 2003 229 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 2 RS 101 3 FF 2002 3765 4 FF 2002 3808 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 1

Protezione della famiglia Sezione 2: Aiuti finanziari per l istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti a carattere innovativo 6 Art. 2 2 Beneficiari 1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi: a. alle strutture di custodia collettiva diurna; b. alle strutture di custodia parascolastiche di bambini fino alla fine della scolarità obbligatoria; e c. alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne; d. 7 alle persone fisiche, ai Cantoni, ai Comuni e ad altre persone giuridiche per progetti a carattere innovativo nel settore della custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia. 2 Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture. Possono essere concessi anche alle strutture esistenti che aumentano la loro offerta in misura significativa. Art. 3 Condizioni 1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica: a. 8 che sono gestite da persone fisiche, Cantoni, Comuni o da altre persone giuridiche; b. il cui finanziamento a lungo termine sembra garantito per sei anni al minimo; e c. che rispondono a esigenze qualitative cantonali. 2 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne se sono soddisfatte le condizioni formulate nel capoverso 1 lettera a. Gli aiuti finanziari devono essere destinati: a. al coordinamento e alla professionalizzazione della custodia in famiglie diurne; o b. al promovimento della formazione delle famiglie diurne. 3 Gli aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo possono essere concessi se: a. il progetto ha valore di modello per lo sviluppo della custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia e contribuisce all istituzione di posti di custodia per l infanzia; 6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 7 Introdotta dal n. I della LF del 1 ott. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 (RU 2011 307; FF 2010 1445). 8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1 ott. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 (RU 2011 307; FF 2010 1445).

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. LF b. il progetto beneficia di un sostegno finanziario erogato dai Cantoni o dai Comuni in cui viene realizzato; e c. i Cantoni o i Comuni che presentano una domanda di aiuti finanziari o partecipano al finanziamento di un progetto a carattere innovativo realizzato da terzi continuano a sostenere finanziariamente la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia con un importo complessivo almeno equivalente a quello dell anno civile precedente l inizio del progetto. 9 4 Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se anche i Cantoni, gli enti locali territoriali di diritto pubblico, i datori di lavoro o altri terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata. 10 Sezione 2a: 11 Aiuti finanziari per l aumento dei sussidi e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia Art. 3a Aiuti finanziari per l aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia 1 Gli aiuti finanziari per l aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia possono essere concessi ai Cantoni che provvedono ad aumentare l importo complessivo dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia al fine di ridurre i costi di custodia a carico dei genitori. Quale riferimento per il confronto si considera l anno civile precedente la concessione degli aiuti finanziari. Sono computati i contributi dei datori di lavoro per l aumento dei sussidi prescritti per legge dai Cantoni o dai Comuni. 2 Gli aiuti finanziari possono essere concessi ai Cantoni se il finanziamento dell aumento dei sussidi sembra garantito a lungo termine, ma comunque per un periodo di almeno sei anni. 3 Possono essere concessi al medesimo Cantone una sola volta nel periodo di validità della presente legge. 9 Introdotto dal n. I della LF del 1 ott. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 (RU 2011 307; FF 2010 1445). 10 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 11 Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 3

Protezione della famiglia Art. 3b Aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia 1 Gli aiuti finanziari per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia possono essere concessi ai Cantoni, ai Comuni, ad altre persone giuridiche e a persone fisiche. 2 Possono essere concessi per progetti che mirano ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a livello cantonale, regionale o comunale. Ciò vale in particolare per i progetti che predispongono: a. un offerta globale di servizi per la custodia di bambini in età scolastica organizzata congiuntamente con la scuola; b. un offerta di servizi per la custodia destinata ai genitori con orari di lavoro irregolari o impegni professionali variabili; o c. un offerta di servizi per la custodia al di fuori degli orari di apertura usuali, segnatamente in orari marginali o durante le vacanze scolastiche. 3 I progetti devono soddisfare le esigenze qualitative cantonali. Sezione 2b: Mezzi a disposizione, calcolo e durata degli aiuti finanziari 12 Art. 4 Mezzi a disposizione 1 L Assemblea federale vota un credito d impegno pluriennale per ciascuno degli aiuti finanziari di cui alle sezioni 2 (art. 2 e 3) e 2a (art. 3a e 3b). 13 2... 14 2bis Per progetti a carattere innovativo di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera d può essere impiegato al massimo il 15 per cento dei mezzi messi a disposizione mediante il credito d impegno per gli aiuti finanziari di cui alla sezione 2 (art. 2 e 3). 15 3 Se gli aiuti chiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell interno stabilisce un ordine di priorità, cercando per quanto possibile di ripartirli equamente tra le regioni. 12 Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 14 Abrogato dal n. I della LF del 16 giu. 2017, con effetto dal 1 lug. 2018 15 Introdotto dal n. I della LF del 1 ott. 2010 (RU 2011 307; FF 2010 1445). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 (RU 2018 2247; FF 2016 5753). 4

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. LF Art. 5 16 Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica coprono al massimo un terzo delle spese d investimento e di gestione. Non possono eccedere 5000 franchi per posto e per anno. 2 Gli aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne coprono al massimo un terzo delle spese della misura prevista all articolo 3 capoverso 2 lettera a o b. 3 Gli aiuti finanziari destinati a progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi del progetto, valutazione compresa. 3bis Gli aiuti finanziari di cui all articolo 3a sono concessi per tre anni dall aumento dei sussidi. Essi ammontano al 65 per cento dell aumento dei sussidi il primo anno, al 35 per cento il secondo anno e al 10 per cento il terzo anno. 17 3ter Gli aiuti finanziari di cui all articolo 3b coprono al massimo la metà dei costi del progetto, valutazione compresa. 18 4 Gli aiuti finanziari sono concessi per tre anni al massimo. Sezione 3: Procedura 19 Art. 6 20 Domande di aiuti finanziari 1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). 2 Le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono presentare la loro domanda prima dell apertura della struttura o dell aumento dell offerta. 3 Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne devono presentare la loro domanda prima di iniziare l attuazione della misura. 4 Le persone fisiche, i Cantoni, i Comuni e le altre persone giuridiche devono presentare la loro domanda prima di avviare il progetto a carattere innovativo. 5 I Cantoni devono presentare la loro domanda di aiuti finanziari secondo l articolo 3a prima dell aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia. 21 16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1 ott. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 al 31 gen. 2015 (RU 2011 307; FF 2010 1445). 17 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 18 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 19 Nuovo testo giusta il n. 121 dell all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1 gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1 ott. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 (RU 2011 307; FF 2010 1445). 21 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 5

Protezione della famiglia 6 I Cantoni, i Comuni, le altre persone giuridiche e le persone fisiche devono presentare la loro domanda di aiuti finanziari secondo l articolo 3b prima dell avvio del progetto. Se non è presentata da un Cantone, la domanda deve essere corredata di un parere dei Cantoni interessati. 22 Art. 7 23 Decisione e contratti di prestazione 24 1 L UFAS statuisce, con decisione formale, sulle domande presentate dalle strutture di custodia collettiva diurna, dalle strutture di custodia parascolastica e dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne; consulta preliminarmente l autorità cantonale competente. 2 L UFAS concede aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo sulla base di contratti di prestazioni. Per i progetti gestiti da una persona fisica, da un Comune o da un altra persona giuridica, consulta preliminarmente l autorità cantonale competente. 3 L UFAS statuisce, con decisione formale, sulle domande di aiuti finanziari per l aumento dei sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia. 25 Sezione 4: Valutazione Art. 8 Le ripercussioni della presente legge sono valutate regolarmente. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 9 26 Disposizioni di esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. 22 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1 ott. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 (RU 2011 307; FF 2010 1445). 24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 25 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 6

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. LF Art. 9a 27 Disposizione transitoria della modifica del 16 giugno 2017 L UFAS concede gli aiuti finanziari di cui alla sezione 2 (art. 2 e 3) fino al 31 gennaio 2019. Art. 10 Referendum, durata di validità ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 La sua durata di validità è di otto anni. 3 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 4 La durata di validità della presente legge è prorogata per l ultima volta sino al 31 gennaio 2015. 28 5 In deroga al capoverso 4, la durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 gennaio 2019. 29 6 La durata di validità della presente legge è prorogata di cinque anni dall entrata in vigore della modifica del 16 giugno 2017. 30 Data dell entrata in vigore: 1 febbraio 2003 31 27 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 28 Introdotto dal n. I della LF del 1 ott. 2010, in vigore dal 1 feb. 2011 (RU 2011 307; FF 2010 1445). 29 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1 feb. 2015 al 31 gen. 2019 (RU 2015 513; FF 2014 5643 5667). 30 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1 lug. 2018 31 DCF del 9 dic. 2002. 7

Protezione della famiglia 8