Art. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.

Documenti analoghi
Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Ausgleichskasse Gewerbe St. Gallen

2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale

Traduzione 1 Accordo

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam sulla cooperazione in materia di adozione di minori

Panorama sul mercato del lavoro in Svizzera

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore

Assicurazione risparmio con partecipazione al rendimento trasparente

TRA il Comune di VIU rappresentato dal Sindaco pro tempore MAJRANO DANIELA, di seguito denominato anche Comune (CF ) E

Commissione federale delle poste PostCom

Aspetti pensionistici in regime internazionale. CdL Patrizia Gabellone

DENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI (DA INVIARE AL PIÙ PRESTO REDATTA IN MODO COMPLETO)

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Titolo I Disposizioni generali. Testo originale

Circolare No 39. Imposizione delle opzioni destinate agli azionisti. 1. Introduzione. Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo

Disposizioni concernenti gli esami e il rilascio delle certificazioni dei moduli nell'ambito della formazione alla conduzione SVF-ASFC

Modello di Contratto di lavoro temporaneo secondo gli articoli 19 segg. LC e 48 segg. OC

DOMANDA DI ACCESSO ALL ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2016 Delibera Giunta Regionale n.328 del

L assegno per figli e l assegno di formazione conformemente alla nuova legislazione federale e cantonale sugli assegni di famiglia

ASSEGNAZIONE DI MASSIMO 100 VOUCHER A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DELLA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2016 DI BAMBINI IN ETA MESI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1

Regolamento sullo stato civile (del 29 marzo 2011)

Domanda di pensione di vecchiaia

Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Piazzale Konrad Adenauer, Roma

Comunicazione di atti scritti a un autorità

Trattato

Ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all estero

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Accordo relativo all applicazione dell articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo. (Accordo sulle lingue) Traduzione 1

La sicurezza sociale in Svizzera. Stato al 1 gennaio 2016

Convenzione

DIRETTIVA. concernente

Accordo

Il/la sottoscritto/a nato/a a. in qualità di Presidente e/o Rappresentante Legale dell. Con sede in via n. Codice Fiscale, Tel.

Qual è il sistema previdenziale in vigore in Italia e come si calcola la pensione?

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC)

RICHIESTA ASSEGNI PER IL NIDO D INFANZIA PRIVATO Anno scolastico 2014/15

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

- uno sgravio parziale dall'imposta italiana alla fonte su dividendi, interessi e canoni (cfr. n. 3 più sotto);

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Regolamento per la gestione dei fondi economali

Ordinanza municipale concernente gli incentivi per l efficienza energetica e l impiego delle energie rinnovabili nell edilizia

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI

Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Evitare mancati pagamenti e carenze di liquidità

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing)

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

Testo originale. Art. 1

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI BANDO DI GARA D'APPALTO CIG D Progetto di archiviazione in

MODULO PER L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Domanda d ammissione Informazioni

I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo

Accordo

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

I corsi per veicoli industriali si terranno unicamente durante l intera giornata del 10 giugno 2015.

Richiesta assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (PSAL)

Documenti soggetti a emolumenti

Progetto della Commissione di redazione per il voto finale

(Legge federale sulla firma elettronica, FiEle)

Regolamento Tariffario OAD FCT (RT)

Per i lavoratori italiani o di paesi dell Unione Europea

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

Esperto/a antincendio con diploma federale

Informazioni. Ha ricevuto un offerta d impiego per lavorare in Svizzera quale domestico privato; ecco alcune informazioni e consigli.

All ESU di Venezia All ESU di Verona

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI

SuisServices comprende attualmente i seguenti strumenti di supporto all attività aziendale:

Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

Anno 2014 N.RF302. La Nuova Redazione Fiscale

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA DI POLONIA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero

Transcript:

Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda Concluso il 12 maggio 2000 Entrato in vigore con effetto retroattivo il 1 luglio 1999 In conformità all articolo 18 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale conclusa l 11 dicembre 1997 2 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti, ossia per la Confederazione Svizzera, l Ufficio federale delle assicurazioni sociali e per l Irlanda, il Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia («Department of Social, Community and Family Affairs») hanno concordato quanto segue: Titolo I Disposizioni generali Art. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione. Art. 2 Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell articolo 18 lettera d della Convenzione: RS 0.831.109.441.11 1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 2698). 2 RS 0.831.109.441.1 2698 2001-1443

A. in Irlanda il Department of Social, Community and Family Affairs International Records Oisin House Pearse Street Dublino 2 Irlanda; B. in Svizzera i) la Cassa svizzera di Compensazione, Avenue Ed.-Vaucher 18, CH-1211 Ginevra 28 (detta in seguito «Cassa svizzera di compensazione»), per quanto riguarda l assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità, ii) l Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, CH-3003 Berna, per l assicurazione malattie. Art. 3 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento stabiliscono di comune accordo i moduli necessari all applicazione della Convenzione e del presente Accordo amministrativo. 2. Per l applicazione della Convenzione del presente Accordo amministrativo gli organismi di collegamento concordano per quanto possibile misure volte ad introdurre e a proseguire lo scambio elettronico dei dati. 3. Per la trasmissione di dati relativi a persone gli organismi di collegamento o le autorità competenti applicano il diritto sulla protezione dei dati della rispettiva autorità competente. I dati personali trasmessi tra gli organismi di collegamento possono essere usati solo per applicare le disposizioni della Convenzione e del presente Accordo amministrativo. Titolo II Legislazione applicabile Art. 4 1. Nei casi di cui all articolo 6 capoverso 1 della Convenzione, le istituzioni competenti dello Stato contraente, la cui legislazione resta applicabile e che sono designate nel capoverso 2, attestano su richiesta che la persona interessata rimane sottoposta a questa legislazione. 2. L attestazione di cui al capoverso 1 è rilasciata sull apposito modulo: A. in Irlanda dal Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia; 2699

B. in Svizzera dalla competente Cassa di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità. 3. Le domande volte a prorogare la durata del distacco devono essere inoltrate prima della scadenza dell attestazione all autorità competente dello Stato contraente dal cui territorio la persona è stata trasferita. Se detta autorità approva la domanda, si accorda tramite scambio di lettere con l autorità competente dell altro Stato contraente e comunica la sua decisione al richiedente e alle istituzioni interessate del suo Paese. Art. 5 1. Per esercitare il diritto d opzione circa la scelta di una delle due legislazioni di sicurezza sociale degli Stati contraenti previsto nell articolo 7 capoversi 2 e 3 della Convenzione: a) i lavoratori occupati in Svizzera comunicano la loro scelta al Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia; b) quelli occupati in Irlanda alla Cassa di compensazione federale a Berna. 2. Una volta esercitato il diritto d opzione circa la scelta per la legislazione dello Stato rappresentato previsto nell articolo 7 capoversi 2 e 3 della Convenzione (opzione fra l assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali di uno dei due Stati contraenti), l istituzione competente di questo Stato rilascia alla persona interessata un attestazione da cui risulta che essa è sottoposta a questa legislazione. Art. 6 Nei casi di cui all articolo 8 capoverso 1 della Convenzione, le persone interessate devono presentarsi all organismo competente del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo all inizio dell attività lucrativa oppure all entrata in vigore della Convenzione se esercitano già la loro attività in quel momento. Art. 7 1. Nei casi di cui all articolo 9 della Convenzione, l autorità competente dello Stato in cui la persona dovrebbe essere assicurata in virtù della deroga prevista, deve comunicare la richiesta di detta deroga all autorità competente dell altro Stato. 2. L autorità competente dello Stato presso la cui legislazione la persona interessata sarebbe altrimenti assicurata comunica il suo consenso circa la deroga richiesta. Art. 8 Nei casi di cui all articolo 10 capoverso 2 della Convenzione, le persone interessate devono annunciarsi alla cassa di compensazione cantonale del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo. 2700

Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1 Malattia e maternità Art. 9 1. Nei casi di cui all articolo 11 della Convenzione, l attestazione che indica i periodi di assicurazione assolti presso l assicurazione irlandese dev essere consegnata, su istanza del richiedente, all assicuratore svizzero direttamente dal Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia. 2. In alternativa, l assicuratore svizzero che si occupa della domanda di affiliazione può rivolgersi direttamente o tramite l organismo di collegamento menzionato nell articolo 2, lettera B, ii al Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia. Capitolo 2 Invalidità, vecchiaia e decesso Art. 10 1. Le persone residenti in Irlanda che pretendono prestazioni dell assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l invalidità inoltrano la loro richiesta direttamente al Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia. 2. Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni in virtù delle leggi irlandesi sulla sicurezza sociale inoltrano la loro richiesta direttamente alla Cassa svizzera di compensazione. 3. Le persone residenti in uno Stato terzo che pretendono prestazioni in base alla legislazione di uno degli Stati contraenti inoltrano la loro richiesta direttamente all istituzione competente oppure tramite l organismo di collegamento appropriato. 4. Per le richieste di prestazioni vanno utilizzati i moduli di cui all articolo 3 capoverso 1 approntati dalle autorità competenti o dagli organismi di collegamento. 5. L organismo di collegamento che ha ricevuto la richiesta di prestazioni appone sul modulo la data di ricevimento, verifica se la richiesta è redatta in modo completo, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta, anche sul modulo, la validità degli atti ufficiali acclusi. Esso trasmette la richiesta completata all organismo di collegamento dell altro Stato contraente. 6. L organismo di collegamento e le autorità giudiziali (nella misura in cui si tratti di prestazioni di sicurezza sociale comprese nella convenzione) dello Stato contraente competente possono richiedere altre informazioni o attestazioni all organismo di collegamento del primo Stato contraente oppure direttamente ai richiedenti. 2701

Art. 11 1. Su richiesta del Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia la Cassa svizzera di compensazione gli fornisce su un modulo specifico le indicazioni dettagliate dei periodi di assicurazione compiuti dal richiedente in virtù della legislazione svizzera. 2. Su richiesta della Cassa svizzera di compensazione il Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia le trasmette su un modulo specifico tutte le indicazioni necessarie all applicazione dell articolo 13 capoverso 2 della Convenzione. Art. 12 1. Quando, giusta l articolo 14 capoversi 2 e 4 della Convenzione, i cittadini irlandesi o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro l importo dell indennità unica e i periodi di assicurazione presi in considerazione per determinare l importo di tale indennità. 2. L avente diritto deve fare la propria scelta tra la rendita o l indennità entro il termine di 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione. 3. Se l avente diritto non ha fatto la propria scelta tra il versamento della rendita o quello dell indennità entro il termine previsto di 60 giorni, la Cassa svizzera di compensazione gli assegna l indennità unica. Art. 13 L istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici, e ne invia una copia all organismo di collegamento dell altro Stato contraente. Art. 14 Le prestazioni sono versate direttamente all avente diritto dall istituzione debitrice di prestazioni nei termini previsti dalla legislazione per essa vigente. Titolo IV Disposizioni diverse Art. 15 1. Gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti si scambiano ogni anno le statistiche concernenti i versamenti effettuati agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. 2. Le statistiche danno indicazioni sul numero degli aventi diritto e sull importo complessivo delle prestazioni concesse suddiviso secondo il tipo di prestazione. 2702

Art. 16 1. I beneficiari di prestazioni concesse secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti che risiedono sul territorio dell altro Stato contraente comunicano all istituzione competente, direttamente oppure tramite gli organismi di collegamento, qualsiasi cambiamento concernente la loro situazione personale o familiare, lo stato di salute o la capacità di lavoro e di guadagno suscettibile d influenzare i loro diritti od obblighi ai sensi della legislazione menzionata nell articolo 2 della Convenzione e sulla base delle disposizioni della Convenzione. 2. Le istituzioni competenti si informano reciprocamente tramite gli organismi di collegamento su qualsiasi modifica loro comunicata. Art. 17 1. Su richiesta l istituzione competente di uno degli Stati contraenti fornisce gratuitamente all istituzione competente dell altro Stato contraente tutte le informazioni mediche e tutti i documenti in suo possesso concernenti l invalidità del richiedente o del beneficiario di prestazioni. 2. Su richiesta di uno Stato contraente l istituzione competente dell altro Stato organizza un esame medico sul territorio in cui risiede il richiedente o il beneficiario di prestazioni conformemente alle norme valide per l istituzione competente che l ha richiesto e a sue spese. 3. Le spese menzionate al capoverso 2 vengono rimborsate su presentazione di una distinta particolareggiata dei costi corredata dei documenti giustificativi. I dettagli relativi alla procedura di rimborso sono stabiliti di comune accordo dagli organismi di collegamento. Art. 18 Tutte le spese amministrative risultanti dall applicazione della Convenzione e del presente Accordo amministrativo sono assunte dagli organismi incaricati dell applicazione. Art. 19 Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e rimane in vigore per la sua stessa durata. 2703

Redatto a Berna e Dublino, il 12 maggio 2000, in due esemplari, uno in lingua tedesca e uno in lingua inglese. Per l Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Maria Verena Brombacher Steiner Per il Dipartimento degli affari sociali, degli enti sociali e della famiglia: Eimar Coleman 2704