Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda Concluso il 12 maggio 2000 Entrato in vigore con effetto retroattivo il 1 luglio 1999 In conformità all articolo 18 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale conclusa l 11 dicembre 1997 2 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti, ossia per la Confederazione Svizzera, l Ufficio federale delle assicurazioni sociali e per l Irlanda, il Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia («Department of Social, Community and Family Affairs») hanno concordato quanto segue: Titolo I Disposizioni generali Art. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione. Art. 2 Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell articolo 18 lettera d della Convenzione: RS 0.831.109.441.11 1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 2698). 2 RS 0.831.109.441.1 2698 2001-1443
A. in Irlanda il Department of Social, Community and Family Affairs International Records Oisin House Pearse Street Dublino 2 Irlanda; B. in Svizzera i) la Cassa svizzera di Compensazione, Avenue Ed.-Vaucher 18, CH-1211 Ginevra 28 (detta in seguito «Cassa svizzera di compensazione»), per quanto riguarda l assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità, ii) l Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, CH-3003 Berna, per l assicurazione malattie. Art. 3 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento stabiliscono di comune accordo i moduli necessari all applicazione della Convenzione e del presente Accordo amministrativo. 2. Per l applicazione della Convenzione del presente Accordo amministrativo gli organismi di collegamento concordano per quanto possibile misure volte ad introdurre e a proseguire lo scambio elettronico dei dati. 3. Per la trasmissione di dati relativi a persone gli organismi di collegamento o le autorità competenti applicano il diritto sulla protezione dei dati della rispettiva autorità competente. I dati personali trasmessi tra gli organismi di collegamento possono essere usati solo per applicare le disposizioni della Convenzione e del presente Accordo amministrativo. Titolo II Legislazione applicabile Art. 4 1. Nei casi di cui all articolo 6 capoverso 1 della Convenzione, le istituzioni competenti dello Stato contraente, la cui legislazione resta applicabile e che sono designate nel capoverso 2, attestano su richiesta che la persona interessata rimane sottoposta a questa legislazione. 2. L attestazione di cui al capoverso 1 è rilasciata sull apposito modulo: A. in Irlanda dal Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia; 2699
B. in Svizzera dalla competente Cassa di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità. 3. Le domande volte a prorogare la durata del distacco devono essere inoltrate prima della scadenza dell attestazione all autorità competente dello Stato contraente dal cui territorio la persona è stata trasferita. Se detta autorità approva la domanda, si accorda tramite scambio di lettere con l autorità competente dell altro Stato contraente e comunica la sua decisione al richiedente e alle istituzioni interessate del suo Paese. Art. 5 1. Per esercitare il diritto d opzione circa la scelta di una delle due legislazioni di sicurezza sociale degli Stati contraenti previsto nell articolo 7 capoversi 2 e 3 della Convenzione: a) i lavoratori occupati in Svizzera comunicano la loro scelta al Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia; b) quelli occupati in Irlanda alla Cassa di compensazione federale a Berna. 2. Una volta esercitato il diritto d opzione circa la scelta per la legislazione dello Stato rappresentato previsto nell articolo 7 capoversi 2 e 3 della Convenzione (opzione fra l assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali di uno dei due Stati contraenti), l istituzione competente di questo Stato rilascia alla persona interessata un attestazione da cui risulta che essa è sottoposta a questa legislazione. Art. 6 Nei casi di cui all articolo 8 capoverso 1 della Convenzione, le persone interessate devono presentarsi all organismo competente del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo all inizio dell attività lucrativa oppure all entrata in vigore della Convenzione se esercitano già la loro attività in quel momento. Art. 7 1. Nei casi di cui all articolo 9 della Convenzione, l autorità competente dello Stato in cui la persona dovrebbe essere assicurata in virtù della deroga prevista, deve comunicare la richiesta di detta deroga all autorità competente dell altro Stato. 2. L autorità competente dello Stato presso la cui legislazione la persona interessata sarebbe altrimenti assicurata comunica il suo consenso circa la deroga richiesta. Art. 8 Nei casi di cui all articolo 10 capoverso 2 della Convenzione, le persone interessate devono annunciarsi alla cassa di compensazione cantonale del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo. 2700
Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1 Malattia e maternità Art. 9 1. Nei casi di cui all articolo 11 della Convenzione, l attestazione che indica i periodi di assicurazione assolti presso l assicurazione irlandese dev essere consegnata, su istanza del richiedente, all assicuratore svizzero direttamente dal Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia. 2. In alternativa, l assicuratore svizzero che si occupa della domanda di affiliazione può rivolgersi direttamente o tramite l organismo di collegamento menzionato nell articolo 2, lettera B, ii al Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia. Capitolo 2 Invalidità, vecchiaia e decesso Art. 10 1. Le persone residenti in Irlanda che pretendono prestazioni dell assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l invalidità inoltrano la loro richiesta direttamente al Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia. 2. Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni in virtù delle leggi irlandesi sulla sicurezza sociale inoltrano la loro richiesta direttamente alla Cassa svizzera di compensazione. 3. Le persone residenti in uno Stato terzo che pretendono prestazioni in base alla legislazione di uno degli Stati contraenti inoltrano la loro richiesta direttamente all istituzione competente oppure tramite l organismo di collegamento appropriato. 4. Per le richieste di prestazioni vanno utilizzati i moduli di cui all articolo 3 capoverso 1 approntati dalle autorità competenti o dagli organismi di collegamento. 5. L organismo di collegamento che ha ricevuto la richiesta di prestazioni appone sul modulo la data di ricevimento, verifica se la richiesta è redatta in modo completo, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta, anche sul modulo, la validità degli atti ufficiali acclusi. Esso trasmette la richiesta completata all organismo di collegamento dell altro Stato contraente. 6. L organismo di collegamento e le autorità giudiziali (nella misura in cui si tratti di prestazioni di sicurezza sociale comprese nella convenzione) dello Stato contraente competente possono richiedere altre informazioni o attestazioni all organismo di collegamento del primo Stato contraente oppure direttamente ai richiedenti. 2701
Art. 11 1. Su richiesta del Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia la Cassa svizzera di compensazione gli fornisce su un modulo specifico le indicazioni dettagliate dei periodi di assicurazione compiuti dal richiedente in virtù della legislazione svizzera. 2. Su richiesta della Cassa svizzera di compensazione il Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia le trasmette su un modulo specifico tutte le indicazioni necessarie all applicazione dell articolo 13 capoverso 2 della Convenzione. Art. 12 1. Quando, giusta l articolo 14 capoversi 2 e 4 della Convenzione, i cittadini irlandesi o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro l importo dell indennità unica e i periodi di assicurazione presi in considerazione per determinare l importo di tale indennità. 2. L avente diritto deve fare la propria scelta tra la rendita o l indennità entro il termine di 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione. 3. Se l avente diritto non ha fatto la propria scelta tra il versamento della rendita o quello dell indennità entro il termine previsto di 60 giorni, la Cassa svizzera di compensazione gli assegna l indennità unica. Art. 13 L istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici, e ne invia una copia all organismo di collegamento dell altro Stato contraente. Art. 14 Le prestazioni sono versate direttamente all avente diritto dall istituzione debitrice di prestazioni nei termini previsti dalla legislazione per essa vigente. Titolo IV Disposizioni diverse Art. 15 1. Gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti si scambiano ogni anno le statistiche concernenti i versamenti effettuati agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. 2. Le statistiche danno indicazioni sul numero degli aventi diritto e sull importo complessivo delle prestazioni concesse suddiviso secondo il tipo di prestazione. 2702
Art. 16 1. I beneficiari di prestazioni concesse secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti che risiedono sul territorio dell altro Stato contraente comunicano all istituzione competente, direttamente oppure tramite gli organismi di collegamento, qualsiasi cambiamento concernente la loro situazione personale o familiare, lo stato di salute o la capacità di lavoro e di guadagno suscettibile d influenzare i loro diritti od obblighi ai sensi della legislazione menzionata nell articolo 2 della Convenzione e sulla base delle disposizioni della Convenzione. 2. Le istituzioni competenti si informano reciprocamente tramite gli organismi di collegamento su qualsiasi modifica loro comunicata. Art. 17 1. Su richiesta l istituzione competente di uno degli Stati contraenti fornisce gratuitamente all istituzione competente dell altro Stato contraente tutte le informazioni mediche e tutti i documenti in suo possesso concernenti l invalidità del richiedente o del beneficiario di prestazioni. 2. Su richiesta di uno Stato contraente l istituzione competente dell altro Stato organizza un esame medico sul territorio in cui risiede il richiedente o il beneficiario di prestazioni conformemente alle norme valide per l istituzione competente che l ha richiesto e a sue spese. 3. Le spese menzionate al capoverso 2 vengono rimborsate su presentazione di una distinta particolareggiata dei costi corredata dei documenti giustificativi. I dettagli relativi alla procedura di rimborso sono stabiliti di comune accordo dagli organismi di collegamento. Art. 18 Tutte le spese amministrative risultanti dall applicazione della Convenzione e del presente Accordo amministrativo sono assunte dagli organismi incaricati dell applicazione. Art. 19 Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e rimane in vigore per la sua stessa durata. 2703
Redatto a Berna e Dublino, il 12 maggio 2000, in due esemplari, uno in lingua tedesca e uno in lingua inglese. Per l Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Maria Verena Brombacher Steiner Per il Dipartimento degli affari sociali, degli enti sociali e della famiglia: Eimar Coleman 2704