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Transcript:

REGIONE PIEMONTE BU6 08/02/2018 Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2018, n. 23-6389 Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti". Direttive per le attivita' di controllo ambientale della radioattivita' di origine naturale ed artificiale. Revoca della d.g.r. n. 17-11237 del 09.12.2003. A relazione dell'assessore Valmaggia: Premesso che: la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 disciplina le Norme sulla protezione dai rischi da esposizioni a radiazioni ionizzanti ; l articolo 8, comma 2, della legge stabilisce che all Arpa competono le attività di controllo ambientale della radioattività di origine naturale ed artificiale sulla base delle direttive impartite, ai sensi all articolo 12, comma 2, dalla Giunta regionale e la gestione della rete regionale di sorveglianza della radioattività ambientale, come previsto all articolo 104 del d.lgs 230/95; all articolo 12 comma 2 della legge è precisato inoltre che la Giunta regionale impartisce le direttive sentita l Arpa e, ove necessario, l autorità nazionale di sicurezza nucleare e che nell ambito di tali direttive le province concordano specifiche campagne di verifica e controllo; per quanto riguarda la gestione della rete regionale di sorveglianza della radioattività ambientale all articolo 12 comma 1 della legge è previsto che la Regione definisca i piani di monitoraggio, tenendo conto dei programmi stabiliti tra l Arpa e l autorità nazionale di sicurezza nucleare, ai sensi dell articolo 104 del d.lgs 230/1995; infine, all articolo 4, comma 11 è stabilito che l Arpa assicuri il costante flusso di informazioni riguardo alle attività di monitoraggio connesse alla messa in sicurezza e disattivazione degli impianti del ciclo del nucleare. Richiamato che con la Deliberazione della Giunta Regionale 17 11237 del 9 dicembre 2003 erano già state dettate disposizioni per lo svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari. Dato atto che: - le reti ed i programmi di monitoraggio radiologico ambientale della radioattività di origine artificiale stabiliti nella suddetta deliberazione hanno subito nel corso degli anni significative modifiche e integrazioni; - la suddetta deliberazione non conteneva direttive per il controllo della radioattività di origine naturale. Ritenuto pertanto necessario aggiornare le direttive per lo svolgimento delle attività di controllo in materia di radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari, integrandole altresì con le direttive per le attività di controllo ambientale della radioattività di origine naturale, così come previsto dalla legge regionale 5/2010. Dato atto che le suddette direttive sono state concordate con l Arpa, ai sensi dell articolo 12 comma 2 della legge (come da documentazione agli atti del Settore Emissioni e Rischi ambientali). Sentita l Arpa. Tutto ciò premesso; vista la legge regionale 5/2010; vista la d.g.r. n. 17 11237 del 9.12.2003;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; la Giunta Regionale, unanime delibera - di approvare, ai sensi dell art. 12, comma 2, della legge regionale 5/2010 Norme sulla protezione dai rischi da esposizioni a radiazioni ionizzanti, le direttive per le attività di controllo ambientale della radioattività di origine naturale ed artificiale, contenute nell allegato 1 alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale; - di revocare la deliberazione n. 17 11237 del 9 dicembre 2003 Disposizioni per lo svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari e di altre particolari installazioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. ; - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell art. 40 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Informazioni ambientali. (omissis) Allegato

ALLEGATO 1 DIRETTIVE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO AMBIENTALE DELLA RADIOATTIVITÀ DI ORIGINE NATURALE ED ARTIFICIALE AI SENSI DELL ARTICOLO 12 COMMA 2 DELLA LR 5/2010 NORME SULLA PROTEZIONE DAI RISCHI DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI. LO SVOLGIMENTO E LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA DI MONITORAGGIO 1) La Rete Nazionale e la Rete Regionale di monitoraggio della radioattività ambientale e la Rete di Allarme Gamma. La rete di monitoraggio della radioattività ambientale è articolata su due livelli, nazionale e regionale, che si compenetrano al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo della situazione radiologica piemontese. 1.a) 1.b) la rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale (RESORAD): ha lo scopo di fornire dati rappresentativi a livello nazionale sull esposizione alla radioattività di origine artificiale, per effettuare il calcolo della dose alla popolazione italiana. L attività nell ambito della rete nazionale è svolta da Arpa, con il coordinamento dell Ispra1, ai sensi di quanto previsto all articolo 104 del d.lgs 230/95. Nel corso di un emergenza nucleare, la rete RESORAD è altresì chiamata a fornire i dati radiometrici territoriali al Centro di Elaborazione Valutazione Dati (CEVaD). Le matrici ambientali ed alimentari su cui effettuare i controlli, le frequenze degli stessi ed i parametri ricercati sono concordati a livello nazionale e, a loro volta, sono definiti tenendo conto della Raccomandazione europea n 473/2000 e le linee guida Ispra della Rete RESORAD (Manuale della Rete RESORAD, Rev.2 25/03/2016). Il Campionamento degli alimenti viene effettuato di norma dal Servizio Sanitario Regionale, tramite i propri servizi che provvedono all invio dei campioni ai laboratori radiometrici dell Arpa per l effettuazione delle analisi previste. L Arpa trasmette i dati all Ispra, per il successivo inoltro ai competenti organi UE. la rete regionale: ha lo scopo di dettagliare la situazione della regione, calcolare la dose media alla popolazione piemontese e monitorare alcuni ecosistemi locali, garantendo al contempo la copertura territoriale sia per quanto riguarda alcune matrici ambientali che per quanto riguarda alcune matrici alimentari. 1 Quando diventerà pienamente operativo, l Ispettorato nazionale per la sicurezza nazionale e la radioprotezione (ISIN), di cui all art. 6 del D.lgs 45/2014, svolgerà le funzioni e i compiti attualmente in capo all Ispra. Pertanto ogni riferimento all Ispra contenuto in questo allegato dovrà essere ricondotto all ISIN. 1

L attività nell ambito della rete regionale è svolta dalla competente struttura di Arpa. Il Campionamento degli alimenti viene effettuato di norma dal Servizio Sanitario Regionale, tramite i propri servizi che provvedono all invio dei campioni ai laboratori radiometrici dell Arpa per l effettuazione delle analisi previste. L Arpa elabora la proposta di programmazione annuale delle attività di monitoraggio della rete nazionale e regionale, comprensiva delle matrici ambientali ed alimentari, della frequenza dei campionamenti e dei parametri ricercati, concordandola con l Ispra ed il Servizio Sanitario Regionale e la sottopone ad un tavolo tecnico di programma e monitoraggio attivato dalla struttura regionale competente, individuata nel Settore regionale Emissioni e Rischi Ambientali, della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio (di seguito struttura regionale competente ). Il tavolo tecnico di programma e monitoraggio, cui partecipano la Direzione regionale Sanità, le Province e l Arpa, esamina la proposta della programmazione annuale e ne propone eventuali modifiche e/o integrazioni. 1.c) la rete di Allarme Gamma Piemonte (RAGAP): è costituita da 29 rilevatori Geiger Muller, distribuiti su tutto il territorio regionale, in grado di misurare i livelli di dose gamma in aria in continuo. Lo scopo della rete è il monitoraggio di eventi incidentali di grandi dimensioni, con particolare riferimento ad eventuali emergenze transfrontaliere relative alle vicine centrali nucleari francesi e svizzere: sono state perciò privilegiate le installazioni lungo l arco alpino, anche se non sono state trascurate le aree a più elevata densità demografica. La rete di sensori gamma è inoltre integrata con le stazioni della rete meteo idrografica, anch essa gestita da Arpa Piemonte e la trasmissione dei dati radiometrici avviene insieme a tutto il pacchetto dati meteo idrografici acquisito dalla stazione, tramite ponte radio UHF attraverso un sistema di ripetitori. I sensori Geiger registrano ogni 10 minuti i livelli di rateo di dose gamma e li inviano al Centro Funzionale Arpa Piemonte di Torino tramite ponti radio, da dove sono immediatamente resi disponibili alla competente struttura di Arpa tramite la rete informatica dell Agenzia. I dati prodotti dalla rete RAGAP sono automaticamente resi disponibili all Ispra e concorrono quindi al sistema nazionale di monitoraggio, andando ad aggiungersi a quelli prodotti dalle reti gestite direttamente da Ispra. I dati della rete RAGAP sono integrati con i dati delle altre reti gamma presenti sul territorio nazionale e partecipano al sistema comune europeo Eurdep. 2) Le Reti locali di monitoraggio dei siti nucleari piemontesi Trino, Saluggia (VC ) e Bosco Marengo (AL). Le Reti locali di monitoraggio dei siti nucleari piemontesi Saluggia, Trino e Bosco Marengo - hanno lo scopo di valutare l impatto radiologico prodotto dalle attività svolte dagli impianti nucleari e di calcolare la dose alla popolazione residente nelle zone interessate. 2

Nel loro ambito si annoverano le seguenti attività: 2.a) il monitoraggio radiologico ordinario; 2.b) il monitoraggio radiologico straordinario; 2.c) l attività di controllo svolta in collaborazione con l Ispra. 2.a) 2.b) Il monitoraggio radiologico ordinario Viene effettuato con il fine di segnalare tempestivamente l insorgere di situazioni anomale e di fenomeni di accumulo degli scarichi autorizzati nell ambiente di particolari radionuclidi. Le matrici ambientali ed alimentari da campionare, i punti di prelievo, le frequenze di campionamento ed i parametri da ricercare vengono stabiliti dall Arpa, sulla base di uno studio preliminare che, partendo per ogni sito dalle informazioni sulle modalità e sulla quantità di effluenti radioattivi scaricati, con l ausilio di opportuni modelli di diffusione, permette di individuare le vie critiche 2 e gli individui di riferimento della popolazione 3. L Arpa elabora la proposta di programmazione annuale delle attività di monitoraggio dei siti nucleari, comprensiva delle matrici ambientali ed alimentari, della frequenza dei campionamenti, dei parametri ricercati e dei metodi di prova adottati e la sottopone ad un tavolo tecnico di programma e monitoraggio attivato dalla struttura regionale competente. Il tavolo tecnico di programma e monitoraggio, cui partecipano la Direzione regionale Sanità, le Province interessate e l Arpa, esamina la proposta della programmazione annuale e ne propone eventuali modifiche e/o integrazioni. La revisione di una rete di monitoraggio viene di norma effettuata: ogni volta che intervengono modifiche alle attività svolte dagli impianti; ogni volta che intervengono modifiche all assetto del territorio; ogni volta che i risultati analitici evidenziano anomalie Il monitoraggio radiologico straordinario. Viene effettuato: ogniqualvolta su di un sito nucleare si svolgano significative operazioni di messa in sicurezza o disattivazione delle installazioni od attività di movimentazione, trasporto e trattamento dei materiali nucleari; a seguito di una situazione anomala che interessi un sito nucleare. In questi casi il programma di monitoraggio viene pianificato in funzione della specifica situazione ed è mirato a verificarne le eventuali conseguenze indotte sull ambiente ed a supportare la definizione delle eventuali azioni di rimedio. 2 Le vie critiche sono quei percorsi definiti attraverso i quali la radioattività immessa nell ambiente dagli impianti nucleari può giungere all uomo. 3 Gli individui di riferimento della popolazione sono quei gruppi che comprendono persone la cui esposizione è ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui della popolazione maggiormente esposti, in relazione alla presenza degli impianti nucleari. 3

L Arpa, caso per caso ed in base all attività prevista od alla situazione anomala riscontrata sul sito, elabora il programma di monitoraggio e lo comunica alla Regione. In presenza di situazioni complesse, per la definizione dei programmi di monitoraggio straordinario ci si può avvalere del supporto del Tavolo Tecnico nucleare di cui alla dgr n. 65-2064 del 17 maggio 2011. Eventuali integrazioni e/o modifiche dei piani di monitoraggio possono essere inoltre effettuate, per ognuno dei siti, a seguito: di specifiche richieste dell Ispra; di quanto stabilito nei provvedimenti autorizzativi relativi alle attività di messa in sicurezza e disattivazione degli impianti (ad esempio Decreti di compatibilità ambientale; autorizzazioni ministeriali; etc.). I piani di monitoraggio possono altresì essere integrati a seguito di specifiche richieste della Amministrazioni interessate, subordinatamente alla stipula di accordi/convenzioni con l Arpa, che tengano conto anche dei costi di realizzazione. 2.c) L attività di controllo in collaborazione con l Ispra. Viene effettuata in attuazione del Protocollo operativo tra Arpa Piemonte ed Apat siglato il 16 giugno 2005 e rinnovato nel 2015 e comprende: l attività di sorveglianza e il monitoraggio radiologico in occasione di particolari attività o in presenza di eventi anomali; il controllo degli scarichi degli effluenti radioattivi liquidi di tutti gli impianti; il controllo dei materiali rilasciabili dai siti. 3) La gestione di situazioni di emergenza Sono le attività straordinarie svolte in conseguenza di situazioni incidentali causate da catastrofi naturali o da eventi di origine antropica. Tipicamente si tratta di: segnalazione di un incidente a installazioni nucleari estere, con possibile attivazione del Piano di Emergenza Nazionale; segnalazione di valori anomali da parte delle reti RAGAP dell Arpa o REMRAD e GAMMA di Ispra; segnalazioni di valori anomali di radioattività da parte delle Reti di sorveglianza della radioattività (Nazionale, Regionale, Siti nucleari); segnalazione di valori anomali della dose ambientale da parte delle rete automatica di monitoraggio della radiazione gamma dei VV.F.; segnalazione da parte delle Prefetture di incidenti alle installazioni nucleari situate in Piemonte, con conseguente attivazione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE); segnalazione da parte delle Prefetture di incidenti avvenuti sul territorio regionale durante il trasporto di materie radioattive o di combustibile nucleare irraggiato, con conseguente attivazione dei Piani di Emergenza Provinciali; 4

segnalazione da parte delle Prefetture o da altro soggetto del rinvenimento di sorgenti radioattive con possibile attivazione del relativo Piano di intervento (Piano sorgenti orfane ex D. Lgs. 52/2007); altri scenari che possono comportare un rischio per l ambiente e la popolazione per i quali non è prevista una specifica pianificazione. Il piano di monitoraggio straordinario - mirato alla verifica delle eventuali conseguenze indotte sull ambiente dalle situazioni verificatesi - viene stabilito in funzione dell accaduto e concordato con l Ispra e comunicato alla Regione. In presenza di situazioni per le quali vi è l attivazione di una pianificazione di emergenza, il monitoraggio straordinario in questione è quello previsto nella II fase dell emergenza nucleare e radiologica e indicato nel piano stesso. 4) L attività di vigilanza e controllo ex articolo 157 del D.lgs 230/95 L Arpa, esercita l attività di controllo sui soggetti di cui all articolo 157 del D.lgs 230 /95 4 ai sensi dell articolo 12, comma 5 della lr 5/2010. L attività di vigilanza e controllo ha due scopi: la verifica del rispetto delle disposizioni di legge; il controllo del rischio radiologico e ambientale nei siti e nel territorio circostante. I soggetti da sottoporre ai controlli possono essere raggruppati, ai fini della programmazione delle attività di monitoraggio, in tre macro tipologie: fonderie di seconda fusione di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta; fonderie ed impianti industriali in genere che importano prodotti semilavorati metallici; attività di raccolta e deposito di rottami od altri materiali metallici di risulta ( rottamai ). Per la scelta dei soggetti da sottoporre a controllo, che riguarda tutte e tre le tipologie, l Arpa tiene in conto: la rilevanza degli impianti; la necessità di effettuare i controlli in tutte le Province tranne qualora non sia significativo da un punto di vista tecnico; eventuali segnalazione pervenute dagli Enti Locali. 4 Il comma 1 dell articolo 157 del D.lgs 230/95, così come modificato dal d.lgs 39/2009 e dal d.lgs 100/2011, prevede che i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonche i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali. 5

L Arpa elabora la proposta di programmazione annuale delle attività di monitoraggio e la sottopone ad un tavolo tecnico di programma e monitoraggio attivato dalla struttura regionale competente. Il tavolo tecnico di programma e monitoraggio, cui partecipano la Direzione regionale Sanità, le Province e l Arpa, esamina la proposta della programmazione annuale e ne propone eventuali modifiche e/o integrazioni. 5) L attività di monitoraggio sull impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ex art. 27 del D.lgs 230/95 5 e sui depositi di rifiuti radioattivi. L Arpa elabora la proposta di programmazione annuale delle attività di monitoraggio ordinario, comprensivo delle matrici su cui effettuare i controlli, le frequenze degli stessi ed i parametri ricercati e la sottopone ad un tavolo tecnico di programma e monitoraggio attivato dalla struttura regionale competente. Il tavolo tecnico di programma e monitoraggio, cui partecipano la Direzione regionale Sanità, le Province interessate e l Arpa, esamina la proposta della programmazione annuale e ne propone eventuali modifiche e/o integrazioni. Per le situazioni che presentano particolare criticità (ad esempio per la collocazione ed il contesto ambientale, per le modalità gestionali, etc.) o qualora su un sito si svolgano significative operazioni di messa in sicurezza o disattivazione, relative alle installazione o alle materie ed ai rifiuti stoccati, l Arpa predispone il programma di monitoraggio straordinario e lo comunica alla struttura regionale competente. 6) Interventi in seguito a ritrovamenti di sorgenti di radiazioni ionizzanti ed interventi ex articolo 100 del d.lgs 230/95 In caso di rinvenimento o di episodi di fusione indebita di sorgenti di radiazioni ionizzanti o materiali radioattivi o quando si verificano situazioni disciplinate dall articolo 100 del d.lgs 230/95, l Arpa procede secondo quanto stabilito dalle norme. 5 L articolo 27 del D.lgs 230/95 prevede 1 che gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. 6

7) Il controllo ambientale della radioattività di origine naturale. A partire dal 1990 si svolgono in Piemonte campagne di misura del radon e l attività è in continua evoluzione e prevede, tra l altro, la realizzazione di nuove campagne di misura finalizzate ad aumentare la base dati sperimentali. A tal fine l Arpa elabora la proposta di programmazione annuale delle attività di monitoraggio e la sottopone ad un tavolo tecnico di programma e monitoraggio attivato dalla struttura regionale competente. Il tavolo tecnico di programma e monitoraggio, cui partecipano la Direzione regionale Sanità, le Province e l Arpa, esamina la proposta della programmazione annuale e ne propone eventuali modifiche e/o integrazioni. L ATTIVITA DI REPORT L Arpa elabora e trasmette alla Regione ed alle Province: a) i rapporti sulle attività di monitoraggio ordinario relative a: rete nazionale e rete regionale di monitoraggio della radioattività ambientale; reti locali di monitoraggio dei siti nucleari piemontesi; attività di vigilanza e controllo ex articolo 157 del D.lgs 230/95; monitoraggio sull impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ex art. 27 del D.lgs 230/95 e sui depositi di rifiuti radioattivi; campagne di misura del radon. I rapporti sono elaborati e trasmessi con frequenza annuale. b) i rapporti sulle attività di monitoraggio straordinario relative a: reti locali di monitoraggio dei siti nucleari piemontesi; monitoraggio sull impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ex art. 27 del D.lgs 230/95 e sui depositi di rifiuti radioattivi; I rapporti riguardano sia le attività svolte che i risultati dei controlli effettuati e sono trasmessi secondo la periodicità stabilita nei relativi programmi di monitoraggio di cui ai paragrafi 2b) e 5. c) i rapporti sulle attività svolte in collaborazione con l Ispra I rapporti riguardano sia le attività svolte che i risultati dei controlli e sono elaborati e trasmessi al termine delle attività effettuate. 7

d) l informativa : nell ambito del monitoraggio in situazioni di emergenza; in presenza di episodi di fusione indebita o di rinvenimento di sorgenti di radiazioni ionizzanti e materiali radioattivi o di sorgenti sigillate; in presenza di situazioni disciplinate dall articolo 100 del d.lgs 230/95. L informativa è comprensiva della comunicazione dell accadimento dell evento, del programma di monitoraggio e della predisposizione di rapporti intermedi e del rapporto finale sulle attività svolte e sui risultati dei controlli effettuati. I rapporti intermedi sono elaborati e trasmessi secondo la periodicità che viene stabilita anche in funzione dell entità della situazione di emergenza - nel programma di monitoraggio. L INFORMAZIONE I dati, le informazioni e le relazioni curati e validati dall Arpa, sono diffusi dalla Regione tramite il Sistema Informativo Regionale sulle Radiazioni Ionizzanti e dall Arpa sul sito internet dell Agenzia. L Arpa, inoltre: rende automaticamente disponibili al pubblico i dati della rete RAGAP, con un ritardo compreso tra 1-2 giorni. I dati sono consultabili tramite un link presente sul sito internet di Arpa che conduce alla piattaforma europea EURDEP che raccoglie i dati delle reti di allarme di tutta Europa (http://eurdep.jrc.ec.europa.eu); in caso di emergenza fornisce giornalmente aggiornamenti al pubblico sui dati registrati dalla rete RAGAP e dagli altri sistemi di monitoraggio. 8