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Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 7.09.2016 La Nuova Procedura Civile, 5, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) Francesca PROIETTI (Magistrato) Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell Ufficio legislativo finanze del Ministro dell economia e delle finanze) Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). Principio della ragione più liquida Va considerato che il quesito che il giudice deve risolvere nel processo è se, al momento della decisione, sussiste o meno il diritto fatto valere; sicché può accogliere o rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre lo conduce alla soluzione del quesito ora indicato (cosiddetto Principio della ragione più liquida); il giudice ha non solo il potere ma soprattutto il dovere di applicare detto principio fondamentale della ragione più liquida o assorbente, allo scopo di dare piena ed effettiva attuazione al principio costituzionale della ragionevole durata del processo Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 19.07.2016 omissis

Tutto ciò premesso si osserva quanto segue. Va pretermessa la trattazione della questione di competenza (non vagliata dal giudice precedentemente titolare del processo) in applicazione del principio della ragione più liquida ("Va considerato che il quesito che il giudice deve risolvere nel processo è se, al momento della decisione, sussiste o meno il diritto fatto valere; sicché può accogliere o rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre lo conduce alla soluzione del quesito ora indicato (cosiddetto Principio della ragione più liquida); il giudice ha non solo il potere ma soprattutto il dovere di applicare detto principio fondamentale della ragione più liquida o assorbente, allo scopo di dare piena ed effettiva attuazione al principio costituzionale della ragionevole durata del processo (derivante dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) sempre nel rispetto dei diritti di difesa delle controparti" Cass. Civ., Sez. I, 9 giugno 2010, n. 13896; Cass, Sez. U., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Cass. Civ., Sez. I, 9 giugno 2010, n. 13896; Cass, Sez. U., 3 novembre 2008, n. 26373, Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; Cass. 5724/2015). Quanto al merito della domanda, all'esito dell'istruttoria, risulta provato che l'attrice abbia versato, tramite bonifici e assegni (di cui vi è prova in atti. Cfr. docc. 2, 3 e 4 attrice) varie somme relative alla ristrutturazione dell'immobile in Alcamo sssss In particolare, i documenti prodotti in atti attestano l'avvenuto pagamento di: omissis Per un totale di 48.324,80 Euro, il cui versamento non è stato contestato dal convenuto. E', invece, contestata la debenza degli importi di 939,18 Euro e 2.079,72 Euro, indicati dall'attrice come spesa effettuata rispettivamente per "Divano pagato a metà per uno ma in suo possesso (1878,36 Euro Totale spesa : 2)" e "Spese supermercato al 50 % da febb. a sett. 2010 (4159,45 : 2)". Del pagamento di tali spese non è stata fornita prova da parte di C.. Inoltre, per quanto attiene alle "Spese supermercato al 50% ", di cui l'attrice domanda la restituzione, va detto che queste sono state pagate in adempimento di un'obbligazione naturale rispetto alla quale la legge non riconosce il diritto alla ripetizione. La relazione sentimentale che legava C. e L. è, infatti, una formazione sociale rilevante ex art. 2 Cost, da cui discendono "doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale e si configurano come adempimento di un'obbligazione naturale ove siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza" (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 25/01/2016, Rv. 638320; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 1277 del 22/01/2014, Rv. 629802). Fra tali doveri di natura morale e sociale in questione rientra, senza dubbio, il pagamento delle ordinarie spese della vita

quotidiana, quali quelle alimentari, che essendo state spontaneamente prestate dall'attrice non possono essere oggetto di obbligo di ripetizione, ai sensi dell'art. 2034 c.c., in quanto proporzionate alle capacità economiche della convivente. Della convivenza o del prolungato soggiorno se ne trae prova dal tenore delle conversazioni telefoniche e dagli esempi di vita relativi alle zone limitrofe Alcamo (es Castellamare), nonché dalla testimonianza del fratello del convenuto e dalla compatibilità di un lungo soggiorno in Sicilia con il transitorio stato di disoccupazione della attrice. Pertanto, dette somme non sono restituibili. Parimenti, il convenuto ha negato l'avvenuto pagamento delle somme in contanti, elencate dall'attrice nel doc. 1: 63,10 Euro "Proia Ceramiche" + 8.100,00 Euro "'Muratori" + 400,00 Euro "Trasporto divano" + 100,00 Euro "Vulcano caldaie termo camino" + 4.460,00 Euro "M.M.L.". Per un totale di 13.123,10 Euro, a fronte di un totale indicato dall'attrice nella tabella: 8.663.10 Euro. Sul punto, sono state prodotte tre registrazioni telefoniche, pienamente utilizzabili considerato che trattasi di registrazioni per intero delle telefonate tra le due parti del processo e nelle quali l'interlocutore era sssss i dialoghi personali relativi al cane e ai suoi mutui e prestiti ed alla successiva partner del convenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8219 del 11/09/1996, Rv. 499549). Nel primo cd di conversazioni le parti si danno atto di aver pagato 20.000Euro in contanti. I due non specificano chi li abbia pagati. Pertanto, non è possibile tenerli in considerazione. Sempre nella conversazione telefonica, ella -nel dare spiegazioni dei suoi conteggi-dice di aver usato tutti gli 8000Euro della propria disoccupazione per i lavori della casa di lui prelevando in ogni occasione 500Euro per i vari pagamenti (tale Ignazio e Saro) e 4500Euro pari alla propria liquidazione per pagare altri artigiani; il convenuto al telefono non contesta. Inoltre, le parti si danno atto che il pagamento è avvenuto in contanti (C.: "Comunque i muratori sono stati pagati tatto subito, compresa la barra sopra la porta della cucina. Ricordi che abbiamo dato i soldi a Castellammare davanti alla Conad, c'era anche Marianna": L.: "ah si è vero"). Devono quindi ritenersi provati i pagamenti in contanti per 8100Euro + 4460Euro da parte della ss. per i lavori per la casa di sss Orbene, tanto premesso, S.sss deve essere indennizzata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., dell'importo totale di 60.884,80 Euro effettivamente corrisposto dall'attrice nell'esclusivo interesse ss Sussistono, infatti, tutti i presupposti dell'azione in esame.

E' stato dimostrato il depauperamento dell'attrice e il conseguente arricchimento di cui si è avvantaggiato il convenuto, dato che ss ha provveduto al pagamento di somme necessarie alla realizzazione delle opere necessarie alla costruzione di un appartamento di cui era proprietario unicamente sss e tale pagamento sia stato, quindi, effettuato nel suo esclusivo interesse. Detto spostamento patrimoniale è ingiustificato, alla luce delle circostanze in esame, considerato che non è stato remunerato, non costituiva liberalità. Infattis non si difende ritenendo di aver ricevuto una liberalità; deduce unicamente che Csssss versato una cifra inferiore. Dalla somma ritenuta provata (60.884,80 Euro) vanno dedotti i pagamenti effettuati dal convenuto in favore dell'attrice, documentalmente provati e riconosciuti dalla stessa attrice e non imputabili ad altro credito della attrice in quanto manca qualsiasi prova di altre contribuzioni economiche da ella pervenute per la ristrutturazione della casa del convenuto. In particolare, risulta dagli atti l'avvenuto versamento di 200 Euro il 4 gennaio 2012, 150 Euro il 2 febbraio 2012, 150 Euro l'1 marzo 2012 e 28.000 Euro il 16 maggio 2012 (docc. 7 e 8 attrice); nonché il pagamento tramite assegno n. 320244525509 dell'importo di 12.876,77 Euro (doc. 3 convenuto) e di 9.400,00 Euro tramite bonifico del 23 luglio 2010, per un totale di 50.776,77 Euro. Pertanto, residua il diritto della attrice all'indennizzo di Euro 10.008,03, quale debito di valore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2656 del 07/03/1995, Rv. 490969; Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 1889 del 28/01/2013). Tutto ciò premesso, la domanda attorea può essere accolta nella minor somma di 10.008,03, somma rivalutata annualmente secondo l'indice medio Istat dal 2 marzo 2012 all'attualità oltre interessi legali da calcolare sulla somma rivalutata annualmente, oltre ai successivi interessi legali dalla sentenza sino al saldo effettivo. Irrilevante il richiamo alle missive tra i legali, che comunque sarebbero potute essere riproducibili giusto il disposto dell'allora vigente art. 28 comma I e II Cod. Deontologico Forense; pertanto, si rigetta la richiesta di riferire alla autorità disciplinare. Da accogliersi la domanda attorea, ex art. 96 comma 3 c.p.c., in quanto il tentativo di far entrare nel processo un documento assolutamente personale del convenuto (certificato partecipazione ad un corso prematrimoniale) - peraltro irrilevante- per tramite del teste (fratello) costituisce motivo valido per condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in 2500Euro.

Le spese seguono la soccombenza del convenuto ( art. 91 c.p.c. ) e sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014 nei minimi considerata la ridotta entità della condanna rispetto al petitum (art. 4 comma 2: risultati conseguiti). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Accoglie la domanda di S.C. e per l'effetto condanna A.L. a pagare in favore di S.C. la somma di Euro 10.008,03 rivalutata annualmente secondo l'indice medio Istat dal 2 marzo 2012 all'attualità oltre interessi legali da calcolare sulla somma rivalutata annualmente, oltre ai successivi interessi legali dalla sentenza sino al saldo effettivo; 2) Condanna A.L. a pagare a favore di S.C. le spese di lite, che si liquidano in Euro 500 per spese, Euro 3.972 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. e a pagare a favore di S.C., ex art. 96 comma 3 c.p.c., la somma di 2.500Euro. Così deciso in Milano, il 18 luglio 2016. Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2016.