REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott.
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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott.ssa Valentina Vinelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. di R.G. 7491/2009, promossa da: P.N. elettivamente domiciliata in Genova, Via (...), presso lo studio dell'avv. R.I., che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ingiuntivo notificato con il relativo decreto - attrice opponente - contro Condominio di S.in Genova in persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova, Via (...), presso lo studio dell'avv. S.G., che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta - convenuta opposta - MOTIVI DI FATTO DI DIRITTO La controversia riguarda il pagamento di spese condominiali, in relazione alle quali il Condominio convenuto aveva ottenuto nei confronti dell'attrice sig.ra P. decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 63 disp. att. c.c. per l'importo capitale di Euro 6.158,00, oltre accessori di legge. Detto provvedimento veniva fatto oggetto di rituale opposizione dalla sig.ra P., che eccepiva di dover rispondere solo pro quota delle relative obbligazioni e metteva in discussione la correttezza dell'importo ingiunto, rilevando come non si fosse tenuto conto di pagamenti parziali e come tale importo già avesse costituito, in parte, oggetto di un precedente provvedimenti monitorio, per cui vi sarebbe stata una duplicazione nelle ingiunzioni di pagamento. Veniva licenziata C.T.U. contabile diretta ad accertare, sulla base dei documenti versati in atti (tra i quali, in particolare, i rendiconti e riparti afferenti agli esercizi di riferimento e le relative delibere assembleari approvative), l'effettiva consistenza del debito per i titoli di cui trattasi nella misura indicata nell'opposto provvedimento monitorio. La C.T.U. concludeva nel senso della correttezza del relativo importo.
2 All'esito di tale consulenza, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, alla quale la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive. L'attrice rileva anzitutto che l'appartamento cui afferiscono le spese in argomento le è pervenuto a seguito di successione ereditaria dalla madre, deceduta il , e che, per effetto di tale successione, ella ha acquisito non l'intera proprietà su detto alloggio bensì una quota di essa, essendo l'altra quota di comproprietà nella titolarità della sorella. Sulla base di ciò, assume di essere tenuta a rispondere dei debiti per cui è causa solo in proporzione alla propria quota. Tale eccezione è infondata, atteso che: a) non è in alcun modo provato che i debiti di cui trattasi, od anche solo parte di essi, presentino natura ereditaria, in quanto maturati in capo al de cuius, e siano, come tali, soggetti all'applicazione dell'art. 754 c.c.; b) l'obbligazione di cui trattasi è indivisibile, se e fino a quando (come nel caso di specie) indivisa sia la proprietà cui essa afferisce; come tale, essa è soggetta all'applicazione del combinato disposto degli artt e 1294 c.c., in forza del quale i suddetti comproprietari rispondono solidalmente dei debiti di cui trattasi. Tali conclusioni sono peraltro corroborate dalla recente sentenza della Cassazione, assolutamente pertinente al caso di specie, che ha affermato che "i comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un. n del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale)" - Cass del L'attrice opponente rileva poi che i pagamenti parziali da essa effettuati per l'importo complessivo di Euro 3.024,00 non siano stati debitamente stornati nella predisposizione dei riparti approvati dall'assemblea, portanti inoltre spese
3 eccessivamente gravose ed, inoltre, allega che le somme a suo debito siano state richieste e ricomprese nell'opposto decreto ingiuntivo nonostante che fossero state oggetto di una precedente ingiunzione di pagamento. Per quanto riguarda l'avvenuta computazione degli acconti versati e l'eccessiva gravosità delle spese portate in rendiconto, occorre effettuare un duplice rilievo. In primo luogo occorre anzitutto rilevare che le contestazioni riguardanti le risultanze contabili dei rendiconti e riparti approvati dall'assemblea devono essere fatte valere attraverso la rituale e tempestiva impugnazione delle relative delibere assembleari (cfr., ex multis, Cass. S.U n , secondo cui "Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate"). Tale principio trova evidentemente piena applicazione per quanto attiene alla congruità degli importi per spese condominiali esposti nei suddetti rendiconti, che l'attrice opponente pare voler contestare in questa sede affermando che "... appaiono decisamente fuori controllo". L'attrice, invero, neppure allega di aver impugnato le delibere approvative dei rendiconti e riparti sulla base dei quali sono state richieste le somme di cui all'opposto decreto ingiuntivo. In secondo luogo, per quanto attiene poi, specificamente, all'ipotizzato omesso scomputo degli acconti versati, tale deduzione risulta infondata anche nel merito alla luce delle risultanze contabili dei riparti prodotti in atti e parimenti infondata risulta altresì la deduzione di un'indebita duplicazione delle poste creditorie nei provvedimenti monitori ottenuti dal Condominio convenuto. La disposta C.T.U. ha ricostruito la situazione debitoria dell'opponente sulla base dei rendiconti e riparti prodotti in atti unitamente alle relative delibere approvative. Il C.T.U. ha preso correttamente in considerazione gli esercizi in riferimento ai quali sono stati richiesti ed ottenuti i due decreti ingiuntivi di cui trattasi ed, in particolare - per quanto attiene alla gestione ordinaria - il periodo di riferimento è stato ricompreso tra l'esercizio 2006/2007 e quello 2008/2009 (fino alla quarta rata del bilancio preventivo scaduta prima del deposito del ricorso monitorio). Per il primo dei predetti esercizi, il rendiconto consuntivo e relativo riparto, approvati dall'assemblea il , ascrivono alla sig.ra P. un debito pari ad Euro 3.009,95; per il secondo, il consuntivo 2007/2008 (approvato in data ) riporta un debito a carico dell'attrice di Euro 3.837,71; per il terzo il preventivo relativo all'esercizio 2008/09 (approvato in data ) riporta un debito di Euro 3.140,34.
4 La situazione di cui sopra è ben rappresentata nel prospetto contabile riportato nell'elaborato della C.T.U. a pagina 11 in alto, dal quale risulta che la somma finale di Euro 6.954,00 tiene conto del versamento parziale di Euro 3.024,00 cui fa riferimento l'attrice. Dalla ricostruzione contabile effettuata dal CTU, sorretta da esaustiva e condivisibile motivazione, emerge chiaramente come da un lato siano stati debitamente scomputati dal primo decreto ingiuntivo, i versamenti effettuati da parte opponente (pari ad Euro 3024,00) e dall'altro come non sia stato ricompreso nel secondo decreto ingiuntivo il debito residuo del primo decreto ingiuntivo (v. prospetto in fondo a pag. 12 della CTU ove viene precisato che il debito per spese di ordinaria amministrazione al è al netto del debito residuo di Euro 2.163,00 quale importo ancora da pagare sul D.I. 14/10/07). Per quanto attiene alla gestione ordinaria, il debito complessivo ascrivibile alla sig.ra P., senza calcolare i versamenti da essa effettuati, è pari ad Euro 9.978,00, che equivale effettivamente alla sommatoria degli importi di cui ai due decreti ingiuntivi (Euro 5.187,00 + Euro 4.790,30, per un totale di Euro 9.977,30). Dalla somma relativa al primo decreto ingiuntivo devono peraltro essere detratti i pagamenti parziali effettuati dall'attrice (per complessivi Euro 3.024,00) dopo la sua emissione, avendo tali pagamenti parzialmente estinto il relativo debito, che, pertanto, non è per tale quota parte esigibile. Sottraendo dalla somma di Euro 5.187,00 quella di Euro 3.024,00, si ottiene l'importo di Euro 2.163,00 che, sommato a sua volta all'importo oggetto della seconda ingiunzione di pagamento per spese ordinarie (Euro 4.790,30), porta ad un totale di Euro 6.954,15 che è esattamente il saldo dovuto dall'attrice alla data del (arrotondato dal C.T.U. ad Euro 6.954,00 - v. prospetto pag. 11 CTU). L'importo di Euro 2.163,00 è stato correttamente scomputato dal secondo decreto ingiuntivo, concesso infatti, per le spese ordinarie, non per la somma di Euro 6.954,15 ma per la minor somma di Euro 4.790,30. Nessuna specifica contestazione è stata poi svolta con riferimento al débito residuo per le spese straordinarie per la centrale termica di cui al decreto opposto, pari ad Euro 1.366,85, la cui debenza deve pertanto ritenersi pacifica. L'opposto decreto deve pertanto essere confermato. Non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. presentata dal convenuto opposto, non ravvisandosi nella condotta processuale dell'attrice opponente mala fede o colpa grave, attese le obiettive difficoltà legate alla ricostruzione contabile dei rapporti debito - credito tra le parti. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza così come le spese di CTU, già liquidate in corso di causa. P.Q.M.
5 Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione, confermando per l'effetto l'opposto decreto ingiuntivo. Condanna l'attrice in opposizione alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite relative al presente giudizio, che liquida in Euro 936,00 per diritti ed Euro 1.300,00 per onorari, oltre maggiorazione 12,5% per spese generali ed a C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attrice. Così deciso in Genova il 24 aprile Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2012.
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