Il processo telematico dei professionisti
Il quadro normativo EVOLUZIONE STORICA
L impianto normativo vigente 1. D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, Regole tecniche Provvedimento 16 aprile 2014, Specifiche tecniche 2. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 3. D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell amministrazione digitale (CAD)
Le novità più recenti D.L. BANCHE DL 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Il rinvio e le modifiche al PAT DL n. 117/2016 DL n. 168/2016
L accesso alle informazioni nel PCT
L accesso alle informazioni nel PCT I REGISTRI DI CANCELLERIA E IL FASCICOLO INFORMATICO
L accesso alle informazioni nel PCT LA PEC
LA PEC D.lgs 185/2008 convertito in Legge 28 gennaio 2009, n.2 e successive modificazioni art. 16 comma 7 art. 16 comma 7-bis I professionisti hanno l obbligo di comunicare la PEC al proprio ordine o collegio Sono previste conseguenze per gli ordini o i collegi inadempienti
Gli strumenti LA FIRMA DIGITALE
la FIRMA DIGITALE D.Lgs 82/2005 Codice dell Amministrazione Digitale (CAD) Art. 1 s) definizione CERTIFICATO QUALIFICATO + SISTEMA di CHIAVI CRITTOGRAFICHE Art. 21 Art. 32 comma 1 valore probatorio obblighi del titolare efficacia del 2702 c.c. l utilizzo del dispositivo si presume riconducibile al titolare fino a prova contraria PIENA PROVA FINO A QUERELA di FALSO CUSTODIA e UTILIZZO PERSONALE
Copie e duplicati: questi sconosciuti CHI SONO E COME RICONOSCERLI
Codice dell amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto Art. 1 Definizioni i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario
Le copie
I duplicati
Nuove modalità di attestazione della conformità ART. 16-UNDECIES DL 179/2012
Art. 16-undecies, DL 179/2012 COPIA ANALOGICA Comma 1: in calce a margine su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. COPIA INFORMATICA Comma 2: nel MEDESIMO DOCUMENTO informatico principio generale COPIA INFORMATICA Comma 3 alternativamente su un DOCUMENTO informatico SEPARATO * Copia informatica per notifica: nella RELATA * Specifiche tecniche per individuazione della copia
IL DECRETO SVILUPPO D.L. n. 179/2012 MODIFICATO DAL DL 90/2014 E DAL DL 83/2015
APPUNTAMENTO con L OBBLIGATORIETÀ D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 art. 16 bis 1 comma nei PROCEDIMENTI CONTENZIOSI o di VOLONTARIA GIURISDIZIONE innanzi al TRIBUNALE per le PARTI precedentemente COSTITUITE anche i soggetti NOMINATI o DELEGATI dall AUTORITÀ GIUDIZIARIA, ovvero dalle PARTI
APPUNTAMENTO con L OBBLIGATORIETÀ D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 art. 16 bis 2 comma PROCESSI ESECUTIVI: obbligatorietà si applica successivamente al DEPOSITO dell ATTO con cui si INIZIA L ESECUZIONE art. 16 bis 3 comma PROCEDURE CONCORSUALI: obbligatorietà si applica esclusivamente al deposito degli ATTI e dei DOCUMENTI del CURATORE, del COMMISSARIO GIUDIZIALE, del LIQUIDATORE, del COMMISSARIO LIQUIDATORE e STRAORDINARIO
APPUNTAMENTO con L OBBLIGATORIETÀ D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 art. 16 bis 6 comma UFFICI GIUDIZIARI DIVERSI dai TRIBUNALI dopo 15 gg dalla pubblicazione in GU di DM GIUSTIZIA non regolamentare art. 16 bis comma 9-ter CORTE D APPELLO PROCEDIMENTI CONTENZIOSI o di VOLONTARIA GIURISDIZIONE per le PARTI precedentemente COSTITUITE anche i soggetti NOMINATI o DELEGATI dall AUTORITÀ GIUDIZIARIA, ovvero dalle PARTI
Il deposito telematico
Il deposito telematico IL FLUSSO DEGLI ATTI DI PARTE VIA PEC
IL DEPOSITO DEGLI ATTI Gestore servizi Esito telematici controlli (GLPEC) automatici manuali Certificazione status Ricevuta di Gestore Avvenuta di PEC Giustizia consegna (GiustiziaCert) Ricevuta di accettazione Gestore di PEC soggetto esterno Atto e allegati firmati digitalmente Busta telematica Registro informatizzato Fascicolo informatico Registro generale Indirizzi elettronici Soggetto abilitato esterno Server distrettuale Dominio Giustizia
I diversi tipi di atti
Gli atti dei singoli professionisti /1
Gli atti dei singoli professionisti /2
Il deposito multiplo OLTRE I 30 MB
Il deposito oltre i 30 MB Riferimenti normativi e le prassi Art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179/2012 «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.» Circolare DGSIA 8 luglio 2014 Linee guida per la gestione dei depositi telematici eccedenti i 30 MB
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