IL SISTEMA TARIFFARIO DEL NUOVO REGOLAMENTO

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Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Art. 23. Oneri per l'attivita' di prevenzione incendi 1. I servizi relativi alle attivita' di prevenzione incendi.sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso,.. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono.. stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In particolare, sono resi a titolo oneroso i servizi inerenti l istruttoria e controllo sulle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio di cui all allegato I del nuovo regolamento sulla disciplina dei procedimenti DPR 151/2011.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n 151/2011 REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI ART. 2 (Finalità ed ambito di applicazione) 8. Con il decreto del Ministro dell interno di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze previsto dall articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ART. 13 (Clausola di neutralità finanziaria) 1. Dall attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto, sia in applicazione del D.Leg.vo 139, che a seguito della entrata in vigore del nuovo regolamento sulla disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi (che modifica sostanzialmente la classificazione e le procedure attualmente in vigore), risulta necessario provvedere alla determinazione del nuovo regime tariffario. Naturalmente, in attesa della emanazione del regolamento, si applicano le disposizioni transitorie DPR 1512011 ART. 11 (Disposizioni transitorie e finali) Comma 3 Fino all adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. Per le nuove attività introdotte all Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all Allegato II del presente regolamento

SISTEMA TRANSITORIO IN ATTESA DELLA EMANAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE Pertanto le tariffe da applicare in questa fase transitoria sono ottenute partendo dalla tabella del DM 4 maggio 1998 (tabella ancora riferita ad un impegno orario stimato) applicando la tabella di equiparazione contenuta nell allegato II del nuovo regolamento. Per le nuove attività introdotte dal nuovo Regolamento sono state definite, con specifico provvedimento con criterio di analogia, le tariffe da applicare in questa fase transitoria. Sul sito internet vigilfuoco.it è stato messo a disposizione un applicativo informatico che permette di determinare in maniera semplice e rapida la tariffa da applicare nel transitorio per le attività previste dal nuovo regolamento

CONFRONTO TRA SISTEMA TARIFFARIO ATTUALE E IL SISTEMA PREVISTO DAL NUOVO REGOLAMENTO Sistema tariffario attuale La attuale tariffa per le attività di prevenzione incendi è determinata valutando un impegno quantificato in numero di ore per la istruttoria e trattazione di ogni pratica: tale quantificazione è stabilita nell allegato VI al DM 4 maggio 98 (disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, in applicazione del vecchio regolamento contenuto nel DPR 37/98).

CONFRONTO TRA SISTEMA TARIFFARIO ATTUALE E IL SISTEMA PREVISTO DAL NUOVO REGOLAMENTO Al fine di stabilire l'importo dei corrispettivi che l utente deve corrispondere per il servizio, il numero di ore previsto come durata dei servizi di prevenzione incendi per l istruttoria e trattazione delle singole attività deve essere moltiplicato per l importo orario stabilito per i servizi di prevenzione incendi, quantificato da ultimo con il Decreto 3 febbraio 2006 del Ministero dell Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze (Aggiornamento delle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco previste dal decreto interministeriale 21 settembre 1998 21 dicembre 2001). Applicando quindi tale metodo vengono attualmente stabilite le tariffe che l utente deve corrispondere per i servizi di prevenzione incendi.

CONFRONTO TRA SISTEMA TARIFFARIO ATTUALE E IL SISTEMA PREVISTO DAL NUOVO REGOLAMENTO Nuovo sistema tariffario previsto dal DPR 151 sulle nuove procedure di prevenzione incendi. Sulla base delle indicazioni contenute nel DPR, che prevede attività di diversa complessità e dimensione, con suddivisione in 3 categorie A, B e C, con adempimenti differenziati in funzione della classificazione, è stata predisposta una bozza di nuovo sistema tariffario, che attualmente sta percorrendo l iter valutativo ed autorizzativo, che persegue i seguenti obiettivi: Garantire una corretta proporzionalità delle tariffe in ragione della natura delle attività e della complessità dei servizi richiesti, Applicare i principi di proporzionalità e adeguatezza che connotano la prestazione richiesta e gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti Salvaguardare la ormai consolidata valutazione della complessità già contenuta nel D.M. 04.05.1998, rimodulandole ove necessario (sulla base della esperienza pregressa). Parametrazione delle tariffe per le varie tipologie di attività stabilendo costi forfettari omnicomprensivi che permettano una chiara e univoca applicazione in campo nazionale, con conseguente semplificazione per l utenza.

COME SONO STATE DETERMINATE LE NUOVE TARIFFE? Bisogna premettere che la applicazione del metodo tariffario contenuto nel DM 4 maggio 98, ancora attualmente in vigore, ha avuto una applicazione pluridecennale. E stata effettuata una attenta analisi dell esperienza effettuata monitorando l attività di prevenzione incendi svolta negli anni scorsi, riscontrando che: per alcune delle attività, con particolare riferimento alle più complesse, la tariffazione vigente risulta non congruente con il reale impegno orario connesso alla istruttoria e trattazione delle pratiche (valutazione dei progetti, sopralluoghi, redazione delle relazioni e dei certificati prevenzione incendi), comportando un impegno reale maggiore di quello tabellato e pertanto gli importi non compensano adeguatamente l impegno dell amministrazione. per altre attività, quelle più semplici per quanto attiene le problematiche antincendi, la tariffazione prevista invece risulta leggermente soprastimata rispetto al reale impegno medio per la trattazione delle singole pratiche nelle varie fasi.

Si è ritenuto necessario pertanto prevedere una rimodulazione del sistema tariffario che tenesse conto dell esperienza effettuata con il sistema tariffario attuale al fine di stabilire, attività per attività, una tariffa corrispondente all impegno medio per la trattazione della pratica. Partendo quindi dalla esperienza applicativa derivante dal metodo previsto dal DM 4 maggio 98, si è proceduto alla elaborazione delle nuove tariffe, adottando i seguenti criteri e indirizzi: Garantire la copertura degli oneri dell amministrazione connessi alla garanzia dei servizi di istruttoria e controllo per le attività soggette all applicazione del nuovo decreto (vincolo di neutralità finanziaria) Parametrare la tariffazione introducendo una modulazione delle tariffe in funzione della complessità introducendo nella classificazione : il numero di attività definito nell allegato1 al nuovo DPR la sottoclasse che permette, all interno della stessa attività, di evidenziare eventuali diversità per tipologia di lavorazione, di deposito, di dimensione o di qualità delle sostanze detenute o lavorate, con relative diverse complessità. La categoria assegnata in applicazione dell allegato I sopracitato, anche in relazione alle diverse procedure previste dal decreto per le varie categorie

Determinazione delle tariffe per le varie fasi di trattazione previste per le tre categorie: Cat. A fase relativa alla istruttoria e controllo in relazione alla presentazione della SCIA Cat. B Cat. C fase relativa alla valutazione preventiva del progetto fase relativa alla istruttoria e controllo in relazione alla presentazione della SCIA fase relativa alla valutazione preventiva del progetto fase relativa alla istruttoria e controllo in relazione alla presentazione della SCIA Fase relativa alla istruttoria e controllo in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio ((quinquennale) Fase relativa alla richiesta di deroga Fase relativa alla richiesta di valutazione per il Nulla Osta di Fattibilità Fase relativa alle richiesta di verifica in corso d opera Fase relativa alla valutazione del progetto redatto secondo i criteri della Fire Engeenering ai sensi del DM 9 maggio 2007 Fase relativa alla verifica del SGSA ai sensi del DM 9 maggio 2007

Sviluppando quindi le analisi, le comparazioni e le valutazioni tecniche conseguenti, sono state predisposte le proposte delle nuove tariffe, con una modulazione che prevede un livello basso di tariffe per le attività in categoria A, un livello medio per le attività in categorie B, un livello più elevato per le attività in categoria C. Un esempio applicativo per alcune tipologie di attività evidenzia che le attività più semplici, classificate in categoria A dal nuovo DPR, avranno una applicazione di tariffa inferiore a quella oggi applicata, a seguito appunto della rimodulazione connessa al reale impegno dell amministrazione nella trattazione della pratica.

Si riportano di seguito alcuni esempi di attività semplici che con la nuova impostazione tariffaria pagheranno meno rispetto al metodo attuale. Attività 49.1.A Gruppo elettrogeno fino a 100 KW tariffa attuale per istruttoria pratica (DM 4 maggio 98) 232 tariffa prevista nuovo DPR 150 Attività 69.1.A Locali vendita fino 600 metri quadri tariffa attuale per istruttoria pratica (DM 4 maggio 98) 464 tariffa prevista nuovo DPR 300 Attività 74.1.A Impianto produzione calore fino a 350 KW tariffa attuale per istruttoria pratica (DM 4 maggio 98) 232 tariffa prevista nuovo DPR 150 Attività 75.1.A Autorimesse fino a 1000 metri quadri (circa 50 posti auto) tariffa attuale per istruttoria pratica (DM 4 maggio 98) 232 tariffa prevista nuovo DPR 150

Per le attività di livello di rischio incendio, dimensione e complessità media, individuate nella categoria B, la tariffa è stata determinata in misura simile a quella attuale, fatta salva ove necessaria una rimodulazione in funzione del reale impegno dell amministrazione. Non vi sono quindi sostanziali modifiche rispetto alle tariffe attualmente applicate.

Per le attività con livello di rischio di incendio, dimensione e complessità elevata, individuate nella categoria C, è stata generalmente effettuata una rimodulazione derivante dal fatto che le tariffe attuali risultano generalmente sottostimate rispetto al reale impegno di risorse dell amministrazione. Si riporta di seguito un esempio esplicativo di applicazione tariffaria per un locale commerciale, per le fasi di valutazione del progetto e di presentazione della SCIA con verifica sopralluogo: Attività 69.2.B Locali vendita oltre 1500 metri quadri tariffa attuale per istruttoria pratica (DM 4 maggio 98) 832 tariffa prevista nuovo DPR 1100

Parametri generali della proposta di nuove tariffe. per la categoria A è stata individuata una tariffa riferita alle istruttorie e ai relativi controlli di prevenzione incendi che prevedono un importo mediamente inferiore a quello che era previsto con la precedente regolamentazione. La tariffa è stata modulata in funzione della complessità della attività e prevede in importo minimo di 150 euro per le attività più semplici fino ad un importo massimo di 300 euro per quelle più complesse; per la categoria B sono state individuate due tariffe; una per la fase di valutazione dei progetti e un altra per la fase relativa ai controlli di prevenzione incendi. Gli importi, differenziati in funzione della complessità della attività, vanno da un minimo di 200 euro ad un massimo di 500 euro per la categoria C sono state individuate due tariffe, una per la Valutazione dei progetti ed una per i Controlli di prevenzione incendi. Le tariffe prevedono per la Valutazione dei progetti importi differenziati in funzione della complessità della attività con importo minimo di 300 euro delle attività più semplici fino ad un importo massimo di 600 euro. Per i Controlli di prevenzione incendi sono stati previsti importi da un minimo di 400 euro ad un massimo di 700 euro;

Parametri generali della proposta di nuove tariffe. per le Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio sono state stabilite tre tariffe forfettarie, 50 euro per la attività in categoria A, 150 euro per attività in Categoria B e 200 euro per attività in categoria C per le istanze di deroga sono state individuate tariffe diversificate in funzione della complessità della attività con importi che vanno da un minimo di 225 euro ad un massimo di 900 euro (tariffa definita come 1,5 volte quella relativa alla fase di valutazione del progetto per cat.. B e C e 1,5 volte quella relativa alla fase di istruttoria SCIA per cat. A)

Parametri generali della proposta di nuove tariffe. Per la valutazione dei progetti redatti secondo le procedure della Fire Engeenering sono state previste tariffe in accordo con i disposti del DM 9 maggio 2007, con un minimo di 225 euro per le attività semplici in A ad un massimo di 1000 euro per le attività complesse in categoria C (tariffe doppie rispetto alla fase ordinaria di valutazione del progetto, così come previsto dall art. 3 del DM 9 maggio 2007 per cat.. B e C e 2 volte quella relativa alla fase di istruttoria SCIA per cat. A) Per la valutazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza Antincendi, sempre in accordo con i disposti del DM 9 maggio 2007, sono state previste tariffe che vanno da un minimo di 150 euro per le attività semplici in A ad un massimo di 600 euro per le attività complesse in categoria C (tariffe uguali alla presentazione SCIA e relativo sopralluogo, in analogia a quanto previsto dall art. 6 del DM 9 maggio 2007): tale importo va pertanto sommato a quello previsto per la presentazione SCIA.

Parametri generali della proposta di nuove tariffe. per le istanze di Nulla osta di fattibilità, previsto solo per le attività in categorie B e C, è stata definita una tariffa corrispondente a quella prevista per la Valutazione dei progetti, riferita alla attività per la quale è richiesto il parere; Per le verifiche in corso d opera sono state previste tariffe che vanno da un minimo di 225 euro per le attività semplici in A ad un massimo di 1050 euro per le attività complesse in categoria C (tariffa definita uguale a quella relativa alla fase di istruttoria per presentazione SCIA per tutte le categorie).

Parametri generali della proposta di nuove tariffe. Resta inteso che, in analogia alle modalità attualmente applicate, qualora l attività per la quale viene richiesto il servizio di prevenzione incendi comprenda più punti dell allegato I al nuovo decreto di Regolamentazione dei servizi di prevenzione incendi, la tariffa che deve essere corrisposta è la somma delle tariffe rilevabili per le singole attività/categorie. Qualora nella fase di Valutazione del progetto (prevista solo per categorie B e C) l attività presentata comprenda anche punti in categoria A, la tariffa da corrispondere non deve tenere conto di tale categoria non essendo applicabile per questa categoria la fase di valutazione del progetto; si terrà conto invece della tariffa relativa alla categoria A nella successiva fase dei controlli di prevenzione incendi applicando la relativa tariffa relativa alla fase di presentazione della SCIA.

Attività Sottoclasse Categoria DPR Categoria A VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B fase S.C.I.A. (1) VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C fase S.C.I.A. (1) Categoria C Categoria B ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA' ANTINCENDI DEROGHE NULLA OSTA FATTIBILITA' VERIFICA CORSO OPERA VALUTAZ. PROGETTO CON FIRE ENGEENERING DM9MAGGIO 2007 DEROGA CON FIRE ENGEENERING DM 9 MAGGIO 2007 VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007 ALLEGATO I CORRISPETTIVI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E CONTROLLO ELENCO DELLE ATTIVITA SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI LEGENDA "N.P. = non previsto" Identif. Corrispettivi per l'istruttoria e il controllo Descrizione attività Descrizione sottoclasse fase S.C.I.A. (1) 1 1 C Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h 400 500 200 600 400 500 800 1.200 500 1 B Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm 3 /h, con Cabine di decompressione del gas naturale esclusione dei sistemi di riduzione del gas fino a 2,4 Mpa. naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa 200 300 150 300 200 300 400 600 300 2 2 C Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm 3 /h, con Tutti gli altri casi esclusione dei sistemi di riduzione del gas 400 500 200 600 400 500 800 1.200 500 naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa