ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE CALABRIA E REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Cagliari,
La Regione Calabria, con sede in Catanzaro, Via, nella persona del Presidente Giuseppe Scopelliti e la Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69, nella persona del Presidente Ugo Cappellacci PREMESSO CHE Lo sviluppo della società dell informazione della Pubblica Amministrazione rappresenta una condizione indispensabile per semplificare e accelerare gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell attività di impresa. La Regione Calabria e la Regione Autonoma della Sardegna riconoscono nella collaborazione tra regioni uno strumento per promuovere la diminuzione dei costi dell innovazione e migliorarne la qualità garantendo l adozione di soluzioni comuni. RICHIAMATO l articolo 25, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 recante Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi Legge di semplificazione 1999, prescrive che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze; l articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n.289, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni e di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze promuove le migliori pratiche e favorisce il riuso, al fine di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia; gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005. n.82, recante Codice dell amministrazione Digitale. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che mira a migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e per le imprese utenti di servizi. l'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone in ordine al riordino e alla semplificazione della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito denominato SUAP). 2/5
il DPR 160/2010 e relativo allegato tecnico relativo alla semplificazione e al riordino della disciplina sul SUAP, che prevede l inoltro in via telematica della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento. PREMESSO INOLTRE CHE A) La Regione Calabria: - intende sostenere e supportare i Comuni nel miglioramento del servizio SUAP e nella sua istituzione all interno di un Sistema Regionale basato sui Coordinamenti SUAP Provinciali e Regionale, in conformità con le Linee Guida sul SUAP, adottate ex art. 22 della Legge Regionale n. 15/08 con Delibera di Giunta Regionale n. 531/08 e in coerenza con l Asse VII - Linea di intervento 7.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007-2013. - intende procedere alla realizzazione e implementazione di un sistema informatico per la gestione dei procedimenti dei SUAP e all implementazione dei contenuti su scala regionale (iter procedurali, modulistica, normativa, ecc.) del sistema informatico di gestione dello Sportello Unico. B) La Regione Autonoma della Sardegna: ha un esperienza consolidata nella creazione e nello sviluppo di una rete regionale degli Sportelli Unici, realizzata nell ambito di un processo partecipativo tra Regione, Enti locali ed Enti terzi al fine di garantire l adeguamento dei servizi alle imprese riducendo i tempi di risposta della Pubblica Amministrazione e creare condizioni favorevoli alla localizzazione delle imprese. Svolge continuativamente attività di assistenza tecnica ai SUAP del proprio territorio e provvede all erogazione e all aggiornamento continui di prodotti a supporto del procedimento unico come il software di gestione della pratica on line, la banca dati dei procedimenti e la modulistica unificata a livello regionale (unica regione in Italia). al fine di rendere più veloce ed efficiente l attività dei SUAP, ha creato e reso disponibile ai SUAP sardi un portale informativo (www.sardegnasuap.it) per gli imprenditori e un software di gestione della pratica on-line che permette agli operatori SUAP e agli Enti terzi di accedere alla gestione delle pratiche di propria competenza, e all'imprenditore di attivare direttamente la propria istanza on-line e verificare via web il progresso dell'iter procedimentale. LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 1 Finalità La Regione Calabria e la Regione Autonoma della Sardegna attuano forme attive di collaborazione e scambio di soluzioni ed esperienze nello sviluppo dei rispettivi progetti a favore 3/5
dei SUAP, e cooperano per il riuso delle soluzioni realizzate nell ambito dei rispettivi progetti al fine di favorire il rafforzamento della rete degli Sportelli Unici per le Attività Produttive. Art. 2 Tipologia delle azioni programmatiche Il presente accordo tra la Regione Calabria e la Regione Autonoma della Sardegna si caratterizzerà prioritariamente per le seguenti tipologie di azione: - ampliamento dell insieme dei servizi e strumenti che le Regioni possono offrire a supporto dei SUAP; - attuazione di forme attive di collaborazione e scambio di soluzioni ed esperienze nello sviluppo dei rispettivi progetti a supporto dei SUAP, anche al fine di non duplicarne, per quanto possibile l analisi e la realizzazione. Art. 3 Comitato di controllo e monitoraggio Con la sottoscrizione dell Accordo di collaborazione è istituito un Comitato di indirizzo congiunto, composto da personale degli uffici competenti della Regione Calabria e della Regione Autonoma della Sardegna, il quale fornisce gli orientamenti e individua gli strumenti necessari all attuazione dell accordo, monitorandone realizzazione e risultati, ed effettua proposte per il miglior conseguimento degli obiettivi dell accordo. Nomine e sostituzioni dei componenti del Comitato saranno effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all altra. Art. 4 Convenzioni Operative Per ogni progetto specifico le parti provvedono alla stesura di una Convenzione Operativa. Ciascuna Convenzione Operativa include, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle parti, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto, i tempi di esecuzione e le modalità di finanziamento del progetto stesso. Una volta approvata e sottoscritta dalla parti ciascuna Convenzione Operativa entrerà a far parte integrante del presente Accordo di collaborazione. Per ciascuna Convenzione Operativa, verrà nominato un Responsabile Tecnico incaricato della gestione amministrativa del progetto, del suo coordinamento tecnico e del monitoraggio in corso d opera dei lavori. 4/5
Art. 5 Finanziamenti Le risorse per il finanziamento delle singole Convenzioni saranno messe a disposizione direttamente dai soggetti sottoscrittori del presente Accordo. Art. 6 Entrata in vigore e durata Il presente Accordo di collaborazione avrà durata triennale dalla sua stipula. Cagliari, Per la Regione Calabria Per la Regione Autonoma della Sardegna Il Presidente Giuseppe Scopelliti Il Presidente Ugo Cappellacci 5/5