Le nuove norme sulla organizzazione del pronto soccorso aziendale Graziano Frigeri 1 graziano@euronorma.it Con sei mesi di ritardo rispetto alla scadenza originaria, il 3 Febbraio 2005bentra definitivamente in vigore il Decreto Ministeriale 15 Luglio 2003 n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni". Come si ricorderà, l originaria scadenza del 3 Agosto 2004 era infatti stata prorogata di sei mesi, con un provvedimento dell ultima ora, in base alla presupposizione che le aziende non fossero pronte ad adeguarsi alle nuove disposizioni. In realtà la grande maggioranza della Aziende aveva comunque già ottemperato ai principali obblighi (soprattutto la designazione e la formazione degli addetti); probabilmente un problema reale era rappresentato dalla scarsa disponibilità sul mercato di cassette e pacchetti di pronto soccorso con il contenuto adeguato al nuovo elenco definito dagli allegati 1 e 2. Da sottolineare che, molto opportunamente, la proposta preliminare di Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, approvata dal Consigli dei Ministri 1l 18 Novembre 2004, pur facendo proprie le disposizioni contenute nel DM 388/03, si esprime in termini di primo soccorso anziché di pronto soccorso, ad evitare ogni possibile confusione tra le prestazioni istituzionali e professionali e emergenza, e i compiti prettamente organizzativi e sussidiari propri dei servizi aziendali. Per comodità ( e anche perché il Testo Unico è ancora, appunto, a livello di proposta preliminare) continueremo a parlare di pronto soccorso, senza tuttavia dimenticare queste importanti considerazioni. Ricordiamo che gli obblighi cui le Aziende devono far fronte sono: 1) Designazione degli addetti al Servizio di Pronto Soccorso Aziendale Questo obbligo in effetti era già previsto dall art. 4 comma 5 lettera a) del D.Lgs.vo 626 94. In pratica, nelle Aziende in attività, gli addetti al Pronto Soccorso Aziendale dovrebbero già essere stati designati, salvo adeguare la loro formazione ed il servizio stesso alle caratteristiche definite dal DM 388/03. 1 Medico Specialista in Medicina del Lavoro Euronorma S.a.s. Consiglio Nazionale Associazione Ambiente e Lavoro Copyright Associazione Ambiente e Lavoro Euronorma - 01/02/2005 1
2) Classificazione dell Azienda In secondo luogo le Aziende, sentito il Medico Competente, dovranno classificarsi rispetto ai Gruppi di appartenenza, come definiti dall art. 1 comma 1 del DM 388/03, secondo i criteri riportati nella Tab. 1. Qualora l Azienda svolga attività lavorative comprese in gruppi diversi, il Datore di Lavoro deve riferirsi all attività con indice più elevato. (art. 1 comma 2 DM 388/03). GRUPPO DI APPARTENENZA GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C CARATTERISTICHE 1) Aziende o Unità produttive soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell art. 2 D.Lgs.vo 334/99; centrali termoelettriche; impianti elaboratori nucleari di cui agli artt. 7,28 e 33 del D.Lgs.vo 230/95; aziende estrattive e attività minerarie di cui al DPR 624/96; lavori in sotterraneo di cui al DPR 320/56; fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. 2) Aziende o Unità Produttive con più di 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro nell ultimo triennio. 3) Aziende o unità produttive più di cinque lavoratori a tempo indeterminato nel comparto dell agricoltura. Aziende o Unità Produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A; Aziende o Unità Produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A; Tab.1 In particolare, è determinante stabilire preliminarmente se la propria azienda appartenga o meno al Gruppo A, in quanto gli obblighi di tale gruppo sono più cogenti rispetto agli altri due gruppi. Per il triennio 2001-2003 (ultimo dato disponibile) i gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 sono quelli indicati nella Tabella 2, pubblicati sulla G.U. n.192 del 17 Agosto 2004. Codici Tariffa INAIL Inabilità Permanente 1100 Lavorazioni meccanico-agricole 10,84 1200 Mattazione e macellazione - Pesca 6,41 3100 Costruzioni edili 8,60 3200 Costruzioni idrauliche 9,12 3300 Strade e ferrovie 7,55 3400 Linee e condotte urbane 9,67 3500 Fondazioni speciali 12,39 3600 Impianti 5,43 4400 Impianti acqua e vapore 4,11 5100 Prima lavorazione legname 7,95 5200 Falegnameria e restauro 7,18 5300 Materiali affini al legno 5,02 6100 Metallurgia 5,74 6200 Metalmeccanica 4,48 7100 Geologia e mineraria 8,40 7200 Lavorazione delle rocce 6,55 7300 Lavorazione del vetro 4,65 9100 Trasporti 4,93 9200 Facchinaggio 15,99 0400 Pulizie e nettezza urbana 5,57 Tab. 2 Indici di Inabilità permanente Copyright Associazione Ambiente e Lavoro Euronorma - 01/02/2005 2
Per chi non rientra nel Gruppo A (settori non ricompresi in tabella 2 o Aziende fino a 5 lavoratori) la classificazione sarà la seguente: Fino a 3 lavoratori: Gruppo C Da 3 a 5 lavoratori: Gruppo B È importante ricordare che non sono gli indici specifici dell azienda ad essere presi in considerazione, ma gli indici relativi ai gruppi tariffari cui l azienda appartiene o è riconducibile. Inoltre, per la determinazione del numero di lavoratori si deve fare riferimento alla definizione di lavoratore specificata dall art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs.vo 626/94, icludendo quindi nel computo i soci lavoratori e gli stagisti. Inoltre, in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs.vo 276/03 di attuazione della Legge Biagi, vanno computati ai fini della classificazione anche i lavoratori atipici (per questo aspetto le cose potrebbero cambiare in futuro con il Testo Unico). 3) Comunicazione all ASL Riguarda esclusivamente le aziende classificate nel Gruppo A, che devono inviare un comunicazione all ASL di competenza territoriale, al fine di predisporre gli adeguati interventi di emergenza. 4) Organizzare il Servizio di Pronto Soccorso Aziendale L organizzazione comprende: a) Le attrezzature, che devono essere presenti in ogni luogo di lavoro o unità produttiva; b) Le modalità di raccordo operativo col Servizio Sanitario Nazionale; c) La formazione degli addetti. Le attrezzature sono costituite essenzialmente dalla Cassetta di Pronto Soccorso (Gruppi a e B), dal Pacchetto di Medicazione (Gruppo C e squadre esterne) e dal mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN (obbligatorio in tutti i casi). Gli allegati 1 e 2 al DM 388/03 riportano i contenuti minimi della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione. 5) Formazione degli addetti La formazione degli addetti deve essere svolta da personale medico, preferibilmente lo stesso Medico Competente, che deve in ogni caso essere coinvolto, e deve avvenire ove possibile, in collaborazione con il sistema di emergenza sanitaria del SSN. Nello svolgimento della parte pratica il personale medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. Copyright Associazione Ambiente e Lavoro Euronorma - 01/02/2005 3
I contenuti minimi dei corsi sono differenziati, praticamente solo in termini di impegno orario, a seconda del Gruppo di Appartenenza, e sono definiti dagli allegati 3 e 4 a DM: per le Aziende del Gruppo A la durata del corso è prevista in 16 ore; per le Aziende dei Gruppi B e C invece i corsi avranno la durata di 12 ore. La formazione, con riferimento ai contenuti tecnico pratici, va ripetuta con cadenza almeno triennale: pertanto coloro che hanno frequentato il corso di pronto soccorso in data anteriore al 2003, dovranno effettuare il modulo di aggiornamento tecnico-pratico entro il 2005. In base a quanto stabilito dall art. 3 comma 5 del DM 388/03, sono comunque validi i corsi di formazione ultimati entro 3 Febbraio 2004. 6) informazione dei i lavoratori: Tutti i lavoratori dovranno ricevere una adeguata informazione: a) sulle procedure che riguardano il pronto soccorso (art. 21 comma 1 lettera e) del D.Lgs.vo 626/94 ) b) Sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di pronto soccorso (art. 21 comma 1 lettera g) del D.Lgs.vo 626/94 ) L informazione di cui sopra, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 (comma 3) e 21 del D.Lgs.vo 626/94, deve essere fornita anche ai lavoratori a domicilio e a quelli con rapporto contrattuale privato di portierato. Copyright Associazione Ambiente e Lavoro Euronorma - 01/02/2005 4
ALLEGATO 1: COMUNICAZIONE ALL'ASL Oggetto: comunicazione di cui al DM 388/03 (art. 1 comma 2) ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISTEMA DI EMERGENZA TERRITORIALE La scrivente Azienda con sede legale in e stabilimento tel. Fax e-mail Esercente l'attività di Codice INAIL con numero di lavoratori pari a COMUNICA sulla scorta dei dati INAIL relativi al triennio precedente, di appartenere al Gruppo A di cui all'art. 1 del DM; 388/03. Comunica altresì, ai fini della predisposizione degli interventi di emergenza del caso, che gli addetti al Servizio di Pronto Soccorso Aziendale di cui agli artt. 4 comma 5 lettera a) e 12 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n. 626 sono i Signori NOMINATIVO DATA TIPOLOGIA 2 DURATA (ore) Il Datore di Lavoro Il Medico Competente lì 2 Specificare: Allegato 3 DM 388/03; Allegato 4 DM 388/03; Altro Copyright Associazione Ambiente e Lavoro Euronorma - 01/02/2005 5
APPENDICE DM 388/03 - Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. DM 388/03 - Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. Copyright Associazione Ambiente e Lavoro Euronorma - 01/02/2005 6