Comune di Castelnovo di Sotto Provincia di Reggio Emilia

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Transcript:

Comune di Castelnovo di Sotto Provincia di Reggio Emilia COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 IN SEDUTA DEL 21/04/2009 L anno duemilanove il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 1^ Convocazione. Sono presenti: MORI ROBERTA Sindaco Presente MONTANARI FABIO Consigliere Presente PATERLINI FRANCA Consigliere Presente DALLASTA GIOVANNI Consigliere Presente SETTI GUALBERTO Consigliere Presente BEDOGNI GINO Consigliere Presente FALCITANO GAETANO Consigliere Assente MATTIOLI MARIO Consigliere Presente CONTI MARCO Consigliere Presente BENASSI ANTONIETTA Consigliere Assente MENOZZI CAROLINA Consigliere Presente DAVOLI TIESTE Consigliere Presente COCCONI ROBERTO Consigliere Presente LISSANDRINI GIOVANNI Consigliere Assente CAFFARRI EUGENIO Consigliere Presente BEDENGHI ROBERTO Consigliere Presente FERRARINI CARLA Consigliere Presente SPERONI ALFREDO Assessore E. Presente FOCHI LAMBERTO Assessore E. Presente AMAINI ANDREA Assessore E. Presente Assiste il Dr. BRUGALETTA ANGELO, SEGRETARIO GENERALE. L'Avv. MORI ROBERTA, SINDACO, assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull oggetto all ordine del giorno. OGGETTO VARIANTE NORMATIVA AL P.R.G. EX ART. 15 LEGGE REGIONALE 47/1978 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ADOZIONE.

VARIANTE NORMATIVA AL P.R.G. EX ART. 15 LEGGE REGIONALE 47/1978 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ADOZIONE. IL CONSIGLIO COMUNALE OMISSIS: Durante la trattazione del punto 3 Comunicazioni del Sindaco alle ore 20.10 entra l Assessore AMAINI ANDREA; Uditi e fatti propri gli interventi riportati nel verbale della seduta; Premesso che: il Comune di Castelnovo di Sotto in provincia di Reggio Emilia è dotato di P.R.G. vigente adottato con D.C. n 11 del 06.03.1998 approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con D.G.R. n 886 del 08.06.1999; con deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 27/02/2004 è stata adottata una variante parziale, ai sensi dell art. 14 della Legge Regionale. 47/78 modificata ed integrata, successivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n 3 del 28/02/2005; Tra le aree destinate ad attività produttive speciali di cui all art. 14.5 delle NTA, la variante prevede alcune specifiche modifiche per quella soggetta a convenzione ed identificata graficamente come CONV 1 e relativa alla ditta Mirco Landini spa. In particolare ai fini dell attuazione della variante stessa è previsto che Per le aree industriali comprese entro il perimetro di Convenzione n 1 (Ditta Landini), tutti gli interventi edificatori diversi dalla manutenzione ordinaria sono subordinati alla stipula di specifica convenzione attuativa o atto unilaterale d'obbligo riferito alle aree comprese entro il suddetto perimetro, con i quali i soggetti attuatori, previa fideiussione per un importo pari al costo delle opere di U1 e U2 previste nei progetti, si obbligano: ; Che a seguito di detta variante è stato sottoscritto un disciplinare urbanistico sottoscritto il 06/10/2005 che prevede tra l altro, la realizzazione di due palazzine residenziali, da collocare nel verde privato di pertinenza localizzato lungo la strada Comunale di Fontanese, minimo 900 MQ. massimo 1100 MQ. (da intendersi aggiuntivi rispetto alle superfici utili produttive e di servizio discendenti dall'applicazione di un UF di 0,55 MQ/MQ sulle zone D5), da destinare in parte a locali di foresteria da riservare alla residenza degli addetti impiegati in azienda e che non trovano casa nel territorio comunale, secondo modalità concordate con il Comune, e per almeno il 50% da convenzionare con l Amministrazione Comunale che gestirà l assegnazione in affitto attraverso bandi per l edilizia residenziale pubblica a prezzi stabiliti dal Comune in base alla normativa di settore; che il Sig. Mirco Landini in qualità di Legale Rappresentante della Società MIRCO LANDINI S.p.a, con nota in data 21 gennaio 2009, prot. n 608 ha richiesto formalmente al Comune la stipula di un accordo con i privati ai sensi dell art. 18 della L.R. 20/2000, con conseguente adozione ed approvazione di una variante al P.R.G. riguardante i terreni di cui sopra; Tenuto Conto: che la ditta Landini propone di non procedere alla edificazione della seconda palazzina ad uso foresteria riservata agli addetti che lavorano in azienda in quanto: Delibera n 4 del 21/04/2009-2 -

l andamento del mercato attuale ha portato una diminuzione degli addetti impiegati in azienda che la stessa, in un prossimo futuro subirà una ulteriore riduzione dovuto alla meccanizzazione avanzata delle lavorazioni e alla presenza di manodopera sempre più specializzata, che, inoltre, sul territorio comunale sono presenti molti immobili sfitti o invenduti, pertanto la costruzione della seconda palazzina non risulta necessaria, in quanto verrebbe difficilmente occupata; PRESO ATTO : Che la palazzina da adibire ad edilizia residenziale pubblica è stata edificata con permesso di costruire n. 55 del 03/08/2006; Che tale palazzina è stata completamente ultimata sia per quanto riguarda le opere interne che le sistemazioni delle aree pertinenziali esterne sia di uso privato che di uso pubblico ed è provvista di certificato di conformità edilizia ed agibilità n. 12 del 27/05/2008; Che le ulteriori opere richieste nel disciplinare urbanistico sottoscritto, sono in parte state realizzate e in parte in fase di completamento; che i processi produttivi sono effettivamente in fase di forte contrazione ; che non appare oggi effettivamente necessario provvedere alla realizzazione di alloggi per addetti della ditta Landini che per le motivazioni espresse non procederà con ulteriori assunzioni; che appare invece opportuno da parte della amministrazione comunale accogliere la richiesta della ditta al fine di utilizzare le risorse economiche proposte mettendole a disposizione dell intera Comunità locale ; CONSIDERATO che l Amministrazione Comunale ritiene di accogliere la richiesta in quanto allo stato attuale, le opere realizzate insieme a quelle in via di ultimazione, completano gli obblighi del soggetto attuatore, per quanto attiene alla parte di interesse pubblico ; che resta vigente, come ultimo impegno della Landini Mirco spa la realizzazione di alloggi residenziali che l impresa avrebbe gestito autonomamente e a prezzi di mercato per il proprio personale. PRESO ATTO che a detto fine è necessario adottare un accordo di pianificazione unitamente all adozione della variante urbanistica per la modifica dell Art. 14.5 5 delle N.T.A. del P.R.G. al fine di procedere alla ridefinizione gli obblighi di edificazione delle palazzine residenziali localizzate lungo la strada Fontanese e destinate a locali di foresteria e al completamento delle le diverse varianti urbanistiche relative alla zona Conv. 1 in particolare per quanto riguarda le aree di cessione oggetto di opere di urbanizzazione; Ritenuto, per le ragioni di cui sopra, e meglio sviluppate nell allegata relazione illustrativa, di procedere in merito ai sensi ex Art. 15 Legge 47/1978 e l art. 41, comma 2, L.R. n 20/2000; Delibera n 4 del 21/04/2009-3 -

Ritenuto conseguentemente di apportare modifiche all art. 14.5 delle N.T.A. del P.R.G. che disciplina tali zone; Visto l Accordo predisposto ai sensi dell ex art.11 della legge n 241/1990 e succ. modif., ed ex art. 18 della legge regionale n 20/2000; VISTI gli elaborati di variante composti da: relazione tecnica illustrativa/progetto di variante e relativo allegato accordo di pianificazione predisposti a cura dell ufficio edilizia privata del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Castelnovo di Sotto, depositati presso l Ufficio Edilizia Privata, che costituisce la variante al P.R.G.; Visto l art. 41, comma 2, L.R. n 20/2000 che consente ai Comuni di adottare varianti al P.R.G., secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente, in particolare secondo le disposizioni dell art. 15, comma 4, della L.R. 47/1978; Viste le Leggi Regionali n. 47/1978 e n. 20/2000 e loro successive modificazioni ed integrazioni; Visto il parere favorevole allegato al presente atto, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1 comma, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato; Con 14 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti; D E L I B E R A Di adottare l accordo di pianificazione finalizzato ridefinizione degli obblighi relativi alla realizzazione delle palazzine da parte della Società MIRCO LANDINI S.p.a. con sede in Castelnovo di Sotto in Via Curiel 27 Partita Iva n. 0125680355, a fronte di un corrispettivo di 210.000,00 quale ristoro economico per la mancata realizzazione della palazzina ad uso foresteria; Di adottare contestualmente, ai sensi dell art. 15 della Legge Regionale n. 47/78 e dell art. 41 della Legge Regionale n. 20/2000 e loro successive modificazioni ed integrazioni, la variante parziale al P.R.G. vigente di cui alle premesse, composta da relazione tecnica illustrativa/progetto di variante e relativo allegato accordo di pianificazione; Di dare atto che la variante adottata riguarda la modifica dell art. 14.5 ZONA D5 PER ATTIVITà PERDUTTIVE SPECIALI delle attuali norme tecniche di attuazione del PRG vigente; Di incaricare il Responsabile del Settore Ambiente e Territorio e gli Uffici Comunali competenti all'espletamento degli adempimenti conseguenti al presente atto previsti dalla vigente normativa. Di dichiarare, con votazione unanime e separata, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, 4 comma, del T.U. Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000. *** *** *** Delibera n 4 del 21/04/2009-4 -

Delibera n 4 del 21/04/2009 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell art. 49, 1 comma, del T.U. Enti Locali Il sottoscritto Responsabile del Settore AMBIENTE E TERRITORIO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta. IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to :ARCH LUCIANO MATTIOLI Letto, confermato e sottoscritto IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE F.TO : Avv. MORI ROBERTA F.TO : Dr. BRUGALETTA ANGELO REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il sottofirmato Segretario Capo certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all albo di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 12/05/2009 lì, 27/04/2009 IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. BRUGALETTA ANGELO Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo lì, 27/04/2009 IL FUNZIONARIO DELEGATO Lorena Messori Protocollata ii 27/04/2009 al N 4496 Delibera n 4 del 21/04/2009-5 -