COMUNE DI TERNI DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

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COMUNE DI TERNI DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE Il comportamento del pedone e del ciclista Quaderno di educazione alla sicurezza stradale

2..ALCUNE, BREVI CONSIDERAZIONI I giovani ed anche i non più giovani non sanno o, forse, hanno dimenticato le norme elementari che disciplinano la circolazione sulla strada del pedone e del ciclista. Se è vero che il Codice della Strada ha riconosciuto, quali utenti deboli della strada, fra l altro, i pedoni ed i ciclisti, prevedendo per gli enti locali, attraverso una quota parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni accertate alle norme in materia di circolazione stradale, la possibilità di realizzare interventi a favore della mobilità ciclistica, nonché finalizzati alla sicurezza stradale, in particolare orientata a tutela di quell utenza debole, costituita da bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, è altrettanto vero che gli stessi pedoni e ciclisti, quali utenti della strada, fruitori base di un ambiente caratterizzato da pericoli e conflittualità, non possono disconoscere o consentire, anche nel tempo, l affievolirsi della conoscenza di quelle norme, sentite, magari per la prima volta nelle scuole o durante i corsi preordinati al conseguimento di abilitazioni alla guida di veicoli a motore, indispensabili per una tranquilla e sicura circolazione, che il legislatore ha determinato, come, peraltro, con riferimento ad altre categorie di utenti della strada, al fine di tutelare l incolumità e la sicurezza personale. Questo primo quaderno di educazione alla sicurezza stradale, l ultimo di una serie di iniziative tese ad informare i ragazzi delle scuole sugli aspetti salienti delle norme del Codice della Strada (segnaletica stradale, norme di comportamento, ecc.), che ha visto periodicamente, ogni anno, impegnato il personale del Corpo di Polizia Municipale, vuole essere un ulteriore, significativo tassello finalizzato alla creazione della cultura della sicurezza, come condizione necessaria ed indispensabile alla riduzione del triste fenomeno dell incidentalità. La distribuzione gratuita del quaderno, nell ambito dell iniziativa di sensibilizzazione sulla mobilità ecologica a Terni, denominata Mobilità Verde, evidenza maggiormente la necessità di informare e sensibilizzare i cittadini e il mondo della scuola, relativamente ai temi della mobilità alternativa ed, in particolare, a quella ciclabile, al fine di aumentare il livello di co-responsabilità e di promuovere comportamenti ecologicamente più sostenibili. L incentivazione, attraverso iniziative del genere, del trasporto non inquinante ed ecocompatibile è senz altro uno dei modi più efficaci per migliorare il traffico e le condizioni di vita della città, gravemente aggredita dall eccesso di motorizzazione privata. Le due ruote stanno vivendo una seconda giovinezza, sono un mezzo accessibile a tutti, senza distinzione di ceto e di età, hanno il pregio di mantenerci in forma e di rispettare l ambiente, possono essere il giusto mezzo di trasporto sia per il lavoro che per il tempo libero.

3 L impegno dell Amministrazione Comunale, attraverso variegate iniziative, è quello di promuoverne ed incentivarne l uso, valorizzando, in tal modo, il ruolo dei cittadini più giovani e meno giovani come principali artefici e sostenitori della mobilità alternativa, in nome della loro naturale aspirazione ad una città sostenibile, più accessibile, più vivibile, meno inquinata. IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Dott. Federico BOCCOLINI L ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE Dott. Luigi BENCIVENGA

4 1. Definizione di pedone Il comportamento del pedone Il primo contatto con la strada e la circolazione veicolare si ha come pedoni. Gli anni della gioventù sono quelli in cui si hanno le prime esperienze alla guida; dapprima si tratterà di biciclette, poi di ciclomotori e motocicli, fino alle autovetture. Ma prima di ciò si è, e si sarà sempre, pedoni. Anche senza essere alla guida di un veicolo si utilizzerà la strada e, perciò, occorre conoscere e rispettare delle norme precise, oltre a tenere comportamenti ispirati ad una costante, comune prudenza e disciplina. I pedoni sono quegli utenti della strada che vi circolano camminando a piedi. Non sono, invece, da considerare pedoni coloro che, pur muovendosi a piedi, conducono a mano dei veicoli; essi rimangono, infatti, conducenti di veicoli circolanti sulla strada e ad essi vanno applicate le norme di comportamento tipiche dei veicoli che conducono. Fanno eccezione, però, i conducenti a mano di biciclette che vengono assimilati ai pedoni (nel caso in cui la bicicletta debba essere condotta a mano quando, per le condizioni della circolazione, sia di intralcio o pericolo per i pedoni). Non sono da considerare, inoltre, pedoni, agli effetti del Codice della Strada, coloro che, per meglio sfruttare le funzioni deambulative, percorrono la strada con speciali dispositivi applicati ai piedi come, ad esempio, pattini, tavole, sci, trampoli, racchette, ecc. 2. La circolazione dei pedoni I pedoni devono circolare sui marciapiedi (parti della strada, esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette) sulle banchine (parti della strada comprese tra il margine della carreggiata ed il più vicino possibile tra i seguenti segmenti longitudinali: marciapiede, spartitraffico, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati), sui viali (viali laterali separati dalla carreggiata da alberi, aiuole o altre delimitazioni), nonché sugli spazi per essi predisposti.

5 Ove tali spazi manchino o siano manifestamente insufficienti, ingombri o interrotti, i pedoni devono circolare sul margine della carreggiata. Quando il pedone utilizza le parti della strada a lui riservate (marciapiedi, banchine, viali rialzati, ecc.) non ha alcun obbligo circa la mano da tenere, per cui può circolare a suo piacimento sul lato destro o sinistro della strada. Solo quando circola sul margine della carreggiata, perché mancano o siano insufficienti gli spazi pedonali, il pedone deve circolare in senso opposto al senso di marcia dei veicoli, l equivalente, quindi, di dover tenere la sinistra. Quest obbligo vale sempre nei centri abitati. Fuori dei centri abitati, invece, vale soltanto sulle carreggiate a due sensi di marcia, mentre su carreggiate a senso unico di circolazione il pedone ha l obbligo di tenere la destra. La circolazione sul margine diverso da quello obbligatorio costituisce un comportamento antigiuridico del pedone, che può essere riconosciuto responsabile di eventuali danni che un siffatto comportamento possa provocare agli altri utenti della strada. Bambini e persone invalide sulla carrozzella sono assimilati ai pedoni e, perciò, i veicoli con o senza motore utilizzati da questi soggetti possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni. Di notte (da mezz ora dopo il tramonto del sole a mezz ora prima del suo sorgere), fuori dei centri abitati, i pedoni devono camminare su unica fila e, quindi, non affiancati, se la strada è priva di illuminazione pubblica. 3. Attraversamento della carreggiata Quando gli attraversamenti pedonali (parti della carreggiata, opportunamente segnalate ed organizzate, sulle quali i pedoni in transito dall uno all altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli), i sottopassaggi o i soprapassaggi si trovano a meno di 100 m di distanza, i pedoni devono rigorosamente servirsene per attraversare la carreggiata. Non si tratta di una semplice raccomandazione, ma di un vero e proprio obbligo, l inosservanza del quale comporta l assoggettamento ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

6 D'altronde i pochi metri in più da percorrere eventualmente per osservare tale obbligo concorrono a non turbare la circolazione e salvaguardano l incolumità fisica del pedone. Gli attraversamenti pedonali possono essere vigilati e non vigilati. I primi sono normalmente posti agli incroci il cui traffico è regolato da un agente di polizia municipale o da un impianto semaforico e sono i più sicuri dal momento che, quando il pedone ha il segnale di via libera, i veicoli sono tenuti ad arrestarsi prima dell attraversamento. Molta attenzione dovranno porre i conducenti dei veicoli che sopraggiungono dalle diramazioni laterali e che hanno il via libera per svoltare a destra o a sinistra poiché si potranno trovare i pedoni sulla propria traiettoria pur avendo il segnale di via libera: essi hanno l obbligo di porre la massima attenzione e cautela per non mettere in pericolo l incolumità dei pedoni che, in questa manovra di attraversamento, godono del diritto di precedenza sui veicoli. Gli attraversamenti pedonali non vigilati sono, invece, meno sicuri e richiedono al pedone una condotta più cauta perché, se in questi casi i conducenti devono dare la precedenza al pedone, rallentando e all occorrenza fermarsi, questa condotta va assecondata dal pedone che deve evitare attraversamenti bruschi e improvvisi che metterebbero il conducente del veicolo nell impossibilità di concedergli precedenza. Quando gli attraversamenti pedonali mancano, i pedoni possono attraversare la carreggiata rispettando due obblighi fondamentali: - devono dare sempre la precedenza ai veicoli; - l attraversamento deve avvenire in senso perpendicolare all asse della carreggiata in modo da ridurre al minimo la durata dell esposizione; sono vietati, perciò, attraversamenti diagonali od obliqui e a zig-zag. Incombe sul pedone il vincolo della più diligente cautela; deve scegliere, infatti, il momento più opportuno per attraversare, evitando comportamenti pericolosi o inconsulti, come l attraversamento improvviso o l immissione in corsa sulla carreggiata, l imprevista fermata o l inaspettato ritorno sui propri passi, la pericolosa fuoriuscita da tratti di strada sottratti alla vista del conducente (come, ad esempio, sbucare all improvviso davanti o dietro un veicolo fermo).

7 Quando gli attraversamenti pedonali esistono, ma distano più di 100 m, il Codice della Strada prevede le stesse cautele dianzi indicate per attraversare la carreggiata. Circa le modalità dell attraversamento, la previsione del divieto per i pedoni di indugiare sulla carreggiata, dispone implicitamente che questo debba avvenire in maniera il più possibile sollecita e, preferibilmente, in unica marcia. 4. Divieti per i pedoni Ai pedoni è vietato: - effettuare attraversamenti diagonali della carreggiata; - effettuare gli attraversamenti in prossimità di curve e dossi e, in generale, nei tratti di strada sottratti alla vista dei conducenti che sopraggiungono; - effettuare l attraversamento della carreggiata passando anteriormente agli autobus, filobus e tram in sosta alle fermate (la norma è dettata da motivi di sicurezza per impedire che il pedone, spesso non avvistabile perché coperto dal veicolo, possa venire travolto dai mezzi che effettuano il sorpasso del veicolo pubblico fermo); - effettuare l attraversamento diagonale degli incroci; se ad un incrocio mancano gli attraversamenti pedonali occorre immettersi su una delle strade laterali e attraversare poi dove possibile e consentito; - effettuare l attraversamento di larghi e piazze fuori degli attraversamenti pedonali, se esistono, anche se distanti più di 100 m; - nei centri urbani, per coloro che manifestano impossibilità fisica a servirsi dei sottopassaggi o dei soprapassaggi, di attraversare a livello se non sotto la protezione di un agente del traffico; - di sostare sulla carreggiata (al fine di consentire che la carreggiata sia sempre lasciata libera per il transito dei veicoli), indipendentemente dal fatto che vi si svolga un traffico più o meno intenso; - di sostare in gruppi sulle parti della strada riservate ai pedoni (marciapiedi, banchine) quando costituiscano intralcio al normale transito degli altri pedoni; - effettuare giochi, allenamenti o manifestazioni sportive di qualsiasi genere, salvo, naturalmente, quelle specificatamente autorizzate.

8 5. Acceleratori di andatura Non sono da considerare pedoni coloro che sfruttano strumenti meccanici in grado di accelerare l andamento come pattini, monopattini, tavole a rotelle o a vela, sci, trampoli, ecc; ad essi, pertanto, è vietata la circolazione sulla carreggiata, nonché l uso degli spazi riservati ai pedoni in quanto suscettibile di costituire pericolo per l incolumità dei pedoni stessi.

9 1. La storia della bicicletta Il comportamento del ciclista La bicicletta ha più di cento anni. Il veicolo a due ruote, che può considerarsi il primo antenato della bicicletta, ha una storia che risale all antichità. Pare che i Cinesi utilizzavano carri a due ruote addirittura nel 9500 a.c. ed i Sumeri oltre 8000 anni fà. Schizzo della prima bicicletta di Leonardo da Vinci del 1490 In Egitto se ne hanno traccia intorno al 4000 a.c. e consisteva in un piccolo carro a due ruote trainato da quadrupedi utilizzato nel corso di spedizioni armate a seguito delle truppe. Risale al 1490 il primo abbozzo di bicicletta, scoperto verso la metà degli anni 60 durante i lavori di restauro del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Il disegno, non attribuito direttamente al genio fiorentino, ma più probabilmente ad uno dei suoi allievi, riproduce una bicicletta in legno dotata, addirittura, dalla catena di trasmissione. Mentre l Europa è travolta dalla Rivoluzione Francese, un nobile un po eccentrico, il giovane Conte Mede de Sivrac trovava il tempo per progettare e costruire una macchina elementare che battezzerà con il nome velocifero o celerifero. Si trattava di una struttura in legno, composta di assicelle che collegavano due ruote, anch esse in legno, libere di ruotare attorno a due perni. Montando a cavalcioni il velocifero, si imprimeva movimento con la spinta dei piedi a terra. Nel 1816 un ufficiale dell esercito prussiano, il Barone Karl Christian Ludwig Drais Von Sauerbrohn, presentò un celerifero che aveva la possibilità di sterzare, manovrando sulla ruota anteriore, indipendentemente dalla struttura portante. La nuova macchina venne chiamata draisienne, italianizzata in draisina. Naturalmente, rispetto alla bicicletta contemporanea, l invenzione del barone tedesco era davvero tutta un altra cosa.

10 Si trattava, in pratica, di un telaio portante realizzato in legno, un sedile imbottito ed un manubrio. Il conducente era costretto a camminare da seduto. Il successo fu, comunque, immediato e la maggioranza delle persone dell epoca considerò inizialmente quell oggetto una sorte di curioso passatempo, piuttosto che un vero e proprio mezzo di trasporto. Intorno al 1830 un ufficiale di posta della Germania, tale Dreuse, convinse l amministrazione delle poste ad adottare un triciclo di sua invenzione per la distribuzione della corrispondenza. L esperimento venne, però, ben presto accantonato perché le abbondanti nevicate avevano reso impraticabile le strade. La prima bicicletta, intesa come mezzo di trasporto a pedali capace di coprire distanze anche considerevoli, si può considerare nata dall intuito e dall impegno di un giovane parigino, Ernest Michaux che, nel 1861, strabiliò i parigini scorrazzando lungo i Campi Elisi. Aiutato dal padre Pierre, costruttore di carrozze, aveva costruito una stranissima cosa di legno, composta da due ruote, una posteriore molto piccola ed una anteriore molto grande, dotata di pedali, tenuta insieme da una specie di telaio ed un sellino posto sopra la ruota anteriore dove avrebbe dovuto appollaiarsi il conducente. Con il fissaggio dei pedali e dei mozzi alla ruota anteriore, il sistema di pedalata diveniva più semplice ed accessibile. Lo sviluppo della ruota anteriore, quella che garantiva la motricità, arrivò, in alcuni casi, a misurare i 2 metri e più di diametro, con il ciclista sospeso ad un altezza vertiginosa. La pedaliera era munita di un meccanismo a parallelogramma per portare a distanza ergonomica i pedali, ma la guida di questo veicolo si dimostrò così complessa da giustificare la nascita delle prime scuole guida. Il veicolo costruito da Michaux venne chiamato biciclo o bicicletta. Il successo del grande biciclo è dimostrato dal fatto che già nel 1864 Michaux costruì ben 142 modelli e, l anno dopo, addirittura più di 400.

11 Draisina a pedali (1861) Monociclo (1865) Draisina a leve (1868) Biciclo (1864) Con il diffondersi di questo veicolo si manifestò la crescita dell esigenza agonistica che determinò la nascita dello sport della bicicletta. Nel 1868, nel mese di maggio, nel parco parigino di Saint Cloud, si disputò quella che viene considerata la prima corsa di biciclette. Il vincitore fu un inglese, amico di Michaux, tale James Moore, che percorse 1.200 metri in 3 e 50, precedendo di 20 metri due corridori francesi. Nell anno seguente venne organizzata la Parigi Rouen, la prima corsa in assoluto su una considerevole distanza. Da questo momento la bicicletta dilaga in tutto il continente ed è continuamente oggetto di perfezionamenti tecnici. Le ruote vengono sempre più ad uniformarsi nella grandezza per aiutare l equilibrio in sella e vengono ricoperte da cerchi di gomma piena, ma si tentano, soprattutto, miglioramenti nel meccanismo di trasmissione della forza dalle gambe al pedale.

12 E del 1879 l invenzione importantissima della catena, grazie al francese Louis Sergent che dimostra di conoscere bene i disegni di Leonardo da Vinci. C è, poi, l innovazione di un veterinario scozzese, John Boyd Dunlop, che utilizza, al posto delle gomme piene, tubi di para vulcanizzata gonfiati ed inchiodati alla ruota: è il primo pneumatico. Il mezzo guadagna in praticità ed in elasticità, ma c è l inconveniente delle forature. A questo problema supplisce, due anni dopo, il francese Edoard Michelin, inventando il copertone, più veloce e più facile da cambiare, grazie al quale Carlo Terron si aggiudica la Parigi Brest, di 1.208 chilometri, nel 1891. Michelin, produttore locale di articoli in gomma, ebbe l idea di dividere il pneumatico in due parti: un tubo in caucciù, munito di una valvola, inserito in altro tubo più spesso e resistente, facilmente smontabile dal cerchione. Per riparare una gomma forata, dunque, bastava estrarre la camera d aria e rappezzarla o sostituirla con una nuova. Anche in Italia nascono numerosissime classiche in linea e a tappe che faranno la storia del ciclismo. In questo periodo un milanese, Giovanni Battista Pirelli, acquista un brevetto originale, che aggiunge al copertone una camera interna isolata per contenere l aria, la cosiddetta camera d aria, che sarà usata per moltissimi anni fino ad essere sostituita, abbastanza recentemente, dal più leggero e moderno tubolare di seta. Nel 1895 la forma della bicicletta è definita dal fabbricante inglese Humber con telaio triangolare e ruote della stessa dimensione. Nel 1897 nasce il progetto definito di standardizzazione, il primo che assicuri l intercambiabilità dei componenti in caso di usura o di danno. Nel 1933 vengono adottate le prime leghe leggere e, nel 1939, si diffonde l uso del cambio di velocità che, fino ad oggi, può essere considerato uno dei componenti oggetto di maggiori ricerche ed innovazioni. Ai primi del 900, la bicicletta ha ormai invaso tutta l Europa e buona parte dell America. Forti di tutte le migliorie sopra richiamate, nuove fabbriche di biciclette presero a spuntare un pò dovunque: era iniziata la corsa ai brevetti, più o meno simili di tutte le parti costituenti il veicolo a pedali, dai pezzi più insignificanti fino a quelli principali. La prosperità di questo nuovo mercato contribuì ad alimentare i mercati paralleli dell acciaio, del ferro, della gomma e del cuoio. Soprattutto l industria dell acciaio, in crisi da anni, tornò trainante per l economia dell epoca.

13 Gli inglesi, da sempre abili esportatori, lanciarono, verso la fine dell ottocento, una vera e propria offensiva al vecchio continente, scontrandosi, ben presto, con l agguerrita concorrenza americana. I cicli provenienti da oltre oceano, anche se meno solidi di quelli britannici, erano molto più leggeri e confortevoli e, spesso, costavano la metà. Paradossalmente, però, la domanda maggiore di mobilità individuale che la stessa industria ciclistica aveva contribuito ad alimentare, giocò alla fine a suo sfavore. Di fatto, sia la ferrovia, fino all epoca signora incontrastata dei mezzi di locomozione, sia la bicicletta, mossa solo dalla forza muscolare, non erano in grado di soddisfarla. Fu così che inventori e progettisti come Henry Ford, Daimler, Peugeot ed altri cominciarono a pensare a veicoli dotati di motore. Queste condizioni, oltre alle ardite operazioni finanziarie di speculatori spregiudicati, causarono, alla fine del secolo, un vero e proprio crac del mercato. Quando il terreno fu di nuovo tranquillo, risultò chiaro che la bicicletta aveva ormai perso definitivamente il suo carattere di oggetto di lusso per trasformarsi in un articolo di uso corrente, destinato al consumatore medio. Da quel momento in poi la bicicletta non ha subito particolari mutamenti ed ha conservato un telaio dalla doppia struttura a triangolo, con il sistema di trasmissione del moto affidato sempre alla catena vincolata alla pedaliera ed alla ruota posteriore. Si è assistito, invece, ad un notevole ampliamento della gamma con biciclette da corsa, da turismo, da passeggio e per fuoristrada. A questo fenomeno si è aggiunto uno studio dei materiali che lascia presagire un ulteriore, notevole miglioramento delle caratteristiche meccaniche. Dopo anni ruggenti dal punto di vista dello sviluppo e dei guadagni, oggi tocca all industria automobilistica segnare il passo, soprattutto perché l automobile, nata come simbolo dell indipendenza, nelle grandi aree urbane non riesce più a soddisfare tutte le richieste di mobilità dei suoi utenti. Per questo motivo la bicicletta, proposta anche nella variante elettrica, sta ritornando al centro delle attenzioni delle pubbliche amministrazioni che, sopraffatte dai cronici problemi legati a traffico e inquinamento, vedono proprio nella cara, vecchia bicicletta un mezzo eco-compatibile. Il migliore per garantire lo sviluppo sostenibile dei centri urbani.

14 2. Definizione e caratteristiche della bicicletta Il Codice della Strada detta le caratteristiche tecniche essenziali del velocipede, che chiameremo semplicemente bicicletta, individuandone la forza motrice e le misure. Sono qualificate biciclette quei veicoli a due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. L aggiunta, nella definizione, dell avverbio esclusivamente rispetto al previgente, abrogato Codice della Strada del 1959, fa sì che non sia più possibile l applicazione alla bicicletta di un motorino ausiliario neanche per coadiuvare la propulsione muscolare; l aggiunta di un siffatto motorino, anche se amovibile, trasforma la bicicletta in ciclomotore, con la conseguenza di tutta una serie di adempimenti obbligatori (la stipula di polizza assicurativa, l uso del prescritto casco protettivo, l apposizione del contrassegno di identificazione, ecc.). La prescrizione che i pedali o gli analoghi dispositivi sono azionati dalle persone che si trovano sul veicolo, chiarisce che le biciclette, purchè contenute nei limiti costruttivi espressamente previsti (non possono superare 1,30 m. di larghezza, 3 m. di lunghezza e 2,20 di altezza), possono avere più posti e tutti gli occupanti detti posti possono concorrere all azionamento del dispositivo di propulsione del veicolo, anche se la guida di biciclette, capaci di trasportare più persone, deve rimanere sempre affidata ad una persona. Sono considerate, inoltre, biciclette quelle a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico, avente potenza normale continua massima di 0,25 Kw., la cui utilizzazione è progressivamente ridotta ed, infine, interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. La bicicletta deve essere dotata di specifici dispositivi:

15 i sistemi di frenatura; i sistemi di segnalazione visiva; i sistemi di segnalazione acustica. 2.1 I dispositivi di frenatura Le biciclette devono avere due dispositivi di frenatura indipendenti tra di loro e agenti uno sulla ruota anteriore e l altro su quella posteriore. Ciascun dispositivo può agire sulla ruota (pneumatico o cerchione) che sul mozzo o sugli organi di trasmissione in genere. Il comando del freno può essere a mano o a pedale, mentre la trasmissione fra comandi e freni può essere realizzata con sistemi di leve rigide a snodo, con cavi flessibili applicati all interno o all esterno delle strutture tubolari del veicolo, o con sistemi di trasmissione idraulica. 2.2 I dispositivi di segnalazione visiva I dispositivi di segnalazione visiva delle biciclette sono: fanale anteriore a luce bianca o gialla ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza da terra compresa fra i 30 e 100 cm ed orientato in modo che l asse del fascio luminoso incontri il terreno antistante la bicicletta non oltre 20 m: luce di posizione posteriore rossa ad alimentazione elettrica, posta ad altezza massima di 1 m da terra e, comunque, non al di sotto del dispositivo a luce riflessa. L asse del fascio luminoso deve essere rivolto all indietro e contenuto nel piano di simmetria del veicolo; dispositivo catadriottico a luce riflessa rossa, posto sul parafango posteriore ad una altezza da terra, misurata dal bordo superiore del dispositivo, non maggiore di 90 cm; dispositivi catadriottici a luce riflessa gialla, applicati su ambedue i fianchi di ciascun pedale e sui due lati di ciascuna ruota. I dispositivi di segnalazione visiva devono essere presenti e funzionanti da mezz ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell oscurità e, di giorno, nel caso in cui le condizioni metereologiche (avverse) richiedano l illuminazione. Pertanto, le biciclette sprovviste o mancanti di questi dispositivi, non possono essere utilizzate, ma possono essere condotte a mano. Nelle biciclette usate nelle competizioni sportive non è obbligatoria la presenza dei citati dispositivi di segnalazione visiva.

16 2.3. I dispositivi di segnalazione acustica ed altri dispositivi obbligatori. Le biciclette devono essere dotate di un campanello il cui suono deve essere udibile ad almeno 30 m di distanza; tale dispositivo non è obbligatorio durante le competizioni sportive. Gli stessi veicoli devono essere, inoltre, dotati di ruote con pneumatici di cui, peraltro, non viene indicata la profondità della scolpitura del battistrada. Le biciclette possono essere equipaggiate per il trasporto di un bambino, fino ad 8 anni di età, con idonea attrezzatura omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Detta attrezzatura è costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio alla bicicletta e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente per il trasporto di bambini di età superiore a 4 anni. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per la bicicletta (lunghezza non superiore a 3 m, larghezza non superiore a 1,30 m ed altezza non superiore a 2,20 m), non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate le possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi. Tale struttura di protezione può far parte del seggiolino di protezione od essere elemento separato dello stesso, nel qual caso è montata direttamente sulla bicicletta; in ogni caso deve essere idonea ed impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l ancoraggio del seggiolino alla bicicletta, impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, fra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non è superiore a 15 Kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia la manubrio. In quest ultimo caso l interasse tra gli agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d uso del seggiolino, è evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza.

17 Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportate le disposizioni degli articoli 68, comma 5 e 182, comma 5, del Codice della Strada, nonché degli articoli 225 e 377, comma 5 del regolamento attuativo del Codice della Strada. Alle suddette istruzioni ed indicazioni è allegata una dichiarazione (sottoscritta, sotto la propria responsabilità dal suo produttore ovvero da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di marchio registrato da paesi che non fanno parte dell Unione Europea, da chi lo abbia importato nell esercizio della propria attività commerciale) che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche sopradescritte. Sul seggiolino sono impressi, in modo visibile, anche dopo il montaggio sulla bicicletta, l anno di produzione ed il nome del produttore ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte dell Unione Europea, da chi lo abbia importato nell esercizio della propria attività commerciale. Il seggiolino è installato: - tra il manubrio della bicicletta ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 Kg di massa; - posteriormente al conducente; - per il trasporto di bambini fino ad 8 anni di età. Prima del montaggio dell attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti della bicicletta interessate al montaggio stesso. 3. Comportamento del ciclista Il Codice della Strada impone ai conducenti di biciclette di servirsi delle apposite piste ( piste ciclabili, ovvero quelle parti longitudinali della strada, opportunamente delimitate, riservate alla circolazione delle biciclette) collocate fuori della carreggiata, quando sono state approntate ed individuate dalla specifica segnaletica. In mancanza di tali piste, e solo in questo caso, le biciclette, come peraltro tutti i veicoli non a motore, devono circolare sempre il più vicino possibile al margine

18 destro della carreggiata, in modo da non intralciare il transito dei veicoli a motore. 3.1 Circolazione in unica o doppia tripla Le biciclette, quando circolano sulla carreggiata, devono procedere in fila unica in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, cioè, quando ad esempio, ci sia una congestione del traffico determinata da un numero rilevante di veicoli, nonché fuori dei centri abitati, fatta eccezione nel caso di un ciclista minore di 10 anni che può procedere affiancato ad un altro, ma sulla destra. Oltre a questi casi vi sono altre situazioni in cui i ciclisti devono circolare in fila unica e, cioè: - nei passaggi stretti o ingombranti; - nelle curve con ridotta visibilità; - nelle strade un cui si marcia in file parallele, in tutti quei casi, cioè, in cui la circolazione in doppia fila possa costituire motivo di intralcio per la circolazione. E il caso, ad esempio, durante la circolazione su una strada di limitata ampiezza e percorsa nei due sensi di marcia da intenso traffico, quando un autoveicolo si appresti ad affrontare un sorpasso tempestivamente segnalato. Quando non sussistono situazioni particolari di intralcio alla circolazione i ciclisti possono marciare affiancati, ma mai in numero superiore a due. 3.2 Comportamento in marcia I ciclisti devono avere libero l uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano. E vietato, dunque, impegnare una mano per reggere pacchi o altro e guidare con una mano sola, così come è vietato guidare senza mani. I ciclisti devono, inoltre, avere la visuale completamente libera davanti e lateralmente e mantenere la più ampia libertà di movimento. Ove, poi, le piste ciclabili si interrompono, i ciclisti, immettendosi sulla carreggiata a traffico veloce ovvero attraversando la carreggiata stessa, sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela, evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

19 Le eventuali manovre di svolta o di fermata devono essere tempestivamente segnalate con il braccio (braccio destro o sinistro teso orizzontalmente nei casi, rispettivamente, di svolta a destra e a sinistra e braccio alzato verticalmente per manifestare l intenzione di fermarsi). Nel caso di attraversamenti ciclabili segnalati, i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai ciclisti che hanno iniziato l attraversamento. Nella marcia ordinaria, in sede promiscua (e, cioè, sulla carreggiata ove circolano altri veicoli) i ciclisti devono sempre evitare scarti improvvisi o movimenti a zig-zag che possono risultare di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono. I ciclisti devono, normalmente, rispettare tutte le altre norme valide per gli altri conducenti ed, in particolare, la segnaletica stradale. 3.3 Traino dei velocipedi Ai ciclisti è vietato farsi trainare da un altro veicolo di qualunque tipo, sia a motore che a trazione animale, nonché condurre animali (è vietato, perciò, andare in bicicletta tenendo un cane al guinzaglio) o trainare veicoli. Sono consentiti, però, i rimorchi purchè la lunghezza della bicicletta, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La lunghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 Kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore (luce di posizione rossa e il dispositivo catodriottico a luce riflessa rossa) e laterale (dispositivi catodriottici a luce riflessa gialla) previsti per le biciclette.

20 3.4 Trasporto di cose e persone I ciclisti devono essere in grado, in ogni momento, di vedere liberamente davanti sé, da ogni lato e di compiere, con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. Per ciò che attiene al trasporto di cose si applicano le disposizioni previste per i ciclomotori ed i motocicli, che vietano di trasportare oggetti non solidamente assicurati o sporgenti. La cosa trasportata può sporgere anteriormente, posteriormente e lateralmente, rispetto alla sagoma del veicolo, ma non oltre 50 cm. E vietato trasportare sulle biciclette altre persone oltre il conducente, a meno che non si tratti di veicoli appositamente costruiti e attrezzati (come, ad esempio, i tandem per due persone ed i veicoli a pedali a quattro ruote, particolarmente in uso nelle località turistiche). Questi ultimi devono essere guidati solo dal conducente e non possono trasportare complessivamente più di quattro adulti, oltre a due bambini fino a 10 anni di età. Al conducente maggiorenne di una bicicletta è consentito, comunque, il trasporto di un bambino fino a 8 anni di età, purchè appositamente assicurato con idonea attrezzatura e, cioè, purchè davanti al conducente sia situato apposito sellino omologato, saldamente ancorato al telaio e contenuto entro i limiti di sagoma della bicicletta. 3.5 Biciclette condotte a mano La circolazione ordinaria delle biciclette può costituire causa di intralcio alla circolazione o di pericolo per i ciclisti, pertanto il Codice della Strada impone di condurre a mano la bicicletta in tutti i casi in cui, per le condizioni della circolazione, la marcia ordinaria costituisca intralcio o pericolo per i pedoni. In tal caso il ciclista viene assimilato, a tutti gli effetti, al pedone. Ne consegue che i conducenti di veicoli devono dare la precedenza, rallentando e all occorrenza fermarsi, al ciclista che transita sull attraversamento pedonale portando a mano la bicicletta. Ci sono, inoltre, altre situazioni nelle quali, per motivi di prudenza, la bicicletta deve essere condotta a mano: - nel caso di attraversamento della carreggiata a traffico intenso e veloce e, in generale, quanto le circostanze contingenti (relative alla circolazione veicolare) lo richiedano; - dopo mezz ora dal tramonto del sole se la bicicletta è priva dei dispositivi di segnalazione visiva; - di giorno, quando le condizioni atmosferiche richiedono l uso dei dispositivi di segnalazione ed il veicolo ne sia privo.