PS185 - UNITOMMASO-CORSI DI LAUREA Provvedimento n. 19345 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 dicembre 2008; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTO il Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI Si considera parte del presente procedimento l Associazione Universitaria Internazionale San Tommaso d Aquino, precedentemente denominata l Università Popolare Internazionale San Tommaso D Aquino (di seguito, anche Università San Tommaso), che è un associazione che svolge attività di formazione professionale. Nell anno 2008 l Università San Tommaso ha realizzato ricavi corrispondenti, per il primo semestre, a circa [omissis] 1 euro. II. LA PRATICA COMMERCIALE Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere dall Università San Tommaso, nella qualità di professionista, consistente in una campagna promozionale realizzata, in particolare, mediante la diffusione di un messaggio sul proprio sito internet www.unitommaso.it, dove vengono pubblicizzati i servizi di formazione universitaria offerti dallo stesso ente. Sulla base di rilevazioni svolte in data 19 maggio 2008 e 4 agosto 2008 ai fini dell applicazione del Codice del Consumo, è emerso che nel contenuto dello stesso sito venivano pubblicizzati i servizi di Formazione universitaria a tutti i livelli, offerti dall Università Popolare Internazionale San Tommaso D Aquino, con le seguenti indicazioni: Corsi di Laurea Italiani, fra cui un Corso di Laurea in educazione sociale/animazione culturale/educazione di comunità, un Corso di Laurea in scienze economiche triennale e biennio specialistico, un Corso di Laurea in scienze politiche e relazioni internazionali, un Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e un Corso di Laurea triennale in operatore Giuridico d Impresa. Nel sito venivano inoltre menzionati dei Corsi di Laurea Esteri, fra cui un Corso di Laurea in Odontoiatria, che può essere ottenuta in virtù di un accordo stipulato dal professionista con un università rumena. Infine, nel sito veniva anche presentato, per ciascun corso di laurea, il piano di studi per i cinque anni di frequenza previsti per conseguire la laurea. In relazione a tale messaggio è stata contestata un ipotesi di violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell applicazione del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, è stato comunicato l avvio del procedimento istruttorio all Università San Tommaso, nella sua qualità di professionista. Nella comunicazione di avvio, in particolare, l operatore è stato informato che la possibile scorrettezza del comportamento sopra descritto sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, con specifico riguardo alla qualifica del professionista quale Università, alla promozione dei servizi formativi come dei Corsi di Laurea ed all omissione di adeguate informazioni circa la natura dell attività svolta, le caratteristiche dei servizi pubblicizzati ed il valore dei titoli rilasciati. Con la stessa comunicazione, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della sussistenza della pratica commerciale scorretta oggetto del presente procedimento, è stato richiesto al professionista di fornire, ai sensi dell articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo, nonché ex articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire le seguenti informazioni: precisazioni circa il tipo di attività svolta dall Università S. Tommaso, specificando in particolare se la stessa gode di un qualche accreditamento o riconoscimento da parte delle Istituzioni italiane, allegando in caso affermativo la relativa documentazione; 1 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]
precisazioni circa le caratteristiche di ciascuno dei corsi di laurea pubblicizzati ed i risultati conseguibili, specificando il valore in Italia dei titoli rilasciati. In data 10 settembre 2008 il professionista ha dato riscontro alla richiesta di informazioni, depositando apposita memoria difensiva e documenti. La parte ha avuto accesso agli atti del procedimento in data 25 settembre 2008. In data 7 ottobre 2008 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. Nel corso del procedimento il professionista ha inoltre depositato ulteriori documenti nonché memoria conclusiva in data 20 ottobre 2008. In sintesi, l Università San Tommaso, in primo luogo, sostiene il difetto di legittimazione passiva dell associazione, in quanto questa non potrebbe essere qualificata quale professionista, poiché non svolge attività di impresa bensì agisce nell ambito dei propri scopi sociali solo a favore dei propri associati; in secondo luogo, afferma che il proprio comportamento è improntato a principi di correttezza nei confronti dei propri associati ed utenti dei servizi, sulla base delle seguenti argomentazioni: l Università San Tommaso è un associazione non riconosciuta che si pone l obiettivo di promuovere la conoscenza dei cittadini e dei lavoratori ed, in particolare, di offrire ai propri associati un attività di assistenza didattica personalizzata volta ad ovviare le difficoltà che si incontrano negli studi e le carenze didattiche delle Università; l Università non organizza direttamente alcun corso di laurea né rilascia alcun titolo accademico, ma svolge unicamente attività di ausilio didattico e logistico a favore degli associati, come chiarito nello stesso sito; nel sito è stata inserita la precisazione che l associazione non rilascia direttamente alcun titolo accademico in quanto svolge un ruolo di ausilio didattico e logistico per i propri associati. Lo scopo della nostra organizzazione è quello di agevolare il raggiungimento della laurea tramite l ausilio didattico, tecnico e legale in modo particolare per i percorsi universitari stranieri che per la loro complessità necessitano di un costante monitoraggio 2 ; non si è mai utilizzata la denominazione di Università, bensì quella ben diversa di Università Popolare, per la quale, ferma restando la legittimità dell utilizzo di tale denominazione, si rileva l avvenuta variazione in Associazione Universitaria Internazionale San Tommaso d Aquino 3 ; nel sito dell Associazione Universitaria Internazionale San Tommaso d Aquino, come modificato a seguito della variazione della denominazione, si precisa nelle varie pagine web che l associazione non rilascia direttamente alcun titolo accademico ma svolge attività tecnica, legale logistica burocratica nell interesse dello studente per il conseguimento di titoli accademici presso università legalmente riconosciute 4. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento ha ad oggetto dei messaggi divulgati attraverso internet, in data 3 novembre 2008 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. Con parere pervenuto in data 1 dicembre 2008, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: l uso della denominazione di Università induce a ritenere che l operatore sia una Università privata comunque abilitata al rilascio di titoli aventi valore legale; l utilizzo di tale denominazione, insieme con altre espressioni, quale l utilizzo del termine di corso di laurea, come declinato e presentato nel piano di studi prospettato nel messaggio, induce nei destinatari l erroneo convincimento che venga promossa un offerta formativa di livello universitario, con conseguente possibilità di conseguire dei titoli aventi valore legale. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE La condotta oggetto di valutazione In via preliminare, va osservato che il procedimento in esame ha ad oggetto il comportamento dell Università San Tommaso che, nella sua qualità di professionista, è soggetto all applicazione del Codice del Consumo (in particolare, si ricorda che, a seguito della modifica della denominazione dell associazione, avvenuta in data 10 ottobre 2008, il soggetto cui è imputabile il comportamento è attualmente denominato Associazione Universitaria Internazionale San Tommaso d Aquino ). L opposta tesi sostenuta dalla parte, secondo cui non sarebbe qualificabile come professionista in quanto non svolge attività lucrativa, non ha pregio. 2 [Tale modifica è stata comunicata con nota pervenuta in data 26 agosto 2008: cfr. doc. n. 9.] 3 [Vedi delibera del Consiglio Direttivo dell Associazione del 10 ottobre 2008, trasmessa in allegato alla memoria conclusiva 20 ottobre 2008: doc. n. 17.] 4 [Vedi copia pagine web ricavate dal sito modificato a seguito della variazione della denominazione, in allegato alla memoria conclusiva del 20 ottobre 2008: doc. 17.]
Al riguardo, si ricorda che, secondo quanto previsto dall articolo 19 del codice del consumo, la normativa in esame si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori ; la nozione di professionista rilevante ai fini dell individuazione del campo applicativo della normativa è stabilita nell articolo 18, comma 1, lettera b) del codice del consumo, secondo cui per professionista si intende: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista. Alla stregua di tale disciplina, la circostanza che l Università San Tommaso persegua uno scopo non lucrativo non appare determinante per escluderla dalla nozione di professionista sopra richiamata 5. Secondo l orientamento avallato anche dalla giurisprudenza amministrativa, ciò che conta non è la natura, pubblica o privata, del soggetto, bensì il contenuto oggettivo dell attività svolta da chi si rivolga al pubblico per trarne un vantaggio apprezzabile dal punto di vista economico 6 ; in quest ottica, si rileva che l Università San Tommaso svolge la propria attività stabilmente ricevendo un sostegno economico dai suoi soci e, pertanto, rientra nella definizione di attività professionale richiamata dalla norma in esame 7. In secondo luogo, quanto alla pratica in esame, sulla base delle risultanze istruttorie, emerge che nel messaggio oggetto di contestazione il professionista utilizza impropriamente nella propria denominazione il termine Università in quanto, come riconosciuto dallo stesso ente, l Università San Tommaso non è riconosciuta dallo Stato, né rilascia alcun titolo avente valore legale per i corsi oggetto di promozione. Al riguardo si rileva che ai sensi dell articolo 10 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, l utilizzo della denominazione Università è riservata alle sole istituzioni universitarie statali e non statali riconosciute. L articolo in esame dispone, infatti, che le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. Pertanto, come confermato dal giudice amministrativo, l utilizzo della denominazione Università, senza ulteriori precisazioni, da parte di soggetti che non hanno i requisiti prescritti può risultare ingannevole 8. Analoga considerazione vale anche nel caso di specie in cui, accanto alla dizione Università è stata aggiunta la specificazione Popolare, in quanto il professionista non ha titolo per utilizzare nessuna delle due denominazioni; l obiezione della parte, pertanto, è priva di ogni rilievo. Va inoltre tenuto presente che i titoli di studio universitari e le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge (cfr. legge 13 marzo 1958, n. 262, recante Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili, e, in particolare, articolo 1, secondo cui le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge, nonché articolo 1 della legge, recante Riforma degli ordinamenti didattici universitari, 19 novembre 1990, n. 341) e possono essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati dalla legge stessa, esclusivamente dalle istituzioni universitarie statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale (cfr. articolo 2 della legge n. 262/58). Nel caso di specie va rilevato che nel contesto del messaggio oggetto del procedimento, accanto alla denominazione di Università, compaiono anche ulteriori elementi suscettibili di trarre in errore i destinatari, quali la menzione di Corsi di laurea Italiani e Corsi di laurea Esteri, inseriti nelle varie pagine web fin dalla presentazione sulla pagina Chi siamo : su tale pagina viene pubblicizzata l offerta, quale formazione universitaria, declinata poi attraverso l indicazione dei vari piani di studio dei singoli Corsi di laurea pubblicizzati. Nel complesso, si tratta di elementi idonei ad ingenerare erronei convincimenti circa la qualifica dell ente di formazione quale Università abilitata al rilascio di titoli aventi valore legale. Le dizioni sopra richiamate infatti, nella comune percezione, sono legate all organizzazione ed al funzionamento di istituzioni universitarie abilitate al rilascio di titolo aventi valore legale. Né vale a chiarire le caratteristiche del professionista e dell attività di formazione pubblicizzata la circostanza che il professionista abbia modificato la sua denominazione nonché variato parzialmente il contenuto del sito oggetto di valutazione. In tal senso, si rileva che il messaggio attualmente in diffusione, nei suoi contenuti e struttura, appare sostanzialmente simile a quello oggetto di contestazione, in quanto l utilizzo della denominazione di Associazione Universitaria Internazionale San Tommaso d Aquino, in luogo della precedente denominazione, che pure è ripresa all interno del sito (dove compare la dizione Università Popolare ), accanto alla menzione di Corsi di laurea Italiani e 5 [Al riguardo si rileva che l Autorità, al fine di individuare il campo applicativo della previgente disciplina in materia di pubblicità ingannevole, ha già avuto modo di esprimersi circa l irrilevanza dell asserito scopo non lucrativo dell attività svolta da un associazione: cfr. provv del 4 novembre 2005 n. 14851 (PI4560B-Digitale Terrestre).] 6 [In tal senso, cfr. Sent. Tar del Lazio, sez.i, 29 settembre 2006, n. 9584.] 7 [Con riferimento alla nozione di professionista nei contratti del consumatore, in senso conforme si veda anche Ord. Tribunale Palermo, 15 settembre 2000, pubblicata in Responsabilità civile, in Resp. civ. e prev., 2001, n. 4-5, p. 1036 ss., secondo cui va accolta un interpretazione estensiva, comprensiva anche dei soggetti che esercitino la propria attività - avvalendosi di una struttura stabile e duratura - senza fini di lucro.] 8 [Sul punto, più di recente, cfr. Sentenza del Tar del Lazio, Sez. I, 21 luglio 2008, n. 7118, nella quale il giudice amministrativo ha avuto modo di avallare il precedente orientamento dell Autorità: vedi provv. 12630 del 20 novembre 2003 (PI4232-Leibniz University), nonché provv. n. 15572 del 31 maggio 2006 (PI5056-ErreServizi).]
Corsi di laurea Esteri, con la relativa illustrazione, corroborano l idoneità del messaggio ad indurre un erronea percezione circa la valutazione dell offerta pubblicizzata, quale attività formativa universitaria che consente di ottenere il rilascio di titoli di studi aventi valore legale, sia pure in forma indiretta. In particolare, dalla rilevazione svolta d ufficio in data 16 dicembre 2008, emerge infatti che nel messaggio modificato l Ente si presenta nella home page come una organizzazione in grado di offrire degli specifici corsi di laurea; attraverso l apposito collegamento relativo ai Corsi laurea italiani presente sulla home page, si apre una pagina in cui vengono elencati i singoli corsi di laurea; su tale pagina, in alto, con caratteri maiuscoli, compare la scritta Corsi di laurea, sotto, in caratteri minuscoli e con scarsa evidenziazione, compare la seguente affermazione: Si precisa che l associazione Università Popolare Internazionale San Tommaso d Aquino non rilascia direttamente alcun titolo accademico ma svolge attività tecnica, legale logistica burocratica nell interesse dello studente per il conseguimento di titoli accademici presso università legalmente riconosciute. Vengono poi elencati, con caratteri di maggiore evidenza, i seguenti corsi: Corso di laurea in educazione sociale/animazione culturale/educazione di comunità, Corso di laurea in Scienze economiche triennale e biennio specialistico ; Corso di laurea in scienze politiche e relazioni internazionali ; Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza ; Corso di laurea triennale in operatore Giuridico d Impresa ; sotto ciascuna indicazione dei singoli corsi vi è poi il collegamento con il relativo piano studi, che, ad esempio con riferimento al primo dei corsi sopra indicati, viene descritto come un corso articolato in cinque anni. Infine, sotto, a fine pagina, compare la seguente scritta con caratteri ben evidenziati: Precisazione Importante sui Corsi di Laurea - I corsi di laurea proposti dalla nostra associazione. Il contenuto della precisazione circa I corsi di laurea proposti dalla nostra associazione non viene tuttavia completata nella stessa pagina, ma in altra pagina, cui si può accedere cliccando sull apposito link, e nella quale compare la seguente precisazione: la nostra organizzazione non rilascia alcun titolo accademico o professionale. Il ruolo della nostra organizzazione è quello di ( ) incentivare la frequentazione di corsi di laurea istituiti da Università Italiane ed estere con il continuo controllo della regolarità degli stessi corsi al fine di garantire i nostri associati. Tale precisazione, insieme con l altra precedentemente indicata, per la contraddittorietà del contenuto rispetto al claim principale e la collocazione marginale all interno del sito, lungi dal fornire delle adeguate informazioni circa le caratteristiche dell offerta pubblicizzata, inserisce delle modifiche surrettizie che non eliminano l effetto confusorio del messaggio attualmente in diffusione, non consentendo ai destinatari di comprendere chiaramente quale sia l attività svolta dal professionista. In conclusione, il messaggio, valutato nel suo complesso, attraverso l utilizzo della denominazione Associazione Universitaria, accanto anche alla dizione Università Popolare ed al richiamo all organizzazione di appositi Corsi di laurea con l enfatizzazione dell offerta quale Università privata Popolare San Tommaso d Aquino- Formazione universitaria a tutti i livelli, è idoneo ad ingenerare l erronea convinzione che l offerta provenga da un organizzazione complessa, la quale, in forma associativa, assicura attraverso i propri corsi di laurea il conseguimento di titoli aventi valore legale in collegamento con altre Università legalmente riconosciute. La violazione dell articolo 20 del Codice del Consumo Alla luce delle considerazioni svolte, la condotta posta in essere dal professionista nella promozione dei propri servizi formativi si configura scorretta ai sensi dell articolo 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea ad influenzare indebitamente le scelte economiche del consumatore medio in relazione alle caratteristiche del professionista e dei servizi pubblicizzati. In particolare, per quanto concerne la contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie da parte dell operatore il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell attività svolta. Per quanto attiene, inoltre, all idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, si osserva che le informazioni ingannevoli fornite e l omessa presenza di adeguate precisazioni riguardano la qualifica dell ente di formazione e le caratteristiche delle attività del professionista ed, in particolare, il valore dei titoli rilasciati, elementi imprescindibili ai fini dell adozione di una decisione commerciale consapevole ed informata, in relazione alla scelta se aderire o meno al servizio. In conclusione, la pratica commerciale descritta risulta scorretta, ai sensi dell articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, sotto il profilo della sua ingannevolezza, ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto agli utenti sono state fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero non sono state fornite informazioni rilevanti in ordine alle caratteristiche del professionista e dei servizi pubblicizzati, in modo da indurli in errore ed ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in
particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare le conseguenze dell infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della significativa dimensione del professionista (come desumibile dai suoi dati di bilancio) e del conseguente maggiore impatto della pratica oggetto di valutazione. Inoltre, si tiene conto dell ampiezza della diffusione del messaggio, in quanto è avvenuta tramite internet e pertanto con una modalità suscettibile di raggiungere un numero elevato di destinatari. Sulla base di tale elementi, l infrazione deve considerarsi particolarmente grave. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili emerge che ha avuto una durata lunga, in quanto la pratica commerciale non risulta cessata in virtù delle modifiche apportate sul sito, protraendosi quantomeno dal luglio del 2008. Pertanto, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, si ritiene di irrogare una sanzione pari a 80.000 euro. Quanto all opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare le conseguenze dell infrazione, nel caso di specie va considerato che le modifiche apportate dal professionista al contenuto del proprio sito, per le considerazioni precedentemente svolte, non appaiono suscettibili di essere valutate come ravvedimento operoso. Circa le condizioni economiche del professionista, si rileva che l ente nel primo semestre del 2008 ha realizzato ricavi corrispondenti a circa [omissis] euro e presenta utili di esercizio (corrispondenti a circa [omissis] euro). Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo irrogare nel caso di specie una sanzione pari a 80.000 (ottantamila euro) nei confronti dell Associazione Universitaria Internazionale San Tommaso d Aquino, precedentemente denominata Università Popolare Internazionale San Tommaso d Aquino. RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea ad influenzare indebitamente le scelte economiche del consumatore medio; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dall Associazione Universitaria Internazionale San Tommaso d Aquino, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta l ulteriore diffusione. b) che all Associazione Universitaria Internazionale San Tommaso d Aquino sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 (ottantamila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà