PROVINCIA DI MILANO. Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Milano.



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PROVINCIA DI MILANO Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Milano. Art. 1 La coltivazione del riso nella provincia di Milano è disciplinata, oltre che dal testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265, dal regolamento generale 29 marzo 1908, n. 157, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, dalla legge regionale 3 luglio 1972, n. 17, dalle disposizioni relative alla disciplina del lavoro in risaia e dalle disposizioni del presente Regolamento. Art. 2 La coltivazione del riso nella provincia di Milano è permessa alle distanze minime seguenti: a) dalla città di Milano 1) metri 500 (cinquecento), dai centri edificati secondo la perimetrazione di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Ove travalichi i confini comunali, almeno a metri dieci dal confine; 2) dagli aggregati di abitazione, situati oltre il limite di cinquecento metri di cui sopra, le distanze minime stabilite per gli altri Comuni della provincia; b) dagli altri Comuni della provincia: metri centocinquanta dai centri edificati secondo la perimetrazione di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; c) dalle cascine e case sparse metri dieci; d) dai cimiteri metri duecento. e) dalle strade e dagli argini, le distanze prescritte dai regolamenti di polizia stradale e idraulica. La distanza deve misurarsi sulla retta che unisce i due, punti più vicini fra di loro del perimetro dei centri edificati, degli aggregati di abitazioni o delle cascine e case sparse e del perimetro dei terreni coltivati a riso.

Art..3 La Regione, intesi i Sindaci dei Comuni interessati, può vietare la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica. Art. 4 Gli stabilimenti industriali sono considerati agli effetti delle distanze indicate come gli immobili di cui al punto c) del precedente art. 2. Art. 5 Ogni Comune, nel cui territorio si pratica la coltura a riso, dovrà provvedere a proprie spese a mezzo di persona tecnica, ed entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento, alla designazione e delimitazione della zona di rispetto in base all'art. 2, su planimetria in scala non minore di 1/5000. Detta planimetria verrà inviata in doppio esemplare all'amministrazione provinciale che dopo aver accertato se i limiti fissati dal presente Regolamento sono stati rispettati, ne inoltrerà copia alla Regione. Art. 6 Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 209 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, potrà, nella zona di rispetto, essere permessa eccezionalmente l'attivazione di nuove risaie in terreni di natura e posizione paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso. Art. 7 La dichiarazione per l'attivazione di nuove risaie, di cui all'articolo 206 del T.U. delle leggi sanitarie, deve contenere le indicazioni necessarie all'identificazione del fondo ed essere conforme al modulo allegato n. 1. Tale dichiarazione è obbligatoria per i terreni per la prima volta coltivati a riso. La dichiarazione deve presentarsi, almeno trenta giorni prima della semina, al Sindaco, il quale ne cura la pubblicazione all'albo pretorio del Comune e ne richiede la pubblicazione nei Comuni limitrofi. Art. 8 Entro dieci giorni dalla presentazione, la dichiarazione sarà esaminata dal Sindaco e quindi, con le relative eventuali osservazioni, verrà trasmessa alla Regione (art. 206 T.U.).

Art. 9 La Regione, ricevuta dal Sindaco la dichiarazione, potrà fare eseguire tutte le verifiche necessarie ad accertare se siano osservate le disposizioni vigenti in materia, dopo di che rilascerà l'autorizzazione per la risaia, oppure la negherà, seguendo, in quest'ultimo caso, la procedura indicata dall'art. 207 del T.U. delle leggi sanitarie. Art. 10 Le dichiarazioni di risicoltura saranno iscritte, coi relativi provvedimenti, su appositi registri da tenersi dal Comune e dalla Regione, con tutte le indicazioni di autorizzazione ed eventualmente di revoca, secondo i moduli allegati n. 2 e n. 3. Art. 11 I canali e i fossi tutti destinati a condurre le acque saranno di portata sufficiente e dovranno essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati, in modo da lasciar sempre libero il corso tanto alle acque di irrigazione che a quelle di scolo. Art. 12 Ove nella stessa proprietà del risicoltore esistessero, scavi o terreni depressi, i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni o dare i necessari scoli alle acque stagnanti. In caso di inosservanza sarà vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art. 209 del T.U. delle leggi sanitarie. Art. 13 Tutte le abitazioni dei cascinali situati in regioni coltivate a risaie e quelle alla periferia dei Comuni ove la distanza delle risaie è minore dei cento metri, oltre a rispondere a tutte le norme di massima in vigore, dovranno presentare in modo speciale i seguenti requisiti a) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno ben asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno dieci metri attorno; b) il cortile e le aree immediatamente adiacenti, sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto;

c) le stanze da letto con un'area di almeno mq. 10, una capacità non inferiore ai 28 metri cubi ed un'altezza media di metri 2,80; esse saranno munite di soffitto ad incastro ove il tetto non sia bene intavellato. Art. 14 I dormitori ed abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per le mondature e la raccolta del riso, devono possedere le condizioni e i requisiti previsti dalle norme di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro). Art. 15 Di ogni trasgressione alle norme descritte dal presente Regolamento ed alle vigenti disposizioni sanitarie, come pure dalla manifestazione eventuale di malattie trasmissibili, i medici incaricati della vigilanza e cura dei lavoratori, dovranno fare immediata denuncia al Medico provinciale. Art. 16 Ai sensi dell'art. 205 del T.U. delle leggi sanitarie, ferme restando le competenze generiche degli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, sarà esercitata dal Medico provinciale. Art. 17 Le trasgressioni del presente Regolamento saranno punite a norma del T.U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265. Art. 18 1 proventi delle pene pecuniarie e delle oblazioni derivanti dall'applicazione del titolo III del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265 e del presente Regolamento sono devoluti agli Enti comunali di assistenza. Art. 19 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento ed in quanto attinente alla materia ivi disciplinata, si richiamano le disposizioni generali vigenti, in particolare il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303.

Allegato n.1 DICHIARAZIONE di coltivazione a riso nel territorio del Comune di.... ALLA REGIONE LOMBARDIA Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265, nonché dell'articolo 7 del Regolamento per la coltivazione a riso nella provincia di Milano, il sottoscritto dichiara che intende coltivare a riso i fondi di cui nella tabella che segue entro e indicati nel tipo allegato.., li...197.. IL DICHIARANTE.. Pubblicato all Albo pretorio dei Comuni di. per otto giorni consecutivi........., li......197.. IL SEGRETARIO.. Il Sindaco del Comune di... Esaminata la presente dichiarazione di coltivazione a riso; Visto l art. 7 del Regolamento per la coltivazione del riso in provincia; Osserva:.... e trasmette la dichiarazione con parere......, li......197.. IL SINDACO..

( ) Per viciniore deve intendersi il Comune, Villaggio o cascinale che per numero di abitanti può trovarsi coi suoi confini entro le distanze (dal fondo coltivato a riso) determinate dall art.2 del Regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Milano. N. progressivo Denominazione del fondo Denominazione appezzamenti da coltivarsi a riso Se incolto, paludoso o coltivato a vicenda Zona in cui si trova N. del catasto Superficie degli appezzamenti Reddito imponibile dei terreni coltivati a riso Se il dichiarante sia proprietario o fittavolo Coerenze degli appezzamenti del fondo da coltivare a riso Aggregati ( ) viciniori di abitazioni Natura del terreno (sciolto. mezzo imp.to, compatto) Quantità di acqua disponibile portata per ettaro continua

REGIONE LOMBARDIA OGGETTO: Coltivazione a riso. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista l'istanza del Sig. trasmessa dal Sindaco di con parere favorevole e dopo regolare pubblicazione; Visto l'art. 206 del T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 5 del R.D. 29 marzo 1908, n. 157 che approva il Regolamento generale sulla risicoltura, ed il risultato della verifica tecnica eseguita; Visto l'art. 9 del Regolamento speciale per la risicoltura nella provincia di Milano.... ; DECRETA 1) Il Signor..... è autorizzato ad impiantare una risaia in Comune di.... località...ai mappali...con estensione di.. 2) Tale autorizzazione è subordinata all'ottemperanza alle disposizioni che regolano la coltivazione del riso ed alle intese necessarie cogli Enti che forniscono acqua di irrigazione affinché l'acqua sia sufficiente e ne sia assicurato il regolare deflusso giusta l'art. 3 del R.D. 29 marzo 1908, n. 157; 3) Il Sindaco di... è incaricato di vigilare per l'esecuzione di quanto sopra. Milano, li... 197 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Allegato n.2 Comune di. Registro delle dichiarazioni per coltivazione a riso nel territorio comunale N. progressivo Cognome e nome dei dichiaranti proprietari o affittuari Denominazione del fondo Zona in cui si trova N. del catasto Superficie del fondo in are Reddito imponibile dei terreni coltivati a riso Data Della dichiarazione della decisione del Sindaco delle pubblicazioni delle eventuali opposizioni Provvedimento regionale e sua data Osservazioni

N. d ordine Cognome e nome del dichiarante Allegato n.3 REGIONE LOMBARDIA Registro delle dichiarazioni per coltivazione a riso nella provincia Data Comune Denominazione del fondo Zona in cui si trova N. del catasto Superficie del fondo in are Mezzi di irrigazione Della dichiarazione della decisione del Sindaco delle eventuali opposizioni Aggregati viciniori di abitazione Provvedimento regionale e sua data Osservazioni