XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI



Documenti analoghi
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PECORELLA, COSTA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA)

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012

Vigente al: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

Testo in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

A.C ed abb. (Nuovo testo unificato - Approvato dal Senato A.S. 344)

Ministero dell Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

DELIBERA N. 244/13/CONS

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S B

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 17 OTTOBRE 2014

RISOLUZIONE N. 215/E. OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

A relazione dell'assessore De Santis: Premesso che:

Legge 30 aprile 1999, n " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

SEGUE DELIBERA N. 30/10/CONS

A cura di Stefania Vitucci Vice Capo dell Ufficio Legislativo del Ministro per le Politiche Europee

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 22/10/1999, n Gazzetta Uff. 25/11/1999, n.277 TESTO VIGENTE

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Il protocollo informatico

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

N. I / 2 / /2002 protocollo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Roma,28 dicembre 2007

Epigrafe. Premessa. 1. Sanzioni in materia di imposta di registro. 2. Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

COMUNE DI QUART. Determinazione del SEGRETARIO COMUNALE RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

Atto del Sindaco Metropolitano

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

LEGGE 21 febbraio 2014, n. 10. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"

Ministero dell economia e delle finanze AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Costituzione della Repubblica Italiana

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Decreto del Ministro dell interno

CITTA DI BELGIOIOSO Provincia di PAVIA

Epigrafe. Premessa. 1. Oggetto del regolamento. 2. Domanda di autorizzazione. 3. Fase istruttoria. 4. Provvedimento di autorizzazione.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1254)

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

CITTA DI AULLA DETERMINAZIONE N 706 DEL 09/06/2015

ART. 1 (Modifiche al codice penale)

(il testo del decreto è aggiornato secondo le indicazioni della direttiva Ministero dell Ambiente del 9 aprile 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CITTA DI AULLA DETERMINAZIONE N 1273 DEL 26/11/2014

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

DECRETO N Del 07/07/2015

Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato.

(delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante Regolamento per l organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione )

LEGGE 29 settembre 2015, n. 169

Il Garante per la protezione dei dati personali è un Autorità. amministrativa indipendente istituita dalla legge n. 675 del 31 dicembre

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA Servizio del bilancio

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210

Il Ministro dello Sviluppo Economico

con Deliberazione n del 28/10/2014 la Giunta regionale ha tra l altro:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL DIRIGENTE. Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata LR 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Deliberazione 1 dicembre GOP 53/11

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DELIBERA N. 175/14/CONS

Relazione ex art. 26, comma 4 L. 488/99 Anno2012

COMUNE DI CORTE DE FRATI PROVINCIA DI CREMONA

Ufficio Stampa COMUNICATO STAMPA

- il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87 Regolamento per il riordino degli istituti professionali ;

Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di efficienza energetica

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, , Ascoli Piceno (AP) info@openkey.it

Azienda per l Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale

Visto Visto Visto Visto Visto Visto Visto Vista

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U

DIREZIONE. Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO. Decreto N. 163 del Responsabile del procedimento:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Transcript:

Frontespizi o Parer i Progetto di Legge Nascondi n. pagina Stamp a XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1415-C DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI l'11 giugno 2009 (v. stampato Senato n. 1611) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 10 giugno 2010 presentato dal ministro della giustizia (ALFANO) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l'11 giugno 2010 (Relatore: BONG IORNO) NOTA: La II Commissione (Giustizia), il 28 luglio 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. La I Commissione, PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche»; rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia, di competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (nelle parti giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale); considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale; PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1415-B, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali; vista la relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che ha, tra l'altro, confermato i risparmi già quantificati dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge n. 1415; con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto ministeriale di cui al comma 34 dell'articolo 1 sia adottato di concerto anche con il Ministro dell'economia e delle finanze. La IX Commissione, PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti, poste e telecomunicazioni) esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge recante: «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» (n. 1415-B Governo), premesso che: il testo approvato dal Senato reca modifiche al comma 29 dell'articolo 1, in base alle quali si precisa che i telematica sono compresi nell'ambito dei siti informatici ai quali è esteso l'obbligo di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, mediante la pubblicazione, entro quarantotto ore dalla richiesta, delle dichiarazioni o rettifiche con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono; la formulazione del testo, come modificato dal Senato, non esclude il rischio, già evidenziato nel parere espresso dalla Commissione sul disegno di legge in prima lettura presso la Camera dei deputati, che l'obbligo di rettifica ricada, per la generalità dei siti informatici, piuttosto che sugli autori dei contenuti diffamatori, sui gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, i quali, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo; occorre invece ribadire l'esigenza che l'obbligo di rettifica, di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dal comma 29 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, sia riferito esclusivamente ai giornali e telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 della citata legge n, 47 del 1948;

con la seguente condizione: alla lettera a) del comma 29 dell'articolo 1, capoverso, sostituire le parole: «ivi compresi i telematica» con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»; conseguentemente, alla lettera d) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e telematica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «che recano telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»; alla lettera e) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e telematica» con le seguenti: «riconducibili a giornali quotidiani e telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5». PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (Affari sociali) approvato dalla Camera dei Deputati.omissis 28. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le modificato dal Senato della Repubblica omissis 29. Identico: a) identico: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le della Commissione..omissis.. 29. Identico. sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate,

al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»; b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»; c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»; b) identica; c) identica; «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»; d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica,

comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»; e) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta». e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i telematica, quinto e sesto comma»; e) identico: «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».