Art. 1 OGGETTO - Art. 2 REQUISITI E PROCEDURE DI ISCRIZIONE



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REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI ESCLUSIVAMENTE IN AMBITO COMUNALE ISTITUZIONE E REGOLAMENTO ( Legge Regionale n. 34 del 9/12/2002) Art. 1 OGGETTO - 1- Il presente Regolamento disciplina le procedure di iscrizione, cancellazione e revisione nel Registro comunale delle Associazioni di promozione sociale a carattere esclusivamente comunale istituito con delibera di C.C. n. 41del 10/03/2004; 2- Il registro è diviso in due parti, la prima riservata alle associazioni che operano esclusivamente in ambito locale, la seconda riservata alle associazioni operanti in ambito provinciale e regionale che hanno sede nel territorio comunale, le quali, di diritto, devono essere iscritte anche nel registro comunale; 3- L iscrizione è condizione necessaria e indispensabile per tali Associazioni per poter stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla vigente normativa nazionale regionale e dai Regolamenti comunali in materia; Art. 2 REQUISITI E PROCEDURE DI ISCRIZIONE 1 Le associazioni costituite, che svolgono attività di utilità sociale ai sensi dell art. 2 della L.R. n.34/02 (1), in ambito esclusivamente comunale, e il cui atto costitutivo e statuto corrisponde ai requisiti indicati all art. 3 della citata L.R.(2), possono chiedere l iscrizione al Registro comunale delle Associazioni di promozione sociale con le seguenti modalità: a) la domanda, come da allegato A al presente Regolamento, in regola secondo la normativa in materia di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell associazione, e corredata dalla seguente documentazione: a1) Atto costitutivo e Statuto redatto in forma scritta che deve riportare la data certa di costituzione, attribuita dai fondatori al momento della sottoscrizione, o da qualunque pubblico funzionario, o da qualsiasi altro documento atto a provarla. Il perseguimento dei fini dell associazione deve essere fra quelli indicati all art. 2 comma 1 della Legge n. 34/02. E assolutamente vietato anche in forma differita o indiretta il perseguimento di scopi lucrativi. L attività dell associazione deve essere tesa alla realizzazione di interessi della comunità cesenate nella sua generalità o di parte di essa. Si deve trattare inoltre, di attività espletata in modo continuativo verso i soci e i terzi, svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati. L associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di particolare necessità. Particolare rilevanza deve rivestire la democraticità della struttura organizzativa dell associazione stessa che deve risultare dall applicazione del principio maggioritario nell assunzione delle varie decisioni che gli organi competenti dovranno assumere in tema di bilanci, programmazioni delle attività, elezioni delle cariche associative, modifiche statutarie, scioglimento dell associazione e devoluzione del patrimonio. Unica eccezione a tale principio è la deroga prevista dall art. 3 comma 1, lett. f) della Legge n. 34/02. Deroga consentita a seguito apposito provvedimento da parte del Sindaco o suo delegato; a2) Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative; a3) Relazione dettagliata sull attività svolta, da almeno tre mesi, dall associazione da cui risultino almeno i fini di promozione sociale dell associazione e modalità attraverso cui si intendono perseguire a4) Scheda riassuntiva come da allegato B al presente Regolamento;

2- Qualora trattasi di sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali deve essere allegata dichiarazione dell organo centrale competente che attesti l autonomia di tali sezioni nell ambito dell organizzazione o copia dello Statuto dell organismo superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata; (1) Art. 2 L.R. n.34/2002 - Associazioni di promozione sociale. 1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite ai sensi della legge n. 383 del 2000 per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate: a) all'attuazione dei princìpi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli; b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei princìpi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali; c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali; d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale; e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali; f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale; g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti; h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale. 2. Ai fini della presente legge, non sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 383 del 2000 e le associazioni che pongono limiti alle ammissioni degli associati non strettamente funzionali e necessari al perseguimento degli scopi di promozione sociale dell'associazione. 3. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. (2) Art. 3 L.R. n.34/2002 - Atto costitutivo e statuto. 1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente i seguenti requisiti: a) la denominazione e la sede legale; b) lo scopo; c) l'attribuzione della rappresentanza legale; d) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite; e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali; f) la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività nelle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Presidente della Regione, sentito l'osservatorio regionale di cui all'articolo 14, può consentire deroghe alla presente disposizione; g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi; h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. Art. 3 COMPETENZE ED INOLTRO DELLE DOMANDE -

1 Competente della tenuta e della gestione del Registro comunale è l Ufficio del Segretario Generale che si avvale del personale della Segreteria; 2 Le domande di iscrizione così come previsto dall art. 2 devono essere indirizzate al Segretario Generale Comune di Cesena P.zza del Popolo, 10 47023 Cesena. Art. 4 DURATA DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE 1. Il procedimento di iscrizione deve concludersi, con atto del Segretario Generale, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa; 2. Il Segretario Generale, nei termini sopraindicati, verificherà la conformità alla legge e alla direttiva regionale, della domanda e dei documenti allegati; 3. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del provvedimento di iscrizione il Comune ne dà comunicazione alla associazione interessata, alla Provincia competente e alla Regione, per quest ultima unitamente all allegato B ; Art. 5 ISCRIZIONE AUTOMATICA - 1- Ai sensi dell art. 5 comma 2 della L.R. n. 34/02 (3)sono iscritte nel Registro comunale, parte seconda, a cura del Comune, d ufficio, le Associazioni iscritte nei Registri Regionali o Provinciali che hanno sede nel territorio comunale o vi operano continuamente da almeno un anno; (3) Art.5 comma 2 L.R. n.34/2002 -. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'ente locale, d'ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3. Art. 6 CANCELLAZIONE - 1- La cancellazione dal Registro comunale è disposta, con atto motivato, da parte del Segretario Generale e, comunicato entro 30 giorni dall assunzione, all associazione cancellata e alla Provincia; 2- Causa della cancellazione sono: Richiesta della stessa associazione iscritta Riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell attività o nell utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie; Mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida; Mancata comunicazione di variazione dell atto costitutivo e/o dello statuto; Art. 7 REVISIONI 1- Il Registro comunale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione, fatto salvo quanto previsto dall art. 6;

2- La revisione viene svolta ogni 3 anni a partire dall anno 2006 con i seguenti criteri e modalità, dandone comunicazione dell esito alla Provincia. Quest ultima provvederà a darne comunicazione, per i Comuni del proprio territorio, alla Regione; 3- Il Segretario Generale provvede d ufficio alla revisione periodica delle Associazioni iscritte al registro ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge e direttive regionali nonché del presente Regolamento. Alle Associazioni verrà richiesta copia dello Statuto vigente nonché relazione sull attività svolta negli ultimi 3 anni; Art. 8 COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE 1- Le associazioni iscritte al registro comunale devono comunicare con le stesse modalità previste dall art. 2 del presente Regolamento, le modifiche dell atto costitutivo e dello Statuto, il trasferimento della sede e lo scioglimento dell associazione. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal Registro comunale, tempestivamente e comunque entro 90 giorni dal verificarsi dell evento; Art. 9 RICORSI 1- Avverso provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione degli stessi al Sindaco, che si avvarrà della Segreteria Generale per l espletamento della relativa istruttoria che dovrà concludersi con un provvedimento di accettazione o rigetto del ricorso entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso; 2- Per il ricorso giurisdizionale si applica la procedura prevista dall art. 10 comma 2 della Legge n.383/00 (4); (4) Art.10 comma 2 L.n.383/2000 - Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni. Art. 10 ACCESSO 1- Alle Associazione di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall art. 26 della Legge n. 383/00 (5); (5) Art.26 L.n.383/2000 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi. 1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale. Art. 11 CONVENZIONI

1- Il Dirigente competente per materia può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno 6 mesi nel Registro di cui al presente Regolamento per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all art. 2 della L.R. n.34/02; 2- Tale volontà deve essere adeguatamente pubblicizzata attraverso idonei strumenti che garantiscano la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione; 3- I contenuti minimi di tali atti convenzionali sono quelli previsti dall art. 12 comma 3 della citata L.R. (6); 4- I criteri di priorità nella scelta delle associazioni con cui stipulare convenzioni per l esercizio di attività di promozione sociale, sono quelli indicati nell art. 13 della citata L.R. (7); 5- Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse possono essere stipulate direttamente convenzioni con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse; (6) Art.12 comma 3 L.R. n.34/2002 Le convenzioni debbono precisare almeno: a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dall'associazione, nonché le modalità di espletamento; b) le risorse umane - aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona - le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonché le loro condizioni di utilizzazione; c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico dell'ente pubblico, delle persone messe a disposizione da parte dell'associazione, adeguatamente all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente; d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti; e) le modalità di rimborso delle spese documentate; f) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione; g) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione. (7) Art. 13 L.R. n.34/2002 - Criteri di priorità per le convenzioni. 1. La scelta, da parte degli Enti pubblici di cui all'articolo 12, comma 1, dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso: a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione; b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale; c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse; d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività; e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione; f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento; g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico. 2. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 12, comma 1 possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.