Camera di Commercio di Milano 07.06.2011 RAEE- La raccolta, la normativa, le problematiche Il Panorama normativo dei RAEE Maurizio Iorio Presidente di Andec - Confcommercio Avvocato in Milano
ANDEC - Confcommercio Associazione Nazionale Produttori ed Importatori di Elettronica Civile ( www.andec.it ), aderente a Confcommercio, è stata fondata nel 1983 per iniziativa dei principali operatori del settore dell elettronica di consumo. Ha sede in Milano, presso la sede di Confcommercio / Unione del Commercio di Milano, in Corso Venezia al n. 49. Rappresenta circa n. 70 aziende operanti nel campo dell elettronica di consumo ed è molto attiva in termini di studio, consulenza, convegnistica, tutela degli associati, rapporti con le istituzioni in tutti i campi di interesse del proprio settore merceologico, tra cui la normativa ambientale di riferimento ( RAEE - rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici, PiILE - rifiuti di pile ed accumulatori, RoHS - divieto di commercializzare apparecchi elettrici ed elettronici contenenti certe sostanze pericolose ). Ha costituito, d intesa con altre associazioni appartenenti a Confcommercio ed a Confindustria, il Consorzio Remedia, uno dei più importanti sistemi collettivi italiani per al gestione dei RAEE
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1 - In generale : Principi di base La gestione dei rifiuti è un attività di pubblico interesse, da effettuarsi senza pericolo per l uomo e senza pregiudizio per l ambiente Occorre per quanto possibile prevenire la formazione dei rifiuti ( = es. immissione in commercio di prodotti non inquinanti o facilmente recuperabili ), ed in ogni caso ispirarsi al principio di precauzione ( ad es. classificare da parte dello Stato di un rifiuto come pericoloso in presenza di ragionevoli sospetti circa la sua pericolosità ). Tutti i soggetti coinvolti nella produzione dei rifiuti ( produttori, rivenditori, consumatori ) sono in misura diversa responsabili della loro gestione e devono a tal fine cooperare, nel rispetto del principio chi inquina paga. E stabilito il principio della responsabilità estesa del produttore per i rifiuti generati dai suoi prodotti : ciò sulla base di specifiche norme di legge o di provvedimenti regolamentari del MATT, che possono prevedere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dai Produttori o, a certe condizioni, dai Distributori.
1.1 - In generale : Soggetti obbligati I Produttori sono tenuti a finanziare e a farsi carico della raccolta e del trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici domestici (i) dalla piazzola comunale di raccolta in poi nel caso di RAEE domestici e (ii) presso il domicilio del consumatore nel caso di RAEE professionali I Rivenditori sono tenuti a ritirare gratuitamente l apparecchiatura usata non professionale in ragione di uno contro uno, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, provvedendo al trasporto di quella ritirata ( RAEE ) presso i centri di raccolta comunali. I Comuni continuano ad essere responsabili per la raccolta dei RAEE domestici dal domicilio del consumatore fino alla piazzola di raccolta comunale. I Consumatori devono effettuare la raccolta differenziata dei RAEE
1.2 - In generale : Normativa di riferimento I RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sono disciplinati dalla direttiva 2002/96/CE, recepita in Italia con il D.Lgs 25 luglio 2005 n. 151 e con una serie di Decreti Ministeriali ( alcuni dei quali da emanare ), tra i quali si ricorda ( a mo di esempio ) : - Il DM 25 settembre 2007 n. 185, che ha istituito il Registro nazionale dei soggetti obbligati ; - Il DM 25 settembre 2007, che ha istituito il Comitato di Vigilanza e Controllo - Il DM 08/03/2010 n. 65, che ha istituito le semplificazioni alla distribuzione per il ritiro uno contro uno A causa di difficoltà oggettive strutturali ( mancanza di piazzole di raccolta idonee e distribuite omogeneamente in tutto il territorio nazionale ), la nuova normativa è entrata in vigore il 20.11.2007 ( quanto all obbligo di marcatura e di informazioni ai consumatori ) e dal 1 gennaio 2008 quanto all operatività ( il termine ultimo per l iscrizione al Registro per i Produttori al momento già attivi è stato il 18/02/2008 ).
2 - Chi sono i Produttori? E convenzionalmente considerato Produttore chi : fabbrica e vende in Italia apparecchiature recanti il suo marchio ( ad es. : Elettrolux che commercializza aspirapolvere Electrolux ) rivende in Italia con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori ( cosiddetto private label ) ( ad es. : Ipermercato che commercializza con un suo marchio elettrodomestici fatti fabbricare per suo conto in Cina ) importa o immette per primo nel territorio nazionale apparecchiature e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza ( ossia l importatore ) ( ad es. : Importatore italiano indipendente di lampadine Philips in Italia )
3 - Cosa sono le AEE? Apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE ( idonee a generare rifiuti, o RAEE, quando arrivano a fine vita ) : sono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua
3.1 - Elenco delle AEE Sono AEE solo quelle apparecchiature che oltre a rientrare nella definizione di cui alla diapositiva precedente, sono comprese in una delle 10 categorie generali previste ( all allegato 1 A al Decreto legislativo di riferimento ). Ad esempio : i compressori elettrici, gli alza persiane, i gruppi di continuità non sono AEE, in quanto non appaiono in alcuna delle categorie considerate. L'allegato 1 B al D.Lgs di riferimento individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nel novero degli AEE. Allegato 1B
3.2 - Ci sono apparecchiature escluse? Sono espressamente escluse dal novero degli AEE determinate apparecchiature, che si è voluto, per così dire, privilegiare per la loro funzione sociale ( quelle destinate alla difesa, i grandi elettrodomestici fissi - come ad esempio i banchi frigoriferi dei supermercati - i rifiuti di apparecchiature chirurgicamente impiantate ). Sono inoltre esclusi per coerenza gli accessori, i componenti ed i consumabili, a meno che facciano parte dell apparecchio quando questo diventa un RAEE ( è il caso per esempio di una cartuccia di toner, incorporata nella stampante di cui in ipotesi ci si disfi : in tal caso, e solo in tal caso, è un RAEE ) Sono esclusi i prodotti non finiti, quali i componenti ( come ad esempio un videocitofono destinato ad essere installato da un impiantista esperto ) a meno che si tratti di apparecchi destinati ad essere collegati ad un impianto con una semplice operazione plug and play da parte dell utente ( come ad es, nel caso di un disco fisso portatile, esterno al pc ).
3.3 - Altre apparecchiature escluse Sono altresì escluse le istallazioni fisse o le parti di istallazioni fisse ( come ad esempio macchine per la stampa industriale, sistemi di ventilazione, sistemi di trasporto automatico da magazzini, ecc.). Sono infine esclusi gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni ( come ad esempio una pressa destinata a funzionare nell ambito di una catena di montaggio ).
3.4 - Tavola sinottica delle apparecchiature escluse 1- Apparecchi non rientranti nella def. di AEE / RAEE di cui all art. 3.1.a D. Lgs 151/05 2- AEE espressamente escluse 3- AEE implicitamente escluse C o n s u l T e a m Apparecchi non dipendenti.ti da correnti / campi magnetici ( es. forni a gas ; tagliaerba ecc. ) 4- Apparecchi o parti di apparecchi con caratteristiche particolari 3.1.a D. Lgs 151/05 - Armi, munizioni, ecc. - Grandi elettrod.stici fissi - App.re impiantate infettate 4.1..Consumabili, componenti, sottoassiemi di AEE 4.3. Prodotto non finito 4.5. Utensile industriale fisso di grandi dimensioni Apparecchi non rientranti - in All.1 A, né - in voci residuali All.1B 4.2..Consumabili, componenti, di non-aee 4.4 Installazione fissa o parte della medesima
3.5 - Possibilità di includere ulteriori AEE Da ricordare, infine, che la direttiva RAEE è stata emanata ai sensi dell art. 175 del Trattato CE : ciò significa che i singoli Stati Membri, se lo ritengono ( e a certe condizioni ) possono includere nelle legislazioni nazionali prodotti ulteriori rispetto a quelli originariamente compresi. E il caso ad esempio degli apparecchi di car entertainement ( es. autoradio ), che pur essendo esclusi in quanto ricompresi in altra normativa comunitaria relativa ai veicoli a fine vita e correlativi componenti / accessori, sono stati inclusi nella normativa RAEE dalle legislazioni di alcuni Stati membri ( ma non dell Italia ).
4 - Come riconoscere le AEE simbolo Le AEE devono riportare, a cura e sotto la responsabilità del Produttore, il simbolo sotto riportato di un bidoncino barrato, che indica la necessità di raccolta differenziata. Il simbolo va riprodotto sul corpo del prodotto o, se ciò non è possibile per le dimensioni del medesimo,. sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia.
5 - Informazioni all interno delle istruzioni Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 < Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti > Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L utente dovrà, pertanto, conferire l apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. Nel caso di prodotto professionale ai sensi della normativa sopra citata, l utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita. L adeguata raccolta differenziata per l avvio successivo dell apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell utente comporta l applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge
6 - RAEE Domestici e RAEE Professionali Sono RAEE Domestici quelli originati dai nuclei domestici, ossia da persone fisiche che non agiscono nell esercizio di un impresa o professione ( è il caso, ad esempio, di un aspirapolvere di cui un qualsiasi utilizzatore privato si disfi ). Rientrano inoltre in tale definizione i RAEE originati da utenti professionali ( imprese, professionisti, enti ) che per natura e quantità siano analoghi a quelli originati dai nuclei domestici ( ad esempio un televisore di cui un albergo si disfi ). I regolamenti comunali contengono in genere requisiti più specifici per identificare i criteri di equivalenza. Sono RAEE Professionali tutti gli altri, prodotti da attività amministrative o economiche ( ad es. una fotocopiatrice ). La distinzione tra le due categorie non è sempre agevole ( si pensi ad esempio ad telefono cellulare acquistato da un avvocato o a una stampante di poco prezzo ). Un criterio ufficioso, ma in genere non contestato, è quello del canale di vendita ( rivenditore generico o professionale ) attraverso il quale l acquisto è stato effettuato.
6 - Gestione dei RAEE provenienti da nuclei domestici I Produttori di AEE, mediante i Sistemi Collettivi ( o ipotesi meramente teorica - individualmente ) gestiscono le attività di : ritiro dei RAEE dai centri di raccolta comunali trasporto dei RAEE a centri di trattamento idonei trattamento dei RAEE nel pieno rispetto delle normative ambientali e massimizzando il recupero dei materiali. Ciascun Produttore deve finanziare una quota dei RAEE raccolti, pari alla propria quota di mercato quindi ciascun Sistema Collettivo si fa carico di una quota di RAEE pari alla somma delle quote di mercato dei produttori associati Sulla base del sistema di quote, non occorre suddividere i RAEE né per produttore, né per Sistema Collettivo (ottimizzazione della raccolta)
6.1 - Gestione dei RAEE provenienti da nuclei domestici Raggruppamenti RAEE Nuclei Domestici PIAZZOLE DI RACCOLTA Freddo e clima 1 Altri Grandi bianchi 2 TV & Monitor 3 CE-ICT PED- Ill.ne +altro 4 Sorgenti Luminose 5 Le quote di Avv. trattamento M. Iorio RAEE per i produttori sono realizzate secondo i 5 raggruppamenti di cui sopra, 7fatta salva l applicazione dei coefficienti correttivi. 7
6.2 - Gestione dei RAEE professionali L acquirente ( professionista, azienda ) che intenda disfarsi di un RAEE professionale originato da un apparecchio elettrico o elettronico acquistato entro il 31.12.2010 potrà rivolgersi al produttore solo nel caso di fornitura da parte di quest ultimo di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente ed adibita alle stesse funzioni rispetto al prodotto sostituito ; in ogni altro caso la gestione del rifiuto è a carico del soggetto stesso. Il medesimo acquirente invece, quando vorrà disfarsi di un RAEE professionale derivante da un AEE acquistato dopo il 31.12.2010 potrà sempre richiedere al Produttore che glielo a a suo tempo venduto, di ritirarlo e di provvedere al suo trattamento ai sensi di legge.
6.3 Tavola sinottica gestione di RAEE Storici e Nuovi, Domestici e Professionali RAEE STORICI = RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2010 RAEE NUOVI = RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO DOPO IL 31 DICEMBRE 2010 RAEE DOMESTICI = RIFIUTI PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI - RESPONSABILITA' COLLETTIVA = OBBLIGO DI ADESIONE AD UN SISTEMA COLLETTIVO - -RESPONSABILITA' COLLETTIVA O INDIVIDUALE, A SCELTA DEL PRODUTTORE RAEE PROFESSIONALI = RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE - IL PRODUTTORE E' OBBLIGATO AL RITIRO DEL RAEE SOLO QUANDO VENDE UN AEE EQUIVALENTE IN SOSTITUZIONE - GARANZIA ALLA P.A. PER VENDITA di ogni NUOVA AEE - IL PRODUTTORE E' OBBLIGATO AL RITIRO DEL RAEE ANCHE SE NON VENDE UNA AEE EQUIVALENTE IN SOSTITUZIONE -GARANZIA ALLA P.A. PER VENDITA NUOVA AEE
7 Evoluzione legislativa Revisione della direttiva RAEE La revisione della Direttiva si trova attualmente al termine della fase di prima lettura da parte del Parlamento Europeo, ossia in una procedura di codecisione tra Parlamento e Consiglio europeo che può arrivare fino a tre letture, intese come tentativi di accordo. In particolare : La proposta della Commissione è stata inviata al Parlamento Europeo, che in data 3.02.2011 ha votato ed approvato un proprio testo emendato ; In data 14.03.2011 il Consiglio Europeo Ambiente ha esaminato la proposta del Parlamento Europeo ed è pervenuto al suo interno alla definizione di un accordo politico su un proprio nuovo testo da proporre al Parlamento Europeo nella successiva fase di seconda lettura. Si sta cercando attualmente un accordo sui due testi, e la direttiva potrebbe essere definitivamente approvata già nel corso del 2011 per essere attuata nei vari Stati Membri nel termine teorico di 2 anni circa.
Grazie per la Vostra attenzione! Avv. Maurizio Iorio ANDEC Corso Venezia n. 47 20121 Milano T. 02 7750254 www.andec.it Studio Corso di Porta Vittoria, 17 20122 Milano T.0236593383 www.avvocatoiorio.it