OGGETTO: Dichiarazione ICI Presentazione



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Transcript:

Informativa per la clientela di studio N. 74 del 22.06.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Dichiarazione ICI Presentazione Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che entro il 30 giugno 2011 scade il termine per chi presenta il modello 730 o Unico 2011 cartaceo per la presentazione dell eventuale dichiarazione ICI relativa al 2010. Premessa La presentazione della dichiarazione ICI Entro il 30 giugno 2010 i soggetti passivi che presentano il Mod. 730 o il mod. Unico cartaceo devono presentare l eventuale dichiarazione ICI relativa al 2010. Scadenza presentazione della dichiarazione ICI Entro il 30 giugno 2011 Dove deve essere presentata La dichiarazione ICI deve essere dunque presentata al comune dove è sito l immobile, oppure può essere spedita tramite raccomandata allo stesso ufficio tributi del comune. La presentazione può avvenire mediante consegna diretta al comune, o tramite raccomandata in busta chiusa. 1

Presentazione: mediante consegna diretta al comune mediante raccomandata senza avviso di ricevimento in busta chiusa con la dicitura Dichiarazione ICI 2010. Ubicazione degli immobili in più Comuni Se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni. Se un immobile è ubicato nel territorio di più comuni, e ha un unica rendita catastale, la dichiarazione verrà presentata al comune nel quale si trova la maggior parte della superficie. Quando è necessaria la presentazione della dichiarazione ICI La presentazione della dichiarazione ICI da parte del contribuente è richiesta quando si vuol fare valere il diritto ad ottenere riduzioni d imposta nei casi in cui gli elementi rilevanti per il tributo dipendano da atti per i quali non risultano applicabili le procedure telematiche (o non può essere presentato il MUI). Il modello di dichiarazione ICI va inoltre utilizzato anche in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell imposta non siano acquisibili dai comuni tramite la consultazione delle banche dati catastali. Quando deve essere presentata La dichiarazione ICI deve essere presentata quando: Gli immobili godono di riduzione dell'imposta; Gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il M.U.I.; Gli immobili sono stati oggetto di modificazioni oggettive e soggettive, che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, non conoscibili dal comune attraverso la consultazione della banca dati catastale. Si ricorda che il MUI (Modello Unico Informatico) è utilizzato dai notai per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. 2

Chi deve presentare la dichiarazione ici La dichiarazione Ici deve essere presentata da: tutti coloro che hanno acquistato la proprietà oppure la titolarità del diritto di usufrutto, uso o abitazione su un immobile nel corso dell'anno 2010; l'amministratore del condominio, per le parti comuni accatastate autonomamente; il superficiario o l'enfiteuta o il locatario finanziario; tutti coloro che hanno venduto la proprietà di un immobile nel corso dell'anno 2009 oppure hanno estinto il diritto di usufrutto, uso o abitazione o superficie o cessato contratti di enfiteusi o locazione finanziaria; chi è titolare di un immobile che ha acquisito o perso il diritto all'esenzione o all'esclusione dell'i.c.i. nell'anno 2010; chi possiede un terreno divenuto edificabile o che, già edificabile, ha avuto una variazione del valore venale; chi è titolare di un immobile che ha cambiato le sue caratteristiche nell'anno 2009. Quando non vi è l obbligo di presentare la dichiarazione Ici Non sussiste l obbligo di presentare la dichiarazione ICI a seguito delle nuove norme di semplificazione nel caso in cui gli immobili siano stati oggetto di: atti di compravendita; atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie; atti stipulati dopo il 01/06/2007 e relativi alle seguenti fattispecie: 1. assegnazione divisionale a conto di futura divisione 2. conferma (quando previsto da leggi speciali) 3. cessioni di beni ai creditori 4. cessione di diritti reali a titolo gratuito 5. convenzioni matrimoniali 6. costituzione di diritti reali a titolo gratuito 7. costituzione di fondazione 8. costituzione di fondo patrimoniale 9. divisioni 10. donazioni 3

11. permuta 12. prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti di cui all'art. 1197 del codice civile 13. quietanza con trasferimento di proprietà 14. retrocessione 15. ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile 16. riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n 5 e 2944 del codice civile 17. rinunzia di legato 18. acquisto di legato 19. costituzione di fondo patrimoniale per testamento. Decesso del contribuente In caso di decesso del contribuente, la denuncia a nome della persona deceduta deve essere presentata dagli eredi, l'anno successivo a quello del decesso. Gli eredi dovranno ricordarsi inoltre di presentare entro lo stesso termine anche la loro personale denuncia. In caso di decesso del contribuente: la presentazione della denuncia va effettuata dagli eredi. Nella dichiarazione di successione Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione (da presentare presso gli uffici dell'agenzia delle Entrate competenti), gli eredi o i legatari, non sono più obbligati a presentare la dichiarazione I.C.I. al Comune competente, poiché provvederà l'ufficio dell'agenzia delle Entrate a trasmettere al Comune copia della dichiarazione di successione. Immobili che godono di riduzioni dell'imposta 1. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati; 2. terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale. Rientrano in tale tipologia le aree fabbricabili possedute e condotte dai predetti soggetti. Le riduzioni vanno dichiarate sia per l'acquisto che per la perdita del relativo diritto. 4

Casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria Immobili oggetto di locazione finanziaria nel corso dell'anno 2010. Immobile oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali. Atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto su un'area fabbricabile. In questi casi, il contribuente deve dichiarare il valore commerciale dell'area e le successive sue variazioni. Terreno agricolo divenuto area fabbricabile e viceversa. Area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato. Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria. Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio. Immobile concesso in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (gli Iacp) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica. Immobile che ha perso o ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ici. Immobile che ha perso o ha acquistato la caratteristica della ruralità. Fabbricato del gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato. Immobile censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio. Immobile oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione, ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (doc-fa). Immobile oggetto di riunione di usufrutto. Immobile oggetto di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che per tale estinzione non siano state applicate le procedure telematiche del MUI. Immobile di interesse storico o artistico. Parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2, del Codice civile, accatastate in via autonoma. Nel caso di costituzione di condominio, la dichiarazione va presentata dall'amministratore per conto di tutti i condomini. Immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà). In tal caso, l'obbligo di presentazione della dichiarazione spetta ai singoli soggetti passivi. Immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o da scissione. Acquisto o cessazione di un diritto reale sull'immobile pr effetto di legge (esempio, usufrutto legale dei genitori). Immobile oggetto di vendita all'asta giudiziaria. Immobile oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Le Sanzioni I casi in cui sono previste le sanzioni sono: omessa presentazione della dichiarazione dichiarazione o denuncia infedele 5

Omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia La sanzione è tra 100 e 200% dell'imposta dovuta con un minimo euro 51,65. Dichiarazione o denuncia infedele La sanzione è tra 50 e 100% oltre alla maggiore imposta dovuta. Regolarizzandosi entro un anno, ovvero presentando una denuncia integrativa, si paga il 5% (1/10 del minimo). Errore formale Se l'errore è formale, ovvero non incide sull'importo da pagare, la sanzione è fissa e varia da 51 a 258 euro. 6

Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 7